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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 16/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
1
n. 925/2024 r.g.
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. 925/2024 r.g.
Oggi 16 gennaio 2025 ad ore 12.15 innanzi al giudice Federico Pani, è comparso l'avv. Ivan Chiarelli per parte attrice. Nessuno è comparso per i convenuti. L'avv. Chiarelli insiste per l'accoglimento delle conclusioni così come integrate nella prima memoria n. 1.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 925/2024
Riaperto il verbale alle ore 20.50, il Giudice, in assenza delle parti, dà lettura del provvedimento che segue
TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in composizione monocratica, in persona del giudice Federico Pani all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta all'R.G. n. 925/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ) e (C.F. in Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
proprio nonché in qualità di eredi di , rappresentate e difese, anche con facoltà tra Persona_1
loro disgiunte, dagli avv.ti Ivan Chiarelli e Giacomo Veltroni
ATTRICI
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), C.F. ) e CP_1 C.F._3 CP_2 C.F._4
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Rossi CP_3 C.F._5
CONVENUTI
C.F. ) CP_4 CodiceFiscale_6
C.F. ) Controparte_5 C.F._7
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO
Usucapione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 925/2024 3
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con atto di citazione ritualmente notificato, e in proprio nonché in qualità Parte_1 Parte_2
di eredi di hanno adìto l'intestato Tribunale affinché sia accertata in loro favore Persona_1
l'usucapione del diritto di proprietà esclusiva su parte dell'immobile censito al Catasto dei Fabbricati
del Comune di Subbiano al foglio 56, particella 421, sub. 3.
Hanno esposto che loro padre, cui erano succedute mortis causa, aveva esercitato un possesso utile all'acquisto per usucapione ai sensi dell'1158 c.c. sui beni consistenti in un locale fossa al piano terra e sovrastante bagno e disimpegno al piano primo, ricompresi nella maggior consistenza dei beni distinti al foglio 56, particella 40, sub. 8, con particella 421, sub. 3, graffati ai precedenti particella e subalterno.
I locali oggetto della domanda, infatti, erano stati costruiti da (cui erano Persona_2 Persona_1
succedute mortis causa), nei primi anni '50 del secolo scorso, ricavando un corridoio esternamente rispetto all'originario fabbricato ed un bagno con il relativo sottostante vano tecnico per la fossa biologica, il tutto costruito con l'assenso del Comune.
Da quel momento detti locali erano stati posseduti uti dominus e non uti condominus da in Persona_1
modo continuativo, pacifico, non clandestino, indiscusso e senza molestia per oltre venti anni.
Hanno aggiunto che il possesso protratto ed ininterrotto era continuato anche in capo a loro a seguito dell'atto di donazione a rogito del Notaio del 26.1.2011 con cui il aveva Persona_3 Persona_1
donato alle figlie, nella quota di ½ ciascuna, l'intera proprietà del fabbricato urbano in cui insistono i locali oggetto di domanda.
Previo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria che non sortiva esito positivo stante la mancata partecipazione di tutti i cointestatari al procedimento, hanno istaurato il presente giudizio e,
sulla scorta di quanto sopra, hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, salva ogni declaratoria del caso, accertare e dichiarare l'intervenuta
usucapione a titolo originario per possesso ininterrotto ultraventennale in favore di , e Persona_1
pertanto anche delle di lui eredi (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: , del diritto di proprietà sul foglio 56, particella 421, subalterno 3 e C.F._2
particella 40, subalterno 8 – graffate tra loro, come da Protocollo n. AR0027978 del 06.04.2017, e a
carico di (C.F. ), (C.F. ), CP_3 C.F._5 CP_2 C.F._8
(C.F. ), (C.F. ) e CP_1 C.F._3 CP_4 C.F._9 Per_1
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(C.F. ), ordinando al competente Conservatore dei RR.II. la CP_5 C.F._7
trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità. Con compensazione delle
spese e competenze professionali di lite tra le parti»
Si è costituito in giudizio dando atto di non avere interesse al bene di cui si richiede CP_1
l'accertamento dell'acquisto per usucapione. Aderendo alla domanda formulata dalle attrici,
rassegnava le seguenti conclusioni:
«Voglia l'll.mo Tribunale adito, salva ogni declaratoria del caso, accertare e dichiarare l'intervenuta
usucapione a titolo originario per possesso ininterrotto ultraventennale in favore di , e Persona_1
pertanto anche delle di lui eredi e , del diritto di piena proprietà Parte_3 Parte_4
sul foglio 56, particella 421, subalterno 3, Rendita catastale 56,94 €. (w.c. e stanza sottostante) come
da protocollo n. AR0227978 del 06.04.2017, e a carico di , ordinando al competente CP_1
Conservatore dei RR.II. la trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità.
Con integrale compensazione delle spese legali attesa la completa adesione alla domanda attrice»
Con decreto del 24.6.2024, preso atto della costituzione di un solo convenuto e stante la necessità di verifica dell'esistenza di eventuali litisconsorti necessari, si è disposto che le parti attrici producessero la produzione di documentazione ipocatastale relativa agli immobili oggetto di causa.
Si sono costituiti in giudizio e a mezzo del medesimo difensore del CP_2 CP_3
convenuto unendosi alle conclusioni rassegnate da quest'ultimo. CP_1
Con decreto del 26.7.2024, ritenuto regolarmente istaurato il contraddittorio anche a fronte dell'integrazione documentale e, in particolare, della relazione redatta dal notaio è Persona_3
stata dichiarata la contumacia di e CP_4 Controparte_5
Non essendo state richieste prove costituende, la causa è stata ritenuta matura per la decisione con fissazione dell'udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. tenutasi in data odierna.
L'attore ha insistito per l'accoglimento della domanda come modificata nella prima memoria.
●●●●●●●
In linea generale può premettersi che, ai sensi dell'art. 1158 c.c., l'acquisto (in via originaria) del diritto di proprietà per usucapione necessita della ricorrenza di una serie di presupposti:
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i. il possesso della cosa uti dominus, e cioè l'esercizio materiale di tutti i poteri corrispondenti al titolare del diritto dominicale – e non soltanto una parte delle relative facoltà – nutrendo l'intenzione di comportarsi come il legittimo proprietario della res (cfr. Cass. n. 9671/2014);
ii. il fatto che il possesso non sia iniziato in modo violento o clandestino (art. 1163 c.c.),
prendendosi altrimenti a riferimento come dies a quo il momento in cui la violenza o la clandestinità
sono cessati (cfr. Cass. n.1672/2012);
iii. la continuità del possesso per venti anni.
Quanto alla legittimazione passiva la domanda di usucapione deve essere introdotta nei confronti dell'intestatario formale del bene.
Dalla documentazione prodotta in seno al presente giudizio e, più nello specifico, dal certificato notarile del dott. (cfr. documento depositato in data 22.7.2024), risulta che l'immobile Persona_3
oggetto dell'odierna domanda (foglio n. 56, part. n. 421, sub. 3), fino al 2008 non aveva rappresentazione catastale e quindi al momento del suo accatastamento veniva intestata a tutti gli allora comproprietari dei subalterni della part. 40, ovverosia , , e Persona_1 Parte_5 CP_1 CP_4
. Controparte_5
Del pari si evince che, in base ai registi della direzione provinciale di Arezzo, Ufficio Provinciale –
Territorio Servizi Catastali, risultano comproprietari della particella e del subalterno Controparte_5
(per la quota di 2/30), (per la quota di 4/30), (per la quota di 6/30)
[...] CP_4 CP_1
e (per la quota di 6/30). Parte_5
A deceduto il 6.7.2021 (cfr. doc. n. 2, atto di citazione) sono succeduti e Parte_5 CP_2
(cfr. doc. n. 3, atto di citazione). Entrambi sono stati regolarmente evocati in giudizio. CP_3
A ciò consegue la regolare istaurazione del contradditorio.
Quanto al fabbricato di maggior consistenza, si evince che esso era pervenuto a , padre Persona_1
delle odierne attrici, in parte in virtù di successione mortis causa del padre , di Persona_2 Per_4
e ed in parte per atto di compravendita a rogito del Notaio el 21.9.2009,
[...] Persona_5 Per_6
Rep. n. 129616 per acquisto da e . Persona_7 Persona_8
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Con atto di donazione a rogito del notaio del 26.1.2011, donava alle figlie per Per_3 Persona_1
½ ciascuna la proprietà di detto immobile (Rep. n. 9095, trascritto presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Arezzo il 24.2.2011 ai nn. 2234 e 2235).
Da ultimo le odierne attrici hanno venduto a con atto ai rogiti del notaio Controparte_6
(Rep. n. 23371, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Arezzo Persona_3
il 10.11.2023 Reg. Par. n. 14807) la proprietà dei beni distinti al foglio n. 56, part. 40, sub. 8 con part. 421,
sub. 3 graffati ai precedenti particella e subalterno (v. anche doc. n. 1 – atto di citazione).
Premesso ciò, l'istruttoria documentale ha provato ampiamente quanto dedotto dalle attrici.
I convenuti costituitisi in giudizio hanno dichiarato di non aver alcun interesse al bene rispetto al quale si richiede l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione, aderendo alla domanda attorea.
In tal modo hanno confermato la veridicità di quanto allegato nell'atto di citazione da e Parte_1
, ovverosia che per oltre vent'anni il loro ascendente, , abbia esercitato il Parte_2 Persona_1
possesso pacifico ed ininterrotto uti dominus e non uti condominus sulla porzione di immobile oggetto di causa.
Sul punto occorre rammentare che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la sentenza di usucapione si limita a “dichiarare” l'intervenuto acquisto a titolo originario: non ha, dunque, efficacia “costitutiva” dell'acquisto stesso.
Conseguentemente, colui che ha maturato tutti i requisiti legalmente richiesti per perfezionare l'acquisto per usucapione è già diventato proprietario del bene a prescindere dalla pronuncia giudiziale.
Pertanto, egli può disporre del bene come meglio crede, anche senza esser fornito del titolo giudiziale dichiarativo (cfr. Cass. n. 7853/2018 e Cass. n. 2485/2007). A ciò consegue che la donazione dell'immobile, comprensivo anche delle porzioni oggetto della domanda, ha costituito un titolo idoneo al trasferimento della proprietà esclusiva in capo alle attrici (per ½ ciascuna) in quanto, essendo già
avvenuto l'usucapione del diritto di proprietà in capo al donante, non si è integrata la causa di nullità a norma dell'art. 771 c.c. che vieta la donazione di beni futuri a cui sono equiparati i beni altrui (cfr. Cass.
Sez. Un. 5068/2016).
Peraltro, occorre evidenziare che i beni oggetto dell'accertamento dell'acquisto a titolo originario consistono in un bagno e in un locale interrato ove è collocata la fossa biologica, realizzati negli anni '50
del secolo scorso in un immobile di risalente costruzione e privo di essi (cfr. doc. n. 6, atto di citazione
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“Relazione Geom. Giuntini”). Di conseguenza, appare sin troppo ovvio osservare che, secondo l'id quod
plerumque accidit, dette porzioni dell'immobile fossero al tempo, e lo siano tutt'ora, ad uso esclusivo dei titolari della restante parte dell'immobile e di cui costituiscono parti insuscettibili di essere di fatto fruite da parte degli altri comproprietari.
Deve, pertanto, ritenersi inconfutabilmente provato che abbia esercitato per oltre Persona_1
vent'anni (a partire dagli anni '50 quando sono stati costruiti detti locali sino al momento dell'atto di liberalità posto in essere il 26.1.2011) un possesso pacifico ed ininterrotto uti dominus sulla porzione di immobile oggetto di causa.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di parte attrice è meritevole di accoglimento.
I beni oggetto di acquisto a titolo originario risultano oggi catastalmente identificati secondo quanto meglio indicato nella relazione di notarile, alla quale integralmente si fa rinvio.
In definitiva, va dichiarato, in favore di e , in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 [...]
l'avvenuto acquisto del diritto di proprietà per usucapione della porzione di immobile (locale Per_1
fossa al piano terra e sovrastante bagno e disimpegno al primo piano) censita al Catasto dei Fabbricati
del Comune di Subbiano (AR) al foglio 56, part. n. 421, sub. 3 graffati alla part. 40, sub. 8 – graffate tra loro, come da Protocollo n. AR0027978 del 06.04.2017.
Va altresì disposto che la presente pronuncia venga trascritta presso la Conservatoria dei registri immobiliari.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti costituite a fronte della richiesta congiunta in tal senso delle stesse. Nulla sulle spese di lite nei confronti delle parti contumaci in considerazione della loro mancata opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte, così
provvede:
▪ accoglie la domanda e dichiara che e sono proprietarie esclusive Parte_1 Parte_2
per intervenuta usucapione della porzione di immobile (locale fossa al piano terra e sovrastante bagno e disimpegno al primo piano) censita al Catasto dei Fabbricati del Comune di Subbiano (AR) al foglio
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56, part. n. 421, sub. 3 graffati alla part. 40, sub. 8 – graffate tra loro, come da Protocollo n. AR0027978
del 06.04.2017;
▪ dispone che la presente pronuncia venga trascritta presso la Conservatoria dei registri immobiliari ed annotata a cura dell'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Arezzo – Ufficio
Provinciale – Territorio – Servizi Pubblicità Immobiliare e Servizi Catastali, ai fini catastali;
▪ compensa integralmente le spese di lite tra le parti costituite
▪ nulla sulle spese nei confronti dei convenuti contumaci
Così deciso in Arezzo, 16 gennaio 2024
Il giudice
Dott. Federico Pani
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 925/2024