Decreto cautelare 2 aprile 2020
Ordinanza cautelare 23 aprile 2020
Ordinanza collegiale 10 dicembre 2021
Sentenza 7 giugno 2022
Ordinanza cautelare 27 febbraio 2023
Parere interlocutorio 27 settembre 2023
Parere definitivo 26 ottobre 2023
Ordinanza collegiale 21 febbraio 2025
Accoglimento
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 22/05/2025, n. 4453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4453 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/05/2025
N. 04453/2025REG.PROV.COLL.
N. 00972/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 972 del 2023, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Annamaria Gigli e Francesco Tropepi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, n. 383/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 15 maggio 2025, il Cons. Roberto Prossomariti e viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO
Il sig. -OMISSIS- ha impugnato, di fronte al TAR Calabria, sez. distaccata di Reggio Calabria, il decreto del Questore di Reggio Calabria del 3 dicembre 2019, con il quale era stata respinta la sua istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia. Il diniego è stato emesso sulla base di informazioni che collegavano il -OMISSIS-a persone ritenute appartenenti a una cosca mafiosa locale, a causa di “ stretti vincoli di parentela ”.
Il TAR, con sentenza n. 383/2022, ha respinto il ricorso, evidenziando che le valutazioni dell’Amministrazione in materia di detenzione e porto d’armi sono caratterizzate da ampia discrezionalità e che l’interesse del privato a detenere armi è considerato secondario rispetto all’interesse per la sicurezza pubblica. Nel caso di specie sono stati ritenute rilevanti anche frequentazioni del ricorrente con altri soggetti controindicati e con pregiudizi penali, emerse in occasioni di controlli della forza pubblica. Il TAR ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse motivato in maniera sintetica ma adeguata, anche rispetto alle osservazioni rese dal ricorrente in risposta al preavviso di rigetto.
Il sig. -OMISSIS-ha impugnato la citata sentenza, con un unico motivo di appello rubricato “ Violazione di legge – eccesso di potere – carenza di motivazione – illegittimità del provvedimento impugnato per violazione del principio di obbligo di motivazione art.lo 111 Costituzione ”. In sostanza l’appellante denuncia un difetto di motivazione del provvedimento impugnato prima e della sentenza di primo grado poi, per non avere, tanto il primo quanto la seconda, tenuto in considerazione le osservazioni dell’appellante circa l’assenza di frequentazioni con i due fratelli della moglie, ritenuti appartenenti ad organizzazione mafiosa. Il comportamento dell’Amministrazione risulterebbe peraltro incoerente, poiché l’appellante deteneva la licenza di caccia da 43 anni ed è sposato dal 1984, senza che i rapporti di affinità con i cognati siano mai stati considerati ostativi al rinnovo della licenza.
Con ordinanza n. 1487 del 2025, questo Consiglio di Stato, rilevato che il ricorso in appello era stato notificato all’Amministrazione resistente, in data 6 gennaio 2023, presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, invece che presso l’Avvocatura Generale dello Stato, ha ordinato all’appellante il rinnovo della notifica dell’appello.
L’appellante ha quindi proceduto a rinnovare la notifica presso l’Avvocatura Generale dello Stato.
Il 24 marzo 2025 si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, depositando documenti.
All’udienza del 15 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
L’appello è fondato.
L’articolo 43 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) esclude che possa essere concessa licenza di porto d’armi a coloro che, tra l’altro, non mantengano una buona condotta o non diano affidamento di non abusare delle armi.
Come già rilevato dalla giurisprudenza, ai fini della valutazione di affidabilità dell’aspirante al titolo autorizzativo all’utilizzo delle armi, assume rilievo la frequentazione di persone gravate da procedimenti penali e di polizia, atteso che essa può dar luogo al rischio che l’arma sia appresa e venga impropriamente utilizzata: una tale valutazione risulta di per sé ragionevole, perché per una buona regola di prudenza è bene evitare che soggetti pregiudicati per gravi reati frequentino chi porti con sé armi. In questa ottica, uno degli elementi che concorre alla suddetta valutazione di affidabilità è il contesto socio-familiare dell’istante, ben potendo il diniego giustificarsi per una situazione che non riguarda direttamente il titolare delle armi, bensì un terzo verso cui sussistono fondate ragioni di sospetto. Tuttavia, deve escludersi che il semplice legame di parentela, in assenza di ulteriori circostanze, possa da solo costituire un elemento valido e significativo ai fini della formulazione del giudizio probabilistico di non affidabilità del soggetto destinatario del provvedimento di diniego che, per quanto connotato da ampia discrezionalità, deve pur sempre essere caratterizzato da logicità e ragionevolezza (cfr. Cons. Stato, sez. III, 26 gennaio 2023, n. 923; id., 25 gennaio 2018, n. 516; C.g.a.r.s., 16 luglio 2020, n. 604). Del resto già la Corte costituzionale, proprio con riferimento alle autorizzazioni di polizia, aveva statuito che « dovrà considerarsi illegittimo quel provvedimento negativo che ometta di indicare le circostanze di fatto ritenute preclusive ovvero si limiti ad indicare le dette circostanze senza procedere alle dovute valutazioni » (Corte cost., sent. n. 440 del 1993, punto 8 della parte in diritto).
Nel caso di specie il provvedimento impugnato è motivato esclusivamente con riferimento al fatto che l’odierno appellante è legato da vincoli di parentela con soggetti ritenuti mafiosi. Tale circostanza è anche l’unica che era stata riportata nella comunicazione di preavviso di rigetto ex art. 10- bis , legge n. 241 del 1990.
Nel contraddittorio procedimentale l’odierno appellante ha dichiarato di non avere alcun rapporto con i soggetti in questione, vale a dire i due cognati (fratelli della moglie), pregiudicati e ritenuti contigui a una cosca mafiosa.
A fronte di tale asserzione, tuttavia, il decreto impugnato, lungi dall’evidenziare ulteriori circostanze idonee a far dubitare della affidabilità dell’istante, si limitava a confermare la precedente valutazione. D’altra parte le frequentazioni del ricorrente con altri soggetti controindicati e con pregiudizi penali (non attinenti a reati di mafia), cui fa riferimento il giudice di prime cure, non sono poste alla base del provvedimento impugnato, ma emergono esclusivamente dalla nota del Comando Carabinieri di Sant’Ilario dello Ionio, del 5 luglio 2019, il cui contenuto è confluito nella motivazione del provvedimento impugnato solo per quanto attiene alle parentele mafiose. Parentele che, in sé considerate e ove realmente non accompagnate da un’effettiva frequentazione, non avrebbero potuto giustificare il diniego.
L’appello deve essere quindi accolto e, per l’effetto, il provvedimento impugnato in primo grado deve essere annullato, con salvezza degli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione dovrà adottare.
La particolarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato in primo grado.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Roberto Prossomariti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Prossomariti | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.