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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/05/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 1431/2023 R.G., promossa con ricorso depositato in data
19.7.2023
da
, Parte_1
- ricorrente –
rappresentato e difeso dagli Avv.ti FERRERO MARCO e PAMPALONI FEDERICO, come da mandato in calce al ricorso,
con tro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
– resistente -
rappresentata e difesa dall'Avv. PELLEGRINO GIUSEPPE, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione, con domicilio eletto presso il suo loro studio in Centro Direzionale
Isola E/4 80143 Napoli
e con tro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
- resistente –
1 rappresentata e difesa dall'Avv. ORIONE MAURIZIO, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione, con domicilio eletto presso il suo loro studio in Genova, Piazza
Corvetto 2/5.
O G G ETTO : retri buzi one .
CONCLUS IONI
Per parte ricorrente:
1. Condannarsi ( e ( ), in solido Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2
quale committente ex art. 29 comma 2 del D. Lgs. 276/2003 e art. 1676 c.c., a corrispondere, per i titoli di cui in narrativa, a ( ) l'importo di euro 47.483,39= o Parte_1 C.F._1
altro importo, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa e di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi anche moratori ex art. 39 CCNL applicato dal dovuto al saldo.
2. Spese e compensi rifusi, oltre al rimborso forfettario di spese generali 15%, accessori come per legge e aumento del compenso del 30% ex art. 4, comma 1 bis, D.M. n. 55/2014.
Con riserva di chiedere le ulteriori spettanze dovute.
Per CP_1
rigettarsi le domande dei ricorrenti, con conseguente condanna di questi ultimi al pagamento delle spese e competenze di lite
Per CP_2
valutata l'eventuale e denegata responsabilità solidale di unicamente ai sensi dell'art. CP_2
29 D.Lgs. 276/2003, respingere ogni e tutte le domande formulate dal ricorrente nei confronti di per carenza di prova nell'an e nel quantum di tutte le pretese vantate e carenza di CP_2
legittimazione passiva di in qualità di committente asserita responsabile in solido ex CP_2
art. 29 D.Lgs. 276/2003, rispetto ai crediti non aventi natura strettamente retributiva richiesti dal ricorrente.
Con reiezione delle istanze istruttorie formulate dal ricorrente.
Vinte le spese e gli onorari di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente esponeva di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze di CP_1
dal 27.1.2014 al 31.12.2021 come operaio tubista, con applicazione nei suoi confronti del
2 CCNL Metalmeccanica P.M.I. Confapi, nell'ambito di appalto commissionato da
Lamentava la mancata erogazione a suo favore delle retribuzioni maturate da CP_2
settembre a dicembre 2021, di parte dei ratei di 13esima mensilità e del TFR, la mancata corresponsione della indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, dell'elemento aggiuntivo della retribuzione ex art . 48 bis CCNL e dell'elemento perequativo ex art. 48
CCNL nonché del c d. flexible benefit di cui all'art. 52 CCNL, l'erroneo conteggio degli scatti di anzianità, la decurtazione della retribuzione in virtù di acconti ed assenze ingiustificate indicati in busta paga ma in effetti mai corrisposti (gli acconti) né poste in essere (le assenze). Agiva quindi in giudizio sia nei confronti di che di CP_1
quale committente, invocando la sua responsabilità solidale ex art. 1676 c.c. CP_2
e 29 D.Lgs. 276/03, per ottenerne in solido la condanna al pagamento di importo complessivo di € 71.250,06 oltre interessi moratori da calcolarsi ex art. 39 CCNL.
2. Costituendosi in giudizio premesso che il rapporto di lavoro era proseguito CP_1
fino a maggio 2022 nonostante assenza del ricorrente da settembre 2021, negava fondatezza alle pretese del ricorrente dimettendo buste paga e documentazione riferita a pagamenti effettuati nel corso del rapporto di lavoro.
3. a sua volta richiamava gli oneri di prova in capo al ricorrente circa la CP_2
fondatezza delle proprie pretese ed alla sussistenza dei presupposti per la responsabilità
solidale della committente, ammettendo l'esistenza di ordini di lavorazione intercorsi con nel periodo di causa;
evidenziava l'applicabilità della responsabilità di cui CP_1
alla'rt. 29 D.Lgs. 276/03 ai soli crediti di natura strettamente retributiva, negava i presupposti per la garanzia di cui all'art. 1676 c.c. e contestava la debenza di interessi moratori.
4. Con ordinanza del 20.2.2025 il Giudice invitava a parte ricorrente di riformare propri conteggi in ragione della documentazione dimessa dalla difesa di e la causa CP_1
perveniva in decisione all'udienza odierna, autorizzato il deposito di note conclusive.
§ § § § § § § § § § § § §
3 5. E' pacifico che il ricorrente abbia prestato attività lavorativa alle dipendenze di
[...]
nel periodo cui si riferiscono le pretese svolte in ricorso, dal 27.1.2014 al CP_1
31.12.2021, nell'ambito di appalto pacificamente commissionato ad da CP_1
presso lo stabilimento in Porto Marghera (VE), stante la mancata CP_2
contestazione della circostanza ad opera delle convenute;
in ogni caso la circostanza è
documentata dalla precisa indicazione contenuta nei contratti di lavoro(docc. 2 e 3 ric.).
6. In considerazione della vigenza del rapporto di lavoro ed in assenza di prova dei relativi pagamenti, spettano al ricorrente:
a) le retribuzioni riferite al periodo da settembre e dicembre 2021, come quantificate nelle buste paga dimesse dalla difesa di CP_1
b) i ratei di tredicesima mensilità non risultanti pagati;
c) il TFR non risultante pagato;
d) le indennità sostituiva di ferie e permessi non goduti rispetto a quanto maturato in base al CCNL, detratte le ferie godute come indicate in busta paga;
e) gli incrementi retributivi per erroneo conteggio degli scatti di anzianità rispetto al meccanismo di cui all'art. 41 CCNL;
f) l'elemento aggiuntivo della retribuzione ex artt. 48 bis CCNL 2013 (doc. 9 ric.) e 53
CCNL in vigore (doc. 4 ric., pag. 95), non essendo contestata la mancata adesione di a contrattazione di secondo livello, i cui istituti peraltro non si rinvengono CP_1
indicati nelle buste paga, e che risulta pagato da solo da ottobre 2019; CP_1
g) l'elemento perequativo ex art. 48 CCNL (doc. 10 ric.), non risultando corrisposti al ricorrente superminimi collettivi o individuali;
h) il risarcimento del danno per mancata messa disposizione di strumenti di welfare secondo le previsioni dell'art. 52 CCNL (doc. 11 ric.) – quello che in ricorso è indicato come “flexible benefit” -;
i) la restituzione delle trattenute operate in busta paga alla voce “acconti” – dove non comprovata l'erogazione attraverso la produzione documentale effettuata da parte
4 della difesa di - ed “assenza ingiustificata” - mancando supporto CP_1
probatorio alle trattenute medesime non essendo verosimile che le giornate di assenza ingiustificata, ricorrenti in busta paga da ottobre 2019, non siano state oggetto di contestazione disciplinare o quantomeno di richiami scritti e per contro risultando provata la prassi di inserimento di assenze fittizie in busta paga da parte della azienda convenuta (cfr. doc. 15 ric.).
7. Il dovuto risulta calcolato da parte ricorrente da ultimo come da note conclusive in coerenza con le previsioni del CCNL, con le buste paga e con la documentazione dimessa da detta società in relazione ai pagamenti effettuati.
8. Da ciò la condanna di al pagamento in favore del ricorrente di importo di CP_3
€ 47.483,39, oltre alla maggior somma tra a) il cumulo di rivalutazione ed interessi legali di cui all'art. 429 c.p.c. e b) gli interessi moratori di cui all'art. 39 CCNL (doc. 15 ric.):
si reputa a questo proposito che la norma di cui all'art. 429 c.p.c. possa essere derogata a favore del lavoratore da accordi individuali o collettivi (come nel caso di specie),
viceversa non potendo cumularsi i vantaggi a favore del lavoratore dettati delle due norme (sul punto si veda Cass., 2582/97, secondo cui “Nell'ipotesi in cui, in relazione a crediti di lavoro, sia prevista una disciplina convenzionale degli interessi di mora, a norma dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. trova applicazione, alternativamente,
il regime più favorevole tra quello legale e quello pattizio, dovendosi escludere la cumulabilità dei due regimi suddetti.”).
9. Quanto a non contestato da parte ricorrente che non sussistano i presupposti CP_2
per la tutela di cui all'art. 1676 c.c. come dedotto dalla difesa di – si rileva CP_2
sul punto anche che le istanze istruttorie formulate in ricorso e tese alla prova sul punto non sono state ribadite nelle note scritte in vista dell'udienza di decisione istruttoria –
la responsabilità ex art. 29 D.Lgs. 276/3 sussiste solo con riferimento ai crediti di natura strettamente retributiva e dunque con esclusione dei crediti per indennità sostituiva di ferie e permessi non goduti (cfr. tra le altre Cass., 5247/22) e del risarcimento per
5 mancata messa a disposizione di strumenti di welfare ex art. 53 CCNL, dovendo invece ricomprendersi sia l'elemento perequativo della retribuzione che l'elemento aggiuntivo della retribuzione in quanto riferiti ad importi che nell'ottica delle parti sociali vanno ad incrementare la retribuzione: il primo in alternativa alla previsione di superminimi individuali o collettivi, il secondo addirittura è costituito da importo mensile corrisposto per 13 mensilità che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso solo il TFR. Quanto alla restituzione delle somme trattenute per “assenze ingiustificate” indicate in busta paga, la responsabilità solidale di sussiste in forza di quanto sopra argomentato a proposito della ritenuta CP_2
presenza al lavoro del ricorrente anche in corrispondenza delle stesse.
10. Da ciò la condanna di al pagamento, in solido con di importo CP_2 CP_1
di € 28.791,25, oltre alla maggior somma tra a) il cumulo di rivalutazione ed interessi legali di cui all'art. 429 c.p.c. e b) gli interessi moratori di cui all'art. 39 CCNL (doc. 15
ric.).
11. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a favore dei procuratori del ricorrente che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, condanna Controparte_4
quest'ultima in solido limitatamente all'importo di € 28.791,25, al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 47.483,39, oltre alla maggior somma tra a) il cumulo di rivalutazione ed interessi legali di cui all'art. 429 c.p.c. e b) gli interessi moratori di cui all'art. 39 CCNL.
Condanna altresì le società resistenti, in solido tra loro, a rifondere ai procuratori del ricorrente
– che si sono dichiarati antistatari - le spese di lite, che liquida in complessivi € 5.360,00, da maggiorarsi del 30% ex art. 4, co. 1 bis, DM 55/14, oltre ad IVA e CPA ed al rimborso forfetario di cui alla legge professionale nonchè al rimborso delle spese di contributo unificato di €
379,50.
6 Venezia, 06/05/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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