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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/05/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
N. 258/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 258/2024 R.G. promossa da
, C.F. cittadina statunitense, nata a Parte_1 C.F._1
Bridgeport, CU (U.S.A.) il 04.09.1960 e residente in 40 School Street,
Burlington, MO 05401 (U.S.A.);
C.F. cittadina statunitense Controparte_1 C.F._2 nata a [...], Guangdong (Repubblica Popolare Cinese) il 03.06.1997 e residente in 40 School Street, Burlington, MO 05401 (U.S.A.);
C.F. cittadina statunitense Controparte_2 C.F._3 nata a [...], CU (U.S.A.) il 03.08.1962 e residente in 19 Loomis
Street #4, Montpelier, MO 05602, (U.S.A.);
(alla nascita Parte_2 Persona_1
) C.F. cittadina statunitense, nata a [...],
[...] C.F._4
pagina 1 di 10 CU (U.S.A.) il 10.12.1965 e residente in 201 Ricky Nelson Road,
Strafford, New Hampshire 03884, (Stati Uniti d'America);
C.F. cittadina statunitense, Parte_3 C.F._5 nata a [...], MO (U.S.A.) il 31.03.1998 e residente in 46-123 Ohala
Street, Kaneohe, Hawaii 96744 (U.S.A.);
C.F. cittadina statunitense, Parte_4 C.F._6 nata a [...], MO (U.S.A.) il 27.06.2000 e residente in 202 Jay Street,
Unit B, Chapel Hill, North Carolina 27516 (U.S.A.); rappresentate e difese dall'Avv. Andrea Permunian del Foro di Bologna, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Marco Permunian del Foro di Rovigo ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv. Andrea Permunian in Bologna, via Alfonso Rubbiani n. 10;
APPELLANTI contro
- , in persona del pro tempore, Controparte_3 CP_4 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona;
APPELLATO CONTUMACE con l'intervento di
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
APPELLO DI ANCONA;
INTERVENUTO
OGGETTO: Appello avverso l'ordinanza emessa in data 18.02.2024 comunicata dalla cancelleria in data 19.02.2024 ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. dal Tribunale di Ancona - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
CONCLUSIONI
Per le appellanti: “Voglia la Corte d'Appello di Ancona, contrariis rejectis:
1- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che Parte_1
nata a [...], CU (Stati Uniti d'America) il 04.09.1960 è
[...] cittadina italiana fin dalla nascita in quanto discendente di Persona_2 cittadina italiana che le ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
pagina 2 di 10
2- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Pesaro, quale Comune di riferimento dell'immigrante italiana di procedere alle dovute Persona_2 annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di
Pesaro;
3- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che
[...] nata a [...], Guangdong (Repubblica Popolare Cinese) il Controparte_1
03.06.1997 è cittadina italiana fin dalla nascita in quanto discendente di
[...]
cittadina italiana che le ha validamente trasmesso la cittadinanza Per_2 italiana;
4- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Pesaro, quale Comune di riferimento dell'immigrante italiana di procedere alle dovute Persona_2 annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di
Pesaro;
5- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che
[...]
nata a [...], CU (Stati Uniti d'America) il 03.08.1962 CP_2
è cittadina italiana fin dalla nascita in quanto discendente di Persona_2 cittadina italiana che le ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
6- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Pesaro, quale Comune di riferimento dell'immigrante italiana di procedere alle dovute Persona_2 annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di
Pesaro;
7- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che
[...]
(alla nascita ) nata a [...], Parte_2 Persona_1
CU (Stati Uniti d'America) il 10.12.1965 è cittadina italiana fin dalla nascita in quanto discendente di cittadina italiana che le ha Persona_2 validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
8- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Pesaro, quale Comune di riferimento dell'immigrante italiana di procedere alle dovute Persona_2 annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di
Pesaro;
pagina 3 di 10
9- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che
[...]
nata a [...], MO (Stati Uniti d'America) il 31.03.1998 è Parte_3 cittadina italiana fin dalla nascita in quanto discendente di Persona_2 cittadina italiana che le ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
10- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Pesaro, quale Comune di riferimento dell'immigrante italiana di procedere alle dovute Persona_2 annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di
Pesaro;
11- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che
[...]
nata a [...], MO (Stati Uniti d'America) il 27.06.2000 Parte_4
è cittadina italiana fin dalla nascita in quanto discendente di Persona_2 cittadina italiana che le ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
12- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Pesaro, quale Comune di riferimento dell'immigrante italiana di procedere alle dovute Persona_2 annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di
Pesaro.
Con vittoria di spese, competenze e onorari anche del primo grado”.
Conclusioni del P.G.: “Chiede il rigetto del gravame”.
FATTI DI CAUSA
, , , Pt_1 Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
(alla nascita ), Parte_2 Persona_1
e si sono rivolte al Tribunale Parte_3 Parte_4 di Ancona ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., per sentire accertare la propria cittadinanza italiana, in quanto discendenti in linea retta dell'ava italiana
[...]
(o o o ) - nata in [...], a Per_2 Parte_5 Parte_6 Parte_7
Pesaro (PU) il 06.07.1904 e poi trasferitasi negli Stati Uniti d'America - rispettivamente nonna di , , Parte_1 Controparte_2
, e bisnonna di , Parte_2 Controparte_1 [...]
e . Parte_3 Parte_4
Le ricorrenti esponevano che:
pagina 4 di 10 - in data 06.10.1924, aveva contratto matrimonio con Parte_5 CP_5
a Bridgeport, CU (Stati Uniti d'America);
[...]
- in data 03.04.1926, dall'unione dei predetti era nato;
Persona_3
- in data 25.06.1955, aveva contratto matrimonio con Persona_3 Per_4
e dalla loro unione erano nate le odierne ricorrenti: in data Controparte_6
04.09.1960, ; in data 03.08.1962, e in Parte_1 Controparte_2 data 10.12.1965, ; Persona_1
- in data 13.11.1984, aveva contratto matrimonio con Parte_1 [...]
e dalla loro unione era nata - in data 03.06.1997 a Persona_5
Zhanjiang -Guangdong (Repubblica Popolare Cinese) - la ricorrente CP_1
;
[...]
- in data 10.08.1996, aveva contratto matrimonio con Persona_1
dalla loro unione erano nate le odierne ricorrenti Persona_6
, in data 31.03.1998 e , in data Parte_3 Parte_4
27.06.2000.
Secondo la prospettazione delle ricorrenti, il figlio della sig.ra non Persona_2 avrebbe perso la cittadinanza italiana in conseguenza della naturalizzazione della madre - avvenuta in data 9.06.1943 - in quanto, dalla lettura del combinato disposto degli articoli 7, 8 e 12 della legge n. 555/1912, si ricaverebbe il principio per cui il mutamento di cittadinanza del genitore durante la minore età della prole non avrebbe rilievo ai fini del mantenimento della titolarità dello status civitatis italiano, ove i figli siano investititi iure soli del possesso di una cittadinanza straniera.
Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Ancona ha respinto il ricorso, richiamandosi al principio - anche di recente ribadito dalla Corte di Cassazione - secondo cui gli effetti della naturalizzazione volontaria del genitore sul minore convivente sono disciplinati dall'art. 12 della legge 555/1912 e non - invece - dall'art. 7 della legge 555/1912, che riguarda la diversa ipotesi di doppia cittadinanza, garantita dal mantenimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche nel caso in cui la legge del Paese straniero preveda l'acquisto della cittadinanza straniera iure soli (cfr. Cass. n. 17161 del 15/06/2023).
pagina 5 di 10 In base a tali principi, il giudice di prime cure - avendo accertato che Persona_3
aveva perso la cittadinanza italiana a seguito della perdita della
[...] cittadinanza della propria madre quando egli era ancora minorenne (anni 17) - ha affermato che costui non ha potuto trasmettere lo status civitatis alle figlie e alle nipoti.
Avverso tale ordinanza hanno proposto appello , Parte_1 [...]
, , Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
(alla nascita ), e Persona_1 Parte_3 [...] lamentando l'erronea e/o falsa applicazione e/o violazione di Parte_4 legge, ribadendo che la presente fattispecie dovrebbe essere regolata dall'art. 7 della L. cit., ai sensi del quale il minore conserva la cittadinanza italiana anche qualora sia cittadino straniero per nascita, salva la possibilità di rinunciarvi una volta maggiorenne o emancipato.
Nonostante la regolarità della notifica, nessuno si è costituito per il
[...]
che, pertanto, è stato dichiarato contumace. CP_3
Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del gravame.
In data 17.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico - articolato - motivo di gravame, le appellanti censurano la sentenza che nega loro il riconoscimento della cittadinanza italiana, lamentando la mancata applicazione dell'art. 7 della L. 555/1912, norma speciale rispetto a quella prevista dall'art 12 della medesima legge.
Secondo la difesa, in base al combinato disposto degli artt. 7,8,12 L. cit., il minore perderebbe la cittadinanza italiana per effetto della naturalizzazione del genitore solo nel caso in cui acquistasse - al contempo - la cittadinanza di uno
Stato straniero;
diversamente, nessuna automatica perdita della cittadinanza italiana in capo al minore di età potrebbe verificarsi per il solo fatto che il genitore del minorenne abbia optato per la naturalizzazione in costanza di minore età del figlio, salva la facoltà di rinuncia - da parte di quest'ultimo - alla cittadinanza italiana al conseguimento della maggiore età.
pagina 6 di 10 Secondo la tesi, la corretta interpretazione del combinato disposto degli artt. 7,8,
12 L. cit. comporta che la persona che acquisiti la cittadinanza italiana per filiazione paterna o materna (iure sanguinis) e contestualmente quella straniera per nascita sul territorio dello Stato estero (iure soli) mantiene la titolarità della cittadinanza italiana, a prescindere dalle vicende di cittadinanza del genitore o dei genitori italiani e non è tenuta, pur se in possesso della doppia cittadinanza, ad esercitare l'opzione per una sola cittadinanza;
inoltre, non sarebbe applicabile al figlio minore nato all'estero la disposizione di cui all'art 12 - disciplinante il caso diverso in cui il figlio di chi avesse perso la cittadinanza, per effetto della scelta del genitore, avesse anche egli acquisito la cittadinanza di uno Stato straniero - in quanto ipotesi diversa da quella in cui la cittadinanza straniera già appartenesse al figlio iure soli.
Le appellanti ribadiscono che il proprio avo, , nato il Persona_3
03.04.1928 a Bridgeport, CU (Stati Uniti d'America) - e, dunque, cittadino statunitense per nascita (iure soli) - avrebbe conservato la cittadinanza italiana acquisita iure sanguinis trasmessagli dalla propria madre anche dopo la naturalizzazione della stessa e l'avrebbe a sua volta trasmessa alle proprie discendenti, le quali non vi avrebbero mai rinunciato.
Il gravame va rigettato.
In proposito, il Collegio - pur consapevole che la S.C., con ordinanze interlocutorie n. 232121/2024 del 27.8.2024 e n. 9275/2025 dell'8.4.2025, ha rimesso alla pubblica udienza la trattazione di due ricorsi analoghi al presente, ritenendo la questione di diritto di particolare rilevanza - ritiene di aderire al consolidato orientamento giurisprudenziale (richiamato dal Giudice di prime cure), secondo cui “ai sensi della l. n. 555 del 1912, il figlio di cittadino italiano nato all'estero poteva contemporaneamente acquisire la cittadinanza italiana iure sanguinis e quella del luogo di nascita iure soli, e in tal caso aveva diritto a conservare la doppia cittadinanza, restando a tutti gli effetti cittadino italiano, salvo rinuncia da maggiorenne, a meno che il padre convivente non perdesse la cittadinanza italiana per atto di impulso volontario, mentre il figlio era ancora minore, con acquisto di altra cittadinanza per naturalizzazione, in ragione di una
pagina 7 di 10 decisione che, in quanto adottata dal “capo famiglia” titolare della patria potestà, nel regime giuridico applicabile ratione temporis, produceva effetti anche nella sfera giuridica dei figli minori a lui sottoposti” (cfr. Cass. Sez. I, ordinanza n.454 del 08.01.2024).
Tale peculiare fattispecie, peraltro, presuppone “un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera”, non essendo sufficiente che il cittadino italiano abbia radicato la propria esistenza all'estero o anche abbia tacitamente accettato gli effetti discendenti da “un provvedimento generalizzato di naturalizzazione” (come, ad es., la c.d. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento: v. Cass. Sez. I, ordinanza n.12894 dell'11.5.2023, nonché Cass. SS.UU., sentenza n.25317 del 24.08.2022).
Nel caso di specie, è un dato pacifico che in data 09.06.1943 l'ava delle odierne appellanti si è naturalizzata cittadina statunitense a seguito di una scelta volontaria e consapevole, rinunciando - al contempo - alla cittadinanza italiana.
Sussistono, pertanto, tutti i presupposti previsti dall'art. 12 della legge 13.6.1912
n.555, ai sensi del quale “i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero”: , figlio minore di all'epoca Persona_3 Persona_2 convivente con la propria madre, ha quindi perso la cittadinanza italiana nel momento in cui l'unico genitore ancora titolare di tale status vi ha espressamente rinunciato.
Orbene, ritiene la Corte che dal dettato normativo dell'art 12 L. 555/1992 (“I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli artt. 3 e 9”) non emerge alcun elemento che autorizzi a sostenere che l'acquisto della cittadinanza straniera da parte del figlio, debba essere successivo all'evento della perdita di cittadinanza italiana da parte del genitore, dovendosi, di contro, ritenere, che il verbo “acquistino” debba pagina 8 di 10 ritenersi equivalente, secondo una lettura logica, alla locuzione “abbiano acquistato”.
In altri termini, ove il cittadino italiano sia nato, come nella specie, in uno Stato regolato dal ius soli, egli conserverà la cittadinanza italiana, acquisendo nello stesso tempo anche quella straniera (art. 7); ma se successivamente il genitore perdesse la cittadinanza (art. 12), il figlio minore con lui convivente diventerebbe esclusivamente straniero anche qualora avesse acquistato (prima o dopo di tale evento) la cittadinanza straniera.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello va rigettato.
Nulla è dovuto per le spese di lite, stante la mancata costituzione del . CP_3
Sussistono, da ultimo, i presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n.
115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 [...]
(alla nascita ), Parte_2 Persona_1 [...]
e avverso l'ordinanza emessa in Parte_3 Parte_4 data 18.02.2024 dal Tribunale di Ancona nei confronti del Controparte_7 così dispone:
Rigetta l'appello, confermando in ogni sua parte il provvedimento impugnato.
Nulla per le spese.
Dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. n. 115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 30 aprile 2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
pagina 9 di 10 Dr. Guido Federico
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 258/2024 R.G. promossa da
, C.F. cittadina statunitense, nata a Parte_1 C.F._1
Bridgeport, CU (U.S.A.) il 04.09.1960 e residente in 40 School Street,
Burlington, MO 05401 (U.S.A.);
C.F. cittadina statunitense Controparte_1 C.F._2 nata a [...], Guangdong (Repubblica Popolare Cinese) il 03.06.1997 e residente in 40 School Street, Burlington, MO 05401 (U.S.A.);
C.F. cittadina statunitense Controparte_2 C.F._3 nata a [...], CU (U.S.A.) il 03.08.1962 e residente in 19 Loomis
Street #4, Montpelier, MO 05602, (U.S.A.);
(alla nascita Parte_2 Persona_1
) C.F. cittadina statunitense, nata a [...],
[...] C.F._4
pagina 1 di 10 CU (U.S.A.) il 10.12.1965 e residente in 201 Ricky Nelson Road,
Strafford, New Hampshire 03884, (Stati Uniti d'America);
C.F. cittadina statunitense, Parte_3 C.F._5 nata a [...], MO (U.S.A.) il 31.03.1998 e residente in 46-123 Ohala
Street, Kaneohe, Hawaii 96744 (U.S.A.);
C.F. cittadina statunitense, Parte_4 C.F._6 nata a [...], MO (U.S.A.) il 27.06.2000 e residente in 202 Jay Street,
Unit B, Chapel Hill, North Carolina 27516 (U.S.A.); rappresentate e difese dall'Avv. Andrea Permunian del Foro di Bologna, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Marco Permunian del Foro di Rovigo ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv. Andrea Permunian in Bologna, via Alfonso Rubbiani n. 10;
APPELLANTI contro
- , in persona del pro tempore, Controparte_3 CP_4 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona;
APPELLATO CONTUMACE con l'intervento di
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
APPELLO DI ANCONA;
INTERVENUTO
OGGETTO: Appello avverso l'ordinanza emessa in data 18.02.2024 comunicata dalla cancelleria in data 19.02.2024 ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. dal Tribunale di Ancona - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
CONCLUSIONI
Per le appellanti: “Voglia la Corte d'Appello di Ancona, contrariis rejectis:
1- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che Parte_1
nata a [...], CU (Stati Uniti d'America) il 04.09.1960 è
[...] cittadina italiana fin dalla nascita in quanto discendente di Persona_2 cittadina italiana che le ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
pagina 2 di 10
2- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Pesaro, quale Comune di riferimento dell'immigrante italiana di procedere alle dovute Persona_2 annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di
Pesaro;
3- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che
[...] nata a [...], Guangdong (Repubblica Popolare Cinese) il Controparte_1
03.06.1997 è cittadina italiana fin dalla nascita in quanto discendente di
[...]
cittadina italiana che le ha validamente trasmesso la cittadinanza Per_2 italiana;
4- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Pesaro, quale Comune di riferimento dell'immigrante italiana di procedere alle dovute Persona_2 annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di
Pesaro;
5- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che
[...]
nata a [...], CU (Stati Uniti d'America) il 03.08.1962 CP_2
è cittadina italiana fin dalla nascita in quanto discendente di Persona_2 cittadina italiana che le ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
6- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Pesaro, quale Comune di riferimento dell'immigrante italiana di procedere alle dovute Persona_2 annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di
Pesaro;
7- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che
[...]
(alla nascita ) nata a [...], Parte_2 Persona_1
CU (Stati Uniti d'America) il 10.12.1965 è cittadina italiana fin dalla nascita in quanto discendente di cittadina italiana che le ha Persona_2 validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
8- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Pesaro, quale Comune di riferimento dell'immigrante italiana di procedere alle dovute Persona_2 annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di
Pesaro;
pagina 3 di 10
9- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che
[...]
nata a [...], MO (Stati Uniti d'America) il 31.03.1998 è Parte_3 cittadina italiana fin dalla nascita in quanto discendente di Persona_2 cittadina italiana che le ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
10- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Pesaro, quale Comune di riferimento dell'immigrante italiana di procedere alle dovute Persona_2 annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di
Pesaro;
11- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che
[...]
nata a [...], MO (Stati Uniti d'America) il 27.06.2000 Parte_4
è cittadina italiana fin dalla nascita in quanto discendente di Persona_2 cittadina italiana che le ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
12- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Pesaro, quale Comune di riferimento dell'immigrante italiana di procedere alle dovute Persona_2 annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di
Pesaro.
Con vittoria di spese, competenze e onorari anche del primo grado”.
Conclusioni del P.G.: “Chiede il rigetto del gravame”.
FATTI DI CAUSA
, , , Pt_1 Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
(alla nascita ), Parte_2 Persona_1
e si sono rivolte al Tribunale Parte_3 Parte_4 di Ancona ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., per sentire accertare la propria cittadinanza italiana, in quanto discendenti in linea retta dell'ava italiana
[...]
(o o o ) - nata in [...], a Per_2 Parte_5 Parte_6 Parte_7
Pesaro (PU) il 06.07.1904 e poi trasferitasi negli Stati Uniti d'America - rispettivamente nonna di , , Parte_1 Controparte_2
, e bisnonna di , Parte_2 Controparte_1 [...]
e . Parte_3 Parte_4
Le ricorrenti esponevano che:
pagina 4 di 10 - in data 06.10.1924, aveva contratto matrimonio con Parte_5 CP_5
a Bridgeport, CU (Stati Uniti d'America);
[...]
- in data 03.04.1926, dall'unione dei predetti era nato;
Persona_3
- in data 25.06.1955, aveva contratto matrimonio con Persona_3 Per_4
e dalla loro unione erano nate le odierne ricorrenti: in data Controparte_6
04.09.1960, ; in data 03.08.1962, e in Parte_1 Controparte_2 data 10.12.1965, ; Persona_1
- in data 13.11.1984, aveva contratto matrimonio con Parte_1 [...]
e dalla loro unione era nata - in data 03.06.1997 a Persona_5
Zhanjiang -Guangdong (Repubblica Popolare Cinese) - la ricorrente CP_1
;
[...]
- in data 10.08.1996, aveva contratto matrimonio con Persona_1
dalla loro unione erano nate le odierne ricorrenti Persona_6
, in data 31.03.1998 e , in data Parte_3 Parte_4
27.06.2000.
Secondo la prospettazione delle ricorrenti, il figlio della sig.ra non Persona_2 avrebbe perso la cittadinanza italiana in conseguenza della naturalizzazione della madre - avvenuta in data 9.06.1943 - in quanto, dalla lettura del combinato disposto degli articoli 7, 8 e 12 della legge n. 555/1912, si ricaverebbe il principio per cui il mutamento di cittadinanza del genitore durante la minore età della prole non avrebbe rilievo ai fini del mantenimento della titolarità dello status civitatis italiano, ove i figli siano investititi iure soli del possesso di una cittadinanza straniera.
Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Ancona ha respinto il ricorso, richiamandosi al principio - anche di recente ribadito dalla Corte di Cassazione - secondo cui gli effetti della naturalizzazione volontaria del genitore sul minore convivente sono disciplinati dall'art. 12 della legge 555/1912 e non - invece - dall'art. 7 della legge 555/1912, che riguarda la diversa ipotesi di doppia cittadinanza, garantita dal mantenimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche nel caso in cui la legge del Paese straniero preveda l'acquisto della cittadinanza straniera iure soli (cfr. Cass. n. 17161 del 15/06/2023).
pagina 5 di 10 In base a tali principi, il giudice di prime cure - avendo accertato che Persona_3
aveva perso la cittadinanza italiana a seguito della perdita della
[...] cittadinanza della propria madre quando egli era ancora minorenne (anni 17) - ha affermato che costui non ha potuto trasmettere lo status civitatis alle figlie e alle nipoti.
Avverso tale ordinanza hanno proposto appello , Parte_1 [...]
, , Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
(alla nascita ), e Persona_1 Parte_3 [...] lamentando l'erronea e/o falsa applicazione e/o violazione di Parte_4 legge, ribadendo che la presente fattispecie dovrebbe essere regolata dall'art. 7 della L. cit., ai sensi del quale il minore conserva la cittadinanza italiana anche qualora sia cittadino straniero per nascita, salva la possibilità di rinunciarvi una volta maggiorenne o emancipato.
Nonostante la regolarità della notifica, nessuno si è costituito per il
[...]
che, pertanto, è stato dichiarato contumace. CP_3
Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del gravame.
In data 17.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico - articolato - motivo di gravame, le appellanti censurano la sentenza che nega loro il riconoscimento della cittadinanza italiana, lamentando la mancata applicazione dell'art. 7 della L. 555/1912, norma speciale rispetto a quella prevista dall'art 12 della medesima legge.
Secondo la difesa, in base al combinato disposto degli artt. 7,8,12 L. cit., il minore perderebbe la cittadinanza italiana per effetto della naturalizzazione del genitore solo nel caso in cui acquistasse - al contempo - la cittadinanza di uno
Stato straniero;
diversamente, nessuna automatica perdita della cittadinanza italiana in capo al minore di età potrebbe verificarsi per il solo fatto che il genitore del minorenne abbia optato per la naturalizzazione in costanza di minore età del figlio, salva la facoltà di rinuncia - da parte di quest'ultimo - alla cittadinanza italiana al conseguimento della maggiore età.
pagina 6 di 10 Secondo la tesi, la corretta interpretazione del combinato disposto degli artt. 7,8,
12 L. cit. comporta che la persona che acquisiti la cittadinanza italiana per filiazione paterna o materna (iure sanguinis) e contestualmente quella straniera per nascita sul territorio dello Stato estero (iure soli) mantiene la titolarità della cittadinanza italiana, a prescindere dalle vicende di cittadinanza del genitore o dei genitori italiani e non è tenuta, pur se in possesso della doppia cittadinanza, ad esercitare l'opzione per una sola cittadinanza;
inoltre, non sarebbe applicabile al figlio minore nato all'estero la disposizione di cui all'art 12 - disciplinante il caso diverso in cui il figlio di chi avesse perso la cittadinanza, per effetto della scelta del genitore, avesse anche egli acquisito la cittadinanza di uno Stato straniero - in quanto ipotesi diversa da quella in cui la cittadinanza straniera già appartenesse al figlio iure soli.
Le appellanti ribadiscono che il proprio avo, , nato il Persona_3
03.04.1928 a Bridgeport, CU (Stati Uniti d'America) - e, dunque, cittadino statunitense per nascita (iure soli) - avrebbe conservato la cittadinanza italiana acquisita iure sanguinis trasmessagli dalla propria madre anche dopo la naturalizzazione della stessa e l'avrebbe a sua volta trasmessa alle proprie discendenti, le quali non vi avrebbero mai rinunciato.
Il gravame va rigettato.
In proposito, il Collegio - pur consapevole che la S.C., con ordinanze interlocutorie n. 232121/2024 del 27.8.2024 e n. 9275/2025 dell'8.4.2025, ha rimesso alla pubblica udienza la trattazione di due ricorsi analoghi al presente, ritenendo la questione di diritto di particolare rilevanza - ritiene di aderire al consolidato orientamento giurisprudenziale (richiamato dal Giudice di prime cure), secondo cui “ai sensi della l. n. 555 del 1912, il figlio di cittadino italiano nato all'estero poteva contemporaneamente acquisire la cittadinanza italiana iure sanguinis e quella del luogo di nascita iure soli, e in tal caso aveva diritto a conservare la doppia cittadinanza, restando a tutti gli effetti cittadino italiano, salvo rinuncia da maggiorenne, a meno che il padre convivente non perdesse la cittadinanza italiana per atto di impulso volontario, mentre il figlio era ancora minore, con acquisto di altra cittadinanza per naturalizzazione, in ragione di una
pagina 7 di 10 decisione che, in quanto adottata dal “capo famiglia” titolare della patria potestà, nel regime giuridico applicabile ratione temporis, produceva effetti anche nella sfera giuridica dei figli minori a lui sottoposti” (cfr. Cass. Sez. I, ordinanza n.454 del 08.01.2024).
Tale peculiare fattispecie, peraltro, presuppone “un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera”, non essendo sufficiente che il cittadino italiano abbia radicato la propria esistenza all'estero o anche abbia tacitamente accettato gli effetti discendenti da “un provvedimento generalizzato di naturalizzazione” (come, ad es., la c.d. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento: v. Cass. Sez. I, ordinanza n.12894 dell'11.5.2023, nonché Cass. SS.UU., sentenza n.25317 del 24.08.2022).
Nel caso di specie, è un dato pacifico che in data 09.06.1943 l'ava delle odierne appellanti si è naturalizzata cittadina statunitense a seguito di una scelta volontaria e consapevole, rinunciando - al contempo - alla cittadinanza italiana.
Sussistono, pertanto, tutti i presupposti previsti dall'art. 12 della legge 13.6.1912
n.555, ai sensi del quale “i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero”: , figlio minore di all'epoca Persona_3 Persona_2 convivente con la propria madre, ha quindi perso la cittadinanza italiana nel momento in cui l'unico genitore ancora titolare di tale status vi ha espressamente rinunciato.
Orbene, ritiene la Corte che dal dettato normativo dell'art 12 L. 555/1992 (“I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli artt. 3 e 9”) non emerge alcun elemento che autorizzi a sostenere che l'acquisto della cittadinanza straniera da parte del figlio, debba essere successivo all'evento della perdita di cittadinanza italiana da parte del genitore, dovendosi, di contro, ritenere, che il verbo “acquistino” debba pagina 8 di 10 ritenersi equivalente, secondo una lettura logica, alla locuzione “abbiano acquistato”.
In altri termini, ove il cittadino italiano sia nato, come nella specie, in uno Stato regolato dal ius soli, egli conserverà la cittadinanza italiana, acquisendo nello stesso tempo anche quella straniera (art. 7); ma se successivamente il genitore perdesse la cittadinanza (art. 12), il figlio minore con lui convivente diventerebbe esclusivamente straniero anche qualora avesse acquistato (prima o dopo di tale evento) la cittadinanza straniera.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello va rigettato.
Nulla è dovuto per le spese di lite, stante la mancata costituzione del . CP_3
Sussistono, da ultimo, i presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n.
115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 [...]
(alla nascita ), Parte_2 Persona_1 [...]
e avverso l'ordinanza emessa in Parte_3 Parte_4 data 18.02.2024 dal Tribunale di Ancona nei confronti del Controparte_7 così dispone:
Rigetta l'appello, confermando in ogni sua parte il provvedimento impugnato.
Nulla per le spese.
Dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. n. 115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 30 aprile 2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
pagina 9 di 10 Dr. Guido Federico
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