Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/03/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.5079.2022 R.A.C.L., promossa da:
Raffaela Petrelli
con il proc. avv. Zecca Piccolo dom.
CONTRO
[...]
CP 1
Parte ricorrente ha adito questo Giudice chiedendo dichiararsi il proprio diritto alla pensione di vecchiaia anticipata in quanto affetta da patologie che ne riducono la capacità di lavoro nei limiti di legge;
con conseguente condanna di al relativo pagamento e con vittoria di spese da distrarsi alla difesa antistataria. All'uopo espone di avere invano presentato domanda in sede amministrativa.
Fissata l'udienza di discussione si è costituita parte convenuta lamentando l'infondatezza del ricorso.
L'art. 1 dlgs 30.12.92 n.503 recita quanto segue: "Regime dell'assicurazione generale obbligatoria
Articolo 1
1. Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata.
2. Il limite di età previsto per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, è elevato fino al compimento del 65° anno;
gli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano ancora attività lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, sono esonerati dall'obbligo della comunicazione di cui al richiamato art. 6, comma 2; sono altresì esonerati dall'anzidetto obbligo gli assicurati che maturino i requisiti previsti entro sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando l'obbligo per gli assicurati stessi di effettuare la comunicazione sopra considerata non oltre la data in cui i predetti requisiti sono maturati.
3. La percentuale annua di commisurazione della pensione per ogni anno di anzianità contributiva acquisita per effetto di opzione esercitata ai sensi dell'art. 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dell'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, ai fini della permanenza in servizio oltre le età di cui al comma 1, è incrementata di un punto percentuale fino al compimento del 60° anno di età per le donne e 65° per gli uomini e di mezzo punto percentuale negli altri casi, anche in deroga all'art. 11, comma 2, della legge 30 aprile 1969, n. 153. Gli incentivi indicati sono attribuiti, comunque, fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva massima utile. Per gli anni successivi viene riconosciuta la maggiorazione della pensione di cui al comma 6 dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.
4. Le percentuali annue di rendimento attribuite ai sensi del comma 3 restano acquisite indipendentemente dalla successiva applicazione dell'elevazione del requisito di età prevista dal comma 1.
5. Il trattamento pensionistico derivante dall'applicazione dei commi 2 e 3 non può comunque superare l'importo della retribuzione pensionabile prevista dai singoli ordinamenti.
6. Sono confermati i requisiti per la pensione di vecchiaia in vigore alla data del 31 dicembre 1992 per i lavoratori non vedenti.
7. Il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro.
8. L'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento".
Pacifica la sussistenza dei prescritti requisiti anagrafici e contributivi, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio le cui conclusioni ritiene questo decidente di poter far proprie in considerazione del rigore scientifico con cui sono state tratte.
È quindi emerso come parte ricorrente non sia invalida in misura almeno pari all'80%, ma solo al 75% essendosi riscontrato quanto segue: "Dall'insieme dell'esame clinico-obiettivo e dalla visione della documentazione sanitaria allegata agli atti di causa si possono trarre le seguenti conclusioni diagnostiche. Trattasi di soggetto affetto da “ ...... artropatia 66
diffusa a modica incidenza funzionale (7010), cardiopatia ipertensiva senza significative compromissioni d'organo (6441), broncopatia senza segni di insufficienza respiratoria
(6013), ipoacusia (4005) e sindrome depressiva (2205)...", pur utilizzando i parametri della invalidità civile nel rispetto dei criteri fissati dalla Corte di legittimità [Cass.9081.2013] secondo cui "Con l'unico motivo la ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 503 del
1992, art. 1, comma 8, deducendo che la formulazione di tale norma è tale da includere anche la nozione di capacità lavorativa generica rilevante nell'ambito dell'invalidità civile.
2. La decisione impugnata, che si è posta in consapevole dissenso dal precedente di questa
Corte n. 13495/2003. si fonda essenzialmente sul rilievo che la disposizione in parola è inserita in un contesto normativo concernente i trattamenti previdenziali e non quelli assistenziali, dal che dovrebbe derivarsi la rilevanza soltanto dell'invalidità accertata in base ai criteri fissati per il riconoscimento delle prestazioni previdenziali ai sensi della L. n. 222 del 1984.
3. Ritiene il Collegio di non doversi discostare dal principio già fissato dal proprio ricordato arresto n. 13495/2003, ove è stato condivisibilmente rilevato che la percentualizzazione puntuale dell'invalidità in una misura fin ad allora estranea al regime pensionistico generale era già da sola significante dell'intento legislativo di riferirsi a una categoria di soggetti che non coincide con quella indicata nella L. n. 222 del 1984, art. 1, il quale accoglie una nozione di invalidità che fa consistere genericamente nella riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo. In altri termini, il riferimento allo stato di invalidità (nella percentuale fissa indicata) senza il richiamo alla riduzione della "capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini" (capacità di lavoro specifica), rilevante a mente della L. n. 222 del 1984, art. 1 per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, conduce a ritenere che l'applicabilità della vecchia normativa in tema di età pensionabile è stata genericamente disposta in favore di tutti i soggetti invalidi, anche se con capacità di lavoro e, quindi, di guadagno, perché l'unico requisito posto dalla legge riguarda, appunto, la misura dell'invalidità, che non deve essere inferiore all'80%".
Pertanto, il ricorso non può essere accolto. La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite. Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, in difetto di dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc., sono poste a carico di parte ricorrente.
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando,
rigetta il ricorso.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, siccome liquidate, sono poste a carico di parte ricorrente.
Spese per il resto compensate.
Lecce, 18/03/2025
Lorenzo Bellanova