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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 11/03/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA N. 899 DELL'ANNO 2024
FRA
SC Parte_1
E
CP_1 Parte_2
Oggi 11.3.2025 alle ore 10.40 innanzi al giudice del lavoro dott. Laura Serra, sono comparsi: per la parte ricorrente : l'avv. RIZZO STEFANO LUCA Parte_3
e la parte personalmente per la parte convenuta : nessuno compare. Controparte_2
L'avv. Rizzo dà atto che ha depositato ordinanza con la quale era stato ordinato alla società di produrre le buste paga relative al rapporto di lavoro con il sig. , ritualmente notificata, Pt_1
e che la società non ha depositato nulla. Insiste per tutte le istanze istruttorie e in ogni caso insiste nell'accoglimento del ricorso, richiamandosi a tutti gli atti difensivi.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio autorizzando il procuratore a non presenziare alla lettura della decisione. Al termine, pronuncia sentenza resa con motivazione contestuale, che viene depositata congiuntamente al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Laura Serra)
Pag. 1 a 7 N. R.G. 899/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Savona, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Laura Serra, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.
nella causa R.G.L. 953/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e Parte_3 C.F._1
difeso dall'avv.to RIZZO STEFANO LUCA, come da procura allegata al ricorso depositato telematicamente
PARTE RICORRENTE contro
(C.F./P.IVA ), Controparte_2 P.IVA_1
contumace
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
Piaccia all'Ill.mo Giudice, Sezione Lavoro, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente ricorso,
Accertata la sussistenza del rapporto di lavoro intercorso tra il sig. Parte_3
e la (già con sede in Savona, Via Santuario n. Controparte_3 Controparte_3
10B/6,;
Pag. 2 a 7 IN VIA PRINCIPALE, dichiarare la nullità dell'accordo transattivo intervenuto tra e o, in via subordinata, accertare e dichiarare risolto Controparte_3 Parte_3
per inadempimento di oggi in liquidazione e per l'effetto, condannare Controparte_3
in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 alla corresponsione in favore del ricorrente della somma di € 6.552,13 (importo al lordo di ritenute previdenziali e fiscali di legge) o la somma meglio vista e ritenuta ed emergenda in corso di causa e non inferiore a quanto previsto dalla contrattazione collettiva oltre interessi di legge;
IN VIA SUBORDINATA, accertare e dichiarare risolto l'accordo transattivo intervenuto tra e per inadempimento di Controparte_3 Parte_3 Controparte_4
e per l'effetto, condannare in persona del
[...] Controparte_3
liquidatore e legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione in favore del ricorrente della somma di € 6.552,13 (importo al lordo di ritenute previdenziali e fiscali di legge) o la somma meglio vista e ritenuta ed emergenda in corso di causa e non inferiore a quanto previsto dalla contrattazione collettiva oltre interessi di legge;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, condannare Controparte_3
in persona del suo liquidatore e legale rappresentante in carica, al pagamento in favore di dell'importo di Euro 1.185,00 oltre imposte, tasse, ritenute Parte_3
previdenziali e fiscali di legge e/o comunque della somma meglio vista e ritenuta ed emergenda in corso di causa, oltre interessi di legge.
IN OGNI CASO, condannare la società in persona del suo Controparte_3
liquidatore e legale rappresentante in carica, al pagamento delle spese, anche generali, diritti ed onorari del presente giudizio.
Sentenza esecutiva per legge.
*********************
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.11.2024, ha adito il Tribunale di Parte_3
Savona, in funzione di giudice del lavoro, esponendo che: - egli aveva svolto attività lavorativa alle dipendenze di dal 29.6.2022, quando veniva assunto con contratto di Controparte_3
apprendistato, sino al 31.3.2023, quando veniva licenziato per giustificato motivo oggettivo;
- nelle more, egli era stato assunto con contratto a tempo determinato con mansione di manovale edile a decorrere dal 2.8.2022, e il rapporto era stato convertito a tempo indeterminato a
Pag. 3 a 7 decorrere dal 24.8.2022; - durante il rapporto lavorativo, egli aveva ricevuto dalla datrice di lavoro pagamenti soltanto parziali e non regolari, per euro 300, in data 10.8.2022, per euro
600,00 in data 20.9.2022, per euro 250,00 in data 5.12.2022 e per euro 350,00 in data 12.1.2023;
- a seguito della cessazione del rapporto, al fine di recuperare quantomeno una parte del credito accumulato a titolo di retribuzione, sottoscriveva una scrittura privata con la quale accettava da la minor somma di euro 2.370,00 a titolo di competenze maturate e TFR, da ricevere CP_3
in due rate di pari importo;
- tuttavia, la società onorava solo la prima rata, restando inadempiente al successivo pagamento.
Tanto premesso, il ricorrente ha sostenuto che: - la transazione sottoscritta era nulla per violazione di norme inderogabili o comunque perché non conteneva alcuna reciproca concessione ma sacrifici per il solo lavoratore che si accontentava di una somma inferiore rispetto a quella dovuta;
- la transazione si era in ogni caso risolta per inadempimento del datore di lavoro;
- dalla inefficacia della transazione, discendeva il suo diritto ad ottenere tutto quanto dovuto a titolo di retribuzione e tfr, come quantificato dal CUD 2023 e dall'estratto conto contributivo del lavoratore;
- dal ricavato importo di euro 9.237,13, dovevano essere detratte le somme percepite complessivamente per euro 2.685,00 con la conseguenza che Controparte_3
doveva essere condannata a pagare il residuo pari ad euro 6.552,13.
Nonostante la ritualità della notifica, nessuno si è costituto per la Controparte_3 quale è stata dichiarata contumace all'udienza del 28.1.2025.
In tale sede, è stato disposto l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti della società contumace volto ad ottenere la produzione in giudizio del contratto di lavoro sottoscritto dalle parti e delle buste paga.
L'ordinanza è stata ritualmente notificata alla convenuta contumace, che tuttavia non ha adempiuto al relativo ordine.
Pertanto, alla successiva udienza dell'11.3.2025, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e il giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, pronuncia sentenza resa con motivazione contestuale, che viene depositata congiuntamente al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
******************
Il ricorso è fondato e va accolto, per i motivi che di seguito si espongono.
Costituisce principio del tutto consolidato che, in tema di onere probatorio nelle obbligazioni contrattuali, il creditore deve dimostrare il titolo sul quale fonda la propria pretesa
Pag. 4 a 7 di pagamento e allegare specificamente l'inadempimento del debitore, sul quale invece incombe l'onere di provare i fatti estintivi o modificativi dell'altrui pretesa creditoria.
Nel caso di specie, il ricorrente ha assolto al proprio onere probatorio.
Da un lato, è documentato e pertanto provato che:
- è stato assunto da in data 29.6.2022; Parte_3 Controparte_3
- il rapporto di lavoro è stato convertito prima a tempo determinato dal 2.8.2022 e poi a tempo indeterminato dal 24.8.2022 (cfr. contratti di lavoro, certificato c2 storico, buste paga);
- il rapporto lavorativo è cessato il 31.3.2023, quando il ricorrente è stato licenziato per giustificato motivo oggettivo (cfr. certificato c2 storico e comunicazione di licenziamento).
D'altro lato, il sig. ha specificamente allegato l'inadempimento della datrice di Pt_1
lavoro, la quale ha pagato solo parzialmente le retribuzioni spettanti al dipendente e ha omesso il pagamento del tfr, con residuo debito di euro 6.552,13 lordi.
Al contrario, la società convenuta, restando contumace, non ha fornito alcun elemento utile al fine di valutare fatti eventualmente modificativi o estintivi dell'altrui pretesa.
A questo riguardo, occorre aggiungere che lo stesso ha Parte_3
affermato che, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, egli si era determinato a sottoscrivere una transazione con con la quale la società si obbligava a Controparte_3
riconoscere al dipendente la somma di euro 2.370,00, inferiore rispetto a quella realmente vantata a titolo di retribuzioni arretrate.
Tuttavia, si ritiene che tale scrittura non abbia fatto venir meno il diritto del ricorrente a richiedere l'intero credito accumulato e di maggior importo, in quanto:
- in primo luogo, premesso che la decadenza dal termine di cui all'art. 2113 co. 2 c.c. non è rilevabile d'ufficio ma solo su eccezione di parte, deve rilevarsi che la transazione è affetta dall'invalidità prevista dall'art. 2113 co. 1 c.c., poiché avente ad oggetto diritti derivanti da disposizioni inderogabili di legge e non disponibili ai quali il lavoratore non può validamente rinunciare (in particolare minimi retributivi e tfr).
Costituisce, infatti, principio consolidato che “in tema di rapporto di lavoro, la categoria dei diritti indisponibili - cui si applica, qualora abbiano formato oggetto di rinunzie o transazioni, l'art. 2113 c.c. - comprende non soltanto i diritti di natura retributiva o risarcitoria correlati alla lesione di diritti fondamentali della persona, ma, alla luce della "ratio" sottesa alla disposizione codicistica, posta a tutela del lavoratore, quale parte più debole del rapporto di lavoro, ogni altra posizione regolata in via ordinaria attraverso norme inderogabili, salvo che vi
Pag. 5 a 7 sia espressa previsione contraria” (Cass. 24078/2021). E tra essi, notoriamente, va ricompreso il minimo retributivo previsto dalla contrattazione collettiva.
Nel caso di specie, dall'esame dei documenti prodotti, risulta palese che il ricorrente, con la scrittura privata sottoscritta, abbia accettato di ricevere un importo di gran lunga inferiore a quello previsto dalla legge quale minimo di categoria.
Pertanto, la scrittura privata deve essere annullata, con diritto del ricorrente a richiedere l'intero importo vantato a titolo di retribuzione e tfr.
- In ogni caso, la transazione è rimasta inadempiuta, con la conseguenza che – anche ove ritenuta valida - ne andrebbe accertata la risoluzione ex art. 1453 c.c., per grave inadempimento della datrice di lavoro, la quale non ha pagato la metà delle somme concordate.
- Ebbene, siccome dal tenore dell'accordo si evince che lo stesso non ha valore novativo e che il lavoratore ha fatto salvo il diritto di agire per il recupero delle proprie spettanze, in caso di inadempimento della scrittura privata, come poi verificatosi in concreto, ne discende che egli ben può in questa sede agire per l'intero credito vantato.
Relativamente al quantum, il credito è documentalmente provato sia dal CUD 2023, sia dall'estratto contributivo del dipendente, che in quanto documenti di provenienza datoriale assumono una valenza probatoria privilegiata relativamente all'esistenza e alla misura dell'importo richiesto.
Inoltre, va tenuto conto che le poche buste paga consegnate dalla società al dipendente confermano la realisticità dei dati contenuti nella documentazione prodotta e che CP_3 non ha ottemperato all'ordine di esibizione con il quale le è stato chiesto di produrre in
[...]
giudizio le altre buste paga prima non consegnate, al fine di verificare i dati già a disposizione.
Tale contegno processuale ben può essere valutato, anche al fine di corroborare la fondatezza della pretesa creditoria attorea, già fondata su elementi documentali significativi e certi.
Alla luce di tali ragioni, considerato che ha maturato Parte_3
competenze durante e alla cessazione del rapporto di lavoro pari ad euro 9.237,13 ed ha percepito la minor somma di euro 2.685,00, deve essere Controparte_3
condannata a pagare la somma lorda di euro 6.552,13, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e pertanto sono poste a carico della convenuta, liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'entità dell'attività difensiva svolta
Pag. 6 a 7 da parte ricorrente, della modesta complessità delle questioni giuridiche trattate e del valore della causa e pertanto facendo applicazione degli importi medi di riferimento ridotti del 50% per le fasi di esame, introduttiva, istruttoria e decisionale. Tali importi devono essere versati dalla parte convenuta direttamente in favore dell'Erario, essendo la parte risultata vittoriosa ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) dispone l'annullamento della transazione sottoscritta tra le parti in data 30.4.2023;
2) condanna a pagare in favore di la Controparte_3 Parte_3
somma lorda di euro 6.552,13 oltre rivalutazione ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
3) Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese processuali, liquidate in € 2.695,00 per compenso del difensore, oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, CPA, IVA, somma da versare direttamente in favore dell'Erario.
Savona, 11/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Laura Serra
Pag. 7 a 7