Articolo 9 della Legge 17 luglio 1954, n. 522
Articolo 8Articolo 10
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13 agosto 1954
Art. 9. (Ammontare massimo dei contributi e
casi in cui i contributi non sono dovuti)

Qualora l'ammontare dei contributi previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8 risulti, a lavori ultimati, inferiore ai nove decimi dell'ammontare massimo calcolato in sede di ammissione ai benefici, l'importo definitivamente dovuto e' determinato in misura pari alla differenza fra il doppio dell'ammontare accertato ed i nove decimi del massimo calcolato.
Il contributo previsto dagli articoli 7 e 8 non e' dovuto quando il peso del complesso o dei macchinari o degli apparecchi ausiliari o delle parti staccate di essi, provenienti dall'estero o dalla stessa o da altra nave, superi il 40 per cento del peso dell'apparato motore completo o del complesso o del macchinario o degli apparecchi ausiliari nella cui costruzione vennero impiegati.
Il contributo spetta tuttavia per intero, anche nella ipotesi prevista dal comma precedente quando sia stato impiegato materiale greggio o semilavorato proveniente dall'estero, o nel caso di impiego di alberi a manovella, di linee d'asse, di forni o di fondi collettori per caldaie, provenienti dall'estero.
Entrata in vigore il 13 agosto 1954