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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 05/01/2026, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 50/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5835/2024 depositato il 10/09/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8325/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 9
e pubblicata il 29/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239034215930 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239034215930 IRPEF-ALTRO 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7868/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: riforma sentenza
Appellato: conferma decisione impugnata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 presentò ricorso alla CGT di primo grado di Napoli, notificato il 20.11.2023 all'ER, per ottenere l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 07120239034215930 con la quale gli veniva richiesto il pagamento di euro 3.833,90 scaturente dalle seguenti cartelle di pagamento:
- n. 07120180000162964, di euro 2.217,28 per IRPEF ed IVA dovuti per l'anno 2014, asseritamente notificata il 22.1.2018;
- n. 07120180052105888, di euro 1.616,62 per IRPEF 2014, asseritamente notificata il 31.8.2018,
eccependo l'illegittimità della richiesta per omessa notifica degli atti presupposti, nonché la prescrizione delle sanzioni ed interessi.
L'ader, costituitasi in giudizio, chiese il rigetto del ricorso, documentando la notifica delle due cartelle.
Il contribuente depositò memorie sostenendo che, qualora la notifica delle cartelle fosse stata ritenuta regolare, sarebbe ugualmente decorso il termine di prescrizione di sanzioni ed interessi, non potendosi applicare la sospensione prevista dalla normativa emanata in occasione della emergenza sanitaria perché era stata genericamente indicata dalla parte convenuta.
La CGT in composizione monocratica con sentenza n. 8235 pronunciata all'udienza del 14.5.2024 e depositata il 29.5.2024 accolse il ricorso, compensando le spese. La Corte ritenne non provata la notifica delle cartelle perché l'ER aveva depositato le sole ricevute di consegna, non complete delle ricevute di accettazione in formato .eml o .msg. Accolsero, inoltre, accogliendo quanto rappresentato dal ricorrente con la memoria integrativa, l'eccezione di prescrizione per omessa indicazione delle norme applicate. per ritenere sospeso il termine.
La decisione è stata impugnata dall'ER che ne ha chiesto la riforma integrale con vittoria di spese.
Costituitosi in giudizio con il deposito di controdeduzioni, il contribuente ha concluso per la conferma della decisione, chiedendo la condanna dell'appellante al pagamento delle spese e loro distrazione a favore del difensore.
Nella seduta del 18 dicembre 2025 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante in relazione alla ritenuta irregolarità della notifica delle due cartelle deduce la erroneità della decisione in quanto quello che rileva ai fini della validità della notifica a mezzo pec è la produzione della ricevuta di consegna, documento prodotto in primo grado in formato .eml, e non la ricevuta di accettazione, che comunque ha prodotto in questo grado.
Rileva il collegio che la notifica a mezzo pec è espressamente consentita dall'articolo 26 del d.p.r. 602/73 a norma del quale la notifica della cartella può essere eseguita con le modalità di cui al d.p.r. 11 febbraio
2005 n. 68 a mezzo posta elettronica certificata.
In base al combinato disposto degli articoli 5 e 6 del decreto 68/2005 la prova della notificazione (pur se non sino a querela di falso ma sino a prova contraria, come affermato dalla sentenza n. 15035 del 21 luglio
2016 della prima sezione civile della Corte di Cassazione) è assolta dai due messaggi elettronici previsti dall'art. 6 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68 (regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3) che cosi recita nei primi sei commi che qui rilevano: "1. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata.
2. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all'indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna 3. La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.
4. La ricevuta di avvenuta consegna può contenere anche la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato secondo quanto specificato dalle regole tecniche di cui all'articolo 17. 5. La ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario.
6. La ricevuta di avvenuta consegna è emessa esclusivamente a fronte della ricezione di una busta di trasporto valida secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17".
La ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) che, ai sensi dell'art. 9 del DPR 68/2005 e delle regole tecniche di cui al DPCM 2 novembre 2005 è sottoscritta con la firma del gestore di posta elettronica certificata del destinatario, viene, quindi, emessa dal punto di consegna al mittente nei momento in cui il messaggio è inserito nella casella di posta elettronica certificata del destinatario e come recita il comma 3 dell'art. 6 del citato DPR "fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione", e la data e l'ora della ricezione sono opponibili a terzi ai sensi del già richiamato art. 48 CAD.
Il mittente inoltra il messaggio di posta al punto di accesso del proprio gestore pec;
il gestore, detto anche provider, rilascia al mittente una ricevuta di accettazione da lui sottoscritta nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione del messaggio;
lo stesso gestore include il messaggio del mittente nella cd. busta di trasporto sulla quale appone la propria firma;
la busta viene consegnata al destinatario;
le modalità sono diverse a seconda che i provider del mittente e del destinatario coincidano o meno, e viene generata una ricevuta di avvenuta consegna che fornisce al mittente la prova che il suo messaggio è effettivamente pervenuto all'indirizzo dichiarato dal destinatario e indica il momento nel quale la consegna è avvenuta.
Non essendo contestato che l'ER ha prodotto in primo grado, in formato .eml, la ricevuta di consegna al
Resistente_1 delle due cartelle, questo giudice deve verificare se, come sostenuto dal primo giudice, per provare l'avvenuta consegna sia necessaria la prova non solo della consegna al destinatario, si ripete, fornita dalla riscossione, ma anche quella della ricevuta di accettazione della pec da parte del gestore.
La decisione va riformata.
Ed invero, dando seguito ad un consolidato orientamento giurisprudenziale va affermato che la prova della notifica della cartella è data dalla ricevuta di avvenuta consegna.
La ricevuta di avvenuta accettazione è temporalmente precedente e la sua mancanza non è rilevante, atteso che la prova della ricezione da parte del destinatario della cartella è fornita dalla consegna.
Comunque l'appellante ha prodotto le ricevute di accettazione delle pec di notifica delle due cartelle in formato .eml.
Sebbene contestata dall'appellato con le memorie depositate il 30 gennaio 2025, la Corte, che aveva sospeso il giudizio il 19 febbraio 2025 in attesa della decisione della Corte Costituzionale, ritiene di per valutare questa documentazione.
L'articolo 58 del decreto legislativo è stato modificato dal decreto legislativo 30.12.2023 n. 220 e nell'attuale formulazione prevede che:
1. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
2. Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati.
3. Non e' mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimita' della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimita' che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis.
La norma nella nuova formulazione, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30.12.2023 n.220, si applica ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto – 4 gennaio 2024 ndr -.
Essendo stato questo giudizio introdotto in epoca antecedente il 4 gennaio 2024, la documentazione può essere valutata, non trovando applicazione la nuova formulazione dell'articolo 58 del decreto legislativo
546/92.
Infatti la Corte costituzionale con sentenza 3672025 2) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220 (Disposizioni in materia di contenzioso tributario), nella parte in cui prescrive che le disposizioni di cui all'art. 1, comma |, lettera bb), dello stesso d.lgs. n. 220 del 2023 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.
La documentazione prodotta in grado di appello può essere valutata.
Secondo l'insegnamento della Cassazione, infatti, in materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dall'art. 1, co. 2, del d.lgs. 546/92, -in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima – non trova applicazione la preclusione, dì cui all'art. 345, co. 3 c.p.c., alla produzione di documenti nel secondo grado del giudizio. La materia è – per vero – regolata in via speciale dall'art. 58, co.
2, del citato d.lgs., che consente alle parti di produrre liberamente documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado (Cass. 18907/11), ed a nulla rilevando neppure l'eventuale irritualità della loro produzione in prime cure (Cass. 23616/11, 2019/12, Sez. 6 - 5, Ordinanza n.
22776 del 06/11/2015, Sez. 5 - , Ordinanza n. 17164 del 28/06/2018, Sez. 5 - , Ordinanza n. 8927 del 11/04/2018).
In relazione alla prescrizione delle sanzioni e degli interessi, il collegio ritiene per essi il termine di prescrizione
è quinquennale e sarebbe decorso tra la notifica delle cartelle, avvenuta nel gennaio e nell'agosto 2018, e la notifica della intimazione, avvenuta il 20 novembre 2023.
Il primo giudice ha ritenuto di non poter applicare la sospensione prevista dalla normativa emergenziale in quanto l'ER non aveva indicato gli articoli di legge che l'avrebbero disposta.
Anche questo capo della sentenza va riformato.
L'ER, con riferimento alla eccezione di prescrizione, nelle controdeduzioni depositate in primo grado si era così difesa: “ ciò posto, alcuna prescrizione può dirsi maturata, sia per quanto riguarda le imposte che per quanto riguarda sanzioni e interessi, avuto riguardo anche al periodo di sospensione delle cartelle di pagamento per epidemia Covid”.
Il richiamo alla normativa ed al suo effetto sospensivo dei termini di prescrizione è, ad avviso del collegio, sufficiente per consentire al collegio di verificare se il termine sia stato sospeso.
Ritiene questo giudicante che il termine di prescrizione sia stato sospeso e che per effetto della sospensione non era decorso al momento della notifica della intimazione di pagamento, dovendosi tenere conto della sospensione di 542 giorni prevista dalla normativa emanata in occasione delle emergenza sanitaria.
Va difatti chiarito che l'anzidetta normativa ha disposto, da un lato, la sospensione degli adempimenti da parte dei contribuenti e, dall'altro, ha riconosciuto a favore degli Enti impositori e della riscossione per la notifica degli atti finalizzati al recupero dei tributi, uno slittamento dei termini, di talché deve darsi atto che non sempre risulta chiaro come addivenire ad un esatto calcolo dei termini di prescrizione e decadenza che gli Uffici devono rispettare per la notifica di accertamenti e atti della riscossione.
Orbene, il punto di partenza per effettuare il computo dei termini è certamente l'art. 68 del D.L. 18/2020 il quale, dopo aver previsto al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti (scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi), richiama l'art. 12 del d.lgs. 159/2015 il quale, al comma 1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (pari a 542 giorni).
L'appello va accolto, confermando l'intimazione di pagamento.
Le spese per la esistenza di contrasti in giurisprudenza su alcune delle questioni affrontate, vanno compensate.
P.Q.M.
accoglie l'appello. Compensa le spese.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5835/2024 depositato il 10/09/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8325/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 9
e pubblicata il 29/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239034215930 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239034215930 IRPEF-ALTRO 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7868/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: riforma sentenza
Appellato: conferma decisione impugnata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 presentò ricorso alla CGT di primo grado di Napoli, notificato il 20.11.2023 all'ER, per ottenere l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 07120239034215930 con la quale gli veniva richiesto il pagamento di euro 3.833,90 scaturente dalle seguenti cartelle di pagamento:
- n. 07120180000162964, di euro 2.217,28 per IRPEF ed IVA dovuti per l'anno 2014, asseritamente notificata il 22.1.2018;
- n. 07120180052105888, di euro 1.616,62 per IRPEF 2014, asseritamente notificata il 31.8.2018,
eccependo l'illegittimità della richiesta per omessa notifica degli atti presupposti, nonché la prescrizione delle sanzioni ed interessi.
L'ader, costituitasi in giudizio, chiese il rigetto del ricorso, documentando la notifica delle due cartelle.
Il contribuente depositò memorie sostenendo che, qualora la notifica delle cartelle fosse stata ritenuta regolare, sarebbe ugualmente decorso il termine di prescrizione di sanzioni ed interessi, non potendosi applicare la sospensione prevista dalla normativa emanata in occasione della emergenza sanitaria perché era stata genericamente indicata dalla parte convenuta.
La CGT in composizione monocratica con sentenza n. 8235 pronunciata all'udienza del 14.5.2024 e depositata il 29.5.2024 accolse il ricorso, compensando le spese. La Corte ritenne non provata la notifica delle cartelle perché l'ER aveva depositato le sole ricevute di consegna, non complete delle ricevute di accettazione in formato .eml o .msg. Accolsero, inoltre, accogliendo quanto rappresentato dal ricorrente con la memoria integrativa, l'eccezione di prescrizione per omessa indicazione delle norme applicate. per ritenere sospeso il termine.
La decisione è stata impugnata dall'ER che ne ha chiesto la riforma integrale con vittoria di spese.
Costituitosi in giudizio con il deposito di controdeduzioni, il contribuente ha concluso per la conferma della decisione, chiedendo la condanna dell'appellante al pagamento delle spese e loro distrazione a favore del difensore.
Nella seduta del 18 dicembre 2025 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante in relazione alla ritenuta irregolarità della notifica delle due cartelle deduce la erroneità della decisione in quanto quello che rileva ai fini della validità della notifica a mezzo pec è la produzione della ricevuta di consegna, documento prodotto in primo grado in formato .eml, e non la ricevuta di accettazione, che comunque ha prodotto in questo grado.
Rileva il collegio che la notifica a mezzo pec è espressamente consentita dall'articolo 26 del d.p.r. 602/73 a norma del quale la notifica della cartella può essere eseguita con le modalità di cui al d.p.r. 11 febbraio
2005 n. 68 a mezzo posta elettronica certificata.
In base al combinato disposto degli articoli 5 e 6 del decreto 68/2005 la prova della notificazione (pur se non sino a querela di falso ma sino a prova contraria, come affermato dalla sentenza n. 15035 del 21 luglio
2016 della prima sezione civile della Corte di Cassazione) è assolta dai due messaggi elettronici previsti dall'art. 6 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68 (regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3) che cosi recita nei primi sei commi che qui rilevano: "1. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata.
2. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all'indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna 3. La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.
4. La ricevuta di avvenuta consegna può contenere anche la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato secondo quanto specificato dalle regole tecniche di cui all'articolo 17. 5. La ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario.
6. La ricevuta di avvenuta consegna è emessa esclusivamente a fronte della ricezione di una busta di trasporto valida secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17".
La ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) che, ai sensi dell'art. 9 del DPR 68/2005 e delle regole tecniche di cui al DPCM 2 novembre 2005 è sottoscritta con la firma del gestore di posta elettronica certificata del destinatario, viene, quindi, emessa dal punto di consegna al mittente nei momento in cui il messaggio è inserito nella casella di posta elettronica certificata del destinatario e come recita il comma 3 dell'art. 6 del citato DPR "fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione", e la data e l'ora della ricezione sono opponibili a terzi ai sensi del già richiamato art. 48 CAD.
Il mittente inoltra il messaggio di posta al punto di accesso del proprio gestore pec;
il gestore, detto anche provider, rilascia al mittente una ricevuta di accettazione da lui sottoscritta nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione del messaggio;
lo stesso gestore include il messaggio del mittente nella cd. busta di trasporto sulla quale appone la propria firma;
la busta viene consegnata al destinatario;
le modalità sono diverse a seconda che i provider del mittente e del destinatario coincidano o meno, e viene generata una ricevuta di avvenuta consegna che fornisce al mittente la prova che il suo messaggio è effettivamente pervenuto all'indirizzo dichiarato dal destinatario e indica il momento nel quale la consegna è avvenuta.
Non essendo contestato che l'ER ha prodotto in primo grado, in formato .eml, la ricevuta di consegna al
Resistente_1 delle due cartelle, questo giudice deve verificare se, come sostenuto dal primo giudice, per provare l'avvenuta consegna sia necessaria la prova non solo della consegna al destinatario, si ripete, fornita dalla riscossione, ma anche quella della ricevuta di accettazione della pec da parte del gestore.
La decisione va riformata.
Ed invero, dando seguito ad un consolidato orientamento giurisprudenziale va affermato che la prova della notifica della cartella è data dalla ricevuta di avvenuta consegna.
La ricevuta di avvenuta accettazione è temporalmente precedente e la sua mancanza non è rilevante, atteso che la prova della ricezione da parte del destinatario della cartella è fornita dalla consegna.
Comunque l'appellante ha prodotto le ricevute di accettazione delle pec di notifica delle due cartelle in formato .eml.
Sebbene contestata dall'appellato con le memorie depositate il 30 gennaio 2025, la Corte, che aveva sospeso il giudizio il 19 febbraio 2025 in attesa della decisione della Corte Costituzionale, ritiene di per valutare questa documentazione.
L'articolo 58 del decreto legislativo è stato modificato dal decreto legislativo 30.12.2023 n. 220 e nell'attuale formulazione prevede che:
1. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
2. Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati.
3. Non e' mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimita' della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimita' che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis.
La norma nella nuova formulazione, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30.12.2023 n.220, si applica ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto – 4 gennaio 2024 ndr -.
Essendo stato questo giudizio introdotto in epoca antecedente il 4 gennaio 2024, la documentazione può essere valutata, non trovando applicazione la nuova formulazione dell'articolo 58 del decreto legislativo
546/92.
Infatti la Corte costituzionale con sentenza 3672025 2) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220 (Disposizioni in materia di contenzioso tributario), nella parte in cui prescrive che le disposizioni di cui all'art. 1, comma |, lettera bb), dello stesso d.lgs. n. 220 del 2023 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.
La documentazione prodotta in grado di appello può essere valutata.
Secondo l'insegnamento della Cassazione, infatti, in materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dall'art. 1, co. 2, del d.lgs. 546/92, -in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima – non trova applicazione la preclusione, dì cui all'art. 345, co. 3 c.p.c., alla produzione di documenti nel secondo grado del giudizio. La materia è – per vero – regolata in via speciale dall'art. 58, co.
2, del citato d.lgs., che consente alle parti di produrre liberamente documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado (Cass. 18907/11), ed a nulla rilevando neppure l'eventuale irritualità della loro produzione in prime cure (Cass. 23616/11, 2019/12, Sez. 6 - 5, Ordinanza n.
22776 del 06/11/2015, Sez. 5 - , Ordinanza n. 17164 del 28/06/2018, Sez. 5 - , Ordinanza n. 8927 del 11/04/2018).
In relazione alla prescrizione delle sanzioni e degli interessi, il collegio ritiene per essi il termine di prescrizione
è quinquennale e sarebbe decorso tra la notifica delle cartelle, avvenuta nel gennaio e nell'agosto 2018, e la notifica della intimazione, avvenuta il 20 novembre 2023.
Il primo giudice ha ritenuto di non poter applicare la sospensione prevista dalla normativa emergenziale in quanto l'ER non aveva indicato gli articoli di legge che l'avrebbero disposta.
Anche questo capo della sentenza va riformato.
L'ER, con riferimento alla eccezione di prescrizione, nelle controdeduzioni depositate in primo grado si era così difesa: “ ciò posto, alcuna prescrizione può dirsi maturata, sia per quanto riguarda le imposte che per quanto riguarda sanzioni e interessi, avuto riguardo anche al periodo di sospensione delle cartelle di pagamento per epidemia Covid”.
Il richiamo alla normativa ed al suo effetto sospensivo dei termini di prescrizione è, ad avviso del collegio, sufficiente per consentire al collegio di verificare se il termine sia stato sospeso.
Ritiene questo giudicante che il termine di prescrizione sia stato sospeso e che per effetto della sospensione non era decorso al momento della notifica della intimazione di pagamento, dovendosi tenere conto della sospensione di 542 giorni prevista dalla normativa emanata in occasione delle emergenza sanitaria.
Va difatti chiarito che l'anzidetta normativa ha disposto, da un lato, la sospensione degli adempimenti da parte dei contribuenti e, dall'altro, ha riconosciuto a favore degli Enti impositori e della riscossione per la notifica degli atti finalizzati al recupero dei tributi, uno slittamento dei termini, di talché deve darsi atto che non sempre risulta chiaro come addivenire ad un esatto calcolo dei termini di prescrizione e decadenza che gli Uffici devono rispettare per la notifica di accertamenti e atti della riscossione.
Orbene, il punto di partenza per effettuare il computo dei termini è certamente l'art. 68 del D.L. 18/2020 il quale, dopo aver previsto al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti (scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi), richiama l'art. 12 del d.lgs. 159/2015 il quale, al comma 1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (pari a 542 giorni).
L'appello va accolto, confermando l'intimazione di pagamento.
Le spese per la esistenza di contrasti in giurisprudenza su alcune delle questioni affrontate, vanno compensate.
P.Q.M.
accoglie l'appello. Compensa le spese.