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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 14/03/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 195/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
LOMBARDO ROSA
appellante – appellata incidentale e
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
ORLANDO DOMENICO e dell'avv. ABBRUZZESE CP_2
, con il patrocinio dell'avv. ORLANDO DOMENICO e Controparte_3 dell'avv. ABBRUZZESE CP_2
con il patrocinio dell'avv. ORLANDO DOMENICO e dell'avv. CP_4
ABBRUZZESE ROBERTO
appellati – appellanti incidentali
CONCLUSIONI
per parte appellante: si chiede all'On. Le Corte la riforma totale della sentenza gravata da appello con condanna alla restituzione di tutte le somme già incassate(allegate) anche dai distrattari, sia in via spontanea che a mezzo assegnazioni (allegate), e con rigetto di tutte le domande ex adverso formulate.
Con condanna degli appellati alle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio per come richiesto negli atti e verbali di causa.
per parte appellata: 1) IN VIA PRELIMINARE, dichiarare Improcedibile e/o inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'Appello proposto dall'
[...]
, ovvero dichiararlo inammissibile, ai sensi dell'art 348 Parte_2
bis c.p.c.; in particolare dichiarare l'inammissibilità dell'atto di Appello nei confronti del sig. per i motivi meglio esposti nell'atto di costituzione, nei cui CP_5
confronti la Sentenza del Tribunale di Locri si intende passata in giudicato;
1) NEL MERITO Rigettare “in toto” l'appello formulato in via principale dalla
[...]
, con l'atto di citazione notificato, essendo le Parte_2
domande ivi contenute inammissibili e/o infondate sia in fatto che in diritto, con ogni conseguenza e con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, (cap ed Iva come per legge) da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari;
2) IN ACCOGLIMENTO dell'appello incidentale proposto con il presente atto dagli appellati ed in parziale riforma della sentenza appellata n. 74/2020 emessa dal Tribunale di Locri, pubblicata il 24/01/2020, condannare l'Appellante al pagamento delle spese legali nella misura di euro 50.000,00 o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, ed altresì condannare l'appellante a pagare gli interessi compensativi sulla somma liquidata, che saranno ritenuti di giustizia, dal fatto illecito della vaccinazione al saldo effettivo;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 2/8 1. Con atto di citazione notificato il 11/05/2015, in proprio ed in qualità CP_1
di genitore (e successivamente amministratore di sostegno) del figlio , CP_5 CP_3
ed convenivano in giudizio l'
[...] CP_4 Parte_2
dinanzi al Tribunale di Locri per ottenere il risarcimento danni subiti a
[...]
causa del difetto di informazione e somministrazione di vaccino obbligatorio non adeguato alle condizioni di salute di , all'epoca (19.03.1999) neonato ed affetto CP_5
da lievissima dilatazione dei ventricoli laterali celebrali a seguito di ipossia al momento della nascita.
L si costituiva ed eccepiva il difetto di legittimazione passiva, Parte_1
ritenendo che la domanda dovesse essere rivolta al Ministero ex lege 210 CP_6 del 1992, la prescrizione dell'azione e l'infondatezza nel merito, concludendo per il rigetto della domanda.
Con sentenza n. 74/2020, il Tribunale di Locri accoglieva la domanda degli attori e condannava l' al “pagamento in favore Parte_2
di della somma di euro 2.011.935,75, al pagamento in favore di CP_5 CP_1
e della somma, per ciascuno, di euro 250.000 ed al pagamento
[...] Controparte_3
in favore di della somma di euro 150.000”, oltre spese di lite. CP_4
Con atto di citazione notificato il 17.03.2020, l' conveniva in Parte_1
giudizio ed , chiedendo la riforma della CP_1 Controparte_3 CP_4 predetta sentenza e concludendo nei seguenti termini: “- In via preliminare e pregiudiziale dichiarare la domanda inammissibile, improcedibile e/o prescritta;
- Nel merito, rigettare ogni domanda di riconoscimento e di condanna avanzata in primo grado dagli appellati e statuita con sentenza n.74/2020, pubblicata 24.01.2020, rg n.729/2015 repertorio n.123/2020 del 29.01.2020, notificata al procuratore costituita in data 17.02.2020; - Con ogni provvedimento consequenziale in ordine alle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, comprese quelle di CTU;
- Il tutto con vittoria delle spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio.
L'appellante riteneva errata la decisione di prime cure, sia con riferimento alle eccezioni Parte preliminari, ribadendo la carenza di legittimazione passiva dell' e la prescrizione della domanda, e nel merito, affermando l'inesistenza del nesso causale tra vaccinazione e danno alla salute di , e contestando la liquidazione operata in sentenza, CP_5
pag. 3/8 poiché priva di motivazione in merito ai criteri utilizzati per la quantificazione ed operata senza tenere conto delle prestazioni economiche erogate per la patologia riconosciuta la danneggiato.
Si costituivano in giudizio ed CP_1 Controparte_3 CP_4
evidenziando in primo luogo la mancata impugnazione della sentenza nei confronti di
, nonché l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. CP_5
Nel merito, concludevano per l'infondatezza del gravame, evidenziando la novità della contestazione in merito al valore ed alla conformità agli originali delle lettere interruttive della prescrizione. Gli appellati, inoltre, formulavano appello incidentale per ottenere la riforma della sentenza per il capo relativo alle spese di lite, lamentando che il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto della presenza di un secondo legale del foro di Civitavecchia e delle relative spese ed onori, e per il riconoscimento del danno da ritardato adempimento.
Con ordinanza del 18.03.2021 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è fondato e deve essere accolto, limitatamente alla parte della sentenza che risulta impugnata.
Si deve infatti osservare che la sentenza del Tribunale di Locri n. 74/2020 è passata in giudicato nei confronti di in quanto l'atto di appello è rivolto CP_5
esclusivamente nei confronti di ed , ed CP_1 Controparte_3 CP_4 in alcuna parte dell'atto si indica che la citazione ed il gravame riguardano la domanda proposta da , o che l'atto era diretto nei confronti di CP_5 CP_1
quale amministratore di sostegno del figlio CP_5
L'appello nei confronti di non può ritenersi implicito nella citazione CP_5 dell'amministratore di sostegno, visto che costui era anche parte del CP_1
procedimento in proprio, né la contestazione totale della domanda nel gravame può essere indice della proposizione dell'appello anche rispetto alla posizione di CP_5
pag. 4/8 Romeo, tenuto conto che il fatto da cui ha origine il diritto azionato dagli attuali appellati è unitario – sebbene le conseguenze ed il tipo di azione siano diverse.
L'appello deve considerarsi ammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto sono state indicate le parti della sentenza da modificare, i motivi di appello e la diversa motivazione cui accedere in caso di riforma della sentenza, sia pure in termini generici.
2.1. Il primo motivo di appello è infondato. Parte La responsabilità dell' è stata azionata dagli attori è di tipo contrattuale (contratto di spedalità), avendo gli stessi richiesto il risarcimento del danno derivante da errata vaccinazione, per quanto riguarda il minore, mentre è certamente di tipo extracontrattuale per genitori e sorella, che hanno agite iure proprio, per la lesione del legame parentale.
Le disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 della legge 210 del 1992 dispongono un indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie ed emotrasfusioni, ossia una somma che non è il risarcimento di un danno ingiusto, ma un ristoro avente natura assistenziale. Il diritto all'indennizzo di cui alla legge citata e quello al risarcimento del danno sono concorrenti, siccome presupponenti il medesimo fatto lesivo originato dalla stessa attività. (cfr., in caso analogo di emotrasfusioni, Cass. Sez. 3, 29/12/2023, n.
36504, Rv. 669740 - 01). Poiché l'azione è da qualificarsi come domanda risarcitoria,
Part deve ritenersi correttamente rivolta all' da cui dipende il medico vaccinatore.
2.2. Il secondo motivo di appello è invece fondato.
L'azione esercitata dai congiunti del paziente per danni propri, conseguenti alla lesione della salute di , non è riconducibile alla previsione dell'art. 1218 c.c., CP_5
Parte poiché il rapporto contrattuale è intercorso solo tra l' ed il paziente;
ne consegue che l'ambito risarcitorio nel quale la domanda deve essere inquadrata è necessariamente di natura extracontrattuale, atteso che i parenti non possono essere nella specie qualificati "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse del quale tali terzi siano portatori risulti anch'esso strettamente connesso a quello regolato già sul piano della programmazione negoziale (ad esempio nel caso di gestante, in cui il nascituro ed il padre sono certamente soggetti direttamente interessati alla correttezza della prestazione).
pag. 5/8 Alla data di invio della prima lettera interruttiva della prescrizione (2007) era pertanto già spirato il termine quinquennale di prescrizione dell'azione.
L'accoglimento del secondo motivo d'appello comporta il rigetto della domanda degli appellati. Restano pertanto assorbiti gli ulteriori motivi di appello.
2.2 Dal rigetto della domanda degli appellati discende il rigetto dell'appello incidentale che – avendo ad oggetto la richiesta di interessi sulla somma liquidata a titolo di maggior danno e la misura delle spese di lite – era subordinato al rigetto dell'appello
Parte principale ed alla conferma della domanda di condanna dell'
3. A seguito del rigetto della domanda avanzata da CP_1 Controparte_3
Parte ed , si deve disporre la restituzione delle somme versate dall' in CP_4
esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi dalla data della percezione. Dalla documentazione allegata dall'appellante risulta che, con ordinanza di assegnazione del
25.06.2024, siano stati versati € 328.771,65 ciascuno in favore di (in CP_1 proprio) e di ed € 197.263,00 in favore di . Le altre Controparte_3 CP_4
assegnazioni e versamenti si riferiscono, invece, alla condanna in favore di CP_5
passata in giudicato, ed alle spese del giudizio di primo grado, di cui si dirà
[...]
infra.
4. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate per metà, tenuto conto del rilievo d'ufficio della natura contrattuale dell'azione e della scarsa incidenza dell'attività difensiva rispetto alle domande spiegate dagli attuali appellati in primo grado.
La restante metà delle spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe minime per lo scaglione di valore fino ad € 1.000.000 previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti termini: € 18.977,00 per il primo grado (€
2.995,00 per la fase di studio, € 1.976,00 per la fase introduttiva, €8.797,00 per la fase istruttoria, € 5.209,00 per la fase decisionale); € 17.002,00 per il presente grado (€
3.709,00 per la fase di studio, € 2.157,00 per la fase introduttiva, € 4.969,00 per la fase di trattazione, € 6.167,00 per la fase decisionale), per un totale di € 35.979,00, di cui €
17989,50 da porre a carico di ed . CP_1 Controparte_3 CP_4
pag. 6/8 Si deve, infine, osservare che le spese liquidate in favore di in primo CP_5
grado, originariamente attribuite al difensore anche per gli attuali appellati, non devono essere riliquidate o modificate, tenuto conto che l'esclusione dell'attività difensiva posta in essere dal medesimo difensore per ed CP_1 Controparte_3 CP_4 non comporterebbe l'applicazione di uno diverso scaglione (rimanendo
[...] superiore ad € 2.000.000,00), né una riduzione delle tariffe, vista la marginale incidenza Parte di dette domande rispetto all'attività difensiva spiegata dall' e l'importo liquidato
(inferiore ai minimi tariffari). La medesima conclusione può essere tratta per le spese di consulenza tecnica liquidate in primo grado, visto il rilievo preminente rispetto alla posizione del danneggiato . CP_5
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 CP_1 CP_3
ed avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 74/2020, così
[...] CP_4
provvede:
1. Accoglie l'appello proposto da e, in riforma della sentenza Parte_1
impugnata, rigetta la domanda proposta da ed CP_1 Controparte_3 CP_4
e condanna alla restituzione della somma di € 328.771,65,
[...] CP_1
alla restituzione della somma di € 328.771,65, alla Controparte_3 CP_4 restituzione della somma di € 197.263,00, oltre interessi dall'esecuzione dell'assegnazione al soddisfo;
2. rigetta l'appello incidentale proposto da ed CP_1 Controparte_3 CP_4
[...]
3. condanna ed in solido, al CP_1 Controparte_3 CP_4 pagamento, in favore dell' della metà delle spese del doppio Parte_1
grado del giudizio, che liquida (già nella misura del 50%) in € 1.278,00 per spese ed €
17.989,50 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
pag. 7/8 4. compensa per metà le spese del giudizio;
5. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte CP_1
ed , in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a Controparte_3 CP_4
quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 12/03/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 195/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
LOMBARDO ROSA
appellante – appellata incidentale e
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
ORLANDO DOMENICO e dell'avv. ABBRUZZESE CP_2
, con il patrocinio dell'avv. ORLANDO DOMENICO e Controparte_3 dell'avv. ABBRUZZESE CP_2
con il patrocinio dell'avv. ORLANDO DOMENICO e dell'avv. CP_4
ABBRUZZESE ROBERTO
appellati – appellanti incidentali
CONCLUSIONI
per parte appellante: si chiede all'On. Le Corte la riforma totale della sentenza gravata da appello con condanna alla restituzione di tutte le somme già incassate(allegate) anche dai distrattari, sia in via spontanea che a mezzo assegnazioni (allegate), e con rigetto di tutte le domande ex adverso formulate.
Con condanna degli appellati alle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio per come richiesto negli atti e verbali di causa.
per parte appellata: 1) IN VIA PRELIMINARE, dichiarare Improcedibile e/o inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'Appello proposto dall'
[...]
, ovvero dichiararlo inammissibile, ai sensi dell'art 348 Parte_2
bis c.p.c.; in particolare dichiarare l'inammissibilità dell'atto di Appello nei confronti del sig. per i motivi meglio esposti nell'atto di costituzione, nei cui CP_5
confronti la Sentenza del Tribunale di Locri si intende passata in giudicato;
1) NEL MERITO Rigettare “in toto” l'appello formulato in via principale dalla
[...]
, con l'atto di citazione notificato, essendo le Parte_2
domande ivi contenute inammissibili e/o infondate sia in fatto che in diritto, con ogni conseguenza e con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, (cap ed Iva come per legge) da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari;
2) IN ACCOGLIMENTO dell'appello incidentale proposto con il presente atto dagli appellati ed in parziale riforma della sentenza appellata n. 74/2020 emessa dal Tribunale di Locri, pubblicata il 24/01/2020, condannare l'Appellante al pagamento delle spese legali nella misura di euro 50.000,00 o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, ed altresì condannare l'appellante a pagare gli interessi compensativi sulla somma liquidata, che saranno ritenuti di giustizia, dal fatto illecito della vaccinazione al saldo effettivo;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 2/8 1. Con atto di citazione notificato il 11/05/2015, in proprio ed in qualità CP_1
di genitore (e successivamente amministratore di sostegno) del figlio , CP_5 CP_3
ed convenivano in giudizio l'
[...] CP_4 Parte_2
dinanzi al Tribunale di Locri per ottenere il risarcimento danni subiti a
[...]
causa del difetto di informazione e somministrazione di vaccino obbligatorio non adeguato alle condizioni di salute di , all'epoca (19.03.1999) neonato ed affetto CP_5
da lievissima dilatazione dei ventricoli laterali celebrali a seguito di ipossia al momento della nascita.
L si costituiva ed eccepiva il difetto di legittimazione passiva, Parte_1
ritenendo che la domanda dovesse essere rivolta al Ministero ex lege 210 CP_6 del 1992, la prescrizione dell'azione e l'infondatezza nel merito, concludendo per il rigetto della domanda.
Con sentenza n. 74/2020, il Tribunale di Locri accoglieva la domanda degli attori e condannava l' al “pagamento in favore Parte_2
di della somma di euro 2.011.935,75, al pagamento in favore di CP_5 CP_1
e della somma, per ciascuno, di euro 250.000 ed al pagamento
[...] Controparte_3
in favore di della somma di euro 150.000”, oltre spese di lite. CP_4
Con atto di citazione notificato il 17.03.2020, l' conveniva in Parte_1
giudizio ed , chiedendo la riforma della CP_1 Controparte_3 CP_4 predetta sentenza e concludendo nei seguenti termini: “- In via preliminare e pregiudiziale dichiarare la domanda inammissibile, improcedibile e/o prescritta;
- Nel merito, rigettare ogni domanda di riconoscimento e di condanna avanzata in primo grado dagli appellati e statuita con sentenza n.74/2020, pubblicata 24.01.2020, rg n.729/2015 repertorio n.123/2020 del 29.01.2020, notificata al procuratore costituita in data 17.02.2020; - Con ogni provvedimento consequenziale in ordine alle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, comprese quelle di CTU;
- Il tutto con vittoria delle spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio.
L'appellante riteneva errata la decisione di prime cure, sia con riferimento alle eccezioni Parte preliminari, ribadendo la carenza di legittimazione passiva dell' e la prescrizione della domanda, e nel merito, affermando l'inesistenza del nesso causale tra vaccinazione e danno alla salute di , e contestando la liquidazione operata in sentenza, CP_5
pag. 3/8 poiché priva di motivazione in merito ai criteri utilizzati per la quantificazione ed operata senza tenere conto delle prestazioni economiche erogate per la patologia riconosciuta la danneggiato.
Si costituivano in giudizio ed CP_1 Controparte_3 CP_4
evidenziando in primo luogo la mancata impugnazione della sentenza nei confronti di
, nonché l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. CP_5
Nel merito, concludevano per l'infondatezza del gravame, evidenziando la novità della contestazione in merito al valore ed alla conformità agli originali delle lettere interruttive della prescrizione. Gli appellati, inoltre, formulavano appello incidentale per ottenere la riforma della sentenza per il capo relativo alle spese di lite, lamentando che il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto della presenza di un secondo legale del foro di Civitavecchia e delle relative spese ed onori, e per il riconoscimento del danno da ritardato adempimento.
Con ordinanza del 18.03.2021 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è fondato e deve essere accolto, limitatamente alla parte della sentenza che risulta impugnata.
Si deve infatti osservare che la sentenza del Tribunale di Locri n. 74/2020 è passata in giudicato nei confronti di in quanto l'atto di appello è rivolto CP_5
esclusivamente nei confronti di ed , ed CP_1 Controparte_3 CP_4 in alcuna parte dell'atto si indica che la citazione ed il gravame riguardano la domanda proposta da , o che l'atto era diretto nei confronti di CP_5 CP_1
quale amministratore di sostegno del figlio CP_5
L'appello nei confronti di non può ritenersi implicito nella citazione CP_5 dell'amministratore di sostegno, visto che costui era anche parte del CP_1
procedimento in proprio, né la contestazione totale della domanda nel gravame può essere indice della proposizione dell'appello anche rispetto alla posizione di CP_5
pag. 4/8 Romeo, tenuto conto che il fatto da cui ha origine il diritto azionato dagli attuali appellati è unitario – sebbene le conseguenze ed il tipo di azione siano diverse.
L'appello deve considerarsi ammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto sono state indicate le parti della sentenza da modificare, i motivi di appello e la diversa motivazione cui accedere in caso di riforma della sentenza, sia pure in termini generici.
2.1. Il primo motivo di appello è infondato. Parte La responsabilità dell' è stata azionata dagli attori è di tipo contrattuale (contratto di spedalità), avendo gli stessi richiesto il risarcimento del danno derivante da errata vaccinazione, per quanto riguarda il minore, mentre è certamente di tipo extracontrattuale per genitori e sorella, che hanno agite iure proprio, per la lesione del legame parentale.
Le disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 della legge 210 del 1992 dispongono un indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie ed emotrasfusioni, ossia una somma che non è il risarcimento di un danno ingiusto, ma un ristoro avente natura assistenziale. Il diritto all'indennizzo di cui alla legge citata e quello al risarcimento del danno sono concorrenti, siccome presupponenti il medesimo fatto lesivo originato dalla stessa attività. (cfr., in caso analogo di emotrasfusioni, Cass. Sez. 3, 29/12/2023, n.
36504, Rv. 669740 - 01). Poiché l'azione è da qualificarsi come domanda risarcitoria,
Part deve ritenersi correttamente rivolta all' da cui dipende il medico vaccinatore.
2.2. Il secondo motivo di appello è invece fondato.
L'azione esercitata dai congiunti del paziente per danni propri, conseguenti alla lesione della salute di , non è riconducibile alla previsione dell'art. 1218 c.c., CP_5
Parte poiché il rapporto contrattuale è intercorso solo tra l' ed il paziente;
ne consegue che l'ambito risarcitorio nel quale la domanda deve essere inquadrata è necessariamente di natura extracontrattuale, atteso che i parenti non possono essere nella specie qualificati "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse del quale tali terzi siano portatori risulti anch'esso strettamente connesso a quello regolato già sul piano della programmazione negoziale (ad esempio nel caso di gestante, in cui il nascituro ed il padre sono certamente soggetti direttamente interessati alla correttezza della prestazione).
pag. 5/8 Alla data di invio della prima lettera interruttiva della prescrizione (2007) era pertanto già spirato il termine quinquennale di prescrizione dell'azione.
L'accoglimento del secondo motivo d'appello comporta il rigetto della domanda degli appellati. Restano pertanto assorbiti gli ulteriori motivi di appello.
2.2 Dal rigetto della domanda degli appellati discende il rigetto dell'appello incidentale che – avendo ad oggetto la richiesta di interessi sulla somma liquidata a titolo di maggior danno e la misura delle spese di lite – era subordinato al rigetto dell'appello
Parte principale ed alla conferma della domanda di condanna dell'
3. A seguito del rigetto della domanda avanzata da CP_1 Controparte_3
Parte ed , si deve disporre la restituzione delle somme versate dall' in CP_4
esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi dalla data della percezione. Dalla documentazione allegata dall'appellante risulta che, con ordinanza di assegnazione del
25.06.2024, siano stati versati € 328.771,65 ciascuno in favore di (in CP_1 proprio) e di ed € 197.263,00 in favore di . Le altre Controparte_3 CP_4
assegnazioni e versamenti si riferiscono, invece, alla condanna in favore di CP_5
passata in giudicato, ed alle spese del giudizio di primo grado, di cui si dirà
[...]
infra.
4. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate per metà, tenuto conto del rilievo d'ufficio della natura contrattuale dell'azione e della scarsa incidenza dell'attività difensiva rispetto alle domande spiegate dagli attuali appellati in primo grado.
La restante metà delle spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe minime per lo scaglione di valore fino ad € 1.000.000 previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti termini: € 18.977,00 per il primo grado (€
2.995,00 per la fase di studio, € 1.976,00 per la fase introduttiva, €8.797,00 per la fase istruttoria, € 5.209,00 per la fase decisionale); € 17.002,00 per il presente grado (€
3.709,00 per la fase di studio, € 2.157,00 per la fase introduttiva, € 4.969,00 per la fase di trattazione, € 6.167,00 per la fase decisionale), per un totale di € 35.979,00, di cui €
17989,50 da porre a carico di ed . CP_1 Controparte_3 CP_4
pag. 6/8 Si deve, infine, osservare che le spese liquidate in favore di in primo CP_5
grado, originariamente attribuite al difensore anche per gli attuali appellati, non devono essere riliquidate o modificate, tenuto conto che l'esclusione dell'attività difensiva posta in essere dal medesimo difensore per ed CP_1 Controparte_3 CP_4 non comporterebbe l'applicazione di uno diverso scaglione (rimanendo
[...] superiore ad € 2.000.000,00), né una riduzione delle tariffe, vista la marginale incidenza Parte di dette domande rispetto all'attività difensiva spiegata dall' e l'importo liquidato
(inferiore ai minimi tariffari). La medesima conclusione può essere tratta per le spese di consulenza tecnica liquidate in primo grado, visto il rilievo preminente rispetto alla posizione del danneggiato . CP_5
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 CP_1 CP_3
ed avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 74/2020, così
[...] CP_4
provvede:
1. Accoglie l'appello proposto da e, in riforma della sentenza Parte_1
impugnata, rigetta la domanda proposta da ed CP_1 Controparte_3 CP_4
e condanna alla restituzione della somma di € 328.771,65,
[...] CP_1
alla restituzione della somma di € 328.771,65, alla Controparte_3 CP_4 restituzione della somma di € 197.263,00, oltre interessi dall'esecuzione dell'assegnazione al soddisfo;
2. rigetta l'appello incidentale proposto da ed CP_1 Controparte_3 CP_4
[...]
3. condanna ed in solido, al CP_1 Controparte_3 CP_4 pagamento, in favore dell' della metà delle spese del doppio Parte_1
grado del giudizio, che liquida (già nella misura del 50%) in € 1.278,00 per spese ed €
17.989,50 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
pag. 7/8 4. compensa per metà le spese del giudizio;
5. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte CP_1
ed , in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a Controparte_3 CP_4
quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 12/03/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
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