Ordinanza cautelare 12 maggio 2025
Sentenza 13 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 13/04/2026, n. 2337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2337 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02337/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01648/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1648 del 2025, proposto da
Villa Savoia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi IA D'Angiolella, Pasqualina Dentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torre Annunziata, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sabatino Rainone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) del provvedimento del Comune di Torre Annunziata – determinazione Area 3 del 25.2.2025, di decadenza della concessione demaniale 11/20, b) del conseguente provvedimento del medesimo Ufficio prot. 12362 del 4.3.2025, con cui si nega il nulla osta finalizzato alla pulizia pre stagionale del sito in concessione; c) la nota del Comune di Torre Annunziata prot. 0016860 del 26.3.2025 avente ad oggetto canone demaniale e imposta regionale anno 2023 ; d) di tutti gli altri atti presupposti connessi e/o conseguenziali, comunque lesivi, compresi tutti gli atti istruttori e procedimentali sottesi alla determinazione di decadenza della concessione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torre Annunziata, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa LA CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che la società ricorrente impugna, unitamente agli atti presupposti e consequenziali, il provvedimento del Comune di Torre Annunziata, determinazione Area 3 del 25.02.2025, di decadenza della concessione demaniale n. 11/20 del 30.12.2020 - con la quale si era concesso di occupare la "Zona demaniale marittima della superficie di mq 33.117,50 in località Torre Annunziata sulla spiaggia a ponente del Porto (Lido Azzurro) in via Marconi n. 36 — in catasto al foglio 6 — particelle 765, 161, 741, 838, 500, 391, 839, 390, 744, 826, 499, 743, 313, 501, 746, 847, 747, 742, 74, 502, 498, 836 e 847" - in ragione “di quanto previsto al comma 1 lettere a), b) ed f) dell'art. 47 del Codice della Navigazione nonché in presenza delle condizioni per la revoca ai sensi del comma 2 dell'art. 46 del Codice della Navigazione”, contestualmente disponendosi di provvedere “a liberare le aree concesse da persone e cose entro il termine di 60 giorni”;
Considerato che parte ricorrente deduce i seguenti motivi di gravame:
I) con il primo motivo del ricorso, ha evidenziato come non siano state “circostanziate”, in maniera legittima, le ragioni della decadenza. La risoluzione unilaterale e/o decadenza presuppone l’indicazione di inadempimenti puntuali specifici e gravi che non possono essere delineati in maniera generica e ciò anche stante la tassatività e la tipicità delle cause di decadenza ai sensi dell’art. 47 Codice della Navigazione;
II) con il secondo motivo si è censurato il difetto di legittimazione passiva del destinatario. La concessione 5/2007 è stata a suo tempo aggiudicata all’ATI Villa Savoia/società Coop. Cobalto a rls, F.LL Di CR RL e NT RL: queste ultime hanno svolto precipue attività, trattandosi di ATI verticale, tanto che ognuna delle imprese aveva un preciso compito e differenti impegni. Alle altre società non è stato notificato alcunché e dunque tanto l’avvio del procedimento quanto il provvedimento finale non sono validi ed efficaci per la non completa individuazione dei destinatari;
III) con il terzo e sesto motivo si censura l’irragionevolezza della previsione della decadenza per una concessione in scadenza, non motivando sul punto. Sarebbe stato logico e prudente, anche per garantire l’ordinato assetto delle prossime gare, verificare previamente gli investimenti ed il valore di subentro. Connesso è lo sviamento di potere, apparendo evidente lo scopo di escludere la ricorrente da future osservazioni;
IV) con il quarto e quinto motivo di ricorso si contesta che i presunti inadempimenti (difformità edilizie, presunto mancato utilizzo per tutto l’anno della struttura, mancata manutenzione) possano legittimamente ascriversi, per la loro gravità, a cause decadenziali: in quanto poste in maniera del tutto generica, non si è valutato se esse abbiano portato a rendere impossibile la continuazione del rapporto né è stata esperita la possibilità di regolarizzazione che richiede una diffida preventiva;
Valutata l’infondatezza del gravame;
Stimato che il provvedimento di decadenza impugnato risulta essere stato adottato in conseguenza dell’accertamento di un quadro di violazioni plurime, gravi e reiterate, emerse all’esito di un’istruttoria approfondita (sopralluoghi del 29.06.2023, 04.07.2023 e 01.09.2023, relazione conclusiva prot. n. 17954 in data 26.04.2024) e partecipata (cfr. nota prot. n. 0019418 del 08-05-2024 di avvio del procedimento di decadenza; nota prot. n. 0023554 del 30-05-2024, con cui il concessionario ha presentato le proprie controdeduzioni; nota prot. n. 46115/2024, con invito a regolarizzare la propria posizione e, da ultimo, nota prot. n. 48827 del 11.11.2024, con cui il concessionario ha presentato le proprie osservazioni), essendo emersa, in definitiva, una attività gestionale strutturalmente incompatibile con la funzione pubblica del bene demaniale;
Confermata, in via preliminare, la legittimazione passiva della attuale ricorrente, nella duplice considerazione che, da un lato, per stessa ammissione di parte ricorrente, la terza concessione del 2020 è stata rilasciata alla sola Villa Savoia s.r.l. e, dall’altro, comunque, tenendo conto del pregresso, l’“Ufficio ha avviato il procedimento di decadenza della Concessione Demaniale Marittima n. 11/2020, proroga della precedente n. 5/2007, rilasciata alla società Villa Savoia S.r.l., notificandolo a mezzo pec alla ditta mandataria dell'A.T.I. Essa ha assunto la rappresentanza in forza dell'atto costitutivo redatto dal notaio Avv. Diego Giro Vanacore rep. n. 34417 sottoscritto in data 06.06.2007”; sicché “la notifica dell'avvio del procedimento alla ditta mandataria è da ritenersi eseguita anche nei confronti delle mandanti, in analogia a quanto stabilito per le controversie in materia di contrattualistica pubblica dal Consiglio di Stato (tra varie, Cons. Stato, V, 26 giugno 2012, n.3752)" (cfr. provvedimento gravato);
Valutato che, secondo quanto emerge dal provvedimento impugnato, puntualmente motivato e al quale si rinvia per motivi di sinteticità, la vicenda concessoria è stata caratterizzata da protratte difformità edilizie e funzionali sugli immobili e sull’arenile, dal progressivo degrado del compendio (comprovato anche dalle fotografie allegate alla relazione di sopralluogo), dall’utilizzo difforme delle strutture, dalla sistematica mancata attuazione degli obblighi stagionali, in particolare, della gestione invernale promessa in gara, dalla persistente inattività di porzioni essenziali della struttura e, non ultimo, dal mancato assolvimento, per oltre un decennio, dell’obbligazione economica qualificante costituita dal sovracanone offerto in gara, obbligo nascente dall’autonoma determinazione negoziale, rimasto, in assenza di concordate riduzioni, in larga parte ineseguito con persistente squilibrio del sinallagma concessorio;
Ritenuti parimenti inconferenti i richiami alla vetustà dei beni, alle valutazioni svolte in procedimenti risalenti nel tempo o agli esiti penali favorevoli, posto che il provvedimento di decadenza quivi gravato prescinde da tali profili e si fonda sullo stato oggettivo degli inadempimenti accertati, sulla loro reiterazione nel tempo e sulla loro incidenza funzionale rispetto agli obblighi concessori;
Valutata altresì irrilevante la prossimità della scadenza o l’invocata proroga ex lege , essendo la concessione demaniale, in costanza di efficacia, un rapporto pubblicistico fondato sull’adempimento degli obblighi assunti né l’eventuale proroga sospende o attenua il potere-dovere dell’Amministrazione di intervenire a tutela del bene pubblico;
Stimato che il complesso delle violazioni descritte, puntualmente circostanziate, abbia ragionevolmente incrinato in modo irreversibile l’equilibrio del rapporto e l’affidamento pubblico riposto nel concessionario (A) “Per utilizzo inadeguato del Deposito identificato con la sigla OE 00008 - 57,02 mq - Utilizzo Annuale”; “D) Mancato utilizzo e deposito incontrollato rifiuti in area a nord est della zona demaniale denominata ZD001”; “F) Per opere abusive e violazioni demaniali sull'arenile in concessione con opere annesse”; “H) Per violazioni urbanistico edilizie e demaniali per la Direzione, Bar e Ristorante, identificato con la sigla OE00005 - 861,11 mq - Utilizzo Annuale”; “I) Mancato versamento sovracanoni demaniali offerti in aumento in fase di gara”; mancato seguito all'offerta presentata in fase di gara quanto al mantenimento di una specifica configurazione estiva ed invernale “verificato dal mese di settembre 2023 al mese di maggio 2024 ed ora dal mese di settembre 2024” – cfr. nota prot. n. 46115/2024);
Valutato che, in definitiva, il provvedimento di decadenza gravato, espressione di una valutazione discrezionale e proporzionata, sia stato assunto all’esito della compiuta valutazione di una vicenda contrassegnata da violazioni edilizie, difformità funzionali, degrado gestionale, mancato rispetto degli obblighi stagionali e, soprattutto, da un radicale e duraturo inadempimento economico, tale da compromettere irreversibilmente l’affidamento pubblico riposto nella concessionaria;
Precisato che, in assenza di palese illogicità e/o macroscopica irragionevolezza e /o travisamento dei fatti così come di gravi lacune motivazionali, il giudizio dell’amministrazione sulla gravità delle violazioni e sulla opportunità di proseguire il rapporto concessorio è connotato da un elevato livello di discrezionalità, il che preclude, in linea di massima, la possibilità di esplicare un sindacato forte e, tanto meno, sostitutivo da parte del G.A.;
Considerato che, dunque, ricorrono gli estremi per la disposta decadenza, posto che secondo quanto emerge dallo stesso provvedimento gravato e in stretta osservanza del principio di tassatività:
“1. Il Concessionario non ha dato inizio alla gestione nei termini assegnati, con le modalità, gli scopi e con le attività, offerte in sede di gara, dimostrandosi inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla Concessione (art. 47 comma 1 lettera a) del Codice della Navigazione);
2. il Concessionario non ha utilizzato continuativamente e totalmente la concessione così come proposto in sede di gara, dimostrandosi inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dall'art. 47, comma 1 lettera b) del Codice della Navigazione;
3. Non essendosi munito delle autorizzazioni necessarie, violando il punto 2 della Concessione madre n. 5/2007, si è dimostrato inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dall'art. 47 comma 1, lettera f) del Codice della Navigazione;
4. La condotta del Concessionario e lo stato di degrado dell'area concessa nonché la mancata pulizia e l'assenza totale di manutenzione sia ordinaria che straordinaria del bene demaniale concesso costituiscono un danno all'immagine dell'Ente concedente nonché un deperimento del valore del bene concesso (art. 47 comma 1 lettera f) del Codice della Navigazione);
5. A carico del Concessionario sopra identificato sono stati rilevati i mancati versamenti dei sovra-canoni, offerti in sede di gara, e che lo stesso si è impegnato a versare, che costituiscono un danno all'erario ed una violazione degli obblighi derivanti dalla concessione (art. 47 comma I lettera d) del Codice della Navigazione”);
ricorrendo pertanto “il preminente interesse pubblico, previsto dall'art. 42 del Codice della Navigazione, al ripristino del corretto utilizzo dell'area demaniale concessa a fondamento dell'adozione del provvedimento di decadenza della concessione demaniale in trattazione (determinazione Area 3 del 25.02.2025, gravata);
Valutato che pertanto, sulla base delle considerazioni svolte, il ricorso non sia meritevole di accoglimento;
Stimato che il regolamento delle spese di lite debba seguire la regola della soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore del Comune di Torre Annunziata, delle spese di giudizio che liquida in € 3.000,00 (tremila/00), oltre I.V.A. e C.P.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA LA AD, Presidente
LA CA, Consigliere, Estensore
Viviana Lenzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA CA | IA LA AD |
IL SEGRETARIO