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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 20/02/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1664 /2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 20/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Scesa del Gesù, n. 27, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Antonietta Vilella (PEC: che lo Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P. Murmura snc, presso gli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli, Silvia Parisi e Gianfranco Esposito (PEC:
t) che congiuntamente e disgiuntamente lo Email_2 rappresentano e difendono, giusta procura generale alle liti in atti.
RESISTENTE
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_2 tempore, elettivamente domiciliato in Mesoraca (KR), via San Giovanni n. 16, presso lo studio dell'avv. Andrea Mazza (PEC: che la rappresenta e difende giusta procura Email_3 in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 22/08/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 13920239001081538000, notificata il 14.07.2023, cui sono sottesi gli avvisi di addebito nn. 4392016000016255000;
1 43920160000678227000; 4392017000020168000; 43920180000297491000;
43920180000850138000; 43920190000286962000; 43920190000817264000;
43920210000216164000 e 4392022000015552000.
Il ricorrente deduceva I) di non aver mai ricevuto gli atti sottesi all'intimazione di pagamento impugnata e, in ogni caso, II) l'estinzione delle pretese creditorie per intervenuta prescrizione;
III) la non debenza delle poste richiestegli in ragione della cessazione dell'erronea apertura della sua posizione contributiva come lavoratore autonomo, collegata all'attività esercitata dalla moglie, chiusa in data 29.07.2011. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: -in via preliminare nell'ipotesi in cui non sia stata sospesa inaudita altera parte, sospendere l'esecuzione dell'impugnata Intimazione di pagamento onde evitare un ingiusto pregiudizio al ricorrente, sussistendone i gravi motivi di illegittimità dell'atto impugnato;
In via principale e nel merito accogliere l'opposizione e, per l'effetto, accertare l'illegittimità e, comunque, l'infondatezza e/o la nullità dei provvedimenti oggetto di gravame per come indicati in premessa, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale- in particolare l'Intimazione di pagamento n. 13920239001081538000, e i richiamati avvisi di addebito n. 4392016000016255000, n. 43920160000678227000, n. 4392017000020168000, n.
43920180000297491000, n. 43920180000850138000, n. 43920190000286962000, n.
43920190000817264000, n. 43920210000216164000, n. 43920220000151552000, dichiarando, conseguentemente, che niente è dovuto dal ricorrente a titolo di contributi, sanzioni ed interessi, per i motivi in narrativa enunciati e dedotti;
- sempre per il merito, in ipotesi, e quanto alle sanzioni, accertare l'illegittimità delle sanzioni irrogate dall'Ente Impositore, per i motivi in narrativa enunciati e dedotti;
- Con vittoria, infine di diritti, spese ed onorari del presente giudizio, da distrarsi a favore del procuratore costituito che se ne dichiara antistatario. Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: -in via preliminare nell'ipotesi in cui non sia stata sospesa inaudita altera parte, sospendere l'esecuzione dell'impugnata Intimazione di pagamento onde evitare un ingiusto pregiudizio al ricorrente, sussistendone i gravi motivi di illegittimità dell'atto impugnato;
In via principale e nel merito accogliere l'opposizione e, per l'effetto, accertare l'illegittimità e, comunque, l'infondatezza e/o la nullità dei provvedimenti oggetto di gravame per come indicati in premessa, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale- in particolare l'Intimazione di pagamento n. 13920239001081538000, e i richiamati avvisi di addebito n. 4392016000016255000,
n. 43920160000678227000, n. 4392017000020168000, n. 43920180000297491000, n.
43920180000850138000, n. 43920190000286962000, n. 43920190000817264000, n.
43920210000216164000, n. 43920220000151552000, dichiarando, conseguentemente, che niente è dovuto dal ricorrente a titolo di contributi, sanzioni ed interessi, per i motivi in narrativa enunciati e dedotti;
- sempre per il merito, in ipotesi, e quanto alle sanzioni, accertare l'illegittimità delle sanzioni irrogate dall'Ente Impositore, per i motivi in narrativa enunciati e dedotti;
- Con vittoria, infine di diritti, spese ed onorari del presente giudizio, da distrarsi a favore del procuratore costituito che se ne dichiara antistatario.”
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , i quali CP_1 CP_3 contestavano le pretese di parte ricorrente e chiedevano il rigetto, con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. L'azione qui proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza della somma riportata dagli atti di pagamento sottesi all'intimazione di pagamento impugnata in via principale, asserendo, anche, l'intervenuta estinzione della pretesa contributiva, in ragione del decorso dei termini di prescrizione.
3. Considerato come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995,
2 per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché
è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006). A ciò si aggiunga che il Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma 2, ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo
3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
4. Premettendo come l' abbia provato di aver notificato gli atti sottesi Controparte_4 all'intimazione di pagamento, senza trovare confutazione alcuna, da parte del ricorrente, le notifiche degli atti predetti, sono da considerarsi validamente eseguite. La notifica predetta è avvenuta nelle date di seguito indicate:
- l'avviso di addebito n. 4392016000016255000 è stato notificato il 26.05.2016;
- l'avviso di addebito n. 43920160000678227000 è stato notificato il 15.11.2016;
- l'avviso di addebito n. 4392017000020168000 è stato notificato il 28.12.2021;
- l'avviso di addebito n. 43920180000297491000 è stato notificato il 14.08.2018;
- l'avviso di addebito n. 43920180000850138000 è stato notificato il 14.02.2019;
- l'avviso di addebito n. 43920190000286962000 è stato notificato il 26.07.2019;
- l'avviso di addebito n. 43920190000817264000 è stato notificato il 28.12.2021;
- l'avviso di addebito n. 43920210000216164000 è stato notificato il 23.11.2021;
3 - l'avviso di addebito n. 4392022000015552000 è stato notificato il 1°.08.2022. 5. Il ha, poi, provato di aver notificato l'intimazione di pagamento, n. CP_5
13920199003366073000, il 29.10.2019, contenente gli avvisi di addebito nn.
4392016000016255000; 43920160000678227000 e 43920180000297491000. 5.1. In relazione alla predetta intimazione di pagamento, il ricorrente ha avanzato, all'udienza del 23.01.2025, querela di falso, disconoscendone, in ogni caso, la firma riportata su detto atto di pagamento.
5.2. La contestazione avanzata dal ricorrente deve intendersi solamente quale proposizione di una querela di falso avverso l'avviso di ricevimento prodotto in giudizio (in ragione della fede privilegiata propria degli atti pubblici, come, peraltro, sancito dalla Cass., Sez. Lav., ord. n. 3638/2020).
5.3. La querela di falso avanzata dal ricorrente, tuttavia, non può ritenersi ammissibile, poiché non è stata proposta conformemente a quanto normativamente previsto. Ai sensi, infatti, dell'art. 221 c.p.c.:
“La querela di falso può proporsi tanto in via principale [162 c.p.c.] quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato [324 c.p.c.]. La querela deve contendere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, e deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale [83], con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale d'udienza [99 disp. att.]. È obbligatorio l'intervento nel processo del pubblico ministero”, e nel caso in esame la proposta querela era assolutamente priva dell'indicazione di elementi e prove della dedotta falsità 6. Ritenuta validamente eseguita, pertanto, la notifica dell'intimazione di pagamento n. 13920199003366073000, il 29.10.2019, questo atto di pagamento è da considerarsi interruttivo dei termini della prescrizione, a cui non segue alcuna estinzione dei crediti.
7. Poiché, pertanto, le eventuali contestazioni di merito dovevano essere proposte entro i quaranta giorni dalla notifica degli atti summenzionati (e validamene ricevuti), non può considerarsi la questione relativa alla debenza degli importi per cessazione dell'attività lavorativa nel 2011.
8. Per tutte le ragioni fin qui esposte, il ricorso va rigettato.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetto il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi Parte_1
€600,00, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di Controparte_6
;
[...]
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi Parte_1
€600,00, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di . CP_1
Vibo Valentia, 20/02/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 20/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Scesa del Gesù, n. 27, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Antonietta Vilella (PEC: che lo Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P. Murmura snc, presso gli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli, Silvia Parisi e Gianfranco Esposito (PEC:
t) che congiuntamente e disgiuntamente lo Email_2 rappresentano e difendono, giusta procura generale alle liti in atti.
RESISTENTE
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_2 tempore, elettivamente domiciliato in Mesoraca (KR), via San Giovanni n. 16, presso lo studio dell'avv. Andrea Mazza (PEC: che la rappresenta e difende giusta procura Email_3 in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 22/08/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 13920239001081538000, notificata il 14.07.2023, cui sono sottesi gli avvisi di addebito nn. 4392016000016255000;
1 43920160000678227000; 4392017000020168000; 43920180000297491000;
43920180000850138000; 43920190000286962000; 43920190000817264000;
43920210000216164000 e 4392022000015552000.
Il ricorrente deduceva I) di non aver mai ricevuto gli atti sottesi all'intimazione di pagamento impugnata e, in ogni caso, II) l'estinzione delle pretese creditorie per intervenuta prescrizione;
III) la non debenza delle poste richiestegli in ragione della cessazione dell'erronea apertura della sua posizione contributiva come lavoratore autonomo, collegata all'attività esercitata dalla moglie, chiusa in data 29.07.2011. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: -in via preliminare nell'ipotesi in cui non sia stata sospesa inaudita altera parte, sospendere l'esecuzione dell'impugnata Intimazione di pagamento onde evitare un ingiusto pregiudizio al ricorrente, sussistendone i gravi motivi di illegittimità dell'atto impugnato;
In via principale e nel merito accogliere l'opposizione e, per l'effetto, accertare l'illegittimità e, comunque, l'infondatezza e/o la nullità dei provvedimenti oggetto di gravame per come indicati in premessa, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale- in particolare l'Intimazione di pagamento n. 13920239001081538000, e i richiamati avvisi di addebito n. 4392016000016255000, n. 43920160000678227000, n. 4392017000020168000, n.
43920180000297491000, n. 43920180000850138000, n. 43920190000286962000, n.
43920190000817264000, n. 43920210000216164000, n. 43920220000151552000, dichiarando, conseguentemente, che niente è dovuto dal ricorrente a titolo di contributi, sanzioni ed interessi, per i motivi in narrativa enunciati e dedotti;
- sempre per il merito, in ipotesi, e quanto alle sanzioni, accertare l'illegittimità delle sanzioni irrogate dall'Ente Impositore, per i motivi in narrativa enunciati e dedotti;
- Con vittoria, infine di diritti, spese ed onorari del presente giudizio, da distrarsi a favore del procuratore costituito che se ne dichiara antistatario. Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: -in via preliminare nell'ipotesi in cui non sia stata sospesa inaudita altera parte, sospendere l'esecuzione dell'impugnata Intimazione di pagamento onde evitare un ingiusto pregiudizio al ricorrente, sussistendone i gravi motivi di illegittimità dell'atto impugnato;
In via principale e nel merito accogliere l'opposizione e, per l'effetto, accertare l'illegittimità e, comunque, l'infondatezza e/o la nullità dei provvedimenti oggetto di gravame per come indicati in premessa, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale- in particolare l'Intimazione di pagamento n. 13920239001081538000, e i richiamati avvisi di addebito n. 4392016000016255000,
n. 43920160000678227000, n. 4392017000020168000, n. 43920180000297491000, n.
43920180000850138000, n. 43920190000286962000, n. 43920190000817264000, n.
43920210000216164000, n. 43920220000151552000, dichiarando, conseguentemente, che niente è dovuto dal ricorrente a titolo di contributi, sanzioni ed interessi, per i motivi in narrativa enunciati e dedotti;
- sempre per il merito, in ipotesi, e quanto alle sanzioni, accertare l'illegittimità delle sanzioni irrogate dall'Ente Impositore, per i motivi in narrativa enunciati e dedotti;
- Con vittoria, infine di diritti, spese ed onorari del presente giudizio, da distrarsi a favore del procuratore costituito che se ne dichiara antistatario.”
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , i quali CP_1 CP_3 contestavano le pretese di parte ricorrente e chiedevano il rigetto, con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. L'azione qui proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza della somma riportata dagli atti di pagamento sottesi all'intimazione di pagamento impugnata in via principale, asserendo, anche, l'intervenuta estinzione della pretesa contributiva, in ragione del decorso dei termini di prescrizione.
3. Considerato come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995,
2 per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché
è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006). A ciò si aggiunga che il Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma 2, ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo
3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
4. Premettendo come l' abbia provato di aver notificato gli atti sottesi Controparte_4 all'intimazione di pagamento, senza trovare confutazione alcuna, da parte del ricorrente, le notifiche degli atti predetti, sono da considerarsi validamente eseguite. La notifica predetta è avvenuta nelle date di seguito indicate:
- l'avviso di addebito n. 4392016000016255000 è stato notificato il 26.05.2016;
- l'avviso di addebito n. 43920160000678227000 è stato notificato il 15.11.2016;
- l'avviso di addebito n. 4392017000020168000 è stato notificato il 28.12.2021;
- l'avviso di addebito n. 43920180000297491000 è stato notificato il 14.08.2018;
- l'avviso di addebito n. 43920180000850138000 è stato notificato il 14.02.2019;
- l'avviso di addebito n. 43920190000286962000 è stato notificato il 26.07.2019;
- l'avviso di addebito n. 43920190000817264000 è stato notificato il 28.12.2021;
- l'avviso di addebito n. 43920210000216164000 è stato notificato il 23.11.2021;
3 - l'avviso di addebito n. 4392022000015552000 è stato notificato il 1°.08.2022. 5. Il ha, poi, provato di aver notificato l'intimazione di pagamento, n. CP_5
13920199003366073000, il 29.10.2019, contenente gli avvisi di addebito nn.
4392016000016255000; 43920160000678227000 e 43920180000297491000. 5.1. In relazione alla predetta intimazione di pagamento, il ricorrente ha avanzato, all'udienza del 23.01.2025, querela di falso, disconoscendone, in ogni caso, la firma riportata su detto atto di pagamento.
5.2. La contestazione avanzata dal ricorrente deve intendersi solamente quale proposizione di una querela di falso avverso l'avviso di ricevimento prodotto in giudizio (in ragione della fede privilegiata propria degli atti pubblici, come, peraltro, sancito dalla Cass., Sez. Lav., ord. n. 3638/2020).
5.3. La querela di falso avanzata dal ricorrente, tuttavia, non può ritenersi ammissibile, poiché non è stata proposta conformemente a quanto normativamente previsto. Ai sensi, infatti, dell'art. 221 c.p.c.:
“La querela di falso può proporsi tanto in via principale [162 c.p.c.] quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato [324 c.p.c.]. La querela deve contendere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, e deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale [83], con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale d'udienza [99 disp. att.]. È obbligatorio l'intervento nel processo del pubblico ministero”, e nel caso in esame la proposta querela era assolutamente priva dell'indicazione di elementi e prove della dedotta falsità 6. Ritenuta validamente eseguita, pertanto, la notifica dell'intimazione di pagamento n. 13920199003366073000, il 29.10.2019, questo atto di pagamento è da considerarsi interruttivo dei termini della prescrizione, a cui non segue alcuna estinzione dei crediti.
7. Poiché, pertanto, le eventuali contestazioni di merito dovevano essere proposte entro i quaranta giorni dalla notifica degli atti summenzionati (e validamene ricevuti), non può considerarsi la questione relativa alla debenza degli importi per cessazione dell'attività lavorativa nel 2011.
8. Per tutte le ragioni fin qui esposte, il ricorso va rigettato.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetto il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi Parte_1
€600,00, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di Controparte_6
;
[...]
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi Parte_1
€600,00, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di . CP_1
Vibo Valentia, 20/02/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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