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Sentenza 29 gennaio 2024
Sentenza 29 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 29/01/2024, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2024 |
Testo completo
R.G. n. 772/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Leila Nadir Sersale, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 772 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Michele Vannucci, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Bibbiena (AR), Piazza della Resistenza n. 17
Attore
E
[...]
Controparte_1
quale erede di
[...] Persona_1
quale erede di
[...] Controparte_2
quale erede di
[...] Controparte_2
quale erede di CP_3 Controparte_4
quale erede di
[...] Controparte_5
quale erede di
[...] Controparte_5
1 R.G. n. 772/2023
quale erede di Controparte_6 [...]
quale erede di Persona_2 [...]
quale erede di Controparte_7 Persona_3
quale erede di
[...] [...]
quale erede di Controparte_8 CP_8
quale erede di Controparte_9 Persona_4
quale erede di
[...] Persona_5
Convenuti contumaci
OGGETTO: usucapione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ai destinatari indicati in epigrafe Parte_1
ha proposto azione per l'accertamento dell'usucapione innanzi all'intestato Tribunale
[...] chiedendo “dichiarare l'avvenuto acquisto da parte di per intervenuta usucapione Parte_1 ultraventennale, della colonna d'aria sovrastante l'area urbana censita al foglio 30 particella 209 subalterni 1,2 e 3 comune di Ortignano Raggiolo corrispondente allo spazio occupato dal bagno realizzato dall'attore su una parete di sua proprietà ed aggettante sull'area urbana in questione, nonché dichiarare altresì l'avvenuta usucapione ultraventennale dei punti di appoggio delle colonne di sostegno presenti sotto il manufatto che poggiano nell'area urbana censita al foglio 30 particella 209 subalterni 1, 2 e 3 comune di Ortignano Raggiolo, emettendo il consequenziale ordine di trascrizione al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere la sentenza esonerandolo da ogni responsabilità, e al competente Direttore dell'U.T.E. di effettuare la relativa voltura, con la condanna alle spese e onorari del presente giudizio in caso di contestazione dei convenuti. Con vittoria di spese e competenze professionali in caso di opposizione”.
A sostegno della propria domanda, l'attore ha allegato che: - è proprietario del bene immobile catastalmente identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Ortignano Raggiolo (AR) al foglio 30, particella 211, subalterno 9 meglio descritte nel rilievo planimetrico e nella certificazione catastale offerte in comunicazione con annessa relazione tecnica e consistente in una porzione di fabbricato da cielo a terra, di antica costruzione;
- alla fine degli anni '70 egli ha provveduto a realizzare sotto il bagno costruito a sbalzo nella parte del suo fabbricato due colonne che poggiano sull'area urbana censita al foglio 30 particella 209 subalterni 1, 2 e 3, al fine di garantirne la stabilità; - egli è rimasto proprietario dell'immobile sino al 2000, anno in cui l'immobile è stato venduto a terzi, per poi riacquistare l'immobile stesso nel 2005, a seguito di procedura d'asta con decreto di trasferimento di cui alla procedura esecutiva n. 7 del 2005 RE Tribunale di Arezzo;
- detto bagno, presente sin dal '48 e realizzato sulla parete del fabbricato di proprietà dell'attore e sotto cui alla fine degli anni 70 sono state realizzate due colonne ed insiste nell'area urbana di cui al foglio 30 particella 209, subalterni 1, 2, 3 area urbana di cui risultano intestatari i convenuti ovvero i loro eredi;
- avendo egli intenzione di alienare il bene, si è 2 R.G. n. 772/2023
manifestata la necessità di regolarizzare dal punto di vista urbanistico il bagno presente, usucapendo la colonna d'aria che dal terreno si proietta sullo stesso, nonché i punti di appoggio delle colonne di sostegno sottostanti che insistono nell'area urbana censita al foglio 30 particella 209 subalterni 1, 2, 3, NCEU del comune di Ortignano Raggiolo;
- l'area urbana sulla quale insiste il bagno di proprietà dello stesso attore risulta essere catastalmente intestata a CP_10
, , , ,
[...] Controparte_1 Persona_5 Controparte_11 Controparte_5 Per_2
, e i quali non hanno mai provveduto ad effettuare atto di
[...] Persona_3 CP_8 successione sul bene in questione;
- egli ha esperito il procedimento di mediazione obbligatoria, con esito negativo stante l'assenza dei convenuti;
- essendo il bagno in questione stato realizzato nel 1948, in aggetto sulla parete di proprietà dell'attore a sbalzo sull'area urbana censita foglio 30 particella 209 subalterni 1, 2, 3, comune di Ortignano Raggiolo di proprietà degli odierni convenuti sotto cui alla fine degli anni '70 sono state realizzate due colonne di sostegno, è maturata l'usucapione ultraventennale sulla colonna d'aria che si propaga dall'area urbana censita al foglio 30 particella 209 subalterni 1, 2, 3 NCEU del comune di Ortignano Raggiolo nella parte occupata da detto manufatto, nonché sui punti di appoggio delle colonne sottostanti, che si appoggiano su detta area urbana;
- sussiste, pertanto, l'interesse dell'attore ad ottenere una sentenza che ne dichiari l'avvenuto acquisto a titolo originario ex art. 1158 c.c. onde procedere alla regolarizzazione urbanistica del bene.
2. All'udienza del 28 giugno 2023 il giudice, preso atto della rituale notifica della citazione ai convenuti e della mancata costituzione degli stessi, ha dichiarato la loro contumacia. Alla stessa udienza sono stati ammessi i capitoli di cui ai n 1, 2 e 3 formulati nell'atto di citazione, essendo i restanti capitoli da provarsi per tabulas (4 e 5) e la causa è stata rinviata all'udienza del 13.12.2023 per l'escussione dei testi e per la precisazione delle conclusioni
3. All'udienza del 13 dicembre 2023 la parte attrice ha quindi concluso come da verbale in atti e la causa è stata trattenuta in decisione senza l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. stante la relativa rinuncia effettuata dalla parte costituita.
******
1. Ai sensi dell'art. 1158 c.c., l'acquisto (in via originaria) del diritto di proprietà per usucapione necessita della ricorrenza di una serie di presupposti: a) il possesso della cosa uti dominus, e cioè l'esercizio materiale di tutti i poteri corrispondenti al titolare del diritto dominicale
– e non soltanto una parte delle relative facoltà – nutrendo l'intenzione di comportarsi come il legittimo proprietario della res (cfr. Cass. 9671/2014): b) il fatto che il possesso non sia iniziato in modo violento o clandestino (art. 1163 c.c.), prendendosi altrimenti a riferimento come dies a quo il momento in cui la violenza o la clandestinità sono cessati (cfr. Cass. 1672/2012); c) la continuità del possesso per venti anni.
2. Nel caso di specie risultano ricorrere tutti i presupposti de quibus.
Dalla documentazione prodotta, si ricava che l'attore è proprietario Parte_1 dell'immobile individuato catastalmente al foglio 30, particella 211, subalterno 9 al Catasto dei Fabbricati del Comune di Ortignano Raggiolo (doc. 1 e 2 parte attrice). Come si evince dalla relazione di stima di parte, redatta dall'Ing. l'unità immobiliare in questione è una Persona_6
3 R.G. n. 772/2023
porzione di un fabbricato da cielo a terra, di antica costruzione il cui lato Est, dove si trova l'ingresso all'unità immobiliare, è a diretto contatto con la strada pubblica;
i lati Sud ed Ovest sono in aderenza ad altro edificio. La porzione in esecuzione si sviluppa su tre livelli: un vano al piano seminterrato (con accesso indipendente attraverso il resede della proprietà di terzi contraddistinta con il numero di particella 209), n.2 vani al piano terra ed un vano al piano primo in cui è presente il bagno in aggetto che ha una superficie di circa 2 mq. Al piano cantina si accede dall'esterno; il piano terra con il piano primo sono collegati da scala interna. L'edificio è in muratura di pietra faccia vista e copertura a padiglione. Il locale cantina ha una altezza inferiore ai 2 ml;
i locali a piano terra hanno altezza compresa fra 2,30 e 2,40 ml.; l'altezza del vano al piano primo è di circa 3 ml. nella zona di colmo ed inferiore ai 2 ml. lungo la linea di gronda.
Sin dal 1948 è presente un bagno costruito in aggetto sulla parete del fabbricato la cui proiezione, cioè la colonna d'aria oggetto della richiesta di usucapione, ricade nell'area urbana di cui al foglio 30 particella 209 subalterni 1, 2 e 3; successivamente sono state realizzate due colonne a sostegno del bagno le quali poggiano sempre sulla suddetta area urbana di cui al foglio 30 particella 209 subalterni 1, 2, e 3, i cui intestatari risultano essere gli odierni convenuti, alcuno dei quali ha provveduto a presentare in ordine al bene regolare denuncia di successione (v. perizia di stima in atti).
I beni oggetto della domanda di usucapione sono dunque costituiti dalla colonna d'aria sovrastante l'area urbana censita al foglio 30 particella 209 subalterni 1,2 e 3 del comune di Ortignano Raggiolo corrispondente allo spazio occupato dal bagno realizzato dall'attore su una parete di sua proprietà ed aggettante sull'area urbana in questione, nonché dei punti di appoggio delle colonne di sostegno presenti sotto il manufatto che poggiano nell'area urbana censita al foglio 30 particella 209 subalterni 1, 2 e 3 del comune di Ortignano Raggiolo degli odierni convenuti, attuali intestatari catastali.
3. Ciò posto, gli esiti della prova testimoniale espletata consentono di ritenere dimostrato il sussistere del possesso utile ad usucapire in capo all'attore. Ed infatti i testi citati da parte attrice
, cugino di , e , indifferente, hanno Testimone_1 Parte_1 CP_12 confermato i capitoli di cui ai nn. 1, 2 e 3 dell'atto di citazione, e cioè che il bagno realizzato in aggetto sulla parete di proprietà del sig. a sbalzo sull'area urbana censita foglio Parte_1
30 particella 209 subalterni 1, 2, 3 (come in foto mostrata al teste) è presente in loco da oltre 20 anni;
che da quando i testi stessi ne hanno memoria, il suddetto bagno è presente nella situazione di fatto in cui si trova attualmente;
che alla fine degli anni '70 il sig. ha realizzato Parte_1 due colonne di sostegno sottostanti al bagno, che appoggiano sull'area urbana censita foglio 30 particella 209 subalterni 1, 2, 3 (come in foto mostrata al teste).
A fronte dell'esito della prova testimoniale deve pertanto ritenersi dimostrata la sussistenza del possesso ultraventennale pacifico ed ininterrotto uti dominus in capo a Pt_1 con conseguente acquisto della proprietà dei beni de quibus ex art. 1158 del c.c.
[...]
(usucapione ordinaria).
4 R.G. n. 772/2023
4. In conclusione, risulta dimostrato il possesso continuato, da parte di Parte_1 durante il periodo ventennale sufficiente ad acquistare la proprietà dei beni immobili per cui è causa. La domanda di parte attrice deve, pertanto, essere accolta.
5. Nulla sulle spese di lite in considerazione della mancata opposizione dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- in accoglimento della domanda, dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione ventennale in favore di della piena proprietà della colonna d'aria sovrastante Parte_1
l'area urbana censita al foglio 30 particella 209 subalterni 1,2 e 3 del comune di Ortignano Raggiolo corrispondente allo spazio occupato dal bagno realizzato dall'attore su una parete di sua proprietà ed aggettante sull'area urbana in questione, nonché dei punti di appoggio delle colonne di sostegno presenti sotto il manufatto che poggiano nell'area urbana censita al foglio 30 particella 209 subalterni 1, 2 e 3 del comune di Ortignano Raggiolo;
- ordina al competente Conservatore di procedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Arezzo, in data 25 gennaio 2024
Il Giudice
Leila Nadir Sersale
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Leila Nadir Sersale, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 772 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Michele Vannucci, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Bibbiena (AR), Piazza della Resistenza n. 17
Attore
E
[...]
Controparte_1
quale erede di
[...] Persona_1
quale erede di
[...] Controparte_2
quale erede di
[...] Controparte_2
quale erede di CP_3 Controparte_4
quale erede di
[...] Controparte_5
quale erede di
[...] Controparte_5
1 R.G. n. 772/2023
quale erede di Controparte_6 [...]
quale erede di Persona_2 [...]
quale erede di Controparte_7 Persona_3
quale erede di
[...] [...]
quale erede di Controparte_8 CP_8
quale erede di Controparte_9 Persona_4
quale erede di
[...] Persona_5
Convenuti contumaci
OGGETTO: usucapione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ai destinatari indicati in epigrafe Parte_1
ha proposto azione per l'accertamento dell'usucapione innanzi all'intestato Tribunale
[...] chiedendo “dichiarare l'avvenuto acquisto da parte di per intervenuta usucapione Parte_1 ultraventennale, della colonna d'aria sovrastante l'area urbana censita al foglio 30 particella 209 subalterni 1,2 e 3 comune di Ortignano Raggiolo corrispondente allo spazio occupato dal bagno realizzato dall'attore su una parete di sua proprietà ed aggettante sull'area urbana in questione, nonché dichiarare altresì l'avvenuta usucapione ultraventennale dei punti di appoggio delle colonne di sostegno presenti sotto il manufatto che poggiano nell'area urbana censita al foglio 30 particella 209 subalterni 1, 2 e 3 comune di Ortignano Raggiolo, emettendo il consequenziale ordine di trascrizione al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere la sentenza esonerandolo da ogni responsabilità, e al competente Direttore dell'U.T.E. di effettuare la relativa voltura, con la condanna alle spese e onorari del presente giudizio in caso di contestazione dei convenuti. Con vittoria di spese e competenze professionali in caso di opposizione”.
A sostegno della propria domanda, l'attore ha allegato che: - è proprietario del bene immobile catastalmente identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Ortignano Raggiolo (AR) al foglio 30, particella 211, subalterno 9 meglio descritte nel rilievo planimetrico e nella certificazione catastale offerte in comunicazione con annessa relazione tecnica e consistente in una porzione di fabbricato da cielo a terra, di antica costruzione;
- alla fine degli anni '70 egli ha provveduto a realizzare sotto il bagno costruito a sbalzo nella parte del suo fabbricato due colonne che poggiano sull'area urbana censita al foglio 30 particella 209 subalterni 1, 2 e 3, al fine di garantirne la stabilità; - egli è rimasto proprietario dell'immobile sino al 2000, anno in cui l'immobile è stato venduto a terzi, per poi riacquistare l'immobile stesso nel 2005, a seguito di procedura d'asta con decreto di trasferimento di cui alla procedura esecutiva n. 7 del 2005 RE Tribunale di Arezzo;
- detto bagno, presente sin dal '48 e realizzato sulla parete del fabbricato di proprietà dell'attore e sotto cui alla fine degli anni 70 sono state realizzate due colonne ed insiste nell'area urbana di cui al foglio 30 particella 209, subalterni 1, 2, 3 area urbana di cui risultano intestatari i convenuti ovvero i loro eredi;
- avendo egli intenzione di alienare il bene, si è 2 R.G. n. 772/2023
manifestata la necessità di regolarizzare dal punto di vista urbanistico il bagno presente, usucapendo la colonna d'aria che dal terreno si proietta sullo stesso, nonché i punti di appoggio delle colonne di sostegno sottostanti che insistono nell'area urbana censita al foglio 30 particella 209 subalterni 1, 2, 3, NCEU del comune di Ortignano Raggiolo;
- l'area urbana sulla quale insiste il bagno di proprietà dello stesso attore risulta essere catastalmente intestata a CP_10
, , , ,
[...] Controparte_1 Persona_5 Controparte_11 Controparte_5 Per_2
, e i quali non hanno mai provveduto ad effettuare atto di
[...] Persona_3 CP_8 successione sul bene in questione;
- egli ha esperito il procedimento di mediazione obbligatoria, con esito negativo stante l'assenza dei convenuti;
- essendo il bagno in questione stato realizzato nel 1948, in aggetto sulla parete di proprietà dell'attore a sbalzo sull'area urbana censita foglio 30 particella 209 subalterni 1, 2, 3, comune di Ortignano Raggiolo di proprietà degli odierni convenuti sotto cui alla fine degli anni '70 sono state realizzate due colonne di sostegno, è maturata l'usucapione ultraventennale sulla colonna d'aria che si propaga dall'area urbana censita al foglio 30 particella 209 subalterni 1, 2, 3 NCEU del comune di Ortignano Raggiolo nella parte occupata da detto manufatto, nonché sui punti di appoggio delle colonne sottostanti, che si appoggiano su detta area urbana;
- sussiste, pertanto, l'interesse dell'attore ad ottenere una sentenza che ne dichiari l'avvenuto acquisto a titolo originario ex art. 1158 c.c. onde procedere alla regolarizzazione urbanistica del bene.
2. All'udienza del 28 giugno 2023 il giudice, preso atto della rituale notifica della citazione ai convenuti e della mancata costituzione degli stessi, ha dichiarato la loro contumacia. Alla stessa udienza sono stati ammessi i capitoli di cui ai n 1, 2 e 3 formulati nell'atto di citazione, essendo i restanti capitoli da provarsi per tabulas (4 e 5) e la causa è stata rinviata all'udienza del 13.12.2023 per l'escussione dei testi e per la precisazione delle conclusioni
3. All'udienza del 13 dicembre 2023 la parte attrice ha quindi concluso come da verbale in atti e la causa è stata trattenuta in decisione senza l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. stante la relativa rinuncia effettuata dalla parte costituita.
******
1. Ai sensi dell'art. 1158 c.c., l'acquisto (in via originaria) del diritto di proprietà per usucapione necessita della ricorrenza di una serie di presupposti: a) il possesso della cosa uti dominus, e cioè l'esercizio materiale di tutti i poteri corrispondenti al titolare del diritto dominicale
– e non soltanto una parte delle relative facoltà – nutrendo l'intenzione di comportarsi come il legittimo proprietario della res (cfr. Cass. 9671/2014): b) il fatto che il possesso non sia iniziato in modo violento o clandestino (art. 1163 c.c.), prendendosi altrimenti a riferimento come dies a quo il momento in cui la violenza o la clandestinità sono cessati (cfr. Cass. 1672/2012); c) la continuità del possesso per venti anni.
2. Nel caso di specie risultano ricorrere tutti i presupposti de quibus.
Dalla documentazione prodotta, si ricava che l'attore è proprietario Parte_1 dell'immobile individuato catastalmente al foglio 30, particella 211, subalterno 9 al Catasto dei Fabbricati del Comune di Ortignano Raggiolo (doc. 1 e 2 parte attrice). Come si evince dalla relazione di stima di parte, redatta dall'Ing. l'unità immobiliare in questione è una Persona_6
3 R.G. n. 772/2023
porzione di un fabbricato da cielo a terra, di antica costruzione il cui lato Est, dove si trova l'ingresso all'unità immobiliare, è a diretto contatto con la strada pubblica;
i lati Sud ed Ovest sono in aderenza ad altro edificio. La porzione in esecuzione si sviluppa su tre livelli: un vano al piano seminterrato (con accesso indipendente attraverso il resede della proprietà di terzi contraddistinta con il numero di particella 209), n.2 vani al piano terra ed un vano al piano primo in cui è presente il bagno in aggetto che ha una superficie di circa 2 mq. Al piano cantina si accede dall'esterno; il piano terra con il piano primo sono collegati da scala interna. L'edificio è in muratura di pietra faccia vista e copertura a padiglione. Il locale cantina ha una altezza inferiore ai 2 ml;
i locali a piano terra hanno altezza compresa fra 2,30 e 2,40 ml.; l'altezza del vano al piano primo è di circa 3 ml. nella zona di colmo ed inferiore ai 2 ml. lungo la linea di gronda.
Sin dal 1948 è presente un bagno costruito in aggetto sulla parete del fabbricato la cui proiezione, cioè la colonna d'aria oggetto della richiesta di usucapione, ricade nell'area urbana di cui al foglio 30 particella 209 subalterni 1, 2 e 3; successivamente sono state realizzate due colonne a sostegno del bagno le quali poggiano sempre sulla suddetta area urbana di cui al foglio 30 particella 209 subalterni 1, 2, e 3, i cui intestatari risultano essere gli odierni convenuti, alcuno dei quali ha provveduto a presentare in ordine al bene regolare denuncia di successione (v. perizia di stima in atti).
I beni oggetto della domanda di usucapione sono dunque costituiti dalla colonna d'aria sovrastante l'area urbana censita al foglio 30 particella 209 subalterni 1,2 e 3 del comune di Ortignano Raggiolo corrispondente allo spazio occupato dal bagno realizzato dall'attore su una parete di sua proprietà ed aggettante sull'area urbana in questione, nonché dei punti di appoggio delle colonne di sostegno presenti sotto il manufatto che poggiano nell'area urbana censita al foglio 30 particella 209 subalterni 1, 2 e 3 del comune di Ortignano Raggiolo degli odierni convenuti, attuali intestatari catastali.
3. Ciò posto, gli esiti della prova testimoniale espletata consentono di ritenere dimostrato il sussistere del possesso utile ad usucapire in capo all'attore. Ed infatti i testi citati da parte attrice
, cugino di , e , indifferente, hanno Testimone_1 Parte_1 CP_12 confermato i capitoli di cui ai nn. 1, 2 e 3 dell'atto di citazione, e cioè che il bagno realizzato in aggetto sulla parete di proprietà del sig. a sbalzo sull'area urbana censita foglio Parte_1
30 particella 209 subalterni 1, 2, 3 (come in foto mostrata al teste) è presente in loco da oltre 20 anni;
che da quando i testi stessi ne hanno memoria, il suddetto bagno è presente nella situazione di fatto in cui si trova attualmente;
che alla fine degli anni '70 il sig. ha realizzato Parte_1 due colonne di sostegno sottostanti al bagno, che appoggiano sull'area urbana censita foglio 30 particella 209 subalterni 1, 2, 3 (come in foto mostrata al teste).
A fronte dell'esito della prova testimoniale deve pertanto ritenersi dimostrata la sussistenza del possesso ultraventennale pacifico ed ininterrotto uti dominus in capo a Pt_1 con conseguente acquisto della proprietà dei beni de quibus ex art. 1158 del c.c.
[...]
(usucapione ordinaria).
4 R.G. n. 772/2023
4. In conclusione, risulta dimostrato il possesso continuato, da parte di Parte_1 durante il periodo ventennale sufficiente ad acquistare la proprietà dei beni immobili per cui è causa. La domanda di parte attrice deve, pertanto, essere accolta.
5. Nulla sulle spese di lite in considerazione della mancata opposizione dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- in accoglimento della domanda, dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione ventennale in favore di della piena proprietà della colonna d'aria sovrastante Parte_1
l'area urbana censita al foglio 30 particella 209 subalterni 1,2 e 3 del comune di Ortignano Raggiolo corrispondente allo spazio occupato dal bagno realizzato dall'attore su una parete di sua proprietà ed aggettante sull'area urbana in questione, nonché dei punti di appoggio delle colonne di sostegno presenti sotto il manufatto che poggiano nell'area urbana censita al foglio 30 particella 209 subalterni 1, 2 e 3 del comune di Ortignano Raggiolo;
- ordina al competente Conservatore di procedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Arezzo, in data 25 gennaio 2024
Il Giudice
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