Articolo 54 della Legge 20 maggio 1985, n. 222
Articolo 53Articolo 55
Versione
3 giugno 1985
Art. 54.
Il Fondo per il culto e il Fondo di beneficenza e religione nella citta' di Roma sono soppressi dal 1 gennaio 1987.
Dalla stessa data sono soppresse anche le Aziende speciali di culto destinate, sotto varie denominazioni, a scopi di culto, di beneficenza e di religione, attualmente gestite dalle Prefetture della Repubblica.
Fino a tale data i predetti Fondi e Aziende continuano ad essere regolati dalle disposizioni vigenti.
Entrata in vigore il 3 giugno 1985
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente