Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 13/06/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 2190/2024 - Pag. 1 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Gaetano Laviola Presidente dott. Matteo Prato Giudice dott. Gianluca Di Giovanni Giudice relatore ed estensore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 2190/2024 del ruolo generale, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente TRA
, C.F. , parte nata a [...]_1 C.F._1
(Cs) in data 13/10/1974
E
C.F. , parte nata a Castrovillari (Cs) in [...]_2 C.F._2
04/07/1976, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Bonifati, elettivamente domiciliati come in atti
RICORRENTI con l'intervento del P.M. CONCLUSIONI I ricorrenti hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed il P.M. non ha fatto pervenire conclusioni.
RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 12/12/2024, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in Morano Calabro (CS) in data 05/07/2003 (Atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Morano Calabro al n. 8, anno 2003, parte 2, Serie A), alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia. L'udienza di cui all'art. 473 bis.51 c.p.c. è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., avendo le parti rinunciato espressamente a parteciparvi con comunicazione nella quale hanno dichiarato di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare. Pertanto, all'esito della scadenza del termine per il deposito delle predette note, il giudice relatore ha riservato la decisione al Collegio Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
La domanda congiunta concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio . Pt_3
L'origine riferimento non è stata trovata.proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data del 16/07/2018 dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di
separazione n. 1461/2018 RG definito con decreto di omologa di separazione di questo Tribunale n.
10573/2018 del 03/12/2018 (v. documentazione allegata). Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70. I ricorrenti, dalla cui unione sono nati due figlie: – nata il [...] in [...]
Castrovillari (CS) - e nata il [...] in [...], hanno affermato di Persona_2 avere già definito tutti i rapporti economici e di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio. I ricorrenti, tenuto conto dell'istanza congiunta hanno dichiarato, quindi, di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale e di concordare le condizioni di cui al ricorso congiunto, di seguito riportate:
“1. Pronunzia sullo status. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto a Morano Calabro (CS) in data 05.07.2003 con atto trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Morano Calabro al n.8 , anno 2003, parte 2, Serie A, ordinando agli Ufficiali dello Stato Civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito.
2. Responsabilità genitoriale. Affidare le figlie minori in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna sita in Morano Calabro (CS), Via Martiri della Libertà. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle figlie dovranno essere assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse.
3. Tempi di permanenza. Piano genitoriale. Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figlie come a seguire tenuto conto che una delle figlie è già maggiorenne e l'altra è prossima al conseguimento della maggiore età: A. Il padre continuerà ad avere la facoltà di vedere le figlie ogni qualvolta gli sarà possibile in ragione delle sue esigenze lavorative e compatibilmente con le attività scolastiche e/o ricreative delle figlie stesse e salvo che, per particolari esigenze delle figlie e/o dei genitori, questi ultimi non convengano tra loro specifici giorni e/o specifici orari di visita. In ogni caso, ove dovessero sorgere delle problematiche tra le parti è sin d'ora stabilito che il padre terrà con sè le figlie, se lo vorranno, tutti i giorni dalle ore 18:00 alle ore 20:00; a settimane alterne, dalle ore 10:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica;
sempre compatibilmente con le esigenze scolastiche e ricreative delle figlie e salvo diversa pattuizione dei coniugi. B. Durante le vacanze estive, Natalizie e Pasquali le figlie finchè sarà possibile tenuto conto dell'età delle stesse, ad anni alterni, staranno con l'uno o con l'altro genitore tenuto conto anche delle esigenze del padre e di quelle della madre e, precisamente: ad anni alterni trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro; il ferragosto ad anni alterni con l'uno e con l'altro; e, parimenti, ad anni alterni, trascorreranno la Vigilia di Natale con l'uno e il giorno di Natale con l'altro, la Vigilia di Capodanno con l'uno e il Capodanno con l'altro, la Vigilia dell'Epifania con l'uno e il giorno dell'Epifania con l'altro. Durante le vacanze estive, inoltre, il padre avrà il diritto di tenere le figli se lo vorranno, nel periodo intercorrente tra il primo luglio ed il trenta di agosto di ogni anno, per 15 giorni consecutivi, oltre i periodi pattuiti, previo accordo dei genitori che dovrà intervenire ogni anno entro il 30 maggio e, salva diversa pattuizione consensuale tra gli stessi. Così, in ragione di eventuali accordi tra le parti sarà possibile prevedere la permanenza delle figlie alternativamente con uno dei genitori anche per più giorni consecutivi, nel pieno rispetto della volontà e delle esigenze delle figlie e nel rispetto della volontà dei genitori per effettuare, durante le festività, viaggi e/o trasferte, sempre tutelando, con il criterio dell'alternanza, il diritto di entrambi, di trascorrere le festività con le figlie.
4. Assegnazione casa coniugale. Confermare l'assegnazione della casa coniugale alla madre che ne è anche proprietaria esclusiva e Parte_1 che, in quanto intestataria delle relative utenze, continuerà a pagare i relativi oneri di R.G. n.° 2190/2024 - Pag. 3 di 3
somministrazione.
5. Ripartizione degli oneri di mantenimento della figlia maggiore Persona_1
e della figlia minore . Disporre che il SI. provveda al mantenimento Persona_2 Pt_2 ordinario della figlia ancora minorenne e finchè non avrà raggiunto la maggiore età, in via indiretta, versando alla madre entro il giorno 10 di ogni mese la somma mensile di €. 200,00 (duecento/00) che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat. Stabilire che entrambi i coniugi concorrano a tutte le spese universitarie da sostenere per la figlia maggiore PE
(canone locazione, tasse universitarie, testi scolastici, spese mensili per vitto, abbigliamento, trasporti e svago) ciascuno nella misura del 50%. Stabilire che lo stesso obbligo nascerà in capo ad entrambi i genitori in favore della figlia se la stessa, ultimata la scuola secondaria di Per_2 secondo grado, si iscriverà a sua volta all'Università, con conseguente cessazione, in tal caso, dell'obbligo per il padre di corrispondere l'importo di euro 200,00 in suo favore, come sopra stabilito. In ogni caso, disporre che il SI. provveda al pagamento del 50% delle spese Pt_2 mediche e ogni spesa straordinaria che dovesse rendersi necessaria nell'interesse delle figlie.
6. Altre pattuizioni Le parti dichiarano di rinunciare alla corresponsione di un assegno di mantenimento dell'uno nei confronti dell'altro, nonché ad ogni eventuale successiva pretesa economica a qualsivoglia titolo o ragione, avendo ad oggi definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale tra essi.
7. Spese legali Le spese legali restano integralmente compensate tra le parti.” Il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge, con la sola esclusione relativa all'affidamento condiviso delle figlie, in quanto, avendo entrambe raggiunto la maggiore età in corso di causa), nulla deve essere stabilito al riguardo. Per_2
Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Trattandosi di ricorso congiunto, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Morano Calabro
(CS) in data 05/07/2003 tra e (Atto Parte_1 Parte_2 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Morano Calabro al n. 8, anno 2003, parte 2, Serie A), come sopra generalizzati, alle condizioni di cui in parte motiva;
sulle spese del procedimento;
CP_1
C. MANDA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Morano Calabro (Cs), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 10 L.
1.12.1970 n.° 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; D. DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Castrovillari nella camera di consiglio tenutasi in data 12 giugno 2025.
Il Presidente
dott. Gaetano Laviola
Il Giudice estensore dott. Gianluca Di Giovanni
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Valeria Morrone