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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 15/05/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Song Damiani, all'esito della discussione tenutasi mediante note scritte, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 311 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Pietro Mancuso (C.F. ), per procura in calce C.F._2
all'atto di citazione in opposizione;
- ATTORE OPPONENTE –
nei confronti di
(P. Iva C.f. ), Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F.
) ed Andrea Ornati (C.F. , per C.F._3 C.F._4
procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo;
- CONVENUTA OPPOSTA–
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
1 Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in data 9/5/2025 da e in data 14/5/2025 da;
CP_1 Parte_1
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 1189/2021 emesso dall'intestato Tribunale con cui gli è stato ingiunto, in favore di il pagamento della somma di € Controparte_1
12.465,92 oltre interessi e spese del monitorio, quale saldo del contratto di mutuo originariamente concesso dalla Intesa San Paolo S.p.A..
A sostegno dell'opposizione l'attore ha eccepito: 1) la mancata sottoscrizione del contratto di mutuo di cui ha disconosciuto la firma;
2) la nullità del contratto per difetto di forma ex art. 117 T.U.B.; 3) abuso del diritto poiché l'odierna parte opposta ha espressamente dichiarato all'opponente che la procedura per il recupero del credito sarebbe stata sospesa in attesa dell'esito delle indagini in ordine alla falsità della firma avviate a seguito di denuncia.
Ha chiesto pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opposta ex art. 96 c.p.c. e vittoria di spese.
Si è costituita la creditrice opposta la quale ha contestato gli assunti attorei, ritenendoli infondati ed ha eccepito la genericità del disconoscimento della firma operata dall'opponente, proponendo comunque istanza di verificazione e concludendo, per il rigetto dell'opposizione, vinte le spese.
Instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 16/5/2022 è stato assegnato il termine per introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria.
Esperito con esito negativo la mediazione, sono stati assegnati alle part i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c..
La causa, istruita mediante acquisizione della documentazione allegata dalle parti e mediante consulenza tecnica grafologica, all'udienza del 10/10/2024 è stata trattenuta in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con ordinanza del 12/2/2025 la causa è stata rimessa sul ruolo, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., rilevando d'ufficio una questione da porre a fondamento della decisione.
2 Alla successiva udienza del 15/5/2025, tenutasi mediante trattazione scritta, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, il Tribunale ha emesso la presente sentenza.
*** *** *** *** ***
Dall'esame della documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo risulta che il contratto di mutuo con cessione del quinto dello stipendio n. 890000622755
è stato stipulato da con la EURO FIDITALIA S.p.A., con Parte_1
sede in Roma Viale U. Tupini n. 103 e non come dedotto in ricorso con Intesa San
Paolo S.p.A. (v. doc. n. 3 all. ricorso). ha prodotto nel procedimento monitorio il contratto di cessione di crediti CP_1
in blocco avvenuto tra Intesa San Paolo S.p.A. e ma non risulta essere CP_1
stata allegata alcuna documentazione in ordine alla titolarità del credito derivante dal suddetto contratto di mutuo stipulato con EURO FIDITALIA S.p.A. in capo a
Intesa San Paolo S.p.A..
In caso di plurime cessioni di credito, la prova della prima cessione è cruciale per dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario finale, poiché l'ultimo cessionario è tenuto a provare tutti i passaggi intermedi delle cessioni, allegandone i relativi contratti (cfr. Cass. Civ. Sez. III Ord. n. 17944/2023).
Pertanto, si dichiara la carenza di titolarità attiva del credito portato dal decreto ingiuntivo opposto in capo a Controparte_1
Si ritengono assorbite le ulteriori censure mosse dall'opponente.
Ne consegue l'accoglimento della presente opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Il rilievo d'ufficio della questione pregiudiziale posta a fondamento della decisione giustifica il rigetto della domanda di condanna per lite temeraria chiesta dall'opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n.
147/2022, scaglione come da valore della causa.
Pone le spese di CTU, come liquidate in atti, a carico di Controparte_1
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, così provvede:
-accoglie l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante pro – tempore, e, per l'effetto, revoca il
[...]
decreto ingiuntivo n. 1189/2021 emesso dal Tribunale di Catanzaro;
-condanna in persona del legale rappresentante pro – tempore, alla Controparte_1
refusione delle spese di lite in favore di , che si liquidano in € Parte_2
5.077,00 per compensi ed € 145,50 per esborsi, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- pone le spese di CTU, come liquidate in atti, a carico di Controparte_1
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Catanzaro, lì 15 maggio 2025
IL GIUDICE dott.ssa Song DAMIANI
4
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Song Damiani, all'esito della discussione tenutasi mediante note scritte, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 311 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Pietro Mancuso (C.F. ), per procura in calce C.F._2
all'atto di citazione in opposizione;
- ATTORE OPPONENTE –
nei confronti di
(P. Iva C.f. ), Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F.
) ed Andrea Ornati (C.F. , per C.F._3 C.F._4
procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo;
- CONVENUTA OPPOSTA–
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
1 Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in data 9/5/2025 da e in data 14/5/2025 da;
CP_1 Parte_1
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 1189/2021 emesso dall'intestato Tribunale con cui gli è stato ingiunto, in favore di il pagamento della somma di € Controparte_1
12.465,92 oltre interessi e spese del monitorio, quale saldo del contratto di mutuo originariamente concesso dalla Intesa San Paolo S.p.A..
A sostegno dell'opposizione l'attore ha eccepito: 1) la mancata sottoscrizione del contratto di mutuo di cui ha disconosciuto la firma;
2) la nullità del contratto per difetto di forma ex art. 117 T.U.B.; 3) abuso del diritto poiché l'odierna parte opposta ha espressamente dichiarato all'opponente che la procedura per il recupero del credito sarebbe stata sospesa in attesa dell'esito delle indagini in ordine alla falsità della firma avviate a seguito di denuncia.
Ha chiesto pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opposta ex art. 96 c.p.c. e vittoria di spese.
Si è costituita la creditrice opposta la quale ha contestato gli assunti attorei, ritenendoli infondati ed ha eccepito la genericità del disconoscimento della firma operata dall'opponente, proponendo comunque istanza di verificazione e concludendo, per il rigetto dell'opposizione, vinte le spese.
Instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 16/5/2022 è stato assegnato il termine per introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria.
Esperito con esito negativo la mediazione, sono stati assegnati alle part i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c..
La causa, istruita mediante acquisizione della documentazione allegata dalle parti e mediante consulenza tecnica grafologica, all'udienza del 10/10/2024 è stata trattenuta in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con ordinanza del 12/2/2025 la causa è stata rimessa sul ruolo, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., rilevando d'ufficio una questione da porre a fondamento della decisione.
2 Alla successiva udienza del 15/5/2025, tenutasi mediante trattazione scritta, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, il Tribunale ha emesso la presente sentenza.
*** *** *** *** ***
Dall'esame della documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo risulta che il contratto di mutuo con cessione del quinto dello stipendio n. 890000622755
è stato stipulato da con la EURO FIDITALIA S.p.A., con Parte_1
sede in Roma Viale U. Tupini n. 103 e non come dedotto in ricorso con Intesa San
Paolo S.p.A. (v. doc. n. 3 all. ricorso). ha prodotto nel procedimento monitorio il contratto di cessione di crediti CP_1
in blocco avvenuto tra Intesa San Paolo S.p.A. e ma non risulta essere CP_1
stata allegata alcuna documentazione in ordine alla titolarità del credito derivante dal suddetto contratto di mutuo stipulato con EURO FIDITALIA S.p.A. in capo a
Intesa San Paolo S.p.A..
In caso di plurime cessioni di credito, la prova della prima cessione è cruciale per dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario finale, poiché l'ultimo cessionario è tenuto a provare tutti i passaggi intermedi delle cessioni, allegandone i relativi contratti (cfr. Cass. Civ. Sez. III Ord. n. 17944/2023).
Pertanto, si dichiara la carenza di titolarità attiva del credito portato dal decreto ingiuntivo opposto in capo a Controparte_1
Si ritengono assorbite le ulteriori censure mosse dall'opponente.
Ne consegue l'accoglimento della presente opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Il rilievo d'ufficio della questione pregiudiziale posta a fondamento della decisione giustifica il rigetto della domanda di condanna per lite temeraria chiesta dall'opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n.
147/2022, scaglione come da valore della causa.
Pone le spese di CTU, come liquidate in atti, a carico di Controparte_1
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, così provvede:
-accoglie l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante pro – tempore, e, per l'effetto, revoca il
[...]
decreto ingiuntivo n. 1189/2021 emesso dal Tribunale di Catanzaro;
-condanna in persona del legale rappresentante pro – tempore, alla Controparte_1
refusione delle spese di lite in favore di , che si liquidano in € Parte_2
5.077,00 per compensi ed € 145,50 per esborsi, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- pone le spese di CTU, come liquidate in atti, a carico di Controparte_1
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Catanzaro, lì 15 maggio 2025
IL GIUDICE dott.ssa Song DAMIANI
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