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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 09/07/2025, n. 1252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1252 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4843/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Leporace n. 47, presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Giuseppe Ferraro che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv.
Cinzia Mauro - ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso in Cosenza, Via Alimena n. 8,
presso la propria sede, rappresentata e difesa dall'Avv. Alfonso Niccoli - resistente
Oggetto: differenze retributive.
Conclusioni di parte ricorrente: “… accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, accertare
e dichiarare che, per il periodo compreso tra febbraio 2020 e dicembre 2023, il tempo
impiegato dal ricorrente, oltre il normale orario di ciascun turno di servizio, per le
operazioni compiute sul luogo di lavoro, di vestizione e svestizione, pari a 20 minuti per
ciascun turno - salva diversa quantificazione anche equitativa - costituisce tempo di lavoro
autonomamente retribuibile;
accertare e dichiarare che, per il periodo dall'1/02/2020 e il
31/12/2023 il sig. ha diritto a vedersi riconoscere da parte dell' Parte_1 [...]
[..
[...] in p.l.r.p.t., la retribuzione maturata per Controparte_2
il tempo impiegato per le operazioni di vestizione e svestizione di cui alla conclusione che
precede, pari ad € 4.043,52, il tutto salva diversa quantificazione, maggiore o minore, che
sarà accertata in corso di causa ovvero che verrà ritenuta anche in via equitativa;
condannare l' , convenuta, in Controparte_2
persona del l.r.p.t., al pagamento in favore del sig. per i titoli di cui alle Parte_1
conclusioni che precedono, della somma di € 4.043,52, ovvero della maggiore o minore
somma accertata in corso di causa anche a mezzo di espletanda CTU ovvero determinata in
via equitativa. Oltre rivalutazione, ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione
di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate. Il tutto con
vittoria di spese e competenze del presente giudizio, con distrazione in favore dei
procuratori antistatari…”.
Conclusioni di parte resistente: “… rigettare il ricorso introduttivo per i motivi su esposti,
con vittoria di spese e competenze del giudizio…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di lavorare alle dipendenze dell'
[...]
con contratto a tempo pieno e indeterminato come Controparte_1
operatore tecnico specializzato autista ambulanza;
che aveva lavorato con i turni 8,00/14,00;
14,00/20,00 e 20,00/8,00 per 36 ore settimanali;
che aveva l'obbligo di indossare la divisa per lo svolgimento della prestazione lavorativa;
che le operazioni di vestizione/svestizione della divisa, per le quali occorrevano circa 20 minuti al giorno, erano svolte prima e dopo l'orario di lavoro;
che tale tempo maggiore di lavoro non era stato retribuito;
che spettava la retribuzione per il tempo di vestizione/svestizione della divisa, trattandosi di attività
integrativa dell'obbligazione principale, funzionale al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria, eterodiretta dal datore di lavoro e finalizzata all'interesse generale;
che l'art. 43, comma 11 e 12, CCNL 2019/2021 prevedeva il riconoscimento di tale periodo
2 di lavoro maggiore per 10/15 minuti al giorno. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
L si è costituita in giudizio contestando le avverse Controparte_1
argomentazioni ed affermando in particolare che l'art. 27 CCNL 2016/2018 stabiliva che il tempo di vestizione/svestizione della divisa era ricompreso nell'orario di lavoro contrattuale,
non prevedendo alcuna indennità connessa alle operazioni di vestizione/svestizione delle divisa;
che spettava alla parte l'onere di provare che il tempo di vestizione/svestizione non era compreso nell'orario di lavoro retribuito;
che i dipendenti timbravano l'entrata e l'uscita secondo l'orario previsto, oppure utilizzavano il codice per lo straordinario o per il recupero orario al momento della timbratura, sicché non spettava alcuna retribuzione aggiuntiva. Su
tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 24.6.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La parte ricorrente agisce fondamentalmente su due presupposti.
Il primo attiene all'applicazione - asseritamente non compiuta dalla parte resistente - dell'art. 43, commi 11 e 12, del CCNL 2019/2021 che, tuttavia, prevede semplicemente il riconoscimento per gli operatori sanitari di 10/15 minuti per le operazioni di vestizione,
svestizione e passaggio di consegne tra entrata ed uscita, tempo da ritenersi ricompreso nell'orario di lavoro purché risultante dalle timbrature effettuate.
Per altro verso, poi, la parte ricorrente richiama i principi in tema di prestazione di vestizione/svestizione della divisa come eterodiretta dal datore di lavoro, da retribuire come
3 lavoro straordinario nel caso in cui il tempo non sia ricompreso nell'orario di lavoro e,
dunque, debba porsi in aggiunta all'orario contrattuale.
Occorreva a tal fine allegare e dare dimostrazione che il tempo di vestizione/svestizione fosse antecedente alla timbratura del tesserino all'entrata e successivo alla timbratura del tesserino all'uscita (cfr. Cass. Sez. Lav. 4250/2025: “In tema di pubblico impiego
contrattualizzato, l'infermiere che chiede il pagamento di una somma aggiuntiva alla
retribuzione per aver reso una prestazione eccedente l'orario di lavoro - come risultante
dalle apposite timbrature in entrata e in uscita di cui all'art. 27, comma 12, c.c.n.l. Sanità
del 21/05/2018 - a causa del tempo impiegato, in assenza di istruzioni sul punto del datore
di lavoro, per indossare e svestire la divisa da lavoro prima e dopo tali timbrature, è tenuto
ad allegare e dimostrare di avere effettuato, anteriormente e successivamente a queste, le
operazioni di vestizione e svestizione”).
Nel caso in esame, invece, si afferma che il lavoratore compie le operazioni di vestizione della divisa prima dell'orario di lavoro e le operazioni di svestizione della divisa dopo la fine dell'orario di lavoro, senza tuttavia legare tale circostanza alle timbrature ed affermando anzi che il compenso spetta indipendentemente dalle timbrature del tesserino (pg. 5 del ricorso).
La stessa prova per testi formulata prescindeva, di fatto, dalle timbrature del tesserino in entrata ed uscita, essendo incentrata sull'orario di lavoro asseritamente maggiore.
Per quanto riguarda, poi, le deduzioni difensive (anche tardive) su anomalie delle timbrature o sulle buste paga che non tenevano conto delle ore risultanti dalle timbrature, deve rilevarsi la genericità delle argomentazioni di parte ricorrente, specie in riferimento all'oggetto del giudizio, che è riferito alla retribuzione per il tempo impiegato per la vestizione/svestizione della divisa e non attiene all'asserita generica mancata corrispondenza tra retribuzione e orario di lavoro risultante dalle timbrature.
4 La domanda deve dunque rigettarsi, evidenziandosi da ultimo che le disposizioni relative al periodo successivo all'1.1.2024, secondo la documentazione allegata da parte ricorrente, non sono relative all'oggetto del giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente,
delle spese di lite, che si liquidano in €. 700,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Si comunichi
Cosenza, 9.7.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4843/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Leporace n. 47, presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Giuseppe Ferraro che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv.
Cinzia Mauro - ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso in Cosenza, Via Alimena n. 8,
presso la propria sede, rappresentata e difesa dall'Avv. Alfonso Niccoli - resistente
Oggetto: differenze retributive.
Conclusioni di parte ricorrente: “… accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, accertare
e dichiarare che, per il periodo compreso tra febbraio 2020 e dicembre 2023, il tempo
impiegato dal ricorrente, oltre il normale orario di ciascun turno di servizio, per le
operazioni compiute sul luogo di lavoro, di vestizione e svestizione, pari a 20 minuti per
ciascun turno - salva diversa quantificazione anche equitativa - costituisce tempo di lavoro
autonomamente retribuibile;
accertare e dichiarare che, per il periodo dall'1/02/2020 e il
31/12/2023 il sig. ha diritto a vedersi riconoscere da parte dell' Parte_1 [...]
[..
[...] in p.l.r.p.t., la retribuzione maturata per Controparte_2
il tempo impiegato per le operazioni di vestizione e svestizione di cui alla conclusione che
precede, pari ad € 4.043,52, il tutto salva diversa quantificazione, maggiore o minore, che
sarà accertata in corso di causa ovvero che verrà ritenuta anche in via equitativa;
condannare l' , convenuta, in Controparte_2
persona del l.r.p.t., al pagamento in favore del sig. per i titoli di cui alle Parte_1
conclusioni che precedono, della somma di € 4.043,52, ovvero della maggiore o minore
somma accertata in corso di causa anche a mezzo di espletanda CTU ovvero determinata in
via equitativa. Oltre rivalutazione, ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione
di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate. Il tutto con
vittoria di spese e competenze del presente giudizio, con distrazione in favore dei
procuratori antistatari…”.
Conclusioni di parte resistente: “… rigettare il ricorso introduttivo per i motivi su esposti,
con vittoria di spese e competenze del giudizio…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di lavorare alle dipendenze dell'
[...]
con contratto a tempo pieno e indeterminato come Controparte_1
operatore tecnico specializzato autista ambulanza;
che aveva lavorato con i turni 8,00/14,00;
14,00/20,00 e 20,00/8,00 per 36 ore settimanali;
che aveva l'obbligo di indossare la divisa per lo svolgimento della prestazione lavorativa;
che le operazioni di vestizione/svestizione della divisa, per le quali occorrevano circa 20 minuti al giorno, erano svolte prima e dopo l'orario di lavoro;
che tale tempo maggiore di lavoro non era stato retribuito;
che spettava la retribuzione per il tempo di vestizione/svestizione della divisa, trattandosi di attività
integrativa dell'obbligazione principale, funzionale al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria, eterodiretta dal datore di lavoro e finalizzata all'interesse generale;
che l'art. 43, comma 11 e 12, CCNL 2019/2021 prevedeva il riconoscimento di tale periodo
2 di lavoro maggiore per 10/15 minuti al giorno. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
L si è costituita in giudizio contestando le avverse Controparte_1
argomentazioni ed affermando in particolare che l'art. 27 CCNL 2016/2018 stabiliva che il tempo di vestizione/svestizione della divisa era ricompreso nell'orario di lavoro contrattuale,
non prevedendo alcuna indennità connessa alle operazioni di vestizione/svestizione delle divisa;
che spettava alla parte l'onere di provare che il tempo di vestizione/svestizione non era compreso nell'orario di lavoro retribuito;
che i dipendenti timbravano l'entrata e l'uscita secondo l'orario previsto, oppure utilizzavano il codice per lo straordinario o per il recupero orario al momento della timbratura, sicché non spettava alcuna retribuzione aggiuntiva. Su
tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 24.6.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La parte ricorrente agisce fondamentalmente su due presupposti.
Il primo attiene all'applicazione - asseritamente non compiuta dalla parte resistente - dell'art. 43, commi 11 e 12, del CCNL 2019/2021 che, tuttavia, prevede semplicemente il riconoscimento per gli operatori sanitari di 10/15 minuti per le operazioni di vestizione,
svestizione e passaggio di consegne tra entrata ed uscita, tempo da ritenersi ricompreso nell'orario di lavoro purché risultante dalle timbrature effettuate.
Per altro verso, poi, la parte ricorrente richiama i principi in tema di prestazione di vestizione/svestizione della divisa come eterodiretta dal datore di lavoro, da retribuire come
3 lavoro straordinario nel caso in cui il tempo non sia ricompreso nell'orario di lavoro e,
dunque, debba porsi in aggiunta all'orario contrattuale.
Occorreva a tal fine allegare e dare dimostrazione che il tempo di vestizione/svestizione fosse antecedente alla timbratura del tesserino all'entrata e successivo alla timbratura del tesserino all'uscita (cfr. Cass. Sez. Lav. 4250/2025: “In tema di pubblico impiego
contrattualizzato, l'infermiere che chiede il pagamento di una somma aggiuntiva alla
retribuzione per aver reso una prestazione eccedente l'orario di lavoro - come risultante
dalle apposite timbrature in entrata e in uscita di cui all'art. 27, comma 12, c.c.n.l. Sanità
del 21/05/2018 - a causa del tempo impiegato, in assenza di istruzioni sul punto del datore
di lavoro, per indossare e svestire la divisa da lavoro prima e dopo tali timbrature, è tenuto
ad allegare e dimostrare di avere effettuato, anteriormente e successivamente a queste, le
operazioni di vestizione e svestizione”).
Nel caso in esame, invece, si afferma che il lavoratore compie le operazioni di vestizione della divisa prima dell'orario di lavoro e le operazioni di svestizione della divisa dopo la fine dell'orario di lavoro, senza tuttavia legare tale circostanza alle timbrature ed affermando anzi che il compenso spetta indipendentemente dalle timbrature del tesserino (pg. 5 del ricorso).
La stessa prova per testi formulata prescindeva, di fatto, dalle timbrature del tesserino in entrata ed uscita, essendo incentrata sull'orario di lavoro asseritamente maggiore.
Per quanto riguarda, poi, le deduzioni difensive (anche tardive) su anomalie delle timbrature o sulle buste paga che non tenevano conto delle ore risultanti dalle timbrature, deve rilevarsi la genericità delle argomentazioni di parte ricorrente, specie in riferimento all'oggetto del giudizio, che è riferito alla retribuzione per il tempo impiegato per la vestizione/svestizione della divisa e non attiene all'asserita generica mancata corrispondenza tra retribuzione e orario di lavoro risultante dalle timbrature.
4 La domanda deve dunque rigettarsi, evidenziandosi da ultimo che le disposizioni relative al periodo successivo all'1.1.2024, secondo la documentazione allegata da parte ricorrente, non sono relative all'oggetto del giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente,
delle spese di lite, che si liquidano in €. 700,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Si comunichi
Cosenza, 9.7.2025
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