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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 11/02/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2056/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2056/2024 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FINIS PATRIZIA e dell'avv.
RICORRENTI contro
(C.F.: ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. BENEDETTI ALDO PIERLUIGI e dell'avv
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M. - SEDE con oggetto: Divorzio - Scioglimento Matrimonio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premettendo il matrimonio civile contratto in Ucraina in data 15/11/2014 con la signora , rilevando l'assenza di figli e riscontrando la Controparte_1 separazione personale intervenuta tra i coniugi (comparsi innanzi al Presidente del Tribunale in data 5/10/2022 nella procedura di separazione giudiziale r.g.
1965/2022) e pronunciata dal Tribunale di NO con sentenza n. 687/2024, con ricorso depositato in data 10.9.2024 e poi ritualmente notificato il signor evocava in causa per sentir pronunciare lo Parte_1 Controparte_1 scioglimento del matrimonio. Il ricorrente concludeva per sentir “[…]a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n.2 lett. b) della L. 1/12/1970 n.898, lo scioglimento del suindicato matrimonio contratto tra il sig. e la sig.ra ordinando Pt_1 CP_1 all'Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della sentenza;
b) confermare la capacità personale delle parti a provvedere alle proprie necessità in via
1 autonoma; c) in caso di resistenza in giudizio condanna della signora alle CP_1 spese e compensi professionali del presente procedimento.”
Con comparsa depositata il 31.12.2024 si costituiva in causa la signora CP_1
la quale concludeva per sentir pronunciare lo scioglimento del
[...] matrimonio come di seguito: “[…] Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Ucraina il 15/11/2014 e successivamente trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di NO al n. 332 P. 2 S. C, anno 2014 e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NO di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di NO;
- Dichiarare i Sig. e economicamente Parte_1 Controparte_1 autosufficienti;
- Spese legali compensate”.
Su istanza della parte resistente, impossibilitata a presenziare, l'udienza di prima comparizione delle parti fissata per il 23 gennaio 2025 veniva rinviata alla data del 6.2.2025.
In tale data le parti presenti personalmente confermavano la volontà di divorziare in assenza di condizioni accessorie da pronunciare. I procuratori si riportavano ai rispettivi scritti e rinunciando alla fissazione dell'udienza ex art. 473 bis 28 c.p.c. chiedevano che la causa fosse rimessa al collegio per la decisione.
Il Giudice rimetteva gli atti al Collegio per la decisione.
***
La causa può considerarsi matura allo stato degli atti, senza necessità di svolgere attività istruttoria.
Va innanzitutto osservato che ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B della legge 01.12.1970 n. 898 come modificati dalla Legge 74/87, essendo trascorso il termine di legge dalla data di separazione personale (v., in atti, la sentenza di separazione all'esito della comparizione innanzi al Presidente delegato in data 5.10.2022) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente non essendo stata eccepita da alcuno di essi l'interruzione della separazione. Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita avendo le parti manifestato negli atti di causa e con le conclusioni rassegnate di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto nel processo.
2 Non vi sono condizioni tra le parti avendo le parti allegato entrambe la rispettiva indipendenza economica (ciò che risulta anche dalle dichiarazioni rese all'udienza di prima comparizione).
Tenuto conto delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, le spese legali del presente procedimento vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di NO, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Ucraina in data
15/11/2014 tra e e trascritto nel Parte_1 Controparte_1
Registro degli Atti di matrimonio di NO (LI) (Atto n. 332 – Parte II – Serie
C – Anno 2014);
- spese compensate.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di NO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in NO all'esito della Camera di Consiglio del 10.2.2025
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2056/2024 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FINIS PATRIZIA e dell'avv.
RICORRENTI contro
(C.F.: ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. BENEDETTI ALDO PIERLUIGI e dell'avv
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M. - SEDE con oggetto: Divorzio - Scioglimento Matrimonio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premettendo il matrimonio civile contratto in Ucraina in data 15/11/2014 con la signora , rilevando l'assenza di figli e riscontrando la Controparte_1 separazione personale intervenuta tra i coniugi (comparsi innanzi al Presidente del Tribunale in data 5/10/2022 nella procedura di separazione giudiziale r.g.
1965/2022) e pronunciata dal Tribunale di NO con sentenza n. 687/2024, con ricorso depositato in data 10.9.2024 e poi ritualmente notificato il signor evocava in causa per sentir pronunciare lo Parte_1 Controparte_1 scioglimento del matrimonio. Il ricorrente concludeva per sentir “[…]a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n.2 lett. b) della L. 1/12/1970 n.898, lo scioglimento del suindicato matrimonio contratto tra il sig. e la sig.ra ordinando Pt_1 CP_1 all'Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della sentenza;
b) confermare la capacità personale delle parti a provvedere alle proprie necessità in via
1 autonoma; c) in caso di resistenza in giudizio condanna della signora alle CP_1 spese e compensi professionali del presente procedimento.”
Con comparsa depositata il 31.12.2024 si costituiva in causa la signora CP_1
la quale concludeva per sentir pronunciare lo scioglimento del
[...] matrimonio come di seguito: “[…] Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Ucraina il 15/11/2014 e successivamente trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di NO al n. 332 P. 2 S. C, anno 2014 e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NO di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di NO;
- Dichiarare i Sig. e economicamente Parte_1 Controparte_1 autosufficienti;
- Spese legali compensate”.
Su istanza della parte resistente, impossibilitata a presenziare, l'udienza di prima comparizione delle parti fissata per il 23 gennaio 2025 veniva rinviata alla data del 6.2.2025.
In tale data le parti presenti personalmente confermavano la volontà di divorziare in assenza di condizioni accessorie da pronunciare. I procuratori si riportavano ai rispettivi scritti e rinunciando alla fissazione dell'udienza ex art. 473 bis 28 c.p.c. chiedevano che la causa fosse rimessa al collegio per la decisione.
Il Giudice rimetteva gli atti al Collegio per la decisione.
***
La causa può considerarsi matura allo stato degli atti, senza necessità di svolgere attività istruttoria.
Va innanzitutto osservato che ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B della legge 01.12.1970 n. 898 come modificati dalla Legge 74/87, essendo trascorso il termine di legge dalla data di separazione personale (v., in atti, la sentenza di separazione all'esito della comparizione innanzi al Presidente delegato in data 5.10.2022) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente non essendo stata eccepita da alcuno di essi l'interruzione della separazione. Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita avendo le parti manifestato negli atti di causa e con le conclusioni rassegnate di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto nel processo.
2 Non vi sono condizioni tra le parti avendo le parti allegato entrambe la rispettiva indipendenza economica (ciò che risulta anche dalle dichiarazioni rese all'udienza di prima comparizione).
Tenuto conto delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, le spese legali del presente procedimento vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di NO, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Ucraina in data
15/11/2014 tra e e trascritto nel Parte_1 Controparte_1
Registro degli Atti di matrimonio di NO (LI) (Atto n. 332 – Parte II – Serie
C – Anno 2014);
- spese compensate.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di NO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in NO all'esito della Camera di Consiglio del 10.2.2025
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
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