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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/11/2025, n. 3556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3556 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIE in persona dei magistrati:
- dr.ssa Vittoria Di Sario - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 30.10.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1036 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, per procura speciale alle liti depositata Parte_1 telematicamente insieme ricorso in primo grado, dall'avvocato Giancarlo Di genio, con il quale e presso il quale elettivamente domicilia.
-APPELLANTE-
E
rappresentato e difeso, Controparte_1 per procura generale alle liti del 23 marzo 20234 a ministero dr. Persona_1
Notaio in Fiumicino (rep. 37590; racc. 7131), dall'avvocata Cristiana Giordano, con la quale elettivamente domicilia in Roma, Via Cesare Beccaria 29, presso l'Av- vocatura Distrettuale dell'Istituto
-APPELLATO-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 4079/2025, pronunciata il 3.4.2025 dal
Tribunale di Roma, sezione lavoro.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti introduttivi del giudizio di appello e come da verbale di udienza del 30.10.2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. interpone appello contro la sentenza in epigrafe indicata, Parte_1 con la quale il Tribunale di Roma ha condannato l' a pagarle i «ratei di asse- CP_1 gno di assistenza e relativi interessi legali maturati dall'1.9.23, oltre interessi le- gali, da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dal 121° giorno dalla ritenuta insorgenza del diritto alla prestazione, e per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi», lamentando la liquidazione delle spese processuali in misura inferiore ai minimi tabellari, quale risultante dalla corretta applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 (e suc- cessive modificazioni), senza peraltro considerare l'ulteriore maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1 bis DM 55/2014 spettante per la redazione degli atti con tec- niche informatiche tali da consentire la navigazione ipertestuale. Dopo aver indi- cato il compenso che assume dovuto in relazione a ciascuna singola fase proces- suale, chiede la riforma della sentenza appellata nel senso della condanna dell' CP_1 al pagamento delle spese processuali del primo grado nell'importo di € 5.391,00, oltre spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge oppure nella diversa misura re- putata di giustizia.
L' si costituisce in appello, chiedendo la reiezione dell'avversa impugna- CP_1 zione, sulla cui infondatezza argomenta.
Ricostituito il contraddittorio nel giudizio di impugnazione ed acquisito tele- maticamente il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza di discussione del
30.10.2025, l'appello, era discusso come da verbale e deciso come da dispositivo.
2. L'appello è parzialmente fondato.
Il valore della lite deve determinarsi sulla base dell'ammontare dei ratei della prestazione dovuti per due anni, essendo oramai principio pacifico quello per cui le prestazioni di assistenza sociale hanno natura alimentare, perché fondate esclu- sivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia fun- zione di tutela, sicché nelle relative controversie il valore della causa, ai fini della liquidazione delle spese di giudizio, si stabilisce con il criterio previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.c. per le cause relative alle prestazioni alimentari, sicché, se il titolo
è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni (Cass. 17.7.2018 n. 19020; Cass. 29.11.2016 n. 24319; Cass., ss.uu., 21.5.2015 n. 10455).
Nella specie, il valore la controversia si colloca nello scaglione da € 5.200,01 ad €. 26.000,00.
Non vi è dubbio, poi, che, considerata la data della decisione, il compenso
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per l'attività defensionale deve determinarsi tenendo conto dei valori tariffari di cui alla Tabella n. 4 di cui al DM 55/2014 (come emendato prima dal DM 37/2018
e successivamente dal DM 147/2022), posto che in tal caso la locuzione «cause di previdenza» è utilizzata in senso atecnico, tale da ricomprendervi anche quelle aventi ad oggetto le prestazioni assistenziali come quella oggetto della lite in primo grado .
Le attività difensive svolte innanzi al Tribunale sono sussumibili nella c.d. fase di studio della controversia, in quella introduttiva del giudizio e nella fase decisionale.
Non può essere liquidato nessun compenso, invece, per la c.d. fase istrut- toria, non essendo stata compiuta nessuna delle attività processuali di cui all'art. 4, comma 5, lett. c) DM 55/2014.
I valori medi previsti dalla Tabella e dallo scaglione in esame, inoltre, deb- bono essere ridotti nella misura massima del 50%, tenendo conto della non ec- cessiva complessità e della serialità della lite.
Alla luce dei suesposti criteri, dunque, il Tribunale avrebbe dovuto liquidare, in favore dell'originario ricorrete, la somma di € 1.865,00 per compenso profes- sionale (€ 465,00 per fase studio, € 389,00 per fase introduttiva, € 1.011,00 per fase decisionale), oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%.
Il primo giudice, invece, ha liquidato il minor importo di € 1.305,00 oltre spese forfettarie al 15%, sicché l'appello deve essere accolto, essendo evidente la violazione dei c.d. minimi tariffari, non derogabili, diversamente da quanto opinato dall'ente previdenziale nella costituzione in appello, neppure in ragione dell'as- senza di questioni giuridiche (cfr. ex multis Cass.
5.5.2023 n. 11788).
La maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1 bis DM 55/2014 non spetta all'ap- pellante (e quindi correttamente il primo giudice non l'ha liquidata), perché l'uti- lizzo della tecnica redazionale indicata da detta disposizione non ha nel concreto agevolato in nessun modo la lettura del ricorso introduttivo della lite o degli atti con esso depositati, in ragione della stringatezza dello stesso e dell'esiguità dei documenti offerti in comunicazione, tali da poter essere agevolmente consultati anche in assenza di navigabilità ipertestuale (Cass. 27.7.2023 n. 22762).
La presente motivazione si sostituisce integralmente a quella del primo giu- dice, così determinando l'assorbimento delle censure diretta a lamentare le ca- renze motivazionali della sentenza impugnata.
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L'appello deve essere pertanto accolto e le spese del primo grado ridetermi- nate in € 1.865,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA
e CPA come per legge.
L'accoglimento dell'appello per un importo modesto rispetto al già liquidato e ben inferiore rispetto al reclamato giustifica la compensazione integrale delle spese del presente grado.
PQM
La Corte così provvede:
A) in parziale accoglimento dell'appello, che nel resto respinge, e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, ferma nel resto, condanna l' a CP_1 pagare all'appellante le spese del giudizio innanzi al Tribunale, determinate nell'importo di € 1.865,00, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, anziché nella diversa e minor somma liquidata dal Tribunale, da distrarsi in favore del procuratore costituito anticipatario;
B) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di ap- pello.
Roma il 30.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr. Vito Riccardo Cervelli dr.ssa Vittoria Di Sario
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