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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/02/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA II sezione civile
Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero FIORE Presidente rel.
-dott.ssa Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta al ruolo al n. 1300/2022 R.G., trattenuta in decisione il 20.3.2024 e promossa DA:
, e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dall'Avv. Gamberoni Silvia ed elett.te dom.ti presso il suo Studio in Ferrara, P.zza dei Combattenti 3. Appellanti CONTRO
rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Conforti Andrea ed elett.te dom.ta presso il suo Studio in , B.go Garimberti 6. CP_1 Appellata
avverso la sentenza n. 761/2022 emessa in data 13.6.2022 dal Tribunale di Parma e pubblicata il 15.6.2022
Conclusioni delle parti: Le parti precisano le conclusioni come da note depositate per la relativa udienza.
Motivi
-In primo grado, e Parte_1 Parte_3
in qualità di figli ed eredi di Parte_2 Persona_1
, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Parma
[...]
l' chiedendo di Controparte_1 accertare e dichiarare la responsabilità di quest'ultima per i danni subiti in relazione alla vicenda sanitaria che aveva visto coinvolta la madre e per ottenere, conseguentemente, la sua condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, iure proprio e iure hereditario, quantificati complessivamente in €
1.638.584,98 ovvero nella diversa somma di giustizia. In particolare, gli attori esponevano che la madre, in data
13.7.2015, era stata ricoverata presso la struttura sanitaria convenuta nel reparto di neurochirurgia per una neoformazione spinale cervicale con tetraparesi;
che il 16.7.2015 era stata sottoposta ad un trattamento chirurgico di asportazione della neoformazione midollare C5-C6 e C7 descritto nella documentazione clinica come “[…]intervento chirurgico di asportazione di lesione extrassiale ad ampio impatto durale a sinistra, mediante laminectomia C5-C6 e C7[…]” e che, in data 23.7.2015, dimessa dal reparto di neurochirurgia, era stata ricoverata in medicina riabilitativa per iniziare un percorso fisioterapico, allegando che ciò era avvenuto nonostante le sue condizioni fossero assolutamente inidonee ad una riabilitazione post-operatoria e che le complicanze che si erano verificate non erano state adeguatamente considerate dai sanitari.
Evidenziavano, infatti, che, nei giorni successivi all'intervento chirurgico, la paziente era stata colta da una “[…]forte e persistente cefalea, che non si risolveva neppure con trattamento farmacologico, oltre ad un'importante deliquorazione dalla ferita chirurgica[…]” e riferivano altresì dell'episodio avvenuto il
26.7.2015 quando, a causa della secrezione di “liquor”, avevano dovuto “[…]sostituire gli indumenti della sig.ra in quanto Per_1 completamente intrisi di siero[…]”.
Nonostante le plurime richieste pervenute dai familiari in tal senso e rimaste inattese, la paziente era stata sottoposta alla valutazione di un neurochirurgo soltanto in data 29.7.2015 per il palesarsi di un deterioramento del quadro neurologico della paziente;
allegavano ancora che, durante il decorso post operatorio, la paziente aveva lamentato continue emicranie occipitali e secrezioni di “liquor” consistenti e che, tuttavia, era stata trattata soltanto con la somministrazione di terapie analgesiche e la sostituzione delle garze ed era comunque condotta in palestra per la riabilitazione. Secondo quanto prospettato dagli attori, lo stesso giorno, durante una seduta di fisioterapia, la paziente aveva manifestato una forte emicrania con vomito per cui, sottoposta alla visita neurochirurgica, le era stata modificata la terapia antidolorifica per cefalea;
durante la serata sempre del 29.7.2015 si era verificato un ulteriore aggravamento del quadro neurologico – e, infatti, era stato annotato nella documentazione sanitaria lo
“stato soporoso con difficoltà al risveglio e pressione arteriosa 120/60” – e così, alle ore 23,30, era stata sottoposta ad una TAC dell'encefalo con cui era stata accertata la presenza di “[…]un ematoma subdurale subacuto con falda acuta a cui si associava ernia subfacina con shift controlaterale delle strutture encefaliche della linea mediana di circa 7-8 mm e compressione dell'emisistema ventricolare di destra[…]” e, sempre durante tale accertamento, era stata inoltre riscontrata la presenza, sul lato destro del corpo della paziente, di ematomi per i quali il medico radiologo aveva poi domandato ai familiari informazioni. Affermavano quindi che, nella notte, alle ore 1,15 circa del
30.7.2015, la paziente era stata sottoposta, d'urgenza, ad una operazione chirurgica per l'evacuazione di un ematoma e decompressione, evidenziando che, nella scheda descrittiva dell'intervento, si legge, quale diagnosi pre-operatoria:
“emorragia subdurale consecutiva a traumatismo senza menzione di ferita intracranica esposta, con perdita di coscienza”; lo stesso giorno, stante un significativo peggioramento delle sue condizioni cliniche, era stato eseguito un ulteriore intervento chirurgico per evacuazione dell'ematoma residuo, con una craniectomia e una plastica durale a scopo decompressivo, quindi, era stata trasferita nel reparto di rianimazione ove era rimasta sino al
18.8.2015 quando, in stato di coma, aveva fatto ritorno in neurochirurgia per essere monitorata.
Fra le diverse allegazioni, gli attori precisavano in data
9.10.2016 la paziente era stata ricoverata nuovamente per un ulteriore deterioramento del suo quadro clinico, già portatrice di
PEG e con un significativo deficit cognitivo e difficoltà di alimentazione e che, in data 4.11.2016, nelle more del procedimento per ATP che i medesimi avevano radicato con il deposito, in data 20.10.2016 del ricorso ex art. 696bis c.p.c., la madre era deceduta.
Sostenevano gli attori che i sanitari avessero omesso di valutare i gravi sintomi della paziente che avrebbero dovuto fare insorgere il sospetto che fosse in atto una complicanza post-operatoria oppure che si fosse realizzata una “lesione durale” come complicanza riferibile all'operazione chirurgica cervicale di asportazione del meniangioma.
Lamentavano che, pur a fronte della sintomatologia manifestata dalla paziente, i sanitari non avevano eseguito alcuna indagine strumentale specifica, non erano intervenuti con alcun trattamento medico e/o chirurgico e che, anzi, la paziente era stata iniziata ai percorsi riabilitativi;
asserivano che l'ematoma subdurale, accertato dalla TAC, fosse riconducibile “[…]alla presenza di fistola liquorale ovvero di gemizio liquorale dalla ferita chirurgica, non diagnosticati e in ogni caso non valutati da parte dei sanitari[…]”.
Spiegate ulteriori difese e ritenuto che fosse sussistente una condotta imprudente e negligente dei sanitari per le inadeguatezze e le opzioni intempestive sia in ambito diagnostico che terapeutico, gli attori asserivano vi fossero i presupposti della responsabilità sanitaria della struttura convenuta, tenuto conto dell'invalidità permanente riscontrata, dal CTU incaricato nell'ambito del procedimento per ATP, nella misura del 90-95%.
-Si costituiva in giudizio l' Controparte_1
eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione
[...] attiva in capo agli attori, anche in relazione alla qualità di eredi rimasta indimostrata, e contrastando ogni asserzione attorea nonché la rilevanza della documentazione prodotta dalla controparte, inclusa la CTU resa nell'ambito del procedimento per
ATP precedentemente instauratosi, e il fondamento di ogni doglianza, negando ogni responsabilità ascrivibile alla medesima o ai sanitari per i fatti dedotti. Pertanto, formulate le sue difese, la struttura sanitaria convenuta concludeva chiedendo di respingere tutte le domande attoree poiché inammissibili, nulle, infondate, non provate o comunque, in subordine, eccessive.
-Con la gravata sentenza, il Tribunale rigettava la domanda attorea.
Esaminate le valutazioni della CTU resa nell'ambito del procedimento per ATP e quella emessa nel presente giudizio dal Collegio peritale nominato in tale giudizio, il giudice riteneva di dovere aderire a quest'ultima poiché oggetto della cognizione del collegio erano ulteriori informazioni documentali non valutate dalla prima, e quindi perveniva alla conclusione che l'evento fosse da doversi rapportare non al ritardo diagnostico ma dell'errore commesso nel secondo intervento chirurgico.
Tuttavia, il giudice rilevava che la domanda attorea era stata formulata in relazione alla condotta dei sanitari resa con riferimento al primo trattamento chirurgico, in relazione a quanto era stato riscontrato nella consulenza preventiva, e concludeva che, quindi, la domanda dovesse essere respinta poiché tali fatti dovessero essere considerati “nuovi”, in quanto censurati, per la prima volta, dal Collegio peritale.
-Avverso tale decisione, Parte_1 Parte_3
e proponevano appello formulando
[...] Parte_2 un'unica articolata doglianza con cui lamentano l'erroneità della sentenza per travisamento ed errata valutazione delle allegazioni e delle domande svolte da parte attrice;
errata interpretazione, in termini di “fatti nuovi”, delle risultanze istruttorie di cui alla CTU svolta nel giudizio di prime cure.
-Si costituiva l' Controparte_1 chiedendo che fosse dichiarata la nullità e/o improcedibilità dell'appello per vizio della notificazione e per difetto di valida procura alle liti, di dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 c.p.c., o, in subordine, 348bis e 348ter
c.p.c. e, in subordine, nel merito, di respingere l'appello proposto poiché infondato in fatto e in diritto;
in via di ulteriore subordine, respingere qualunque domanda proposta dagli appellanti in quanto nulla, improcedibile, inammissibile, infondata in fatto e in diritto, non provata e comunque, in subordine, eccessiva.
-L'appello è fondato e la sentenza deve essere riformata per le seguenti ragioni.
-A) l'impugnata sentenza trae origine da una erronea valutazione sia delle allegazioni e delle domande, anche istruttorie, proposte da parte attrice, oltre che da una errata interpretazione delle risultanze probatorie di cui alla CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado. Il passaggio motivazionale contestato su cui radica il centro della proposta impugnazione è compendiato nella censura alla parte finale del percorso motivazionale adottato dal primo giudice il quale, concordando con le valutazioni del Collegio peritale nominato nel corso del giudizio che aveva tenuto conto di informazioni documentali cliniche che la prima consulenza, ovvero quella svolta in sede di Atp ex articolo 696, in forza della quale gli attori avevano proposto la domanda risarcitoria, non aveva preso in considerazione, aveva assunto, pertanto, che l'evento fosse stato conseguenza “non del ritardo diagnostico di cui ha discusso la prima CPU, bensì dell'errore commesso nell'esecuzione del secondo intervento chirurgico (ossia quello eseguito in data 30.07. 2015 )” ritenendo, su tale secondo presupposto medico legale, che la domanda fosse stata proposta sulla base dei fatti riscontrati nella consulenza preventiva ed in relazione alla condotta tenuta dai sanitari “successivamente al primo intervento chirurgico e non in relazione alle condotte ascrivibili agli esecutori del secondo intervento chirurgico “ censurate , così per la prima volta dal collegio peritale nominato nel giudizio di merito. Sicché assumendo il giudicante che la colpa fosse stata rinvenuta dal secondo Collegio in relazione a “fatti nuovi”, la domanda andava rigettata. L'assunto non è condivisibile, smentito dalla recente consolidata giurisprudenza della Suprema Corte in termini di configurazione della domanda attrice e dei limiti sostanziali della stessa in relazione al tipo di interesse attivato tramite l'iniziativa giudiziaria. L'interpretazione di inammissibilità per “novità” della domanda con riferimento a fatti accertati non nella prima consulenza di Atp ma nella seconda CTU Collegiale, appare certamente eccessivamente ristretta e contrastante con la riflessione dogmatica fatta dalla giurisprudenza in ordine al contenuto sostanziale della domanda e del relativo onere probatorio. Proprio recentissimamente la Suprema Corte ha avuto modo di precisare come “nel giudizio di risarcimento del danno derivato da colpa medica non costituisce inammissibile mutamento della domanda la circostanza che l'attore, dopo aver allegato nell'atto introduttivo che l'errore del sanitario sia consistito nell'imperita esecuzione di un intervento chirurgico, nel concludere alleghi invece che l'errore sia consistito nell' l'inadeguata assistenza post operatoria” (Cass. 23/4/24 n.10901), atteso che, fissando in tal modo principio di diritto condivisibile ed incontestabile, posta la consolidata essenzialità materiale della condotta contestata ovvero del fatto costitutivo, le specificazioni della condotta, inizialmente indicate dall'attore, non subiscono una portata preclusiva “stante la inesigibilità dell'individuazione ex ante di specifici elementi tecnico -scientifici, di norma acquisibili solo all'esito dell'istruttoria e dell'espletamento di una CTU” (Cass. cit.). Va detto che già da diverso tempo era andata sviluppandosi in giurisprudenza una consapevolezza più larga in ordine al principio di identificazione della domanda specialmente per le controversie di responsabilità medica, la cui peculiarità è quella di fondare il giudizio di responsabilità dei sanitari sulla base di una ricostruzione di un accertamento medico legale di peculiare alta intensità tecnico-scientifica, a fronte della quale come specificazione, verrebbe da dire, del principio di prossimità della domanda, era avvertito che solo fino a un certo punto potesse essere la parte attrice investita dell'onere di identificazione ed impostazione della domanda e soprattutto nella specificazione del nesso causale tra l'evento conseguenza lamentato e le possibili cause medico legali Ad esempio viene da riconnettere a tale profilo quando la Corte Costituzionale ha avuto modo di ribadire di recente, certamente al diverso fine di recuperare alcuni principi per disporre la compensazione delle spese in deroga ai limiti stretti del nuovo articolo 96 CpC, laddove tuttavia esplicitamente lo stesso Supremo Consesso ravvisava una possibilità di deroga proprio per tutte quelle cause, come quelle mediche per l'appunto, ove è possibile dare concretezza, sia in termini positivi che negativi, alla domanda proposta solo attraverso il ricorrere ad un accertamento medico tecnico che nelle responsabilità mediche è necessariamente di tipo percipiente, ogni qualvolta la parte fosse costretta ad agire, sulla base di un presupposto di fatto reale, ai fini di accertare nel giudizio la corrispondenza del presupposto di danno rivendicato apparente, attraverso una verifica processuale tecnica
“grave” e necessaria. Sempre recentissimamente, la Suprema Corte ha consolidato l'indirizzo sopradelineato, in fattispecie praticamente identica alla presente, stabilendo, condivisibilmente, come:” In tema di responsabilità della struttura sanitaria, la deduzione di profili di colpa diversi e ulteriori rispetto a quelli originariamente allegati, fondati su circostanze emerse all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, non integra domanda nuova, poiché non determina alcun mutamento della causa petendi e dell'ambito dell'indagine processuale, non potendo attribuirsi portata preclusiva, in tal senso, alle specificazioni della condotta inizialmente operate dall'attore, il cui onere di allegazione dev'essere rapportato alle informazioni accessibili e alle cognizioni tecnico- scientifiche da lui esigibili, senza imporgli di enucleare specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conoscibili soltanto dagli esperti del settore” (Cass. Ordinanza n. 7074 del 15/03/2024). Calando tali orientamenti nel nostro caso, parte attrice, nel corso del giudizio di primo grado, risulta aver allegato e documentato tutta la vicenda clinica della per Persona_1 il periodo di degenza presso AUO di compreso dal 13.7.2015 CP_1 al 12.4.2016, anzi documentando ed allegando anche il decorso successivo alle dimissioni della paziente, sino al decesso avvenuto in data 4.11.2016. Va altresì osservato che, nondimeno, l'intera vicenda clinica della paziente era stata sottoposta ad esame del Consulente già in fase di ATP (cfr. punto 1 del quesito – pag. 15 ricorso ex art. 696-bis c.p.c.) e fin dalla fase di ATP era stato chiesto al Consulente di valutare se le diagnosi e gli interventi, quindi tutti gli interventi, compresi quelli del 30.7.2015, posti in essere dai sanitari successivamente all'intervento chirurgico del 16.7.2015 fossero stati “adeguati, tempestivi e correttamente eseguiti” (cfr. punti 2, 3, 6, 8, 13 del quesito – pagg. 15 e 16 ricorso ex art. 696-bis c.p.c.). Inoltre, fin dalla fase di ATP si chiedeva al Consulente di valutare se l'evento morte fosse stato causalmente connesso ai fatti denunciati in ricorso (cfr. punto 16 del quesito – pag. 3 ATP) comprendenti tutta la vicenda clinica della paziente riferita alla sua degenza presso l'AUO di , ivi compresi, quindi, CP_1 anche gli interventi chirurgici praticati in data 30.7.2015 per l'evacuazione dell'ematoma formatosi successivamente al primo intervento del 16.7.2015. Nell'atto di citazione, introduttivo della causa di merito, va riscontrato che l'intervento del 30.7.2015 è stato allegato e documentato. La causa di merito era stata introdotta allegando le conclusioni tratte dal Consulente in sede di ATP il quale aveva evidenziato a carico dell' i profili di responsabilità Controparte_1 surrichiamati. E tuttavia, ritenendo che l'ATP non avesse risposto in maniera esaustiva ai quesiti, proprio segnatamente per non aver dato alcuna risposta in merito alla sussistenza o meno di un nesso causale tra la morte della paziente e la condotta dei sanitari, parte attrice, già in atto di citazione, chiedeva che venisse disposta CTU medico-legale finalizzata alla valutazione del danno biologico subito dalla , nonché la sussistenza di un nesso Per_1 causale tra la morte e le lesioni subite durante il ricovero, e la richiesta di CTU veniva reiterata da parte attrice anche in sede di II e III memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.. Il Tribunale disponeva, quindi, una nuova CTU, nominando un nuovo Collegio peritale sottoponendo nuovamente al vaglio dei Consulenti l'intera vicenda clinica della così come allegata e Persona_1 documentata dagli attori. Appare così evidente come la domanda di accertamento di responsabilità in capo all' svolta da Controparte_1 parte attrice, imponeva un accertamento sulle condotte dei Sanitari con riferimento a tutta la vicenda clinica della paziente, tanto che, sia in fase di ATP e sia in fase di merito, venivano sottoposte al vaglio dei Consulenti tutte le cure e tutti gli interventi praticati alla paziente durante l'intero periodo di degenza. Dunque, la nuova CTU disposta nel corso del giudizio comportava, anche sul piano logico-giuridico, una “rinnovata valutazione” ma del medesimo thema probandum, avente ad oggetto l'adeguatezza e la correttezza delle condotte tenute dai sanitari durante il periodo di ricovero della paziente. Il Collegio peritale ha approfondito aspetti e risultanze cliniche che, seppur a suo tempo fossero state nella disponibilità anche della prima Consulente, quest'ultima non aveva tuttavia ritenuto di approfondire, ovvero aveva valutato secondo differenti prospettive. Da tutto quanto precede, il punto di an debeatur va accolto.
-B) Conseguenzialmente, va accolto il punto di determinazione e quantificazione del danno riconoscibile in favore degli appellanti. Va riconosciuto, in primo luogo, in via iure hereditatis, ciò che gli appellanti definiscono come “danno biologico terminale”, ovvero quel prolungamento del periodo di malattia stimabile come
“inabilità temporanea totale”, determinata dal Collegio CTU in circa 7 mesi. Il pregiudizio da invalidità permanente nei termini temporali che precedono va liquidato al di fuori dello schema del danno
“differenziale”, pur dovendosi considerare, in una prospettiva liquidatoria che rimane sempre di natura equitativa, lo stato anteriore della all'intervento neurochirurgico eseguito nel Per_1 luglio 2015 presso , caratterizzato da uno stato di CP_2 tetraparesi spastica prevalente a sinistra, che comportava una grave disabilità motoria con possibilità di eseguire solo passaggi posturali con aiuto. Atteso che, dunque, nel periodo intercorso tra il ricovero ed il decesso le limitazioni percepibili dalla paziente sono state sovrapponibili a quelle da cui era già affetta in precedenza, l'indennità liquidabile per I.T.T. può esser liquidata in
€.12.075,00 (punto base ITT €115,00; età 69). Va disattesa la domanda in ordine al profilo di danno morale per sofferenza soggettiva, in relazione alla quale gli appellanti non hanno dedotto né provato, come situazione di particolare dolorosità morale ed esistenziale ulteriore rispetto a quella che già la condizione di grave patologia potesse di per sé generare. Analoga disattesa in ordine a profili astratti di personalizzazione, connessi peraltro al riconoscimento del danno non patrimoniale, escluso in questa vicenda in quanto superato dal riconoscimento del danno da perdita parentale, a motivo, ovviamente, del decesso della Per_1 Va vagliata l'entità delle partite risarcitorie da attribuire agli appellanti iure proprio a titolo di danno da perdita parentale, premettendo che il danno da perdita del rapporto parentale viene a configurarsi come un danno di natura non patrimoniale che il congiunto subisce, in conseguenza dell'attività illecita posta in essere da un terzo ai danni di persona cui è legato da un rapporto di natura familiare e/o affettiva;
esso riassume in sé i caratteri del danno esistenziale, in quanto afferente alla sfera dinamico- relazionale del soggetto interessato (reazione esterna), più quelli propri del danno morale, inteso come sofferenza intima (aspetto interno) del superstite. Esso va liquidato in via equitativa, tenendo conto dei criteri tabellari e del rapporto di vicinanza e di affetto, nonché considerando che quest'ultimo si compone sia dell'interiore sofferenza morale soggettiva patita dal congiunto che di quella riflessa sul piano dinamico-relazionale; la liquidazione del pregiudizio, quindi, implica la sussistenza di uno o entrambi i profili di cui si compone il danno non patrimoniale e impone al giudice di valutarne (ricorrendo, anche, ad elementi presuntivi) l'effettiva gravità ed entità, in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi, la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso. Alla luce di tali considerazioni è possibile desumere le seguenti conseguenze logico-giuridiche: a) In virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (Cass., sez. III, 2021/8622). b) Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di persona cara, la congiunta attribuzione del danno morale (non altrimenti specificato) e del danno da perdita del rapporto parentale costituisce indebita duplicazione di risarcimento, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita (sul piano morale soggettivo), e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita (sul piano dinamico -relazionale), rappresentano elementi essenziali dello stesso complesso e articolato pregiudizio, destinato ad essere risarcito, sì integralmente, ma anche unitariamente. In applicazione dei suesposti i principi al caso di specie, occorre osservare che gli attori, tutti figli della defunta, oltre al legame di consanguineità, all'età, 49,44 e 42, ed alla convivenza per e , non hanno allegato alcun altro Pt_3 Pt_2 elemento specifico descrittivo o rappresentativo del contenuto della relazione dinamico/ affettiva ed esistenziale. Facendo pertanto applicazione di un sistema di Tabelle a punti, in accordo con la giurisprudenza di merito largamente diffusa identificato con le Tabelle più recenti del Tribunale di Milano, si stima equo liquidare in favore di la complessiva somma Pt_1 di €175.995,00 (età vittima primaria 69; età vittima secondaria 49, figlio non convivente, punteggio totale:45); in favore di
, la complessiva somma di €277.681,00 (età vittima primaria Pt_3 69; età vittima secondaria 44, figlia convivente, punteggio totale:71); in favore di la complessiva somma di €277.681,00 Pt_2 (età vittima primaria 69; età vittima secondaria 42, figlia convivente, punteggio totale:71). A tali somme conseguono gli interessi legali sulle somme devalutate alla data del sinistro (30/7/15) e rivalutate di anno in anno sino al deposito della presente sentenza, e sulla somma ottenuta gli ulteriori interessi legali sino al saldo (Cass. Civile, Sez. Un., 17 febbraio 1995, n.1712). In ordine al danno patrimoniale spettano altresì le spese funerarie affrontate dagli attori, pari ad €4.239,48 come da fattura n.856 del 12/11/16.
-C) In punto di spese, in conseguenza della riforma della decisione, in connessione con quanto sul punto censurato con il motivo di doglianza in ordine all'an debeatur, queste seguono la soccombenza per entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del DM 55/14 aggiornato. Il regime delle spese disposto dal primo giudice per le spese di CTU e di ATP può rimanere fermo in quanto, se è vero che gli attori, onde dimostrare il fondamento della domanda sono dovuti ricorrere ad accertamenti tecnici anche preventivi, le spese per la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., rientrando secondo la giurisprudenza della Suprema Corte nelle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite, non hanno natura giudiziale, con la conseguenza che non danno luogo ad un'autonoma liquidazione da parte del giudice che ha disposto la consulenza, ma devono essere liquidate all'esito del giudizio di merito, come danno emergente, purché provate e documentate (Ordinanza n. 30854 del 06/11/2023). In ordine alle spese di CTu, poi, “La consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio;
le relative spese rientrano pertanto tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, senza violare in tal modo il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso”( Cass. Sentenza n. 11068 del 10/06/2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, sull'appello, così decide: -A) accoglie l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna l'
[...] al risarcimento dei danni in favore degli Controparte_1 appellanti liquidati per nella complessiva Parte_1 somma di €175.995,00, per nella complessiva Parte_4 somma di €277.681,00, per nella complessiva Parte_2 somma di €277.681,00, oltre gli interessi legali sulle somme devalutate alla data del sinistro (30/7/15) e rivalutate di anno in anno sino al deposito della presente sentenza, e sulla somma ottenuta gli ulteriori interessi legali sino al saldo;
e nei confronti degli stessi, in solido, a titolo non patrimoniale iure hereditatis nella somma di €.12.075,00 ed a titolo patrimoniale nella somma pari ad €4.239,48, oltre interessi legali sulle somme devalutate alla data del sinistro (30/7/15) e rivalutate di anno in anno sino al deposito della presente sentenza, e sulla somma ottenuta gli ulteriori interessi legali sino al saldo;
-B)condanna l'appellata alla refusione in solido in favore degli appellanti delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio che liquida per il primo in complessivi €14.598,00 oltre accessori come per legge, e per il secondo in complessivi €13.078,00 oltre accessori come per legge. Così deciso in Bologna il giorno 21/1/25
Il Presidente est. (dott. Giampiero M. Fiore)
Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero FIORE Presidente rel.
-dott.ssa Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta al ruolo al n. 1300/2022 R.G., trattenuta in decisione il 20.3.2024 e promossa DA:
, e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dall'Avv. Gamberoni Silvia ed elett.te dom.ti presso il suo Studio in Ferrara, P.zza dei Combattenti 3. Appellanti CONTRO
rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Conforti Andrea ed elett.te dom.ta presso il suo Studio in , B.go Garimberti 6. CP_1 Appellata
avverso la sentenza n. 761/2022 emessa in data 13.6.2022 dal Tribunale di Parma e pubblicata il 15.6.2022
Conclusioni delle parti: Le parti precisano le conclusioni come da note depositate per la relativa udienza.
Motivi
-In primo grado, e Parte_1 Parte_3
in qualità di figli ed eredi di Parte_2 Persona_1
, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Parma
[...]
l' chiedendo di Controparte_1 accertare e dichiarare la responsabilità di quest'ultima per i danni subiti in relazione alla vicenda sanitaria che aveva visto coinvolta la madre e per ottenere, conseguentemente, la sua condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, iure proprio e iure hereditario, quantificati complessivamente in €
1.638.584,98 ovvero nella diversa somma di giustizia. In particolare, gli attori esponevano che la madre, in data
13.7.2015, era stata ricoverata presso la struttura sanitaria convenuta nel reparto di neurochirurgia per una neoformazione spinale cervicale con tetraparesi;
che il 16.7.2015 era stata sottoposta ad un trattamento chirurgico di asportazione della neoformazione midollare C5-C6 e C7 descritto nella documentazione clinica come “[…]intervento chirurgico di asportazione di lesione extrassiale ad ampio impatto durale a sinistra, mediante laminectomia C5-C6 e C7[…]” e che, in data 23.7.2015, dimessa dal reparto di neurochirurgia, era stata ricoverata in medicina riabilitativa per iniziare un percorso fisioterapico, allegando che ciò era avvenuto nonostante le sue condizioni fossero assolutamente inidonee ad una riabilitazione post-operatoria e che le complicanze che si erano verificate non erano state adeguatamente considerate dai sanitari.
Evidenziavano, infatti, che, nei giorni successivi all'intervento chirurgico, la paziente era stata colta da una “[…]forte e persistente cefalea, che non si risolveva neppure con trattamento farmacologico, oltre ad un'importante deliquorazione dalla ferita chirurgica[…]” e riferivano altresì dell'episodio avvenuto il
26.7.2015 quando, a causa della secrezione di “liquor”, avevano dovuto “[…]sostituire gli indumenti della sig.ra in quanto Per_1 completamente intrisi di siero[…]”.
Nonostante le plurime richieste pervenute dai familiari in tal senso e rimaste inattese, la paziente era stata sottoposta alla valutazione di un neurochirurgo soltanto in data 29.7.2015 per il palesarsi di un deterioramento del quadro neurologico della paziente;
allegavano ancora che, durante il decorso post operatorio, la paziente aveva lamentato continue emicranie occipitali e secrezioni di “liquor” consistenti e che, tuttavia, era stata trattata soltanto con la somministrazione di terapie analgesiche e la sostituzione delle garze ed era comunque condotta in palestra per la riabilitazione. Secondo quanto prospettato dagli attori, lo stesso giorno, durante una seduta di fisioterapia, la paziente aveva manifestato una forte emicrania con vomito per cui, sottoposta alla visita neurochirurgica, le era stata modificata la terapia antidolorifica per cefalea;
durante la serata sempre del 29.7.2015 si era verificato un ulteriore aggravamento del quadro neurologico – e, infatti, era stato annotato nella documentazione sanitaria lo
“stato soporoso con difficoltà al risveglio e pressione arteriosa 120/60” – e così, alle ore 23,30, era stata sottoposta ad una TAC dell'encefalo con cui era stata accertata la presenza di “[…]un ematoma subdurale subacuto con falda acuta a cui si associava ernia subfacina con shift controlaterale delle strutture encefaliche della linea mediana di circa 7-8 mm e compressione dell'emisistema ventricolare di destra[…]” e, sempre durante tale accertamento, era stata inoltre riscontrata la presenza, sul lato destro del corpo della paziente, di ematomi per i quali il medico radiologo aveva poi domandato ai familiari informazioni. Affermavano quindi che, nella notte, alle ore 1,15 circa del
30.7.2015, la paziente era stata sottoposta, d'urgenza, ad una operazione chirurgica per l'evacuazione di un ematoma e decompressione, evidenziando che, nella scheda descrittiva dell'intervento, si legge, quale diagnosi pre-operatoria:
“emorragia subdurale consecutiva a traumatismo senza menzione di ferita intracranica esposta, con perdita di coscienza”; lo stesso giorno, stante un significativo peggioramento delle sue condizioni cliniche, era stato eseguito un ulteriore intervento chirurgico per evacuazione dell'ematoma residuo, con una craniectomia e una plastica durale a scopo decompressivo, quindi, era stata trasferita nel reparto di rianimazione ove era rimasta sino al
18.8.2015 quando, in stato di coma, aveva fatto ritorno in neurochirurgia per essere monitorata.
Fra le diverse allegazioni, gli attori precisavano in data
9.10.2016 la paziente era stata ricoverata nuovamente per un ulteriore deterioramento del suo quadro clinico, già portatrice di
PEG e con un significativo deficit cognitivo e difficoltà di alimentazione e che, in data 4.11.2016, nelle more del procedimento per ATP che i medesimi avevano radicato con il deposito, in data 20.10.2016 del ricorso ex art. 696bis c.p.c., la madre era deceduta.
Sostenevano gli attori che i sanitari avessero omesso di valutare i gravi sintomi della paziente che avrebbero dovuto fare insorgere il sospetto che fosse in atto una complicanza post-operatoria oppure che si fosse realizzata una “lesione durale” come complicanza riferibile all'operazione chirurgica cervicale di asportazione del meniangioma.
Lamentavano che, pur a fronte della sintomatologia manifestata dalla paziente, i sanitari non avevano eseguito alcuna indagine strumentale specifica, non erano intervenuti con alcun trattamento medico e/o chirurgico e che, anzi, la paziente era stata iniziata ai percorsi riabilitativi;
asserivano che l'ematoma subdurale, accertato dalla TAC, fosse riconducibile “[…]alla presenza di fistola liquorale ovvero di gemizio liquorale dalla ferita chirurgica, non diagnosticati e in ogni caso non valutati da parte dei sanitari[…]”.
Spiegate ulteriori difese e ritenuto che fosse sussistente una condotta imprudente e negligente dei sanitari per le inadeguatezze e le opzioni intempestive sia in ambito diagnostico che terapeutico, gli attori asserivano vi fossero i presupposti della responsabilità sanitaria della struttura convenuta, tenuto conto dell'invalidità permanente riscontrata, dal CTU incaricato nell'ambito del procedimento per ATP, nella misura del 90-95%.
-Si costituiva in giudizio l' Controparte_1
eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione
[...] attiva in capo agli attori, anche in relazione alla qualità di eredi rimasta indimostrata, e contrastando ogni asserzione attorea nonché la rilevanza della documentazione prodotta dalla controparte, inclusa la CTU resa nell'ambito del procedimento per
ATP precedentemente instauratosi, e il fondamento di ogni doglianza, negando ogni responsabilità ascrivibile alla medesima o ai sanitari per i fatti dedotti. Pertanto, formulate le sue difese, la struttura sanitaria convenuta concludeva chiedendo di respingere tutte le domande attoree poiché inammissibili, nulle, infondate, non provate o comunque, in subordine, eccessive.
-Con la gravata sentenza, il Tribunale rigettava la domanda attorea.
Esaminate le valutazioni della CTU resa nell'ambito del procedimento per ATP e quella emessa nel presente giudizio dal Collegio peritale nominato in tale giudizio, il giudice riteneva di dovere aderire a quest'ultima poiché oggetto della cognizione del collegio erano ulteriori informazioni documentali non valutate dalla prima, e quindi perveniva alla conclusione che l'evento fosse da doversi rapportare non al ritardo diagnostico ma dell'errore commesso nel secondo intervento chirurgico.
Tuttavia, il giudice rilevava che la domanda attorea era stata formulata in relazione alla condotta dei sanitari resa con riferimento al primo trattamento chirurgico, in relazione a quanto era stato riscontrato nella consulenza preventiva, e concludeva che, quindi, la domanda dovesse essere respinta poiché tali fatti dovessero essere considerati “nuovi”, in quanto censurati, per la prima volta, dal Collegio peritale.
-Avverso tale decisione, Parte_1 Parte_3
e proponevano appello formulando
[...] Parte_2 un'unica articolata doglianza con cui lamentano l'erroneità della sentenza per travisamento ed errata valutazione delle allegazioni e delle domande svolte da parte attrice;
errata interpretazione, in termini di “fatti nuovi”, delle risultanze istruttorie di cui alla CTU svolta nel giudizio di prime cure.
-Si costituiva l' Controparte_1 chiedendo che fosse dichiarata la nullità e/o improcedibilità dell'appello per vizio della notificazione e per difetto di valida procura alle liti, di dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 c.p.c., o, in subordine, 348bis e 348ter
c.p.c. e, in subordine, nel merito, di respingere l'appello proposto poiché infondato in fatto e in diritto;
in via di ulteriore subordine, respingere qualunque domanda proposta dagli appellanti in quanto nulla, improcedibile, inammissibile, infondata in fatto e in diritto, non provata e comunque, in subordine, eccessiva.
-L'appello è fondato e la sentenza deve essere riformata per le seguenti ragioni.
-A) l'impugnata sentenza trae origine da una erronea valutazione sia delle allegazioni e delle domande, anche istruttorie, proposte da parte attrice, oltre che da una errata interpretazione delle risultanze probatorie di cui alla CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado. Il passaggio motivazionale contestato su cui radica il centro della proposta impugnazione è compendiato nella censura alla parte finale del percorso motivazionale adottato dal primo giudice il quale, concordando con le valutazioni del Collegio peritale nominato nel corso del giudizio che aveva tenuto conto di informazioni documentali cliniche che la prima consulenza, ovvero quella svolta in sede di Atp ex articolo 696, in forza della quale gli attori avevano proposto la domanda risarcitoria, non aveva preso in considerazione, aveva assunto, pertanto, che l'evento fosse stato conseguenza “non del ritardo diagnostico di cui ha discusso la prima CPU, bensì dell'errore commesso nell'esecuzione del secondo intervento chirurgico (ossia quello eseguito in data 30.07. 2015 )” ritenendo, su tale secondo presupposto medico legale, che la domanda fosse stata proposta sulla base dei fatti riscontrati nella consulenza preventiva ed in relazione alla condotta tenuta dai sanitari “successivamente al primo intervento chirurgico e non in relazione alle condotte ascrivibili agli esecutori del secondo intervento chirurgico “ censurate , così per la prima volta dal collegio peritale nominato nel giudizio di merito. Sicché assumendo il giudicante che la colpa fosse stata rinvenuta dal secondo Collegio in relazione a “fatti nuovi”, la domanda andava rigettata. L'assunto non è condivisibile, smentito dalla recente consolidata giurisprudenza della Suprema Corte in termini di configurazione della domanda attrice e dei limiti sostanziali della stessa in relazione al tipo di interesse attivato tramite l'iniziativa giudiziaria. L'interpretazione di inammissibilità per “novità” della domanda con riferimento a fatti accertati non nella prima consulenza di Atp ma nella seconda CTU Collegiale, appare certamente eccessivamente ristretta e contrastante con la riflessione dogmatica fatta dalla giurisprudenza in ordine al contenuto sostanziale della domanda e del relativo onere probatorio. Proprio recentissimamente la Suprema Corte ha avuto modo di precisare come “nel giudizio di risarcimento del danno derivato da colpa medica non costituisce inammissibile mutamento della domanda la circostanza che l'attore, dopo aver allegato nell'atto introduttivo che l'errore del sanitario sia consistito nell'imperita esecuzione di un intervento chirurgico, nel concludere alleghi invece che l'errore sia consistito nell' l'inadeguata assistenza post operatoria” (Cass. 23/4/24 n.10901), atteso che, fissando in tal modo principio di diritto condivisibile ed incontestabile, posta la consolidata essenzialità materiale della condotta contestata ovvero del fatto costitutivo, le specificazioni della condotta, inizialmente indicate dall'attore, non subiscono una portata preclusiva “stante la inesigibilità dell'individuazione ex ante di specifici elementi tecnico -scientifici, di norma acquisibili solo all'esito dell'istruttoria e dell'espletamento di una CTU” (Cass. cit.). Va detto che già da diverso tempo era andata sviluppandosi in giurisprudenza una consapevolezza più larga in ordine al principio di identificazione della domanda specialmente per le controversie di responsabilità medica, la cui peculiarità è quella di fondare il giudizio di responsabilità dei sanitari sulla base di una ricostruzione di un accertamento medico legale di peculiare alta intensità tecnico-scientifica, a fronte della quale come specificazione, verrebbe da dire, del principio di prossimità della domanda, era avvertito che solo fino a un certo punto potesse essere la parte attrice investita dell'onere di identificazione ed impostazione della domanda e soprattutto nella specificazione del nesso causale tra l'evento conseguenza lamentato e le possibili cause medico legali Ad esempio viene da riconnettere a tale profilo quando la Corte Costituzionale ha avuto modo di ribadire di recente, certamente al diverso fine di recuperare alcuni principi per disporre la compensazione delle spese in deroga ai limiti stretti del nuovo articolo 96 CpC, laddove tuttavia esplicitamente lo stesso Supremo Consesso ravvisava una possibilità di deroga proprio per tutte quelle cause, come quelle mediche per l'appunto, ove è possibile dare concretezza, sia in termini positivi che negativi, alla domanda proposta solo attraverso il ricorrere ad un accertamento medico tecnico che nelle responsabilità mediche è necessariamente di tipo percipiente, ogni qualvolta la parte fosse costretta ad agire, sulla base di un presupposto di fatto reale, ai fini di accertare nel giudizio la corrispondenza del presupposto di danno rivendicato apparente, attraverso una verifica processuale tecnica
“grave” e necessaria. Sempre recentissimamente, la Suprema Corte ha consolidato l'indirizzo sopradelineato, in fattispecie praticamente identica alla presente, stabilendo, condivisibilmente, come:” In tema di responsabilità della struttura sanitaria, la deduzione di profili di colpa diversi e ulteriori rispetto a quelli originariamente allegati, fondati su circostanze emerse all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, non integra domanda nuova, poiché non determina alcun mutamento della causa petendi e dell'ambito dell'indagine processuale, non potendo attribuirsi portata preclusiva, in tal senso, alle specificazioni della condotta inizialmente operate dall'attore, il cui onere di allegazione dev'essere rapportato alle informazioni accessibili e alle cognizioni tecnico- scientifiche da lui esigibili, senza imporgli di enucleare specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conoscibili soltanto dagli esperti del settore” (Cass. Ordinanza n. 7074 del 15/03/2024). Calando tali orientamenti nel nostro caso, parte attrice, nel corso del giudizio di primo grado, risulta aver allegato e documentato tutta la vicenda clinica della per Persona_1 il periodo di degenza presso AUO di compreso dal 13.7.2015 CP_1 al 12.4.2016, anzi documentando ed allegando anche il decorso successivo alle dimissioni della paziente, sino al decesso avvenuto in data 4.11.2016. Va altresì osservato che, nondimeno, l'intera vicenda clinica della paziente era stata sottoposta ad esame del Consulente già in fase di ATP (cfr. punto 1 del quesito – pag. 15 ricorso ex art. 696-bis c.p.c.) e fin dalla fase di ATP era stato chiesto al Consulente di valutare se le diagnosi e gli interventi, quindi tutti gli interventi, compresi quelli del 30.7.2015, posti in essere dai sanitari successivamente all'intervento chirurgico del 16.7.2015 fossero stati “adeguati, tempestivi e correttamente eseguiti” (cfr. punti 2, 3, 6, 8, 13 del quesito – pagg. 15 e 16 ricorso ex art. 696-bis c.p.c.). Inoltre, fin dalla fase di ATP si chiedeva al Consulente di valutare se l'evento morte fosse stato causalmente connesso ai fatti denunciati in ricorso (cfr. punto 16 del quesito – pag. 3 ATP) comprendenti tutta la vicenda clinica della paziente riferita alla sua degenza presso l'AUO di , ivi compresi, quindi, CP_1 anche gli interventi chirurgici praticati in data 30.7.2015 per l'evacuazione dell'ematoma formatosi successivamente al primo intervento del 16.7.2015. Nell'atto di citazione, introduttivo della causa di merito, va riscontrato che l'intervento del 30.7.2015 è stato allegato e documentato. La causa di merito era stata introdotta allegando le conclusioni tratte dal Consulente in sede di ATP il quale aveva evidenziato a carico dell' i profili di responsabilità Controparte_1 surrichiamati. E tuttavia, ritenendo che l'ATP non avesse risposto in maniera esaustiva ai quesiti, proprio segnatamente per non aver dato alcuna risposta in merito alla sussistenza o meno di un nesso causale tra la morte della paziente e la condotta dei sanitari, parte attrice, già in atto di citazione, chiedeva che venisse disposta CTU medico-legale finalizzata alla valutazione del danno biologico subito dalla , nonché la sussistenza di un nesso Per_1 causale tra la morte e le lesioni subite durante il ricovero, e la richiesta di CTU veniva reiterata da parte attrice anche in sede di II e III memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.. Il Tribunale disponeva, quindi, una nuova CTU, nominando un nuovo Collegio peritale sottoponendo nuovamente al vaglio dei Consulenti l'intera vicenda clinica della così come allegata e Persona_1 documentata dagli attori. Appare così evidente come la domanda di accertamento di responsabilità in capo all' svolta da Controparte_1 parte attrice, imponeva un accertamento sulle condotte dei Sanitari con riferimento a tutta la vicenda clinica della paziente, tanto che, sia in fase di ATP e sia in fase di merito, venivano sottoposte al vaglio dei Consulenti tutte le cure e tutti gli interventi praticati alla paziente durante l'intero periodo di degenza. Dunque, la nuova CTU disposta nel corso del giudizio comportava, anche sul piano logico-giuridico, una “rinnovata valutazione” ma del medesimo thema probandum, avente ad oggetto l'adeguatezza e la correttezza delle condotte tenute dai sanitari durante il periodo di ricovero della paziente. Il Collegio peritale ha approfondito aspetti e risultanze cliniche che, seppur a suo tempo fossero state nella disponibilità anche della prima Consulente, quest'ultima non aveva tuttavia ritenuto di approfondire, ovvero aveva valutato secondo differenti prospettive. Da tutto quanto precede, il punto di an debeatur va accolto.
-B) Conseguenzialmente, va accolto il punto di determinazione e quantificazione del danno riconoscibile in favore degli appellanti. Va riconosciuto, in primo luogo, in via iure hereditatis, ciò che gli appellanti definiscono come “danno biologico terminale”, ovvero quel prolungamento del periodo di malattia stimabile come
“inabilità temporanea totale”, determinata dal Collegio CTU in circa 7 mesi. Il pregiudizio da invalidità permanente nei termini temporali che precedono va liquidato al di fuori dello schema del danno
“differenziale”, pur dovendosi considerare, in una prospettiva liquidatoria che rimane sempre di natura equitativa, lo stato anteriore della all'intervento neurochirurgico eseguito nel Per_1 luglio 2015 presso , caratterizzato da uno stato di CP_2 tetraparesi spastica prevalente a sinistra, che comportava una grave disabilità motoria con possibilità di eseguire solo passaggi posturali con aiuto. Atteso che, dunque, nel periodo intercorso tra il ricovero ed il decesso le limitazioni percepibili dalla paziente sono state sovrapponibili a quelle da cui era già affetta in precedenza, l'indennità liquidabile per I.T.T. può esser liquidata in
€.12.075,00 (punto base ITT €115,00; età 69). Va disattesa la domanda in ordine al profilo di danno morale per sofferenza soggettiva, in relazione alla quale gli appellanti non hanno dedotto né provato, come situazione di particolare dolorosità morale ed esistenziale ulteriore rispetto a quella che già la condizione di grave patologia potesse di per sé generare. Analoga disattesa in ordine a profili astratti di personalizzazione, connessi peraltro al riconoscimento del danno non patrimoniale, escluso in questa vicenda in quanto superato dal riconoscimento del danno da perdita parentale, a motivo, ovviamente, del decesso della Per_1 Va vagliata l'entità delle partite risarcitorie da attribuire agli appellanti iure proprio a titolo di danno da perdita parentale, premettendo che il danno da perdita del rapporto parentale viene a configurarsi come un danno di natura non patrimoniale che il congiunto subisce, in conseguenza dell'attività illecita posta in essere da un terzo ai danni di persona cui è legato da un rapporto di natura familiare e/o affettiva;
esso riassume in sé i caratteri del danno esistenziale, in quanto afferente alla sfera dinamico- relazionale del soggetto interessato (reazione esterna), più quelli propri del danno morale, inteso come sofferenza intima (aspetto interno) del superstite. Esso va liquidato in via equitativa, tenendo conto dei criteri tabellari e del rapporto di vicinanza e di affetto, nonché considerando che quest'ultimo si compone sia dell'interiore sofferenza morale soggettiva patita dal congiunto che di quella riflessa sul piano dinamico-relazionale; la liquidazione del pregiudizio, quindi, implica la sussistenza di uno o entrambi i profili di cui si compone il danno non patrimoniale e impone al giudice di valutarne (ricorrendo, anche, ad elementi presuntivi) l'effettiva gravità ed entità, in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi, la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso. Alla luce di tali considerazioni è possibile desumere le seguenti conseguenze logico-giuridiche: a) In virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (Cass., sez. III, 2021/8622). b) Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di persona cara, la congiunta attribuzione del danno morale (non altrimenti specificato) e del danno da perdita del rapporto parentale costituisce indebita duplicazione di risarcimento, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita (sul piano morale soggettivo), e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita (sul piano dinamico -relazionale), rappresentano elementi essenziali dello stesso complesso e articolato pregiudizio, destinato ad essere risarcito, sì integralmente, ma anche unitariamente. In applicazione dei suesposti i principi al caso di specie, occorre osservare che gli attori, tutti figli della defunta, oltre al legame di consanguineità, all'età, 49,44 e 42, ed alla convivenza per e , non hanno allegato alcun altro Pt_3 Pt_2 elemento specifico descrittivo o rappresentativo del contenuto della relazione dinamico/ affettiva ed esistenziale. Facendo pertanto applicazione di un sistema di Tabelle a punti, in accordo con la giurisprudenza di merito largamente diffusa identificato con le Tabelle più recenti del Tribunale di Milano, si stima equo liquidare in favore di la complessiva somma Pt_1 di €175.995,00 (età vittima primaria 69; età vittima secondaria 49, figlio non convivente, punteggio totale:45); in favore di
, la complessiva somma di €277.681,00 (età vittima primaria Pt_3 69; età vittima secondaria 44, figlia convivente, punteggio totale:71); in favore di la complessiva somma di €277.681,00 Pt_2 (età vittima primaria 69; età vittima secondaria 42, figlia convivente, punteggio totale:71). A tali somme conseguono gli interessi legali sulle somme devalutate alla data del sinistro (30/7/15) e rivalutate di anno in anno sino al deposito della presente sentenza, e sulla somma ottenuta gli ulteriori interessi legali sino al saldo (Cass. Civile, Sez. Un., 17 febbraio 1995, n.1712). In ordine al danno patrimoniale spettano altresì le spese funerarie affrontate dagli attori, pari ad €4.239,48 come da fattura n.856 del 12/11/16.
-C) In punto di spese, in conseguenza della riforma della decisione, in connessione con quanto sul punto censurato con il motivo di doglianza in ordine all'an debeatur, queste seguono la soccombenza per entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del DM 55/14 aggiornato. Il regime delle spese disposto dal primo giudice per le spese di CTU e di ATP può rimanere fermo in quanto, se è vero che gli attori, onde dimostrare il fondamento della domanda sono dovuti ricorrere ad accertamenti tecnici anche preventivi, le spese per la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., rientrando secondo la giurisprudenza della Suprema Corte nelle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite, non hanno natura giudiziale, con la conseguenza che non danno luogo ad un'autonoma liquidazione da parte del giudice che ha disposto la consulenza, ma devono essere liquidate all'esito del giudizio di merito, come danno emergente, purché provate e documentate (Ordinanza n. 30854 del 06/11/2023). In ordine alle spese di CTu, poi, “La consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio;
le relative spese rientrano pertanto tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, senza violare in tal modo il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso”( Cass. Sentenza n. 11068 del 10/06/2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, sull'appello, così decide: -A) accoglie l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna l'
[...] al risarcimento dei danni in favore degli Controparte_1 appellanti liquidati per nella complessiva Parte_1 somma di €175.995,00, per nella complessiva Parte_4 somma di €277.681,00, per nella complessiva Parte_2 somma di €277.681,00, oltre gli interessi legali sulle somme devalutate alla data del sinistro (30/7/15) e rivalutate di anno in anno sino al deposito della presente sentenza, e sulla somma ottenuta gli ulteriori interessi legali sino al saldo;
e nei confronti degli stessi, in solido, a titolo non patrimoniale iure hereditatis nella somma di €.12.075,00 ed a titolo patrimoniale nella somma pari ad €4.239,48, oltre interessi legali sulle somme devalutate alla data del sinistro (30/7/15) e rivalutate di anno in anno sino al deposito della presente sentenza, e sulla somma ottenuta gli ulteriori interessi legali sino al saldo;
-B)condanna l'appellata alla refusione in solido in favore degli appellanti delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio che liquida per il primo in complessivi €14.598,00 oltre accessori come per legge, e per il secondo in complessivi €13.078,00 oltre accessori come per legge. Così deciso in Bologna il giorno 21/1/25
Il Presidente est. (dott. Giampiero M. Fiore)