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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/03/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 135/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 6 marzo 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 135/2024 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. IACHINI GIACOMO elett. dom.to Parte_1
in Indirizzo Telematico
APPELLANTE/I contro rappresentato e difeso dagli avv.ti VITTORI GIANFRANCO, MAZZAFERRI CP_1
SUSANNA, FLORI FLORO, MARIOTTI SILVANA, elett.te dom.to in VIA SAN
MARTINO 23 60122 ANCONA
APPELLATO/I
CONCLUSIONI: come in atti MOTIVAZIONE
propone appello avverso la sentenza n. 334/2023 emessa dal Parte_1
Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno, in funzione di Giudice del Lavoro, pubblicata il pagina 1 di 5 31-10-2023, non notificata, con la quale il giudice ha respinto la sua domanda di pagamento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della L. 335/1995, a seguito di domanda del 12-3-2020, con decorrenza della prestazione dall'1-4-2020.
Ritiene l'appellante l'erroneità della sentenza per avere il primo giudice fatto falsa applicazione dei termini ex art. 2 L. 241 del 1990 di conclusione del procedimento amministrativo, traendone una inesistente e illegittima decadenza o preclusione della domanda di assegno sociale, per non avere tenuto conto della previsione di legge di cui all'art. 8 L. 533 del 1973: “(Procedura amministrative in materia assistenziale e previdenziale ) secondo cui “Nelle procedure amministrative riguardanti le controversie di cui all'art. 442 del c.p.c. , non si tiene conto dei vizi, delle preclusioni delle decadenze verificatesi” , nonché nella parte relativa alla condanna alle spese di lite.
L' appellato ha resistito al gravame, del quale ha chiesto il Controparte_2
rigetto, deducendone l'infondatezza in fatto e diritto, in riferimento a ciascuna delle censure sollevate.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
A giudizio del Collegio, l'appello è infondato per le ragioni di seguito esplicitate.
Va preliminarmente osservato che l'originaria ricorrente oggi appellante ha presentato all' varie domande di assegno sociale: la prima del 04/02/2020 è stata CP_1
respinta per mancanza del requisito anagrafico (infatti, avrebbe compiuto 67 anni di età il 01/03/2020); la seconda domanda del 12/03/2020 è stata respinta il 06/04/2020 per completa assenza della documentazione necessaria all'istruttoria; una terza domanda del
30/09/2020 (non allegata dalla ricorrente ma evincibile dalle risposte ) è stata CP_1
respinta il 19/11/2020, quindi anche oltre il 45° giorno dalla presentazione e dopo che non era stata adempiuta la richiesta documentale effettuata dall' con PEC del CP_1
07/10/2020; una quarta del 7/12/21 cui seguiva il riconoscimento dell'assegno sociale con decorrenza da gennaio 2022.
Ebbene, con riguardo alla domanda del 12/03/2020 che è posta a fondamento del pagina 2 di 5 ricorso, il rigetto dell' è avvenuto per assenza di ogni documentazione a corredo CP_1
della stessa. Non si vede, dunque, come potrebbe ritenersi la fondatezza della domanda in questione quando la parte omette di allegare e provare il possesso dei requisiti richiesti dalla legge.
È ragionevole, infatti, che il cittadino che pretende il riconoscimento di una provvidenza economica previdenziale o assistenziale dia prova del possesso dei requisiti richiesti dalla legge, allegandoli sin dalla domanda, essendo tale onere posto anche nel suo interesse ai fini di una più celere definizione del procedimento amministrativo.
La stessa finalità di agevolare il cittadino nel ricevere risposte tempestive dalla pubblica amministrazione ha animato l'adozione del regolamento adottato dall' in CP_1
ossequio al dettato normativo di cui all'articolo 2, legge 241/1990, che ha fissato in 45 giorni il termine per la definizione del procedimento in materia di assegno sociale.
Appare, in questo senso, poco comprensibile come l'appellante si dolga della fissazione di tale termine, posto a beneficio proprio degli istanti i quali, essendo per definizione in stato di bisogno economico, hanno necessità di ottenere il riconoscimento del diritto in termini più brevi possibili.
Con riguardo alla seconda domanda del 30.9.2020, l' ha tempestivamente CP_2
rilevato che mancavano alcuni documenti, sicchè con pec inviata al patronato che ha curato la pratica della ricorrente, ha, in data 7.10.2020, richiesto l'integrazione della documentazione, richiesta, tuttavia, rimasta inevasa.
È comprensibile, dunque, che attesi i 30 giorni per ottenere la risposta, pure previsti nel citato Regolamento previdenziale, la domanda sia stata respinta in quanto non sufficientemente fondata.
Anche in tal caso, il termine di 30 giorni per integrare la documentazione appare congruo al fine di dare tempo al cittadino di reperire la stessa, né, d'altronde,
l'appellante lamenta che si tratti di un tempo insufficiente, in ragione della tipologia di documentazione da ricercare.
Ciò che viene lamentato è che il ritardo nel deposito di tale documentazione non pagina 3 di 5 dovrebbe andare a detrimento dell'istante.
Tuttavia, parte ricorrente ora appellante non deduce l'esistenza di particolari ostacoli che avrebbero reso difficile o impossibile una tempestiva risposta all'Istituto, richiamando l'avvenuta produzione di tale documentazione, effettuata addirittura, ad oltre un anno di distanza, in allegato alla richiesta di riesame del 17 dicembre 2021 (poi reiterata con il ricorso amministrativo del maggio 2022) con la motivazione della mancata ricezione della pec dell' . CP_1
A prescindere da tale improbabile scusante, essendo, come noto, il sistema di trasmissione delle pec dotato di particolare affidabilità, è, comunque, evidente come il cittadino non possa pretendere di tenere in vita un procedimento amministrativo per anni, senza una plausibile ragione, solo per ovviare a proprie carenze o omissioni istruttorie.
Corretto, dunque, è il provvedimento di rigetto dell'istanza emesso dall' . CP_1
Del tutto improprio è, poi, il richiamo da parte dell'appellante all'istituto della decadenza. Nel caso in esame, né il primo giudice né l hanno mai fatto CP_2
applicazione di tale istituto, tant'è che la domanda, una volta che è stata presentata correttamente con la richiesta documentazione, è stata tempestivamente accolta, con la decorrenza, come per legge, dal primo giorno del mese successivo (ossia da gennaio
2022).
La mancata integrazione istruttoria della domanda ha, dunque, soltanto determinato il rigetto della stessa, in quanto la parte non aveva dato prova del possesso dei requisiti richiesti ma non ha comportato alcuna decadenza dal diritto all'assegno sociale che, infatti, è stato successivamente erogato.
Inconferente è, dunque, la norma citata dall'appellante di cui all'art. 8 L. 533 del
1973 secondo cui “Nelle procedure amministrative riguardanti le controversie di cui all'art. 442 del c.p.c., non si tiene conto dei vizi, delle preclusioni delle decadenze verificatesi” in quanto alcun vizio di tal genere si è verificano nella procedura amministrativa in parola, essendo il rigetto avvenuto per ragioni di merito, ossia per pagina 4 di 5 mancanza di prova dei requisiti richiesti dalla legge per godere dell'assegno sociale, prova che è stata offerta solo con la quarta domanda del dicembre 2021.
La sentenza impugnata che ha respinto il ricorso, richiamando il rispetto dei termini di durata del procedimento amministrativo appare, dunque, corretta, dovendosi soltanto integrare come sopra.
Frutto di errore deve ritenersi, infine, l'appello sulle spese, considerato che il primo giudice ha correttamente applicato l'esonero dal pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. Att. C.p.c. (è evidente, infatti, che laddove, invece, l'appello fosse stato accolto, il pagamento delle spese a favore dell'appellante anche per il primo grado sarebbe seguito de plano su mera domanda). Le medesime ragioni giustificano l'esonero dalle spese anche per il presente grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così provvede:
• Respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
• Esonera l'appellante dal pagamento delle spese del presente grado;
• dichiara la parte appellante tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già versato per l'impugnazione, salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso in Ancona, 6 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 6 marzo 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 135/2024 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. IACHINI GIACOMO elett. dom.to Parte_1
in Indirizzo Telematico
APPELLANTE/I contro rappresentato e difeso dagli avv.ti VITTORI GIANFRANCO, MAZZAFERRI CP_1
SUSANNA, FLORI FLORO, MARIOTTI SILVANA, elett.te dom.to in VIA SAN
MARTINO 23 60122 ANCONA
APPELLATO/I
CONCLUSIONI: come in atti MOTIVAZIONE
propone appello avverso la sentenza n. 334/2023 emessa dal Parte_1
Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno, in funzione di Giudice del Lavoro, pubblicata il pagina 1 di 5 31-10-2023, non notificata, con la quale il giudice ha respinto la sua domanda di pagamento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della L. 335/1995, a seguito di domanda del 12-3-2020, con decorrenza della prestazione dall'1-4-2020.
Ritiene l'appellante l'erroneità della sentenza per avere il primo giudice fatto falsa applicazione dei termini ex art. 2 L. 241 del 1990 di conclusione del procedimento amministrativo, traendone una inesistente e illegittima decadenza o preclusione della domanda di assegno sociale, per non avere tenuto conto della previsione di legge di cui all'art. 8 L. 533 del 1973: “(Procedura amministrative in materia assistenziale e previdenziale ) secondo cui “Nelle procedure amministrative riguardanti le controversie di cui all'art. 442 del c.p.c. , non si tiene conto dei vizi, delle preclusioni delle decadenze verificatesi” , nonché nella parte relativa alla condanna alle spese di lite.
L' appellato ha resistito al gravame, del quale ha chiesto il Controparte_2
rigetto, deducendone l'infondatezza in fatto e diritto, in riferimento a ciascuna delle censure sollevate.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
A giudizio del Collegio, l'appello è infondato per le ragioni di seguito esplicitate.
Va preliminarmente osservato che l'originaria ricorrente oggi appellante ha presentato all' varie domande di assegno sociale: la prima del 04/02/2020 è stata CP_1
respinta per mancanza del requisito anagrafico (infatti, avrebbe compiuto 67 anni di età il 01/03/2020); la seconda domanda del 12/03/2020 è stata respinta il 06/04/2020 per completa assenza della documentazione necessaria all'istruttoria; una terza domanda del
30/09/2020 (non allegata dalla ricorrente ma evincibile dalle risposte ) è stata CP_1
respinta il 19/11/2020, quindi anche oltre il 45° giorno dalla presentazione e dopo che non era stata adempiuta la richiesta documentale effettuata dall' con PEC del CP_1
07/10/2020; una quarta del 7/12/21 cui seguiva il riconoscimento dell'assegno sociale con decorrenza da gennaio 2022.
Ebbene, con riguardo alla domanda del 12/03/2020 che è posta a fondamento del pagina 2 di 5 ricorso, il rigetto dell' è avvenuto per assenza di ogni documentazione a corredo CP_1
della stessa. Non si vede, dunque, come potrebbe ritenersi la fondatezza della domanda in questione quando la parte omette di allegare e provare il possesso dei requisiti richiesti dalla legge.
È ragionevole, infatti, che il cittadino che pretende il riconoscimento di una provvidenza economica previdenziale o assistenziale dia prova del possesso dei requisiti richiesti dalla legge, allegandoli sin dalla domanda, essendo tale onere posto anche nel suo interesse ai fini di una più celere definizione del procedimento amministrativo.
La stessa finalità di agevolare il cittadino nel ricevere risposte tempestive dalla pubblica amministrazione ha animato l'adozione del regolamento adottato dall' in CP_1
ossequio al dettato normativo di cui all'articolo 2, legge 241/1990, che ha fissato in 45 giorni il termine per la definizione del procedimento in materia di assegno sociale.
Appare, in questo senso, poco comprensibile come l'appellante si dolga della fissazione di tale termine, posto a beneficio proprio degli istanti i quali, essendo per definizione in stato di bisogno economico, hanno necessità di ottenere il riconoscimento del diritto in termini più brevi possibili.
Con riguardo alla seconda domanda del 30.9.2020, l' ha tempestivamente CP_2
rilevato che mancavano alcuni documenti, sicchè con pec inviata al patronato che ha curato la pratica della ricorrente, ha, in data 7.10.2020, richiesto l'integrazione della documentazione, richiesta, tuttavia, rimasta inevasa.
È comprensibile, dunque, che attesi i 30 giorni per ottenere la risposta, pure previsti nel citato Regolamento previdenziale, la domanda sia stata respinta in quanto non sufficientemente fondata.
Anche in tal caso, il termine di 30 giorni per integrare la documentazione appare congruo al fine di dare tempo al cittadino di reperire la stessa, né, d'altronde,
l'appellante lamenta che si tratti di un tempo insufficiente, in ragione della tipologia di documentazione da ricercare.
Ciò che viene lamentato è che il ritardo nel deposito di tale documentazione non pagina 3 di 5 dovrebbe andare a detrimento dell'istante.
Tuttavia, parte ricorrente ora appellante non deduce l'esistenza di particolari ostacoli che avrebbero reso difficile o impossibile una tempestiva risposta all'Istituto, richiamando l'avvenuta produzione di tale documentazione, effettuata addirittura, ad oltre un anno di distanza, in allegato alla richiesta di riesame del 17 dicembre 2021 (poi reiterata con il ricorso amministrativo del maggio 2022) con la motivazione della mancata ricezione della pec dell' . CP_1
A prescindere da tale improbabile scusante, essendo, come noto, il sistema di trasmissione delle pec dotato di particolare affidabilità, è, comunque, evidente come il cittadino non possa pretendere di tenere in vita un procedimento amministrativo per anni, senza una plausibile ragione, solo per ovviare a proprie carenze o omissioni istruttorie.
Corretto, dunque, è il provvedimento di rigetto dell'istanza emesso dall' . CP_1
Del tutto improprio è, poi, il richiamo da parte dell'appellante all'istituto della decadenza. Nel caso in esame, né il primo giudice né l hanno mai fatto CP_2
applicazione di tale istituto, tant'è che la domanda, una volta che è stata presentata correttamente con la richiesta documentazione, è stata tempestivamente accolta, con la decorrenza, come per legge, dal primo giorno del mese successivo (ossia da gennaio
2022).
La mancata integrazione istruttoria della domanda ha, dunque, soltanto determinato il rigetto della stessa, in quanto la parte non aveva dato prova del possesso dei requisiti richiesti ma non ha comportato alcuna decadenza dal diritto all'assegno sociale che, infatti, è stato successivamente erogato.
Inconferente è, dunque, la norma citata dall'appellante di cui all'art. 8 L. 533 del
1973 secondo cui “Nelle procedure amministrative riguardanti le controversie di cui all'art. 442 del c.p.c., non si tiene conto dei vizi, delle preclusioni delle decadenze verificatesi” in quanto alcun vizio di tal genere si è verificano nella procedura amministrativa in parola, essendo il rigetto avvenuto per ragioni di merito, ossia per pagina 4 di 5 mancanza di prova dei requisiti richiesti dalla legge per godere dell'assegno sociale, prova che è stata offerta solo con la quarta domanda del dicembre 2021.
La sentenza impugnata che ha respinto il ricorso, richiamando il rispetto dei termini di durata del procedimento amministrativo appare, dunque, corretta, dovendosi soltanto integrare come sopra.
Frutto di errore deve ritenersi, infine, l'appello sulle spese, considerato che il primo giudice ha correttamente applicato l'esonero dal pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. Att. C.p.c. (è evidente, infatti, che laddove, invece, l'appello fosse stato accolto, il pagamento delle spese a favore dell'appellante anche per il primo grado sarebbe seguito de plano su mera domanda). Le medesime ragioni giustificano l'esonero dalle spese anche per il presente grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così provvede:
• Respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
• Esonera l'appellante dal pagamento delle spese del presente grado;
• dichiara la parte appellante tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già versato per l'impugnazione, salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso in Ancona, 6 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
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