Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 14/02/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Carlo Sabatini Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssas Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 9.12.2024 da
(C.F.: ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(C.F.: , nata a [...] il [...] entrambi Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Rieti (RI) al viale E.G. Duprè Theseider n. 13 presso lo studio dell'avv.
Stefania SCAPPA che li rappresenta e difende in forza di procura rilasciata in atti ricorrenti
Con l'intervento del PM
Fatto e diritto
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 9.12.2024 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli
[...] nata il [...], e nato il [...], alle seguenti Persona_1 Parte_3 condizioni:
1. i conviventi e vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto: la sig.ra vivrà in Parte_1 Pt_2 Pt_2
Cottanello (RI) Via Colle Lungo mentre il sig. vivrà in Cottanello (RI) Via del Termine;
Parte_1
2. i figli minori sono affidati a entrambi i coniugi e collocati, a settimane alterne, presso le abitazioni dei due genitori;
- il genitore non collocatario avrà diritto di vederli e averli con sé per l'intera successiva settimana, prelevandoli il lunedì, al termine delle lezioni, presso l'istituto scolastico di appartenenza e riaccompagnandoli, sempre presso i medesimi istituti, il lunedì successivo, all'inizio delle lezioni, invece nei periodi extrascolastici il genitore non collocatario provvederà a prelevare i minori il lunedì alle ore 9.00 presso l'abitazione dell'altro genitore;
- i genitori nelle settimane in cui risultano essere i genitori non collocatari avranno diritto di vederli e averli con sé il mercoledì pomeriggio prelevandoli al termine delle lezioni (o nei periodi extrascolastici li preleverà alle ore 15.00 presso la
1
3. il tutto compatibilmente con le esigenze scolastiche, sportive e ricreative dei minori i quali trascorreranno le festività
Natalizie e di Capodanno ad anni alterni con i genitori, iniziando la turnazione con il padre e precisamente i minori trascorreranno dalle ore 10:00 del 24 dicembre alle ore 10:00 del 25 dicembre con un genitore e con l'altro genitore dalle ore 10:00 del 25 dicembre alle ore 21:00 del 26 dicembre;
il 31 dicembre dalle ore 10:00 e fino al 1 gennaio alle ore
10:00, con un genitore e dalle ore 10:00 del 1 gennaio e fino alle ore 10:00 del 2 gennaio con l'altro genitore;
per l'Epifania
i minori saranno in compagnia di un genitore a partire dalle ore 10:00 e fino alle ore 21:00 e l'anno successivo la trascorreranno con l'altro genitore. I minori trascorreranno, poi, le vacanze pasquali alternate tra i coniugi iniziando a trascorrere il giorno di Pasqua con la madre dalle ore 10:00 alle ore 9:00 del giorno successivo e il lunedì dell'Angelo con la madre dalle ore 9:00 alle ore 21:00. Tali turnazioni potranno essere oggetto di modifica previo accordo tra i coniugi e tenendo conto delle reciproche esigenze, nonché di quelle dei minori e dei loro desideri. Quanto al periodo estivo, compatibilmente con la giovane età dei minori e i loro futuri impegni scolastici, gli stessi potranno trascorrere due settimane, anche non consecutive, con ognuno dei genitori per un periodo, comunque, non inferiore a una settimana, che gli stessi comunicheranno all'altro coniuge entro il 31 maggio di ogni anno.
4. I genitori hanno, però, l'obbligo di comunicarsi reciprocamente il luogo preciso ove avverrà la villeggiatura e un recapito di telefonia fissa e uno di telefonia mobile entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno;
5. in considerazione della concordata collocazione dei figli, nessun importo sarà dovuto dall'un coniuge all'altro, a titolo di contributo per il mantenimento mensile dei due figli minori. Tale regola conoscerà una deroga ogni qualvolta il genitore collocatario della settimana si renda indisponibile ad avere con sé i figli minori;
motivo, questo, per il quale lo stesso dovrà rimborsare all'altro tutte le spese, ordinarie e straordinarie, che questo sosterrà nell'interesse dei minori;
6. entrambi i genitori provvederanno alle spese ordinarie nonché ai bisogni sportivi e ricreativi dei figli nelle settimane in cui sono collocatari;
7. entrambi i genitori contribuiranno alle spese straordinarie, quali quelle mediche non sostenute o rimborsate dal Servizio
Sanitario Nazionale, quelle scolastiche (libri scolastici e iscrizione alle scuole), nonché quelle universitarie relative a libri, contributi, vitto e alloggio e alle spese ludico-ricreative in egual misura e fino al raggiungimento della indipendenza economica di ogni singolo figlio;
8. i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura materna e paterna evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
9. i ricorrenti accordano, sin d'ora, reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto, della carta d'identità valida Pers per l'espatrio anche con l'iscrizione dei figli e e si impegnano a concederlo nuovamente in caso di rinnovo Pt_3 dei predetti documenti;
2 10. la macchina Citroen C1 tg. DS925CC di proprietà del sig. continuerà ad essere utilizzata dalla sig.ra Parte_1 che si impegna ad effettuare il relativo passaggio di proprietà entro il mese di dicembre del corrente anno;
Pt_2
11. In capo al sig. risulta acceso un prestito BP n. 17038728 con un montante pari ad €23.245,44 e rata Parte_1 mensile pari ad € 242,14 circa, come da piano di ammortamento che si allega, con scadenza ultima rata in data
01/03/2032, il quale è stato richiesto per far fronte alle esigenze familiari. La sig. si impegna a corrispondere Pt_2 al sig. metà dell'importo della rata del predetto finanziamento pari ad €121,07 e fino all'estinzione dello Parte_1 stesso, che la provvederà ad accreditare entro il giorno 10 di ogni mese nel seguente Pt_2
IBAN:[...] intestato al sig. Parte_1
12. Il sig. si impegna a versare metà dell'assegno unico che percepisce pari ad € 232,00 circa, alla sig.ra Parte_1 nel seguente IBAN:[...]; Pt_2
13. i conviventi, infine, con la sottoscrizione del presente ricorso, si danno reciprocamente atto di aver risolto direttamente ogni altra questione di carattere patrimoniale comunque connessa e conseguente all'intercorso rapporto di coniugio e di non aver, pertanto, più nulla acchè pretendere l'una nei confronti dell'altro per qualsiasi motivo, ragione e/o causa e, comunque, dichiarano, sin d'ora, di rinunciare a qualsiasi diritto vantato l'una nei confronti dell'altro.
Alla udienza del 19 dicembre 2024, sulla richiesta di chiarimenti del giudice in merito al collocamento paritario dei minori, le parti hanno dichiarato che le rispettive abitazioni sono vicinissime e che i figli sono molto sereni da questo regime concordato.
In particolare la signora ha dichiarato: “sono nata il [...] e sono residente in [...]
Margherita 10; lavoro in un bar e guadagno circa 1000 netti;
la casa è mia e non pago mutuo e affitto;
il rapporto del padre le bambine è ottimo andiamo molto d'accordo e collaboriamo nella gestione dei bambini, percepisco anche un affitto da una abitazione di famiglia di euro 250”, mentre il signor ha dichiarato: ”sono nato a [...] il Parte_1
19.10.1985 e sono residente Via del Termine n. 9, pago un affitto di euro 280. Lavoro come muratore e guadagno circa
1300 per tre mesi”.
All'esito della udienza, il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
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Non essendo le parti legate da vincolo di coniugio, non vi è necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione.
Gli accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguati a garantire ai figli minori l'accesso ad una effettiva bigenitorialità.
Tenuto conto del fatto che le abitazioni delle parti sono molte vicine e non ci sono ostacoli di carattere organizzativo tra i genitori, il collocamento che prevede un tempo uguale dei figli con ciascun genitore appare conforme all'interesse dei figli.
3 Anche le previsioni di ordine economico, parti integranti dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Il ricorso può, dunque, trovare integrale accoglimento.
Nulla sulle spese difettando contrapposte domande delle parti sin dalla instaurazione del presente procedimento in cui entrambe sono rappresentate da un medesimo difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando cosi provvede:
-recepisce le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni riportate in parte motiva e da intendersi qui trascritte;
-nulla sulle spese.
Cosi deciso in Rieti, il 13 febbraio 2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Carlo Sabatini
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