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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/06/2025, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. 3333/2023 R.G. e promossa
da
( ) Parte_1 C.F._1
attrice/opponente
con il patrocinio dell'avv. GURNARI GIOVANNI e dell'avv.
GANGEMI FRANCESCA ( ; C.F._2
contro
( ) CP_1 P.IVA_1
convenuto/opposto
con il patrocinio dell'avv. DE STEFANO GIOVANNI.
*
Conclusioni per l'attrice/opponente:
pagina 1 di 11 “Accolga in fatto e diritto il presente ricorso in
opposizione e, per l'effetto, revochi il DI opposto n.
623/2023 in quanto la pretesa infondata in fatto e diritto.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Conclusioni per la convenuta/opposta:
“a) In via preliminare concedere la provvisoria esecuzione
del decreto ingiuntivo opposto per tutte le ragioni esposte
nel presente atto essendo evidente la prova
dell'insussistenza delle ragioni poste a base della spiegata
opposizione; b) Nel merito rigettare l'opposizione per tutte
le ragioni formulate nel presente atto e per l'effetto
confermare il decreto ingiuntivo n. opposto nei suoi
contenuti; c) Condannare controparte al risarcimento del
danno anche in via equitativa nella somma che vorrà essere
determinata dal tribunale adito ai sensi dell'art. 96 cpc. d)
Condannare controparte al pagamento delle spese e competenze
del presente giudizio in favore del procuratore distrattario
che ne ha fatto anticipazione”.
*
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo depositato in data 27.12.2023, avanzava opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n.623/2023, emesso dal Tribunale di Reggio
pagina 2 di 11 Calabria il 23.9.2023, con il quale le veniva intimato il pagamento della somma di € 4.400,00 oltre interessi e spese della procedura monitoria in favore della a CP_1
titolo di Iva non dovuta, e versata in forza del contratto di affitto di ramo di azienda del “Chiosco Dali Pub Scilla".
In particolare, premettendo che: Parte_1
- in data 9.3.2021 sottoscriveva con la società CP_1
contratto di affitto di azienda con il quale
[...]
concedeva in gestione la sua attività per la stagione estiva 2021 e successivamente rinnovato per la stagione
2022;
- le parti concordavano un canone di locazione di €
20.000,00 oltre al 22% per Iva, per un importo complessivo di 24.400,00;
- in seguito alla misura interdittiva che ha colpito le parti, con pec del 15 dicembre 2022 rendeva nota la sua volontà di recedere da qualsiasi rapporto contrattuale e comunque di non rinnovare il contratto;
- che con il procedimento monitorio, la convenuta opposta agiva in giudizio al fine di ottenere la restituzione delle somme relative a canoni di affitto versati nonché
della somma versata ai fini Iva;
conveniva in giudizio la eccependo CP_1
l'infondatezza della pretesa creditoria in fatto ed in pagina 3 di 11 diritto e contestando la violazione del principio di neutralità dell'Iva da parte dell'opposta, che non avrebbe provato di non aver portato in deduzione l'Iva a debito nella propria dichiarazione modello Iva.
Concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
11.2.2024 si costituiva in giudizio la CP_1
deducendo l'infondatezza dell'opposizione e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Instaurato regolarmente il contraddittorio all'udienza del
28.5.2024 e concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza del 5.5.2025 le parti discutevano oralmente la controversia ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c., e passa ora in decisione sulla base delle conclusioni rassegnate all'udienza.
*
Tanto premesso, l'opposizione è infondata per i motivi che seguono.
*
La controversia ha ad oggetto la domanda di ripetizione di €
4.400,00 versati da in favore di a CP_1 Parte_1
titolo di IVA, in forza del contratto di affitto di ramo di pagina 4 di 11 azienda, stipulato in data 9.3.2021, avente ad oggetto i locali e le attrezzature dell'attività denominata “Chiosco
Dalì Pub Scilla”, sita in Scilla (Marina Grande).
Orbene, costituiscono circostanze pacifiche in giudizio:
- che le parti concordavano un canone di locazione annuo di € 20.000,00 oltre IVA al 22%, per un totale di
24.400,00;
- che l'affitto veniva rinnovato anche per l'anno 2022;
- che per l'annualità 2022 la parte locatrice, Parte_2
, modificava il proprio regime fiscale, passando dal
[...]
c.d. “regime ordinario” al c.d. “regime forfettario”,
senza effettuare alcuna comunicazione alla società
conduttrice;
- che continuava a pagare l'importo comprensivo di CP_1
IVA anche nel 2022.
Nulla questio, poi, in ordine:
- all'effettivo pagamento degli importi in questione,
documentato mediante la produzione in giudizio dei bonifici eseguiti per gli anni 2021 e 2022 (doc. 12, 16
– ), in particolare del versamento in favore della CP_1
, dell'importo di 4.400,00 € a titolo di IVA Pt_1
nell'annualità 2022 (doc. 11 e 15 – ), come CP_1
da fatture rilasciate dalla (doc. 13, 17 – Pt_1 CP_1
);
[...]
pagina 5 di 11 - all'assenza (sopraggiunta alla stipulazione del contratto;
cfr. Cass. 14585/2007; Cass. 3994/2006) di una causa debendi del pagamento dell'IVA relativa al canone di locazione dell'annualità 2022.
È noto che la normativa sul regime forfettario, introdotta dalla l. 190/2014 (legge di stabilità 2015), prevede che i contribuenti che aderiscono a tale regime siano esclusi dal normale meccanismo dell'IVA.
In particolare la norma prevede che tali soggetti “non
esercitano la rivalsa dell'imposta di cui all'articolo 18 del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633”, per le operazioni effettuate sul territorio nazionale: ciò significa che non possono addebitare l'IVA in fattura ai propri clienti, né sono tenuti a versarla all'Erario (né tantomeno possono detrarla sugli acquisti).
Si tratta di una esclusione strutturale dal circuito dell'IVA: il contribuente forfettario non è considerato soggetto passivo ai fini IVA in senso pieno, operando quindi
“fuori campo IVA”, sia sul fronte attivo (fatturazione), sia sul fronte passivo (detrazione).
Sicché l'adesione al regime forfettario della determina Pt_1
la natura indebita delle somme da essa addebitate, e poi effettivamente conseguite, a titolo di IVA.
pagina 6 di 11 Tanto chiarito, con l'unico motivo di opposizione, la difesa della ha eccepito che il diritto alla ripetizione Pt_1
sarebbe subordinato alla prova della mancata detrazione dell'IVA da parte di , ingenerandosi in caso contrario CP_1
un indebito arricchimento in favore del solvens.
L'eccezione è infondata.
Ed invero la controversia tra privati, avente ad oggetto la spettanza o meno dell'IVA addebitata dal cedente il bene o servizio al cessionario, non ha ad oggetto il rapporto tributario tra contribuente ed amministrazione finanziaria,
ma un rapporto di natura privatistica tra le parti dell'operazione che si assume imponibile (o meno), con la conseguenza che rimane irrilevante l'eventuale erronea detrazione da parte del cessionario, ove l'operazione venga accertata come non imponibile, atteso che tale indebito attiene esclusivamente al rapporto tra cessionario ed Erario.
La giurisprudenza di legittimità, afferente ad analoga fattispecie a quella oggetto di trattazione, ha avuto modo di rimarcare quanto segue: “[…] ove l'operazione sia stata
erroneamente assoggettata all'IVA, restano privi di
fondamento il pagamento dell'imposta da parte del cedente, la
rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e
la detrazione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione
IVA, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere
pagina 7 di 11 all'amministrazione il rimborso dell'IVA, il cessionario ha
diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'IVA
versata in via di rivalsa, e l'amministrazione ha il potere-
dovere di escludere la detrazione dell'IVA pagata in rivalsa
dalla dichiarazione IVA presentata dal cessionario” (da ultimo Cass. Ord. 13149/2024; Cass. 15536/2018, in cui si richiama la pregressa giurisprudenza successiva conforme),
“non assumendo rilevanza la eventuale detrazione, comunque
non consentita, del relativo importo ad opera del
cessionario” (ex multis, Cass. 6149/2020).
Ora, pacifico che nessuna imposta è stata versata all'Erario
dal cedente, atteso il passaggio al regime forfettario della rimane pacifico il diritto del cessionario ( Pt_1 CP_2
di chiedere al cedente ( la
[...] Controparte_3
restituzione dell'IVA versata (erroneamente) in via di rivalsa.
Sarà poi l'Erario che provvederà ad “escludere la detrazione
dell'IVA pagata in rivalsa dalla dichiarazione IVA presentata
dal cessionario”, determinando l'inesistenza di arricchimento in capo al cessionario (tenuto conto che anche ove tale effetto si determinasse, la questione non riguarderebbe il rapporto con il cedente).
Vanno quindi confermate le argomentazioni già svolte con l'ordinanza del 27.8.2024.
pagina 8 di 11 L'opposizione va quindi rigettata.
*
Va parimenti rigettata la richiesta di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opposta.
Invero, con riguardo alla condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente,
se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario (Cass.
21393/2005).
In base agli esposti principi, ed alla considerazione che,
nel caso di specie, l'opposta non ha dato alcuna prova della sussistenza di un danno distinto dal semplice coinvolgimento in una controversia giudiziaria infondata (danno in ipotesi integralmente risarcibile con la rifusione delle spese legali), né in particolare dell'ammontare di detto danno, che il giudice non può liquidare, neppure equitativamente, se dagli atti non risultano elementi idonei a identificarne pagina 9 di 11 concretamente l'esistenza (anche per quanto concerne il danno non patrimoniale), la domanda riconvenzionale dell'opponente risulta infondata.
*
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e vanno liquidate, come in dispositivo sulla base del D.M.
55/2014, scaglione di valore da € 1.100,00 a € 5.200,00, e stabilito in ragione dell'ammontare del provvedimento monitorio opposto, e parametri tabellari medi, non essendovi ragioni per discostarsene.
P. Q. M.
Il giudice del Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa:
1. rigetta l'opposizione;
2. conferma il decreto ingiuntivo n 623/2023 emesso dal
Tribunale di Reggio Calabria il 23.9.2023 e ne dichiara l'esecutività;
3. condanna a rimborsare a le Parte_1 CP_1
spese di lite che vengono liquidate in € 2.552,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e C.P.A. come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Reggio Calabria, 10 giugno 2025
pagina 10 di 11 Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
pagina 11 di 11
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. 3333/2023 R.G. e promossa
da
( ) Parte_1 C.F._1
attrice/opponente
con il patrocinio dell'avv. GURNARI GIOVANNI e dell'avv.
GANGEMI FRANCESCA ( ; C.F._2
contro
( ) CP_1 P.IVA_1
convenuto/opposto
con il patrocinio dell'avv. DE STEFANO GIOVANNI.
*
Conclusioni per l'attrice/opponente:
pagina 1 di 11 “Accolga in fatto e diritto il presente ricorso in
opposizione e, per l'effetto, revochi il DI opposto n.
623/2023 in quanto la pretesa infondata in fatto e diritto.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Conclusioni per la convenuta/opposta:
“a) In via preliminare concedere la provvisoria esecuzione
del decreto ingiuntivo opposto per tutte le ragioni esposte
nel presente atto essendo evidente la prova
dell'insussistenza delle ragioni poste a base della spiegata
opposizione; b) Nel merito rigettare l'opposizione per tutte
le ragioni formulate nel presente atto e per l'effetto
confermare il decreto ingiuntivo n. opposto nei suoi
contenuti; c) Condannare controparte al risarcimento del
danno anche in via equitativa nella somma che vorrà essere
determinata dal tribunale adito ai sensi dell'art. 96 cpc. d)
Condannare controparte al pagamento delle spese e competenze
del presente giudizio in favore del procuratore distrattario
che ne ha fatto anticipazione”.
*
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo depositato in data 27.12.2023, avanzava opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n.623/2023, emesso dal Tribunale di Reggio
pagina 2 di 11 Calabria il 23.9.2023, con il quale le veniva intimato il pagamento della somma di € 4.400,00 oltre interessi e spese della procedura monitoria in favore della a CP_1
titolo di Iva non dovuta, e versata in forza del contratto di affitto di ramo di azienda del “Chiosco Dali Pub Scilla".
In particolare, premettendo che: Parte_1
- in data 9.3.2021 sottoscriveva con la società CP_1
contratto di affitto di azienda con il quale
[...]
concedeva in gestione la sua attività per la stagione estiva 2021 e successivamente rinnovato per la stagione
2022;
- le parti concordavano un canone di locazione di €
20.000,00 oltre al 22% per Iva, per un importo complessivo di 24.400,00;
- in seguito alla misura interdittiva che ha colpito le parti, con pec del 15 dicembre 2022 rendeva nota la sua volontà di recedere da qualsiasi rapporto contrattuale e comunque di non rinnovare il contratto;
- che con il procedimento monitorio, la convenuta opposta agiva in giudizio al fine di ottenere la restituzione delle somme relative a canoni di affitto versati nonché
della somma versata ai fini Iva;
conveniva in giudizio la eccependo CP_1
l'infondatezza della pretesa creditoria in fatto ed in pagina 3 di 11 diritto e contestando la violazione del principio di neutralità dell'Iva da parte dell'opposta, che non avrebbe provato di non aver portato in deduzione l'Iva a debito nella propria dichiarazione modello Iva.
Concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
11.2.2024 si costituiva in giudizio la CP_1
deducendo l'infondatezza dell'opposizione e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Instaurato regolarmente il contraddittorio all'udienza del
28.5.2024 e concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza del 5.5.2025 le parti discutevano oralmente la controversia ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c., e passa ora in decisione sulla base delle conclusioni rassegnate all'udienza.
*
Tanto premesso, l'opposizione è infondata per i motivi che seguono.
*
La controversia ha ad oggetto la domanda di ripetizione di €
4.400,00 versati da in favore di a CP_1 Parte_1
titolo di IVA, in forza del contratto di affitto di ramo di pagina 4 di 11 azienda, stipulato in data 9.3.2021, avente ad oggetto i locali e le attrezzature dell'attività denominata “Chiosco
Dalì Pub Scilla”, sita in Scilla (Marina Grande).
Orbene, costituiscono circostanze pacifiche in giudizio:
- che le parti concordavano un canone di locazione annuo di € 20.000,00 oltre IVA al 22%, per un totale di
24.400,00;
- che l'affitto veniva rinnovato anche per l'anno 2022;
- che per l'annualità 2022 la parte locatrice, Parte_2
, modificava il proprio regime fiscale, passando dal
[...]
c.d. “regime ordinario” al c.d. “regime forfettario”,
senza effettuare alcuna comunicazione alla società
conduttrice;
- che continuava a pagare l'importo comprensivo di CP_1
IVA anche nel 2022.
Nulla questio, poi, in ordine:
- all'effettivo pagamento degli importi in questione,
documentato mediante la produzione in giudizio dei bonifici eseguiti per gli anni 2021 e 2022 (doc. 12, 16
– ), in particolare del versamento in favore della CP_1
, dell'importo di 4.400,00 € a titolo di IVA Pt_1
nell'annualità 2022 (doc. 11 e 15 – ), come CP_1
da fatture rilasciate dalla (doc. 13, 17 – Pt_1 CP_1
);
[...]
pagina 5 di 11 - all'assenza (sopraggiunta alla stipulazione del contratto;
cfr. Cass. 14585/2007; Cass. 3994/2006) di una causa debendi del pagamento dell'IVA relativa al canone di locazione dell'annualità 2022.
È noto che la normativa sul regime forfettario, introdotta dalla l. 190/2014 (legge di stabilità 2015), prevede che i contribuenti che aderiscono a tale regime siano esclusi dal normale meccanismo dell'IVA.
In particolare la norma prevede che tali soggetti “non
esercitano la rivalsa dell'imposta di cui all'articolo 18 del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633”, per le operazioni effettuate sul territorio nazionale: ciò significa che non possono addebitare l'IVA in fattura ai propri clienti, né sono tenuti a versarla all'Erario (né tantomeno possono detrarla sugli acquisti).
Si tratta di una esclusione strutturale dal circuito dell'IVA: il contribuente forfettario non è considerato soggetto passivo ai fini IVA in senso pieno, operando quindi
“fuori campo IVA”, sia sul fronte attivo (fatturazione), sia sul fronte passivo (detrazione).
Sicché l'adesione al regime forfettario della determina Pt_1
la natura indebita delle somme da essa addebitate, e poi effettivamente conseguite, a titolo di IVA.
pagina 6 di 11 Tanto chiarito, con l'unico motivo di opposizione, la difesa della ha eccepito che il diritto alla ripetizione Pt_1
sarebbe subordinato alla prova della mancata detrazione dell'IVA da parte di , ingenerandosi in caso contrario CP_1
un indebito arricchimento in favore del solvens.
L'eccezione è infondata.
Ed invero la controversia tra privati, avente ad oggetto la spettanza o meno dell'IVA addebitata dal cedente il bene o servizio al cessionario, non ha ad oggetto il rapporto tributario tra contribuente ed amministrazione finanziaria,
ma un rapporto di natura privatistica tra le parti dell'operazione che si assume imponibile (o meno), con la conseguenza che rimane irrilevante l'eventuale erronea detrazione da parte del cessionario, ove l'operazione venga accertata come non imponibile, atteso che tale indebito attiene esclusivamente al rapporto tra cessionario ed Erario.
La giurisprudenza di legittimità, afferente ad analoga fattispecie a quella oggetto di trattazione, ha avuto modo di rimarcare quanto segue: “[…] ove l'operazione sia stata
erroneamente assoggettata all'IVA, restano privi di
fondamento il pagamento dell'imposta da parte del cedente, la
rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e
la detrazione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione
IVA, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere
pagina 7 di 11 all'amministrazione il rimborso dell'IVA, il cessionario ha
diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'IVA
versata in via di rivalsa, e l'amministrazione ha il potere-
dovere di escludere la detrazione dell'IVA pagata in rivalsa
dalla dichiarazione IVA presentata dal cessionario” (da ultimo Cass. Ord. 13149/2024; Cass. 15536/2018, in cui si richiama la pregressa giurisprudenza successiva conforme),
“non assumendo rilevanza la eventuale detrazione, comunque
non consentita, del relativo importo ad opera del
cessionario” (ex multis, Cass. 6149/2020).
Ora, pacifico che nessuna imposta è stata versata all'Erario
dal cedente, atteso il passaggio al regime forfettario della rimane pacifico il diritto del cessionario ( Pt_1 CP_2
di chiedere al cedente ( la
[...] Controparte_3
restituzione dell'IVA versata (erroneamente) in via di rivalsa.
Sarà poi l'Erario che provvederà ad “escludere la detrazione
dell'IVA pagata in rivalsa dalla dichiarazione IVA presentata
dal cessionario”, determinando l'inesistenza di arricchimento in capo al cessionario (tenuto conto che anche ove tale effetto si determinasse, la questione non riguarderebbe il rapporto con il cedente).
Vanno quindi confermate le argomentazioni già svolte con l'ordinanza del 27.8.2024.
pagina 8 di 11 L'opposizione va quindi rigettata.
*
Va parimenti rigettata la richiesta di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opposta.
Invero, con riguardo alla condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente,
se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario (Cass.
21393/2005).
In base agli esposti principi, ed alla considerazione che,
nel caso di specie, l'opposta non ha dato alcuna prova della sussistenza di un danno distinto dal semplice coinvolgimento in una controversia giudiziaria infondata (danno in ipotesi integralmente risarcibile con la rifusione delle spese legali), né in particolare dell'ammontare di detto danno, che il giudice non può liquidare, neppure equitativamente, se dagli atti non risultano elementi idonei a identificarne pagina 9 di 11 concretamente l'esistenza (anche per quanto concerne il danno non patrimoniale), la domanda riconvenzionale dell'opponente risulta infondata.
*
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e vanno liquidate, come in dispositivo sulla base del D.M.
55/2014, scaglione di valore da € 1.100,00 a € 5.200,00, e stabilito in ragione dell'ammontare del provvedimento monitorio opposto, e parametri tabellari medi, non essendovi ragioni per discostarsene.
P. Q. M.
Il giudice del Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa:
1. rigetta l'opposizione;
2. conferma il decreto ingiuntivo n 623/2023 emesso dal
Tribunale di Reggio Calabria il 23.9.2023 e ne dichiara l'esecutività;
3. condanna a rimborsare a le Parte_1 CP_1
spese di lite che vengono liquidate in € 2.552,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e C.P.A. come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Reggio Calabria, 10 giugno 2025
pagina 10 di 11 Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
pagina 11 di 11