Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/06/2025, n. 6183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6183 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. 34849/2019 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
4 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Benedetta Ferone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 34849 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, riservata per la decisione con ordinanza del
26.2.2025, con assegnazione, ex art. 190 c.p.c., di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica
TRA
con sede in Roma alla Via Porpora 12 C.f. Parte_1
, in persona dell'amministratore p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Giacomo Passaro C.f. presso il cui studio è C.F._1
elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Lepanto 105 giusta procura in atti;
- ATTRICE -
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f. ON
) residente in [...] - C.F._2
nella qualità di erede di nato a [...], il Persona_1
27.01.1936, c.f. deceduto in Napoli il 16.11.2020 – C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. Wanda Bencardino (c.f.
), con studio in Napoli, al Largo Alessandro Lala C.F._4
n.22 giusta procura in atti;
- CONVENUTO IN RICONVENZIONALE –
Oggetto: proprietà
Conclusioni: come da atti e verbali di causa, da note in sostituzione dell'udienza del 25.2.25 e da comparse conclusionali e da memorie di replica.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, la conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli, deducendo: - di essere proprietaria di un Persona_1
fondo agricolo sito in Napoli alla località NT RO riportato al Nuovo
Catasto dei terreni di Napoli al foglio 35, di cui erano parti anche la particella
91 della consistenza di mq 21010, la particella 81 della consistenza di mq 680
e la particella 76 della consistenza di mq 5930; - che il predetto fondo in un tratto particolarmente impervio e ricoperto da folta vegetazione, confinava con il fondo di proprietà del convenuto riportato al N.T.N. di Napoli al foglio
35, particella 95 di mq 730, classificato quale ente urbano e che sulla medesima area risultava censito in favore del medesimo in catasto terreno fabbricati del Comune di Napoli al foglio 16 particella 95 alla Via S. Maria ai
Monti 209 un immobile categoria D7 senza indicazione di classe, consistenza e superficie catastale;
- che i confini tra i due fondi non risultavano allo stato individuati e che erano risultati vani i tentativi di risolvere in via transattiva la vicenda con il che veniva esperito il tentativo obbligatorio di CP_1
mediazione che si concludeva con esito negativo.
Tanto premesso, l'attrice chiedeva al Tribunale di accertare il confine tra il fondo di proprietà e quello confinante del convenuto Parte_1 condannando quest'ultimo a restituire ad essa attrice il possesso della
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superficie eventualmente indebitamente detenuta ed utilizzata;
con condanna della controparte alle spese di lite.
Si costituiva in giudizio che eccepiva l'infondatezza della Persona_1
domanda e rappresentava che, a causa del comportamento dell'attrice la quale a seguito di un evento franoso, non aveva provveduto a porre in sicurezza l'area di sua proprietà, esso convenuto non aveva potuto locare l'immobile di sua proprietà sito in Napoli alla via Santa Maria ai Monti n.209, alla società
Gioan Moda S.a.s.
Pertanto, concludeva chiedendo al Tribunale: di rigettare la domanda attorea;
di accertare e di dichiarare che il compendio immobiliare di sua proprietà in
Napoli alla via Santa Maria ai Monti n.209 aveva una superficie di Mq.
1.300,00; di accogliere la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, di condannare la società al pagamento della somma di Parte_1
euro 16.800,00 o, alla diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione al procuratore antistatario.
Con ordinanza del 19.2.2021 veniva dichiarata l'interruzione del processo, essendo deceduto il convenuto.
Riassunto il giudizio si costituiva in qualità di erede di ON
. Persona_1
Assegnati i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., il convenuto con la memoria n. 1 chiedeva il risarcimento dei danni nella misura di euro
86.400,00, corrispondente ai canoni che avrebbe riscosso, per la durata prevista dal contratto di anni sei (euro 14.400,00 annui), qualora avesse stipulato il contratto di locazione concordato o, alla diversa somma, maggiore o minore, ritenuta dal Giudice, anche in via equitativa.
Con le memorie n. 2, l'attrice impugnava e contestava la domanda proposta dalla controparte nella memoria ex art. 183 I termine c.p.c. con la quale il aveva chiesto la condanna della al pagamento CP_1 Parte_1
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della somma di euro 86.400,00 trattandosi di domanda nuova e non di integrazione dell'originaria domanda proposta dal CP_1
Assunte le prove ed espletata CTU, la causa è stata riservata in decisione con ordinanza del 26.2.2025 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, si osserva che va dichiarata l'inammissibilità della domanda proposta da parte convenuta nelle memorie ex art. 183, VI comma n. 1, cpc con cui il ha introdotto, anche se velatamente, salvo poi precisarla CP_1
solo in comparsa conclusionale, una domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo in oggetto della complessiva superficie di Mq. 1.300,00.
Il convenuto avrebbe dovuto proporre tale domanda con la comparsa di costituzione in cui nessuna deduzione invece vi è stata con riferimento alla condizione di possesso pacifico, continuato, ininterrotto e pubblico del bene.
Nel merito, l'azione proposta da è fondata e merita Parte_1
accoglimento.
In punto di diritto, si osserva che l'azione di regolamento di confini, proposta dal proprietario che afferma l'incertezza del confine a causa dell'usurpazione di una porzione del proprio terreno da parte del vicino, ha la finalità di ottenere un accertamento giudiziale della superficie dei fondi confinanti senza contestare i titoli di proprietà.
Tale azione, definita "actio finium regundorum", non si qualifica come un'azione di rivendica.
Pertanto, non è rilevante che l'accertamento della proprietà da parte di una delle parti sulla porzione di suolo controversa possa comportare un recupero della proprietà stessa come mera conseguenza dell'esperimento dell'azione di regolamento di confini.
La finalità principale dell'azione è eliminare l'incertezza e le contestazioni relative alla linea di confine, senza entrare in controversia sul diritto di proprietà. Inoltre, la giurisprudenza ha stabilito che l'azione di regolamento di confini si differenzia dall'azione di rivendica in
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quanto il conflitto non è tra titoli di proprietà ma tra i fondi stessi, poiché il convenuto sostiene che il confine è diverso in virtù del titolo di proprietà del fondo a lui appartenente, non negando il titolo sostenuto dall'attore.
Nel caso poi di azione di regolamento di confini, l'onere della prova, diversamente da quanto avviene nel giudizio di rivendica (come sopra enunciato), incombe su entrambe le parti.
Nel caso in cui, però, esso non sia compiutamente assolto e/o dai titoli di proprietà prodotti non si rinvengano indicazioni precise circa l'indicazione sul confine, è giustificato il ricorso ad ulteriori mezzi di prova ivi comprese le risultanze delle mappe catastali (Cass. Civ. n. 21686/2006; Cass. Civ. n.
23720/2007; Cass. Civ. n. 10501/2013).
Tanto premesso in diritto, nel merito si ritiene che parte attrice ha adempiuto all'onere di provare la propria legittimazione producendo in giudizio il titolo di acquisto del fondo de quo.
Il CTU, alla cui relazione si rimanda nel dettaglio e di cui si condividono le conclusioni, ha accertato, sulla scorta dei titoli di proprietà, che vi è stato uno sconfinamento da parte del nella proprietà tanto che CP_1 Parte_1
lo stesso ha occupato illegittimamente porzioni del fondo di proprietà dell'attrice (cfr. il CTU ha asseverato che “In data 29.04.1970 il IG.re
, nato a Palma Campania il [...] , a [...]_1
procedura fallimentare n.° 318/68 nei confronti del IG.re , Parte_2 nato a [...] il [...], si rendeva aggiudicatario dell'immobile così come descritto dal esperto geom. e, come risulta dagli Controparte_2
atti di provenienza (Cfr atto di trasferimento allegato) nel quale veniva precisato quanto segue : “ Appezzamento di terreno di circa mq. 700,00 sito in Napoli alla via S. Maria ai Monti n.°33 bis, riportato nel nuovo catasto terreni di Napoli, sezione San Carlo all'Arena in ditta Alborino Maritino, scheda n.° 3219 , foglio 16, mappa n.°95 , seminativo , I.° classe , di are 7,00
e centiare 30 . Tale appezzamento è confinante a Nord con proprietà della dalla quale il fallito Controparte_3 Persona_2
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l'acquistò nel suo intero pezzo , ad Est con la strada Comunale di S. Maria ai
Monti e con proprietà , a Sud con proprietà e Persona_3 Persona_3
proprietà aliena , ad Ovest con la restante proprietà della
[...]
L'immobile pervenne al Fallito Alborino con Controparte_4 atto del 09.11.1953 per TA .” . Persona_4
− I confini reali del suolo di proprietà ,cosi come acquistati Persona_1
dal IG.re , a seguito di aggiudicazione della procedura Persona_1
fallimentare n.°318/68 , erano :
o A Nord con la proprietà della Società “ . p.lla n.° 81 Parte_1
o A Est con la strada comunale di via S. Maria ai Monti.
o A Sud ,con il corpo di fabbrica ricadente al civ. 205 di via S. Maria ai
Monti di proprietà aliena la cui area di sedime è quella alienata dal IG.re
in data 04.04.1961 al IG.re con p.lla 709 Parte_2 Persona_3
(cfr. allegato n.°2 tavola censuaria del NCEU di Napoli) , e con la p.lla n.° 99 di proprietà della Società “ ( cfr. tavola grafica n.° 1) . Parte_1 Pt_1
o A Ovest con la p.lla n.° 91 di proprietà della Società “ Parte_1
(cfr. tavola grafica n.° 1) .
− La consistenza del suolo, così come riportata e individuata negli atti di alienazione e, nel decreto di assegnazione della procedura fallimentare, era pari a mq. 700,3 superficie derivata dalla consistenza originaria di mq.
1.000,3 come riportato nell'atto di compravendita del 1953, detratta della consistenza di mq. 300,00 (cfr. allegato n.°2 tavola censuaria del NCEU di
Napoli) a seguito della alienazione di parte del suolo al IG. Persona_3 con l'atto del 04.04.1961.
FONDO ACQUISTATO da In data 14.10.1935 con atto di Pt_1
compravendita per TA le IG.re ,fu Persona_5 Persona_6
, e , fu , vendevano alla Per_7 Persona_8 Per_3 CP_5
( ) , rinominata CP_3 Controparte_6 [...]
, rinominata ancora Controparte_7 CP_8
( e rinominata definitivamente Controparte_9
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( Parte_1 ON0
, fondo rustico della estensione di circa ettari nove ,
[...]
riportato in catasto rustico del Comune di Napoli alla Sezione San Carlo
All'arena alla partita n.1055 foglio di mappa n.° 16 , p.lle nn.
42,49,50,51,54,55, 56,67. − In data 09.11.1953 con atto di compravendita per
TA ,la Persona_9 ON1
, vendeva al IG.re , nato a [...] il
[...] Parte_2
12.11.1901 , una zona di terreno di metri quadrati 1.003,00 formata a scaloni
, distaccata sull'angolo Nord-Est del fondo di proprietà della
[...]
posto in Napoli alla via Santa Maria ai Monti Controparte_7
ai NT RO . Tale suolo , distinto nel tipo di frazionamento approntato per la voltura catastale con la p.lla.50/b del foglio 16 , derivava dalla maggiore consistenza del fondo rustico di proprietà (Società CP_8 [...]
e rinominata definitivamente Controparte_9 Parte_1
( ON0
individuato con la p.lla n.° 50 che , originariamente , aveva una consistenza paria a 4,00 ettari , 87,00 are e 31,00 centiare .
− A seguito di tale vendita , alla residuava , la p.lla 81 , ( oggetto Pt_1
della presente indagine) , che aveva una consistenza a mq = 680,00 e che attualmente , a seguito di sconfinamento , è stata interamente occupata dal
IG. . – CP_1
I confini della p.lla n.81 erano:
A Nord con la p.lla. n.° 80 di proprietà aliena,
A Sud con la p.lla n.° 95,
A Est con la strada via Santa Maria ai Monti ,
A Ovest con la p.lla n.° 76 della stessa Ditta ICE SNEI”.
Il CTU ha poi depositato tra gli allegati le quote di triangolazione e la individuazione dei capisaldi, al fine di materializzare l'esatto confine tra le due particelle oggetto di indagine.
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Ne consegue l'accoglimento della domanda attorea e la condanna del convenuto alla restituzione della superficie del fondo di proprietà della
[...]
indebitamente detenuta come risultante dagli originari titoli di Pt_1
proprietà ed accertata dal CTU.
L'accoglimento della domanda attorea comporta il conseguente rigetto della domanda con cui il ha chiesto di accertare che il suolo acquistato in CP_1
forza del decreto di trasferimento del Tribunale di Napoli aveva una consistenza pari a mq 1003,00.
L'attrice, poi, dopo il deposito della CTU, ha chiesto al Tribunale di autorizzare il CTU a procedere a posizionare i capisaldi ed alla materiale individuazione e tracciamento dei confini.
Orbene, tale domanda va qualificata come domanda di apposizione dei termini aggiuntiva rispetto a quella ex art. 950 c.c..
In merito, osserva il Tribunale che deve esserne dichiarata la tardività (proprio perché proposta per la prima volta dopo il deposito della CTU) e, quindi,
l'inammissibilità.
Passando ora alla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, si osserva che la stessa è infondata.
In primo luogo, va evidenziato che lo stesso CTU ha accertato lo stato di fatiscenza degli immobili in questione, stato che appare ictu oculi dal report fotografico in atti e allegato alla CTU;
questo giudice, tra l'altro, nutre dubbi sulla commerciabilità dei predetti beni.
Inoltre, la ha prodotto agli atti certificato di eliminato pericolo Parte_1 del 10.12.2018 a firma dell'Ing. ed ulteriore documentazione Per_10 comprovante l'assenza di inerzia da parte sua rispetto al verificarsi dell'evento franoso.
Inoltre, va detto che in ogni caso l'area interessata dai cedimenti ricade esclusivamente in proprietà Parte_1
Infine, il contratto di locazione depositato dal che, secondo il CP_1
convenuto, dovrebbe provare le trattative in corso con la ON2
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non è datato e non è registrato. Neppure possono ritenersi idonee le deposizioni dei testi di parte convenuta per supportare la pretesa richiesta di risarcimento dei danni in quanto trattasi di dichiarazioni generiche.
Nulla esclude, invero, che vi siano state altre circostanze per cui la Gioan
Moda S.a.s. abbia poi deciso di non concludere il contratto di locazione né, del resto, il convenuto ha provato la sua impossibilità di concludere un contratto di locazione con terzi.
Il rigetto della domanda di risarcimento danni comporta l'assorbimento della questione relativa all'ammissibilità della domanda di risarcimento danni nella misura di euro 86.400,00 come precisata nella memoria 183, VI comma n. 1, cpc e contestata dall'attrice nella prima difesa utile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche (giudizi innanzi al Tribunale scaglione indeterminabile) in applicazione dei parametri medi per le quattro fasi.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa così provvede:
• Accoglie la domanda proposta da e per l'effetto Parte_1
dichiara ai sensi dell'art. 950 c.c. che il confine tra il fondo di proprietà dell'attrice e quello confinante del convenuto, è quello risultante dai titoli di proprietà così come accertato dal CTU.
• Condanna il convenuto a restituire all'attrice la porzione di fondo indebitamente detenuta, come accertato dal CTU.
• Dichiara inammissibile la domanda attorea di apposizione dei termini.
• Rigetta le domande proposte da parte convenuta.
• Condanna , in qualità di erede di , ON Persona_1
alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice che si liquidano
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in euro 553,96 per spese ed euro 7.616,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
• Pone le spese di CTU definitivamente a carico di . ON
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Napoli il 19.6.2025 Il Giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone
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