Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 18/04/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 648/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 648/2025 promosso da:
, nato a [...] il [...], C.F. residente in Parte_1 C.F._1
Riva del Po (Fe), Località Berra (Fe), Vicolo Primo Maggio n. 10
e nata a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2
residente in [...] entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Debora Formica del Foro di Ferrara (C.F.:
ed elettivamente domiciliati all'indirizzo di posta CodiceFiscale_3 PartitaIVA_1
elettronica certificata , nonché nello studio del proprio Email_1
difensore sito in Copparo (44034 Fe), Via Dante Alighieri 1/C, giusta procura in atti con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di Fax 0532-871453, nonché al seguente indirizzo PEC Email_1
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473.bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17 marzo 2025, premettendo di aver contratto matrimonio ad Udine il 19/11/1977; che dalla
27/02/1976 cittadinanza italiana (C.F.: ), oggi maggiorenne, economicamente C.F._4
autosufficiente e non convivente, in quanto residente in [...]; - CP_2
, in Udine, in data 10/06/1984, cittadinanza italiana (C.F.: ), oggi
[...] C.F._5
maggiorenne, economicamente autosufficiente e non convivente, in quanto residente in Riva del Po
(Fe), Località Berra (Fe), Via Albersano n.52; di essersi separati consensualmente giusta decreto di omologa del 21/10/2014; che da allora tra di loro non è più intervenuta alcuna riconciliazione, sussistendo pertanto tutte le condizioni di cui all'art. 3 Legge 898/70; hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI:
1) I coniugi continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
2) il NO risiede in un immobile di sua esclusiva proprietà sito in Riva del Po (Fe), Parte_1
Località Berra (Fe), Vicolo Primo Maggio n.10;
3) la NOa , continuerà a risiedere in Pavia (PV), Viale Canton Ticino n.12/F, Parte_2
in un immobile condotto in locazione;
4) a partire dalla data in cui verrà emanata e pubblicata la sentenza di scioglimento del matrimonio civile, il NO cesserà di versare in favore della moglie, NOa Pt_1 Parte_2
l'assegno mensile di mantenimento di euro 650,00#, già rivalutato annualmente, potendo accedere la stessa al trattamento pensionistico. Pertanto i coniugi s'impegnano a nulla richiedere, reciprocamente,
a titolo di assegno divorzile;
5) a definitiva regolazione dei rapporti economici e patrimoniali, il NO Parte_1
corrisponderà alla NOa che accetta, la somma, pari ad euro 25.000,00 Parte_2
(venticinquemila//00). Tale somma verrà corrisposta, dal NO alla NOa tramite Pt_1 Pt_2 assegno circolare, direttamente all'udienza di comparizione dei coniugi, dinnanzi al Tribunale di
Ferrara riunito in Camera di Consiglio;
6) a seguito del puntuale adempimento da parte del NO , di quanto disposto al punto Parte_1
di cui sopra, e quindi a seguito del sopraccitato pagamento, la NOa Parte_2 rinuncia a qualsiasi pretesa nei confronti del NO , nonché all'esercizio di eventuali Parte_1
azioni, pregresse, presenti e future, per qualsiasi titolo, nei confronti dello stesso. I NOi
[...]
e danno atto che il predetto accordo patrimoniale deve essere Pt_1 Parte_2 ricondotto nell'ambito dei contratti della “crisi coniugale” e che esso deve intendersi funzionale ed indispensabile alla regolamentazione definitiva dei rapporti giuridici, patrimoniali ed economici, nonché alla riorganizzazione dell'assetto patrimoniale a seguito dell'intercorso scioglimento del matrimonio civile: conseguentemente i medesimi richiedono l'applicazione del beneficio dell'esenzione fiscale ex art.19 L.74/1987;
7) tutti gli altri rapporti patrimoniali sono già stati preventivamente regolati dai coniugi;
8) le spese legali per l'intero procedimento di scioglimento del matrimonio, verranno interamente pagate dal NO . Parte_1
All'udienza in data 16 aprile 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non avere intenzione di riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 21 ottobre 2014, innanzi al presidente del Tribunale di Ferrara nella procedura di separazione consensuale.
E' inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici;
con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Si ritiene da ultimo che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, 8° comma, Legge n. 898/70.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio celebrato a Udine il 19 novembre 1977 fra
[...]
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] Pt_1 Parte_2
(Bn) il 22/02/1956, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Udine di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 1977 Atto n. 123 Parte I
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio Parte_2
cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri