Corte d'Appello Roma, sentenza 22/12/2025, n. 7814
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Mancata iscrizione nel ruolo degli agenti immobiliari

    Il Tribunale di primo grado aveva ritenuto tardiva l'eccezione in quanto sollevata solo in comparsa conclusionale, uniformandosi alla giurisprudenza prevalente all'epoca. La Corte d'Appello riconosce il mutamento giurisprudenziale successivo ma ritiene che la mediatrice fosse iscritta dal 2001, escludendo quindi il vizio di nullità del contratto.

  • Rigettato
    Insussistenza del rapporto di mediazione e dell'attività causale

    La Corte ritiene provata l'attività di mediazione in base all'esame complessivo della documentazione e della prova orale, evidenziando che l'appellante ha visitato l'immobile tramite l'agenzia e che i venditori si sono presentati con rappresentanti dell'agenzia. Si afferma che il diritto alla provvigione matura quando l'attività del mediatore è stata causa adeguata della conclusione dell'affare, anche senza un intervento in tutte le fasi. Il disconoscimento dell'atto di transazione è ritenuto ininfluente ai fini probatori.

  • Rigettato
    Soccombenza reciproca per spese legali

    La riduzione della pretesa economica non configura una situazione di reciproca soccombenza e non giustifica automaticamente la compensazione delle spese processuali, che richiede presupposti specifici.

  • Rigettato
    Quantificazione della provvigione

    La Corte ritiene ragionevole e condivisibile la quantificazione effettuata dal primo giudice, valutata anche la determinazione inferiore dell'1% in sede di transazione con i venditori. L'appellante non ha dimostrato di aver svolto attività ulteriori che giustifichino una rivalutazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Roma, sentenza 22/12/2025, n. 7814
    Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
    Numero : 7814
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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