Articolo 1 della Legge 10 febbraio 2005, n. 18
Articolo 2
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25 febbraio 2005
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uganda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Kampala il 6 ottobre 2000.
Entrata in vigore il 25 febbraio 2005