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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/06/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 273/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nato a [...] il [...], Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to IOVINO EMILIO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
e da
, nata ad [...] il [...], elettivamente Parte_2 domiciliata presso lo studio dell'avv. TOMASSI ANTONIETTA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. I coniugi e , con ricorso congiunto Parte_1 Parte_2 iscritto a ruolo in data 31/01/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 27/08/1983, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Ottaviano (al N. 56 , Parte II, serie A, anno 1983). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita. Per Premesso che dal matrimonio sono nati tre figli, (il 17/09/1987), (il 20/03/1983) e Per_2
(il 30/11/1984), tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, le parti hanno Per_3 indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
2. Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
3. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
4. La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate entro il termine del 15/04/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale. Lette le note, il
Giudice, rilevata la mancata sottoscrizione del ricorso, assegnava nuovo termine ex art. 127 ter c.p.c. fino al 17/06/2025. Le parti depositavano note il 10/06/2025 ed il Giudice assegnava la causa al Collegio per la decisione.
5. La domanda di separazione personale è fondata e merita accoglimento, avendo i coniugi rappresentato che la convivenza è divenuta intollerabile e confermato la volontà di non riconciliarsi.
6. In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate l'11/04/2025 ed il 10/06/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I figli maggiorenni hanno una propria vita e sono autosufficienti;
3) La SI.ra , economicamente autosufficiente, dichiara di rinunziare come in effetti rinunzia al Parte_2 mantenimento da parte del coniuge SI. Parte_1
2 4) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere
l'uno dall'altro
5) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.”
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
7. Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla deve essere disposto in merito alle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nato a [...] Parte_1
VESUVIANO (NA) il 26/03/1962, e , nata ad [...] Parte_2
(NA) il 24/04/1965, che hanno contratto matrimonio ad Ottaviano (NA) il 27/08/1983 (atto n. 56, Parte II, Serie A, anno 1983);
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ottaviano (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di ConSIlio del 28/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 273/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nato a [...] il [...], Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to IOVINO EMILIO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
e da
, nata ad [...] il [...], elettivamente Parte_2 domiciliata presso lo studio dell'avv. TOMASSI ANTONIETTA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. I coniugi e , con ricorso congiunto Parte_1 Parte_2 iscritto a ruolo in data 31/01/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 27/08/1983, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Ottaviano (al N. 56 , Parte II, serie A, anno 1983). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita. Per Premesso che dal matrimonio sono nati tre figli, (il 17/09/1987), (il 20/03/1983) e Per_2
(il 30/11/1984), tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, le parti hanno Per_3 indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
2. Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
3. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
4. La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate entro il termine del 15/04/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale. Lette le note, il
Giudice, rilevata la mancata sottoscrizione del ricorso, assegnava nuovo termine ex art. 127 ter c.p.c. fino al 17/06/2025. Le parti depositavano note il 10/06/2025 ed il Giudice assegnava la causa al Collegio per la decisione.
5. La domanda di separazione personale è fondata e merita accoglimento, avendo i coniugi rappresentato che la convivenza è divenuta intollerabile e confermato la volontà di non riconciliarsi.
6. In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate l'11/04/2025 ed il 10/06/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I figli maggiorenni hanno una propria vita e sono autosufficienti;
3) La SI.ra , economicamente autosufficiente, dichiara di rinunziare come in effetti rinunzia al Parte_2 mantenimento da parte del coniuge SI. Parte_1
2 4) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere
l'uno dall'altro
5) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.”
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
7. Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla deve essere disposto in merito alle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nato a [...] Parte_1
VESUVIANO (NA) il 26/03/1962, e , nata ad [...] Parte_2
(NA) il 24/04/1965, che hanno contratto matrimonio ad Ottaviano (NA) il 27/08/1983 (atto n. 56, Parte II, Serie A, anno 1983);
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ottaviano (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di ConSIlio del 28/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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