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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 24/01/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1093/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Maria Emanuela Ragusa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1093/2022 promossa da:
C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. LONGO Parte_1 C.F._1
EUGENIO
RICORRENTE
Contro
( ) CP_1 CodiceFiscale_2
RESISTENTE CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 25.3.2022 dichiarandosi proprietaria dell'immobile sito Parte_1
in Bracciano, Via Castel Giuliano, Scala D, int. 4, sosteneva che nell'anno 2009 lo aveva concesso in locazione a coniuge della IG.ra a fronte di un canone mensile di Persona_1 CP_1
Euro 500,00 oltre oneri condominiali.
Sosteneva che il predetto contratto di locazione era stato risolto nel marzo 2013, allorchè i coniugi
/ si separavano ed il primo lasciava l'appartamento. Per_1 CP_1
La ricorrente sosteneva di aver da quel momento concesso alla IG.ra , in comodato gratuito, l'uso CP_1
dell'appartamento oggetto di causa e che poi, nell'ottobre 2013, la stessa si era autodenunciata ed CP_1
aveva registrato il contratto di locazione ai sensi degli art. 3 commi 9 e 9 del DLGS 23 del 14.3.2011, pagando un canone irrisorio mensile di euro 98,13. pagina 1 di 3 La ricorrente affermava che, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell' art. 3 commi 8 e 9 del DLGS 23 del 14.3.2011, intervenuta con la sentenza 50/2014, l'occupazione dell'appartamento da parte della IG.ra , che non rilasciava l'immobile nonostante numerose richieste, diveniva priva di CP_1
titolo e pertanto la proponeva istanza di mediazione (all.to 3) fallita per la mancata Parte_1
partecipazione da parte della . CP_1
La sosteneva che la versasse in uno stato di indebita occupazione dell'immobile e Parte_1 CP_1
concludeva chiedendo il rilascio e la corresponsione di una indennità di occupazione anche per la mancata possibilità di concedere ad altri la locazione del medesimo.
Richiamava la valutazione fornita dall'Agenzia delle Entrate sul valore locativo dell'immobile pari ad
Euro 300,00 mensili e concludeva chiedendo la differenza tra quanto dovuto e quanto versato dalla dall'aprile 2014, data in cui la norma veniva dichiarata incostituzionale, sino alla data di CP_1
proposizione del ricorso, per un importo di Euro 21.930,90.
La domanda va rigettata, la ricorrente non ha fornito prova dei fatti posti a fondamento della domanda spiegata.
La difesa della proprietà contro l'occupazione abusiva può avvalersi di due principali strumenti legali:
l'azione di rivendicazione e l'azione di restituzione, per la prima è richiesta una rigorosa dimostrazione del diritto di proprietà, la seconda si basa sulla relazione fattuale con il bene e l'assenza di titolo giuridico da parte dell'occupante.
Nel caso di specie, non avendo la ricorrente depositato alcun titolo di proprietà ma solo una certificazione catastale, l'azione è da qualificarsi come personale di restituzione, ma la non Parte_1
ha fornito alcuna prova dei fatti dedotti a fondamento della sua pretesa, non ha provato l'esistenza del titolo in base al quale chiedere la restituzione dell'immobile né l'attualità della detenzione attribuita alla resistente, rimasta contumace.
Peraltro la ricorrente è partita dal sostenere, contraddittoriamente, l'esistenza un rapporto di comodato temporaneo tra la e la , di cui non ha fornito indicazioni né riscontri in merito alla sua Parte_1 CP_1
cessazione, indicandolo come sorto dal momento della separazione legale dei coniugi e CP_1
quest'ultimo conduttore in base ad un contratto di locazione intercorso con la Per_1 Parte_1
della cui esistenza non sono stati parimenti forniti elementi di prova.
Pertanto non ha provato, come sarebbe stato suo onere ai sensi dell'art. 2967 c.c., la Controparte_2
relazione fattuale della con l'immobile di cui chiede la restituzione, né a conforto della pretesa CP_1
assume rilevanza l'all.to 2 al ricorso, indicato quale informativa presso l'Agenzia delle Entrate, di pagina 2 di 3 contenuto illeggibile ed apparentemente inidoneo a sostenere elementi a sostegno della domanda, risultando peraltro che il ricorso alla convenuta contumace, sia stato notificato e ritirato dalla stessa
, presso un indirizzo differente da quello del bene reclamato. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda.
Civitavecchia, 23 gennaio 2025
dott. Maria Emanuela Ragusa
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Maria Emanuela Ragusa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1093/2022 promossa da:
C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. LONGO Parte_1 C.F._1
EUGENIO
RICORRENTE
Contro
( ) CP_1 CodiceFiscale_2
RESISTENTE CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 25.3.2022 dichiarandosi proprietaria dell'immobile sito Parte_1
in Bracciano, Via Castel Giuliano, Scala D, int. 4, sosteneva che nell'anno 2009 lo aveva concesso in locazione a coniuge della IG.ra a fronte di un canone mensile di Persona_1 CP_1
Euro 500,00 oltre oneri condominiali.
Sosteneva che il predetto contratto di locazione era stato risolto nel marzo 2013, allorchè i coniugi
/ si separavano ed il primo lasciava l'appartamento. Per_1 CP_1
La ricorrente sosteneva di aver da quel momento concesso alla IG.ra , in comodato gratuito, l'uso CP_1
dell'appartamento oggetto di causa e che poi, nell'ottobre 2013, la stessa si era autodenunciata ed CP_1
aveva registrato il contratto di locazione ai sensi degli art. 3 commi 9 e 9 del DLGS 23 del 14.3.2011, pagando un canone irrisorio mensile di euro 98,13. pagina 1 di 3 La ricorrente affermava che, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell' art. 3 commi 8 e 9 del DLGS 23 del 14.3.2011, intervenuta con la sentenza 50/2014, l'occupazione dell'appartamento da parte della IG.ra , che non rilasciava l'immobile nonostante numerose richieste, diveniva priva di CP_1
titolo e pertanto la proponeva istanza di mediazione (all.to 3) fallita per la mancata Parte_1
partecipazione da parte della . CP_1
La sosteneva che la versasse in uno stato di indebita occupazione dell'immobile e Parte_1 CP_1
concludeva chiedendo il rilascio e la corresponsione di una indennità di occupazione anche per la mancata possibilità di concedere ad altri la locazione del medesimo.
Richiamava la valutazione fornita dall'Agenzia delle Entrate sul valore locativo dell'immobile pari ad
Euro 300,00 mensili e concludeva chiedendo la differenza tra quanto dovuto e quanto versato dalla dall'aprile 2014, data in cui la norma veniva dichiarata incostituzionale, sino alla data di CP_1
proposizione del ricorso, per un importo di Euro 21.930,90.
La domanda va rigettata, la ricorrente non ha fornito prova dei fatti posti a fondamento della domanda spiegata.
La difesa della proprietà contro l'occupazione abusiva può avvalersi di due principali strumenti legali:
l'azione di rivendicazione e l'azione di restituzione, per la prima è richiesta una rigorosa dimostrazione del diritto di proprietà, la seconda si basa sulla relazione fattuale con il bene e l'assenza di titolo giuridico da parte dell'occupante.
Nel caso di specie, non avendo la ricorrente depositato alcun titolo di proprietà ma solo una certificazione catastale, l'azione è da qualificarsi come personale di restituzione, ma la non Parte_1
ha fornito alcuna prova dei fatti dedotti a fondamento della sua pretesa, non ha provato l'esistenza del titolo in base al quale chiedere la restituzione dell'immobile né l'attualità della detenzione attribuita alla resistente, rimasta contumace.
Peraltro la ricorrente è partita dal sostenere, contraddittoriamente, l'esistenza un rapporto di comodato temporaneo tra la e la , di cui non ha fornito indicazioni né riscontri in merito alla sua Parte_1 CP_1
cessazione, indicandolo come sorto dal momento della separazione legale dei coniugi e CP_1
quest'ultimo conduttore in base ad un contratto di locazione intercorso con la Per_1 Parte_1
della cui esistenza non sono stati parimenti forniti elementi di prova.
Pertanto non ha provato, come sarebbe stato suo onere ai sensi dell'art. 2967 c.c., la Controparte_2
relazione fattuale della con l'immobile di cui chiede la restituzione, né a conforto della pretesa CP_1
assume rilevanza l'all.to 2 al ricorso, indicato quale informativa presso l'Agenzia delle Entrate, di pagina 2 di 3 contenuto illeggibile ed apparentemente inidoneo a sostenere elementi a sostegno della domanda, risultando peraltro che il ricorso alla convenuta contumace, sia stato notificato e ritirato dalla stessa
, presso un indirizzo differente da quello del bene reclamato. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda.
Civitavecchia, 23 gennaio 2025
dott. Maria Emanuela Ragusa
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