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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/04/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. VG 2543 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
Antonella Guerra Presidente
Silvia Rizzuto Giudice
Virginia Manfroni Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 22.02.2025, regolarmente notificato, rimessa al Collegio con provvedimento del 2.4.2025 tra
(c. f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GOLABEK MARTA presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, come da procura a margine del ricorso introduttivo,
e
(c. f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._2
SPECIALE PAOLA, presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, come da procura a margine del ricorso introduttivo;
PARTI RICORRENTI
OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto)
1 CONCLUSIONI
PER L'INTERVENUTO P.M.: nulla oppone.
PER LE PARTI: come da ricorso introduttivo depositato in data 22.02.2025, le cui condizioni sono state confermate con le note scritte depositate in data 3103.2025 e
24.03.2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
- Rilevato che con decreto di omologa n. cronol. 8211/2022 del 28.11.2022 emesso dal
Tribunale di Verona venivano regolate le condizioni della separazione tra le parti;
- preso atto che ora le parti si sono accordate per modificare tali condizioni in un senso maggiormente aderente alle rispettive condizioni economico patrimoniali all'attualità;
- ritenuto di dover accogliere la richiesta congiunta delle parti in quanto espressione di volontà
condivisa;
- ritenuto che, infine, quanto alle spese di lite, possa operare la compensazione totale ex art. 92 comma 2 cpc, in considerazione della natura della causa e dell'accordo raggiunto tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, a parziale modifica decreto di omologa n. cronol.
8211/2022 di data 28.11.2022 del Tribunale di Verona, così dispone:
1. accoglie le condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato in data 22.02.2025.
2. Compensa integralmente le spese di lite.
Verona, così deciso nella camera di consiglio del 3.4.2025
Si comunichi.
La GIUDICE EST. LA PRESIDENTE
Virginia Manfroni Antonella Guerra
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
Antonella Guerra Presidente
Silvia Rizzuto Giudice
Virginia Manfroni Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 22.02.2025, regolarmente notificato, rimessa al Collegio con provvedimento del 2.4.2025 tra
(c. f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GOLABEK MARTA presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, come da procura a margine del ricorso introduttivo,
e
(c. f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._2
SPECIALE PAOLA, presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, come da procura a margine del ricorso introduttivo;
PARTI RICORRENTI
OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto)
1 CONCLUSIONI
PER L'INTERVENUTO P.M.: nulla oppone.
PER LE PARTI: come da ricorso introduttivo depositato in data 22.02.2025, le cui condizioni sono state confermate con le note scritte depositate in data 3103.2025 e
24.03.2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
- Rilevato che con decreto di omologa n. cronol. 8211/2022 del 28.11.2022 emesso dal
Tribunale di Verona venivano regolate le condizioni della separazione tra le parti;
- preso atto che ora le parti si sono accordate per modificare tali condizioni in un senso maggiormente aderente alle rispettive condizioni economico patrimoniali all'attualità;
- ritenuto di dover accogliere la richiesta congiunta delle parti in quanto espressione di volontà
condivisa;
- ritenuto che, infine, quanto alle spese di lite, possa operare la compensazione totale ex art. 92 comma 2 cpc, in considerazione della natura della causa e dell'accordo raggiunto tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, a parziale modifica decreto di omologa n. cronol.
8211/2022 di data 28.11.2022 del Tribunale di Verona, così dispone:
1. accoglie le condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato in data 22.02.2025.
2. Compensa integralmente le spese di lite.
Verona, così deciso nella camera di consiglio del 3.4.2025
Si comunichi.
La GIUDICE EST. LA PRESIDENTE
Virginia Manfroni Antonella Guerra
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