Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 17/02/2026, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
71/2026 Sent. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa PA Lo GI, quale giudice delle pensioni ai sensi dell’art. 151 c.g.c.;
In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 80063 del Registro di Segreteria, introdotto con ricorso proposto dalla sig.ra XX (c.f. omissis)
rappresentata e difesa dall’avv. AR IL (c.f.
[...]),
contro Inps, Istituto nazionale previdenza sociale (c.f.
80078750587), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Flavia TO (c.f. [...]).
Visti il ricorso e gli atti e i documenti di causa;
uditi all’udienza dell’11 febbraio 2026, con l’assistenza del segretario dott.ssa Federica Sperapani, l’avv. Andrea Lippi, su delega dell’avv.
AR IL e l’avv. Filippo Mangiapane, su delega dell’avv. Flavia TO, per l’Inps.
Premesso in
FATTO
1. Con ricorso presentato il 22 giugno 2023, assegnato a questo giudice il 10 ottobre 2025, la sig.ra XX, in quiescenza dal 1° novembre 2015, chiedeva la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico. Rappresentava che il trattamento In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 pensionistico era stato calcolato in base al mod.
PA04 datato 7 luglio 2015. Il 21 dicembre 2016 il mod. PA04 era stato rettificato, con la variazione della retribuzione con importi più elevati rispetto al mod. PA04 in precedenza inviato. Poiché l’Inps non provvedeva alla riliquidazione del trattamento pensionistico, aveva sollecitato l’Inps a provvedere, senza tuttavia ricevere riscontri.
2. Con memoria del 27 maggio 2025 l’Inps si costituiva in giudizio, chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere, specificando di aver provveduto alla richiesta riliquidazione.
Specificava che gli interessi legali avevano decorrenza dal 1° dicembre 2015 e che l’applicazione della determina avrebbe avuto decorrenza dalla rata di agosto 2025.
3. All’esito dell’udienza del 18 giugno 2025, a seguito della richiesta della ricorrente di rinvio per la verifica del pagamento dell’Inps, con ordinanza a verbale era fissata per la trattazione del giudizio l’udienza del 22 ottobre 2025.
4. Con memoria del 15 luglio 2025 l’Inps depositava una relazione integrativa allegando il cedolino di pensione del mese di agosto 2025. Da esso risultava il pagamento degli arretrati dovuti e, in In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 particolare, risultava liquidata la somma di euro 3.534,93 a titolo di “rimborso arretrati lordo a.c.”
e di euro 63.015,08 a titolo di “rimborso arretrati lordo a.p.”.
5. Con memoria del 3 settembre 2025 la ricorrente, nel prendere atto dell’avvenuta riliquidazione della pensione e della documentazione depositata dall’Inps, faceva presente che in tale documentazione non era indicato se la somma liquidata a titolo di arretrati per euro 63.015,08 lordi fosse comprensiva degli interessi legali dovuti, evidenziando la rilevanza dell’importo, liquidato a distanza di oltre nove anni dal collocamento a riposo.
Chiedeva quindi il deposito da parte dell’Inps dei conteggi relativi agli arretrati maturati e alla liquidazione degli accessori, al fine di verificarne la regolarità.
6. Con ordinanza fuori udienza n. 7/2025 del 17 ottobre 2025, nel fissare l’udienza dell’11 febbraio 2026 a seguito del rinvio della trattazione del giudizio e dell’assegnazione ad un diverso giudice monocratico, veniva disposto il deposito da parte dell’Inps di una relazione concernente i predetti conteggi, nonché il deposito di memorie della ricorrente in merito ai conteggi stessi.
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 7. All’udienza dell’11 febbraio 2026, come da verbale, le parti si sono riportate agli atti depositati. L’avv. Lippi, nel prendere atto del mancato deposito da parte dell’Inps dei conteggi richiesti, ha chiesto la decisione della causa, con condanna dell’Inps alle spese di lite.
All’esito della discussione, il giudizio è stato trattenuto in decisione, con lettura del dispositivo.
Considerato in
DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di riliquidazione del trattamento pensionistico spettante alla ricorrente, in considerazione della rielaborazione del 21 dicembre 2016 del mod. PA04 da parte dell’Amministrazione, con la variazione della retribuzione con importi più elevati rispetto al mod.
PA04 in precedenza inviato, elaborato il 7 luglio 2015.
2. Successivamente alla proposizione del ricorso, l’Inps ha provveduto al ricalcolo del trattamento pensionistico spettante, chiedendo di dichiarare la cessata materia del contendere.
In particolare, l’Inps ha affermato che la ricorrente era titolare di pensione diretta dal 1° novembre 2015, liquidata con il sistema retributivo in euro In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 26.929,76 e che con atto n. RM042025971815 era stata riliquidata la pensione dal 1° novembre 2015 in euro 32.439,49, specificando che “la pensione annua lorda effettiva da mettere in pagamento è di euro 31.953,47 calcolata sui soli periodi nazionali. Detto importo risulta superiore alla pensione a.l. di € 31.582,05 calcolata con la tecnica comunitaria del pro- rata ai sensi del Regolamento CE n. 1606/98. Gli interessi legali decorrono dal 1/12/2015. La pensione è stata calcolata in attuazione dell’art, 1, comma 707, della legge 23 dicembre 2014 n. 190. La presente determina annulla e sostituisce la precedente sulla base dei dati forniti dall’Accademia delle Belle Arti con PA04 del 21/12/2016”. L’Inps ha specificato che tale atto avrebbe avuto applicazione sulla rata di agosto 2025.
Dagli atti depositati in giudizio risulta che tale provvedimento di riliquidazione ha avuto esecuzione, in quanto con la rata di agosto 2025 sono stati tra l’altro liquidati, a titolo di arretrati, euro 3.534,93 per “rimborso arretrati lordo a.c.” ed euro 63.015,08 per “rimborso arretrati lordo a.p.”.
Tuttavia, sulla base degli elementi conoscitivi forniti dall’Istituto, e nonostante l’esplicita richiesta in tal senso formulata con ordinanza a verbale del 18 giugno 2025 e con ordinanza fuori In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 udienza n. 7/2025 di questa Sezione, non sono stati dall’Inps né comunicati i conteggi effettuati per la quantificazione delle somme dovute, né la specificazione relativa a se l’importo complessivamente liquidato sia o meno comprensivo di interessi legali e rivalutazione monetaria spettanti e in quale misura. Ciò non ha consentito alla ricorrente di verificare se il diritto vantato risulti effettivamente soddisfatto e, pertanto, non ha consentito alla medesima di aderire alla richiesta di cessata materia del contendere formulata dall’Inps.
In mancanza di modifica delle conclusioni da parte della ricorrente e, al contempo, in mancanza di elementi idonei a consentire esaustivamente a questo giudice di valutare l’effettiva soddisfazione della pretesa azionata, non è possibile dichiarare la cessazione della materia del contendere, essendo piuttosto necessario pronunciare sentenza di accertamento del diritto, lasciando intatta la possibilità per la ricorrente di verificare l’avvenuto esatto adempimento da parte dell’Inps.
Ne discende, in conclusione, l’accoglimento del ricorso, dovendosi riconoscere in favore della ricorrente il diritto alla riliquidazione del In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 trattamento pensionistico sulla base del mod. PA04 rielaborato dall’Amministrazione in data 21 dicembre 2016. Sugli arretrati spettano interessi legali e rivalutazione monetaria, ex art. 167 c.g.c. e art.
429 c.p.c., da computarsi in regime di cumulo parziale secondo i criteri ormai consolidati indicati dalle SS.RR. con sent. n. 10/QM/2002 (da intendersi qui richiamata).
4. Considerati il valore e la complessità della controversia, e che comunque il provvedimento di riliquidazione è stato adottato solo successivamente alla proposizione del presente ricorso, l’Inps deve essere condannato al pagamento delle spese di lite a favore della parte ricorrente, liquidate in via forfettaria in complessivi euro 1.000,00 (mille/00),
oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica ai sensi dell’art. 151 c.g.c., con pronuncia definitiva, respinta ogni contraria eccezione o deduzione, accoglie il ricorso e, per l’effetto, riconosce il diritto della ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico, con decorrenza dalla data In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 del collocamento in quiescenza. Sugli arretrati spettano altresì interessi legali e rivalutazione monetaria come da motivazione.
Condanna l’Inps al pagamento delle spese di lite a favore della parte ricorrente, liquidate in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, a tutela della riservatezza della ricorrente si dispone d’ufficio che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 3, nei riguardi della ricorrente e di eventuali altri soggetti nominati.
Così deciso in Roma, all’esito della camera di consiglio dell’11 febbraio 2026.
IL GIUDICE
PA Lo GI
(f.to digitalmente)
Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 17.02.2026 per il Dirigente F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 ND VINICOLA CORTE DEI CONTI 17.02.2026 10:34:01 GMT+01:00