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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 21/10/2025, n. 1575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1575 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Teresa Cianciulli, viste le conclusioni così come precisate dalle parti, emette la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 2743/2022 R.G., avente ad oggetto “opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 6
D.lgs. n. 150/2011 e art. 22 L. 689/81”
TRA
(c.f. ), nella qualità di legale rapp.te della ditta Parte_1 C.F._1
individuale G.T.M. Trasporti di IG SE (P.IVA ), rappresentato e difeso, P.IVA_1 in forza di procura in atti, dall'avv. Rosa Esposito (c.f. ) - indirizzo pec: C.F._2
presso il cui studio, in Santa Maria a Vico(CE), alla piazza Francesco Email_1
n.8, Parco Sabba, è elett.te domiciliato
OPPONENTE
E
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del Direttore p.t., rappresentato e difeso da quest'ultimo, come da delega in atti, nonché da funzionari delegati ex artt. 6 e 9 D.lgs. 150/2011, ed elett.te domiciliato, presso la sede dell'Ente, in E
, alla via Due Principati n.4 ed al seguente indirizzo pec: Avellino- CP_1
t Email_3
OPPOSTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato l'11.7.22, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, , nella qualità di legale rapp.te della G.T.M. Trasporti, proponeva Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 102/2022, emessa dall' Controparte_1
in data 31.05. 2022.
[...]
L'ordinanza impugnata, notificata in data 9.06.2022, comminava la sanzione di euro 1.659,50, quale differenza tra l'importo della sanzione quantificato ex art. 16 L. 689/1981, pari ad euro 3.000,00, e l'importo già corrisposto dall'opponente di euro 1.500,00, corrispondente alla sanzione nella misura minima.
L'ordinanza-ingiunzione si fonda sul verbale unico di accertamento e notificazione n.
V00001/2018-350-01 del 6.07.2018, contenente contestazione della violazione degli artt. 3, comma
3, e 3 ter D.L 12/2002 (convertito con modificazioni nella legge n. 73/2002, come sostituito dall'art. 22 comma 1 D.lgs. 151/2015), nonché diffida ex art. 13 D.lgs. 124/2004.
A sostegno dell'opposizione, l'opponente deduceva l'estinzione del credito dell' CP_1
relativamente alla sanzione comminata per l'intervenuto adempimento alla suindicata
[...] diffida. L'opponente chiedeva, quindi, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza-ingiunzione impugnata e, nel merito, l'annullamento e/o la revoca della stessa.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' Controparte_1
, il quale chiedeva il rigetto del ricorso, con la condanna dell'opponente alle spese di lite,
[...]
da quantificarsi ex art. 9 D.lgs. 149/2015.
Il Tribunale, con ordinanza del 16.08.2022, sospendeva l'efficacia esecutiva dell'ordinanza opposta.
La causa veniva istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
L'opposizione è infondata per i motivi che si passano ad illustrare.
Preliminarmente, va rilevato che la domanda è ammissibile, in quanto tempestivamente proposta nel termine di gg. 30 dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione opposta, come previsto dall'art. 6 comma 6 D.lgs. 150/2011.
Invero, la notifica dell'ordinanza-ingiunzione si è perfezionata in data 9.06.2022 (come si evince dalla documentazione in atti) ed il ricorso veniva iscritto a ruolo in data 11.07.2022.
Passando all'esame del merito, va rilevato che è infondata l'eccezione di estinzione del diritto di credito dell' opposto. CP_1
L'opponente ha provato di aver solo parzialmente adempiuto al contenuto della “diffida” di cui al verbale unico di accertamento e notificazione del 6.07.2018, tramite il pagamento della somma di euro 1.500,00.
Va precisato che, nella richiamata diffida, era previsto il beneficio del pagamento della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge (euro 1.500,00) solo a condizione che, nel termine di 120 giorni, l'opponente provvedesse ad ulteriori adempimenti: a) regolarizzazione dell'intero periodo di lavoro prestato “in nero”; - b) stipula del contratto di lavoro;
c) mantenimento in servizio del lavoratore per almeno tre mesi. Orbene, non vi è prova che l'opponente abbia ottemperato ai suindicati adempimenti.
Dall'esame della documentazione in atti, emerge che l'opponente ha provveduto solo alla comunicazione dei dati del lavoratore alla parte opposta ed al pagamento della sanzione in misura ridotta.
Da quanto detto, consegue che l'opponente non poteva godere del beneficio del pagamento della sanzione in misura ridotta (€ 1.500,00), ma era obbligato al pagamento della sanzione comminata nella misura piena (€ 3.000,00) e, quindi, è obbligato a pagare la differenza richiesta con l'ordinanza ingiunzione opposta.
Per le esposte motivazioni, l'opposizione deve essere rigettata.
Nulla deve disporsi sulle spese, essendosi l'Amministrazione difesa a mezzo di propri funzionari.
Sul punto, è consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento per cui, ove la Pubblica
Amministrazione stia in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario delegato, come consentito dall'art. 417 bis c.p.c., non può essa ottenere la condanna della controparte soccombente al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, in suo favore, liquidabili unicamente le spese, diverse da quelle generali, che essa abbia concretamente affrontato in quella causa (Cass. ord. n. 15641/2020 e 2362/2020). Neppure possono essere liquidate le spese vive, attesa la mancanza di prova.
P.Q.M
Il Tribunale di Avellino, II Sezione Civile, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sull'opposizione spiegata da , nella qualità di legale rapp.te della Parte_1
ditta individuale G.T.M. Trasporti, così provvede:
1. rigetta l'opposizione.
Il Giudice
dott.ssa Teresa Cianciulli