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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 21/10/2025, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 4264/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: Dott. Francesco Pellecchia Presidente Dott.ssa Sandra Moselli Giudice Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18.12.2024 da
, rappresentata e difesa dall'Avv. IPPEDICO MICHELE, giusta Parte_1 procura in atti, presso il cui studio, sito in Ruvo di Puglia al C.so Carafa n. 45, è elettivamente domiciliata;
Ricorrente
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. BENEDETTO DIAFERIA, giusta procura in CP_1 atti, presso il cui studio, sito in Corato, alla via Dante n. 10, è elettivamente domiciliato;
Resistente
e Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
FATTO Con ricorso depositato in data 18.12.2024, ha chiesto disporsi l' affido Parte_1 condiviso del figlio minore , con collocamento di quest' ultimo presso il domicilio materno e Per_1 conseguente regolamentazione degli incontri padre – figlio, onerando il resistente del mantenimento del figlio nella misura di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Con decreto del 23.12.2024 è stata fissata la data di udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c., avvenuta in data 24.12.2024, come da attestazione di cancelleria. Instaurato il contraddittorio, con comparsa del 11.02.2025, si è costituito , il quale, CP_1 contestando le avverse deduzioni, ha concluso chiedendo di essere onerato della corresponsione a titolo di mantenimento in favore del figlio dell'importo di € 180,00 mensile;
quindi confermare gli orari e i giorni di visita del minore come richiesto dalla ricorrente. Espletato l'ascolto delle parti, il giudice relatore ha formulato a queste ultime una proposta conciliativa con ordinanza del 25.03.2025, all'udienza del 15.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno congiuntamente dichiarato di voler ottenere la pronuncia alle condizioni indicate nella proposta conciliativa, formulata dal Giudice relatore con ordinanza del 25.03.2025. Conseguentemente, la causa è stata trattenuta al Collegio per la decisione.
DIRITTO La domanda avanzata è fondata, per cui merita accoglimento. Il Tribunale ritiene che le condizioni così come formulate dal Giudice con ordinanza del 25.03.2025 e recepite dalle parti con accordo dell'1.4.2025 non violano norme inderogabili e sono conformi all'interesse della prole minore pertanto stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. Quanto alle spese di lite, tenuto conto del raggiungimento dell'accordo, va disposta l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni di cui all' ordinanza del 25.03.2025 come recepite con accordo dell'1.4.2025, così come formulate dal Giudice e da intendersi qui integralmente riportate e richiamate;
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Trani, nella camera di consiglio del 21.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Dott. Francesco Pellecchia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: Dott. Francesco Pellecchia Presidente Dott.ssa Sandra Moselli Giudice Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18.12.2024 da
, rappresentata e difesa dall'Avv. IPPEDICO MICHELE, giusta Parte_1 procura in atti, presso il cui studio, sito in Ruvo di Puglia al C.so Carafa n. 45, è elettivamente domiciliata;
Ricorrente
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. BENEDETTO DIAFERIA, giusta procura in CP_1 atti, presso il cui studio, sito in Corato, alla via Dante n. 10, è elettivamente domiciliato;
Resistente
e Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
FATTO Con ricorso depositato in data 18.12.2024, ha chiesto disporsi l' affido Parte_1 condiviso del figlio minore , con collocamento di quest' ultimo presso il domicilio materno e Per_1 conseguente regolamentazione degli incontri padre – figlio, onerando il resistente del mantenimento del figlio nella misura di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Con decreto del 23.12.2024 è stata fissata la data di udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c., avvenuta in data 24.12.2024, come da attestazione di cancelleria. Instaurato il contraddittorio, con comparsa del 11.02.2025, si è costituito , il quale, CP_1 contestando le avverse deduzioni, ha concluso chiedendo di essere onerato della corresponsione a titolo di mantenimento in favore del figlio dell'importo di € 180,00 mensile;
quindi confermare gli orari e i giorni di visita del minore come richiesto dalla ricorrente. Espletato l'ascolto delle parti, il giudice relatore ha formulato a queste ultime una proposta conciliativa con ordinanza del 25.03.2025, all'udienza del 15.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno congiuntamente dichiarato di voler ottenere la pronuncia alle condizioni indicate nella proposta conciliativa, formulata dal Giudice relatore con ordinanza del 25.03.2025. Conseguentemente, la causa è stata trattenuta al Collegio per la decisione.
DIRITTO La domanda avanzata è fondata, per cui merita accoglimento. Il Tribunale ritiene che le condizioni così come formulate dal Giudice con ordinanza del 25.03.2025 e recepite dalle parti con accordo dell'1.4.2025 non violano norme inderogabili e sono conformi all'interesse della prole minore pertanto stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. Quanto alle spese di lite, tenuto conto del raggiungimento dell'accordo, va disposta l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni di cui all' ordinanza del 25.03.2025 come recepite con accordo dell'1.4.2025, così come formulate dal Giudice e da intendersi qui integralmente riportate e richiamate;
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Trani, nella camera di consiglio del 21.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Dott. Francesco Pellecchia