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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 20/07/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
R.G. n. 228/2024
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, in persona del Giudice, dott.ssa
Alessandra Angiuli, decidendo nel giudizio iscritto al numero di R.G. indicato in epigrafe, promosso da
, nata a [...] l'[...] ed ivi residente a[...]
De Curtis n. 110, c.f. in proprio, domiciliata, al fini del C.F._1
presente procedimento, presso il proprio studio legale, sito in Crotone, alla Via
Vittorio Venento n. 136;
-ricorrente-
contro
, in persona del Ministro p.t.; Controparte_1
-resistente -
ha emesso la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 17.2.2024 l'avv. ha proposto Parte_1
opposizione al decreto di rigetto della liquidazione dei compensi professionali
1 a titolo di patrocinio a spese dello Stato del 20.01.2024, notificato in data
30.01.2024 a mezzo pec, del Tribunale Penale di Crotone, esponendo: che in da-
ta 22.9.2021 aveva assunto la veste di difensore d'ufficio di Persona_1
, alias nato in [...] il [...], nell'ambito del proces-
[...] Persona_2
so penale iscritto a suo carico;
che in data 21.9.2022 il processo si definiva con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato;
che ella aveva avviato regolare procedura volta al recupero del proprio compenso professionale mediante notifica della lettera di diffida e relative nota spese all'imputato; che tuttavia in un primo momento il tentativo di notifica dava esito di destinatario sconosciuto;
che successivamente il difensore di fiducia di
Firenze dell'imputato le aveva comunicato che l'imputato era deceduto, come già comunicato al Tribunale di Crotone;
che pertanto ella, non dovendo più
compiere ulteriori ricerche, presentava istanza di liquidazione dei compensi a titolo di patrocinio a spese dello Stato, che tuttavia era rigettata, con il decreto impugnato, in quanto l'imputato risultava irreperibile di fatto. Tanto premes-
so, chiedeva disporne l'annullamento e per l'effetto, accertata e dichiarata l'esistenza delle condizioni di ammissibilità dell'istanza di liquidazione del compenso della difesa d'ufficio per l'assistenza della propria opera prestata in favore del sig. , alias procedere alla li- Persona_1 Persona_2
quidazione dei diritti e degli onorari, come indicate nella nota spese deposita-
ta.
Instaurato il contraddittorio, il convenuto non si costituiva e in CP_1
data 18.9.2024 ne era dichiarata la contumacia.
2 In assenza di attività istruttoria, in data 25.3.2025 la causa è stata trattenu-
ta in decisione.
* * * *
Deve preliminarmente essere rilevato che è stato correttamente azionato il procedimento nelle forme dell'art. 702 bis c.p.c. previgente e deciso con le modalità del nuovo art. 281 decies c.p.c.
Sotto altro aspetto, il procedimento semplificato di cui all'art. 281 decies c.p.c., che ha sostituito il procedimento sommario di cognizione di cui agli artt.
702 bis ss. c.p.c, introdotto dalla legge n. 69/2009, è un procedimento a cogni-
zione piena ma a struttura semplificata, atteso che il requisito della sommarietà
riguarda le forme attraverso le quali si svolge il processo (la cui scelta è sostan-
zialmente rimessa alla valutazione del giudice, salvo l'ineludibile limite del ri-
spetto del contraddittorio), ma non il contenuto dell'accertamento posto a base della decisione, il quale accertamento deve invece tendere alla verifica della fondatezza delle allegazioni di parte in termini di verità (processuale) e non già
di mera verosimiglianza.
La riconduzione del rito alla cognizione piena pare più aderente al mo-
dello, tenendo conto degli oneri delle parti entro rigide barriere preclusive e degli effetti della decisione e risultando, come si chiarirà nel prosieguo, le tec-
niche istruttorie maggiormente prossime a quelle del rito ordinario, eccettuata l'ampia discrezionalità del giudice nella gestione del processo secondo un mo-
dello decisamente semplificato.
3 L'ambito della tutela sommaria è esteso ad una pluralità di procedimenti,
siano essi a cognizione sommaria (caratterizzati dalla riduzione della cogni-
zione del Giudice) o procedimenti semplificati a cognizione piena.
Nel merito il ricorso può essere accolto, in quanto fondato.
Il giudice del procedimento penale ha infatti rigettato l'istanza di liquida-
zione formulata dall'avv. in quanto a fondamento della richiesta sa- Parte_1
rebbe stato allegato lo stato di irreperibilità di fatto dell'imputato e nella fatti-
specie in esame non sarebbe stato dimostrato che il difensore abbia compiuto le necessarie verifiche.
E infatti, come specificamente provato dall'avv. immediata- Parte_1
mente dopo la definizione del processo, ella, nella qualità di difensore d'ufficio ex art. 97, IV comma c.p.p., aveva provveduto ad avviare la procedura per il pagamento delle competenze professionali dovute per legge, mediante l'inoltro della prima lettera di messa in mora e contestuale nota spese sia in via diretta all'imputato, mediante inoltro di raccomandata a/r all'indirizzo pre-
sente agli atti del fascicolo, sia mediante la notifica della medesima documen-
tazione al domicilio eletto dall'imputato nell'ambito della procedura penale in oggetto, quindi via pec al suo difensore di fiducia, Avv. Davide Di Carlo, il quale riscontrava subito la richiesta di pagamento, notiziando l'avv. Parte_1
dell'intervenuta morte dell'imputato che, tra le altre cose, egli stesso aveva già
provveduto a comunicare al Tribunale di Crotone, dunque prima della defini-
zione del processo.
Secondo la giurisprudenza penale, il difensore d'ufficio, nel caso in cui
4 l'imputato sia deceduto, per ottenere la liquidazione dei propri onorari ai sensi dell'art. 116 del D.P.R. 115/2002, non deve previamente dimostrare di avere esperito senza successo la procedura per il recupero dei crediti professionali,
dovendosi applicare in tal senso estensivamente la disciplina dettata con ri-
guardo alla liquidazione dei compensi dei difensori d'ufficio di persona irrepe-
ribile (Cass., Sez. IV Pen., sentenza 16 ottobre 2007 – 2 luglio 2008, n. 26655).
Nella fattispecie in esame l'avv. ha dimostrato di aver diritto Parte_1
alla percezione dei compensi maturati per la difesa dell'imputato poi decedu-
to, nella ricorrenza dei presupposti di legge.
Sulla base di tutti gli elementi menzionati, il decreto opposto dev'essere revocato e dev'essere disposta la liquidazione dei compensi come richiesti.
Può essere liquidato infatti il compenso di € 1.300,00 oltre accessori come per legge, in quanto l'avv. ha assistito l'imputato in due udienze nel Parte_1
processo ordinario monocratico, in applicazione del protocollo per i compensi in ambito penale in uso presso il Tribunale di Crotone.
Quanto alle spese di lite, deve rilevarsi che il costituendosi non CP_1
ha chiesto il rigetto della domanda di parte ricorrente, tanto che le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, nella su indicata composizione monocratica, de-
finitivamente pronunciando sul ricorso depositato da , nata Parte_1
a Crotone l'11.11.1980 ed ivi residente a[...], c.f.
5 (R.G. n. 228/2024) contro , in C.F._1 Controparte_1
persona del Ministro, legale rappresentante p.t.,
Accoglie la domanda di parte ricorrente e per l'effetto revoca il decreto di rigetto della liquidazione dei compensi professionali a titolo di patrocinio a spese dello Stato del 20.01.2024, notificato in data 30.01.2024 a mezzo pec, del
Tribunale Penale di Crotone, e, per l'ulteriore effetto, liquida in favore dell'avv. a titolo di compensi professionali per l'assistenza Parte_1
come avvocato d'ufficio dell'imputato , alias Persona_1 Per_2
nato in Tunisia il [...], in applicazione del Protocollo in [...] per i
[...]
compensi penali a titolo di patrocinio a spese dello Stato del Tribunale di Cro-
tone, il compenso di € 1.300,00 complessivi, oltre accessori come per legge.
Compensa integralmente le spese.
Così deciso in Crotone in data 19 luglio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Angiuli
6
SEZIONE CIVILE
R.G. n. 228/2024
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, in persona del Giudice, dott.ssa
Alessandra Angiuli, decidendo nel giudizio iscritto al numero di R.G. indicato in epigrafe, promosso da
, nata a [...] l'[...] ed ivi residente a[...]
De Curtis n. 110, c.f. in proprio, domiciliata, al fini del C.F._1
presente procedimento, presso il proprio studio legale, sito in Crotone, alla Via
Vittorio Venento n. 136;
-ricorrente-
contro
, in persona del Ministro p.t.; Controparte_1
-resistente -
ha emesso la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 17.2.2024 l'avv. ha proposto Parte_1
opposizione al decreto di rigetto della liquidazione dei compensi professionali
1 a titolo di patrocinio a spese dello Stato del 20.01.2024, notificato in data
30.01.2024 a mezzo pec, del Tribunale Penale di Crotone, esponendo: che in da-
ta 22.9.2021 aveva assunto la veste di difensore d'ufficio di Persona_1
, alias nato in [...] il [...], nell'ambito del proces-
[...] Persona_2
so penale iscritto a suo carico;
che in data 21.9.2022 il processo si definiva con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato;
che ella aveva avviato regolare procedura volta al recupero del proprio compenso professionale mediante notifica della lettera di diffida e relative nota spese all'imputato; che tuttavia in un primo momento il tentativo di notifica dava esito di destinatario sconosciuto;
che successivamente il difensore di fiducia di
Firenze dell'imputato le aveva comunicato che l'imputato era deceduto, come già comunicato al Tribunale di Crotone;
che pertanto ella, non dovendo più
compiere ulteriori ricerche, presentava istanza di liquidazione dei compensi a titolo di patrocinio a spese dello Stato, che tuttavia era rigettata, con il decreto impugnato, in quanto l'imputato risultava irreperibile di fatto. Tanto premes-
so, chiedeva disporne l'annullamento e per l'effetto, accertata e dichiarata l'esistenza delle condizioni di ammissibilità dell'istanza di liquidazione del compenso della difesa d'ufficio per l'assistenza della propria opera prestata in favore del sig. , alias procedere alla li- Persona_1 Persona_2
quidazione dei diritti e degli onorari, come indicate nella nota spese deposita-
ta.
Instaurato il contraddittorio, il convenuto non si costituiva e in CP_1
data 18.9.2024 ne era dichiarata la contumacia.
2 In assenza di attività istruttoria, in data 25.3.2025 la causa è stata trattenu-
ta in decisione.
* * * *
Deve preliminarmente essere rilevato che è stato correttamente azionato il procedimento nelle forme dell'art. 702 bis c.p.c. previgente e deciso con le modalità del nuovo art. 281 decies c.p.c.
Sotto altro aspetto, il procedimento semplificato di cui all'art. 281 decies c.p.c., che ha sostituito il procedimento sommario di cognizione di cui agli artt.
702 bis ss. c.p.c, introdotto dalla legge n. 69/2009, è un procedimento a cogni-
zione piena ma a struttura semplificata, atteso che il requisito della sommarietà
riguarda le forme attraverso le quali si svolge il processo (la cui scelta è sostan-
zialmente rimessa alla valutazione del giudice, salvo l'ineludibile limite del ri-
spetto del contraddittorio), ma non il contenuto dell'accertamento posto a base della decisione, il quale accertamento deve invece tendere alla verifica della fondatezza delle allegazioni di parte in termini di verità (processuale) e non già
di mera verosimiglianza.
La riconduzione del rito alla cognizione piena pare più aderente al mo-
dello, tenendo conto degli oneri delle parti entro rigide barriere preclusive e degli effetti della decisione e risultando, come si chiarirà nel prosieguo, le tec-
niche istruttorie maggiormente prossime a quelle del rito ordinario, eccettuata l'ampia discrezionalità del giudice nella gestione del processo secondo un mo-
dello decisamente semplificato.
3 L'ambito della tutela sommaria è esteso ad una pluralità di procedimenti,
siano essi a cognizione sommaria (caratterizzati dalla riduzione della cogni-
zione del Giudice) o procedimenti semplificati a cognizione piena.
Nel merito il ricorso può essere accolto, in quanto fondato.
Il giudice del procedimento penale ha infatti rigettato l'istanza di liquida-
zione formulata dall'avv. in quanto a fondamento della richiesta sa- Parte_1
rebbe stato allegato lo stato di irreperibilità di fatto dell'imputato e nella fatti-
specie in esame non sarebbe stato dimostrato che il difensore abbia compiuto le necessarie verifiche.
E infatti, come specificamente provato dall'avv. immediata- Parte_1
mente dopo la definizione del processo, ella, nella qualità di difensore d'ufficio ex art. 97, IV comma c.p.p., aveva provveduto ad avviare la procedura per il pagamento delle competenze professionali dovute per legge, mediante l'inoltro della prima lettera di messa in mora e contestuale nota spese sia in via diretta all'imputato, mediante inoltro di raccomandata a/r all'indirizzo pre-
sente agli atti del fascicolo, sia mediante la notifica della medesima documen-
tazione al domicilio eletto dall'imputato nell'ambito della procedura penale in oggetto, quindi via pec al suo difensore di fiducia, Avv. Davide Di Carlo, il quale riscontrava subito la richiesta di pagamento, notiziando l'avv. Parte_1
dell'intervenuta morte dell'imputato che, tra le altre cose, egli stesso aveva già
provveduto a comunicare al Tribunale di Crotone, dunque prima della defini-
zione del processo.
Secondo la giurisprudenza penale, il difensore d'ufficio, nel caso in cui
4 l'imputato sia deceduto, per ottenere la liquidazione dei propri onorari ai sensi dell'art. 116 del D.P.R. 115/2002, non deve previamente dimostrare di avere esperito senza successo la procedura per il recupero dei crediti professionali,
dovendosi applicare in tal senso estensivamente la disciplina dettata con ri-
guardo alla liquidazione dei compensi dei difensori d'ufficio di persona irrepe-
ribile (Cass., Sez. IV Pen., sentenza 16 ottobre 2007 – 2 luglio 2008, n. 26655).
Nella fattispecie in esame l'avv. ha dimostrato di aver diritto Parte_1
alla percezione dei compensi maturati per la difesa dell'imputato poi decedu-
to, nella ricorrenza dei presupposti di legge.
Sulla base di tutti gli elementi menzionati, il decreto opposto dev'essere revocato e dev'essere disposta la liquidazione dei compensi come richiesti.
Può essere liquidato infatti il compenso di € 1.300,00 oltre accessori come per legge, in quanto l'avv. ha assistito l'imputato in due udienze nel Parte_1
processo ordinario monocratico, in applicazione del protocollo per i compensi in ambito penale in uso presso il Tribunale di Crotone.
Quanto alle spese di lite, deve rilevarsi che il costituendosi non CP_1
ha chiesto il rigetto della domanda di parte ricorrente, tanto che le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, nella su indicata composizione monocratica, de-
finitivamente pronunciando sul ricorso depositato da , nata Parte_1
a Crotone l'11.11.1980 ed ivi residente a[...], c.f.
5 (R.G. n. 228/2024) contro , in C.F._1 Controparte_1
persona del Ministro, legale rappresentante p.t.,
Accoglie la domanda di parte ricorrente e per l'effetto revoca il decreto di rigetto della liquidazione dei compensi professionali a titolo di patrocinio a spese dello Stato del 20.01.2024, notificato in data 30.01.2024 a mezzo pec, del
Tribunale Penale di Crotone, e, per l'ulteriore effetto, liquida in favore dell'avv. a titolo di compensi professionali per l'assistenza Parte_1
come avvocato d'ufficio dell'imputato , alias Persona_1 Per_2
nato in Tunisia il [...], in applicazione del Protocollo in [...] per i
[...]
compensi penali a titolo di patrocinio a spese dello Stato del Tribunale di Cro-
tone, il compenso di € 1.300,00 complessivi, oltre accessori come per legge.
Compensa integralmente le spese.
Così deciso in Crotone in data 19 luglio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Angiuli
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