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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/12/2025, n. 17794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17794 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.n. 48560/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona della Giudice AR RM GA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da nata il [...] a Parte_1
Rondonópolis – Brasile, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi COLOMBINO;
-ricorrente-
nei confronti del
, in persona del Ministro p.t.; Controparte_1
-resistente-
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente chiede che venga dichiarato il suo status di cittadina italiana in virtù della comune discendenza da , cittadino italiano nato il [...] a Persona_1
AN (FR) – Italia, successivamente emigrato in Brasile ed ivi deceduto senza mai naturalizzarsi cittadino straniero.
Il , ritualmente citato, si è costituito non contestando nel merito la domanda CP_1 giudiziale avanzata dalle controparti, legittimata dai nuovi principi affermati dalle Sezioni
Unite della Cassazione con la nota sentenza n. 4466/2009, alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 9 aprile 1975 e n. 30 del 9 febbraio 1983 ma ritenendo necessaria una pronuncia giudiziale trattandosi di discendenza per via materna. Eccepiva, inoltre, la mancata tempestiva produzione della documentazione a sostegno dell'avversa domanda.
Chiedeva quindi la compensazione delle spese di lite.
La domanda è fondata.
La linea di discendenza che conduce dall'avo italiano agli odierni ricorrenti è compiutamente documentata.
Invero, l'eccezione sollevata da parte resistente relativa alla mancata tempestiva produzione della documentazione è infondata, avendo le parti ricorrenti prodotto in giudizio tutta la documentazione necessaria a comprovare la linea di discendenza che conduce all'avo italiano con la domanda introduttiva del giudizio.
Dall'esame dei documenti prodotti risulta, inoltre, che la trasmissione della cittadinanza, secondo la legge all'epoca vigente, si interruppe a causa di un passaggio generazionale per linea femminile.
La trasmissione jure sanguinis era infatti all'epoca prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della
Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza la medesima Corte con la Sentenza
n.87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla
Corte di Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009). Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2 L. 555 del 1912) […] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
Peraltro, i ricorrenti hanno dato prova di aver effettuato numerosi tentativi di prenotazione on line sul sito “prenotami” del Consolato Generale San Paolo, Brasile, per la presentazione della documentazione attestante la propria discendenza, al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, non riuscendovi, non risultando nel sito alcun calendario disponibile ed evidenziando che quello era l'unico sistema previsto per la presentazione dei documenti attestanti la propria discendenza.
A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge
n. 241 del 07/08/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. I ricorrenti danno contezza delle liste di attesa relative alle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana presso la rappresentanza diplomatica competente : ne emerge che erano in corso di convocazione le domanda presentate negli anni 2016-2017.
Pertanto, la prospettiva di attesa per il primo esame delle domande è di quasi 10 anni dalla presentazione.
Simili coordinate temporali si sostanziano di fatto in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, i quali quindi hanno diritto e interesse ad agire giudizialmente.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dall' attore, dichiarando che il medesimo
è cittadino italiano dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del Controparte_1 dei provvedimenti conseguenti.
Le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente è cittadina italiana;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Roma, in data 18/12/2025.
La Giudice
D,.ssa AR RM GA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona della Giudice AR RM GA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da nata il [...] a Parte_1
Rondonópolis – Brasile, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi COLOMBINO;
-ricorrente-
nei confronti del
, in persona del Ministro p.t.; Controparte_1
-resistente-
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente chiede che venga dichiarato il suo status di cittadina italiana in virtù della comune discendenza da , cittadino italiano nato il [...] a Persona_1
AN (FR) – Italia, successivamente emigrato in Brasile ed ivi deceduto senza mai naturalizzarsi cittadino straniero.
Il , ritualmente citato, si è costituito non contestando nel merito la domanda CP_1 giudiziale avanzata dalle controparti, legittimata dai nuovi principi affermati dalle Sezioni
Unite della Cassazione con la nota sentenza n. 4466/2009, alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 9 aprile 1975 e n. 30 del 9 febbraio 1983 ma ritenendo necessaria una pronuncia giudiziale trattandosi di discendenza per via materna. Eccepiva, inoltre, la mancata tempestiva produzione della documentazione a sostegno dell'avversa domanda.
Chiedeva quindi la compensazione delle spese di lite.
La domanda è fondata.
La linea di discendenza che conduce dall'avo italiano agli odierni ricorrenti è compiutamente documentata.
Invero, l'eccezione sollevata da parte resistente relativa alla mancata tempestiva produzione della documentazione è infondata, avendo le parti ricorrenti prodotto in giudizio tutta la documentazione necessaria a comprovare la linea di discendenza che conduce all'avo italiano con la domanda introduttiva del giudizio.
Dall'esame dei documenti prodotti risulta, inoltre, che la trasmissione della cittadinanza, secondo la legge all'epoca vigente, si interruppe a causa di un passaggio generazionale per linea femminile.
La trasmissione jure sanguinis era infatti all'epoca prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della
Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza la medesima Corte con la Sentenza
n.87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla
Corte di Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009). Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2 L. 555 del 1912) […] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
Peraltro, i ricorrenti hanno dato prova di aver effettuato numerosi tentativi di prenotazione on line sul sito “prenotami” del Consolato Generale San Paolo, Brasile, per la presentazione della documentazione attestante la propria discendenza, al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, non riuscendovi, non risultando nel sito alcun calendario disponibile ed evidenziando che quello era l'unico sistema previsto per la presentazione dei documenti attestanti la propria discendenza.
A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge
n. 241 del 07/08/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. I ricorrenti danno contezza delle liste di attesa relative alle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana presso la rappresentanza diplomatica competente : ne emerge che erano in corso di convocazione le domanda presentate negli anni 2016-2017.
Pertanto, la prospettiva di attesa per il primo esame delle domande è di quasi 10 anni dalla presentazione.
Simili coordinate temporali si sostanziano di fatto in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, i quali quindi hanno diritto e interesse ad agire giudizialmente.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dall' attore, dichiarando che il medesimo
è cittadino italiano dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del Controparte_1 dei provvedimenti conseguenti.
Le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente è cittadina italiana;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Roma, in data 18/12/2025.
La Giudice
D,.ssa AR RM GA