Sentenza 12 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 12/05/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E DI L ' A Q U I L A
Il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Maria Mancini ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I grado, iscritta al n. 1639 /2020 R.G. vertente
T R A
elettivamente domiciliato in Roma, via Virgilio n. 8 , presso Parte_1
e nello studio dell'Avv. PARENTI LUIGI da cui è rappresentato e difeso opponente
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore ” Controparte_1 elettivamente domiciliato in C.So Vittorio Emanuele II, 9 L'Aquila presso e nello studio dell'Avv. QUADRUCCIO PAOLO dal quale è rappresentata e difesa opposta
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex
1669cc)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al
2-ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c.,
i verbali di causa, le comparse conclusionali.
Appare tuttavia opportuno precisare l'oggetto del processo nonché riportare, sinteticamente, le rispettive domande, deduzioni ed eccezioni nella misura in cui le stesse siano rilevanti ai fini del decidere.
Con atto di citazione in opposizione di data 12/10/2020 proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 444/2018 di data 13/07/2018 emesso dal Tribunale di L' Aquila nel giudizio n. R.G. 1772/2018 su conforme richiesta di
, con cui gli era stato intimato, il pagamento di € 36.051,23 Controparte_1
oltre gli interessi e le spese della procedura monitoria, a titolo di saldo del corrispettivo per l'esecuzione di lavori oggetto di contratto di appalto.
A fondamento dell'opposizione l'opponente, in rito, deduceva la legittimità dell'opposizione tardiva per irregolarità della notifica del ricorso eseguita ad un indirizzo estraneo alla sua residenza attuale;
nel merito contestava la pretesa creditoria per non aver mai commissionato le ulteriore lavorazioni per le quali si chiedeva il pagamento ed eccepiva la esistenza di irregolarità documentali e contabili e la non debenza degli interessi richieste ex d.lgs. 231/02.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, preliminarmente sospesa la provvisoria esecuzione del titolo esecutivo, disattesa ogni contraria richiesta e in accoglimento delle ragioni già spiegate in narrativa, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 444/2018 r.g. del Tribunale di L' Aquila per i motivi di cui in narrativa.
Il tutto con vittoria di tutte le spese, competenze e onorari di causa ivi compresa la maggiorazione automatica del + 30% degli onorari ex art. 4, comma 1-bis del D.M.
55/14, oltre gli accessori di legge”.
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta per contestare la Controparte_1
ricostruzione avversaria. Deduceva, in rito, la inammissibilità dell'avversa opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e, nel merito, la legittimità della pretesa creditoria
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale di L'Aquila, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
A) preliminarmente, rigettare per inammissibilità e/o infondatezza l'istanza di sospensione di esecuzione, avanzata congiuntamente all'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, proposta da , con l'atto di citazione rivolto in data Parte_1
12.10.2020 alla CP_1
B) poi, rigettare per improcedibilità e/o inammissibilità e/o infondatezza l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, proposta da , con l'atto di citazione rivolto Parte_1
in data 12.10.2020 alla CP_1
C) in ogni caso, condannare l'opponente alle spese sia del procedimento cautelare sia del giudizio ordinario”
Sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c., istruito il giudizio a mezzo prove documentali e prove testimoniali , la causa è stata trattenuta a decisione. Tanto premesso appare utile perimetrare l'ambito della controversia insorta tra le parti ed esaminare in via preliminare la legittimità dell'esperita opposizione ex art. 650
c.p.c..
Ai fini della legittimità dell' esperita opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. parte opponente ha asserito di aver avuto conoscenza del decreto ingiuntivo soltanto in data 14/08/2020, allorquando in conseguenza della notifica dell'atto di precetto di data 15/07/2020, effettuata istanza di visibilità del fascicolo monitorio n.
1772/2018 r.g., notava che il decreto ingiuntivo opposto risultata essere stato notificato ad un indirizzo di Roma non più attuale per essere residente a far data del
18/01/2016 in L' Aquila.
Sul punto va osservato che sulla legittimità dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. secondo le Sezioni unite della Corte di Cassazione non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario. Ove la parte opposta intenda contestare la tempestività dell'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., in relazione alla irregolarità della notificazione così come ricostruita dall'opponente, sulla stessa ricade l'onere di provare il fatto relativo all'eventuale conoscenza anteriore del decreto da parte dell'ingiunto che sia in grado di rendere l'opposizione tardiva intempestiva e, quindi, inammissibile (Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 14572 del
22/06/2007, Rv. 597389; cfr. Cass civ. sez. VI, ord. n. 2608 del 02/02/2018).
Nel caso in esame, dalla documentazione in atti risulta che il decreto ingiuntivo è stato notificato all' opponente a mezzo posta ex art. 140 c.p.c. nel vecchio Parte_1
indirizzo in Roma, via Vallerano n. 101. L'agente postale come risulta dall'avviso di ricevimento, recatosi sul posto in Roma via Vallerano n. 101, ha rinvenuto il nominativo di nello stabile e stante la irreperibilità relativa dello Parte_1
stesso, ai sensi dell'art. 149 c.p.c e della Legge 890/92, che disciplinano le notificazioni a mezzo posta, ha immesso nella cassetta delle poste l'avviso di deposito e ha inviato la prescritta raccomandata recante l'avviso di deposito presso l'Ufficio Postale. Parte opponente ha prodotto in atti l'avviso di ricevimento della raccomandata contenete la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. CAD) da cui risulta che l'atto non è stato ritirato al 10° giorno di giacenza con perfezionamento della notifica il 31/07/2018.
Orbene, la questione relativa alla validità o meno della suddetta notifica del titolo esecutivo effettuata all'opponente presso la precedente residenza anagrafica, diversa dalla allora residenza anagrafica, è da ritenersi superata dalla sentenza n. 157/2021
Tribunale di L' Aquila pubblicata in data 25/02/2021, resa nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 , comma 1, c.p.c. n. 1358/2020 R.G., avverso l'atto di precetto di data 15/07/2020 fondato sul citato decreto ingiuntivo n. 444/2018, resa tra le medesime parti del presente giudizio. Detta sentenza, allegata in atti dall'opposta, non risulta essere stata appellata (e sul punto parte opponente nulla ha eccepito e dedotto) pertanto è da ritenersi passata in giudicato con la conseguenza che si è verificato sul punto il giudicato sostanziale e l'accertamento in essa contenuto fa stato a ogni effetto di legge tra le parti con effetto preclusione del riesame della medesima questione.
Leggesi, infatti, in detta sentenza : “L'opposta ha versato in atti il titolo esecutivo che risulta essere stato debitamente notificato all'opponente, ai sensi dell'art. 140
c.p.c. in data 19.07.2018 , e tornato al mittente, per compiuta giacenza, in data
31.07.2018”.
Ciò posto, non ricorrono i presupposti dell'opposizione tardiva ex art 650 c.p.c. ossia il lamentato difetto di tempestiva conoscenza del decreto stesso per irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo in conseguenza del quale esso debitore non sarebbe stato in grado di proporre tempestiva opposizione.
L'opposizione de qua, dunque, non essendo stata proposta nel rispetto del termine decorrente dalla data di effettiva conoscenza del decreto ingiuntivo non è tempestiva
è in quanto tale è da ritenersi inammissibile con la conseguenza che, essendo impedito ogni contestazione del decreto ingiuntivo, esso è divenuto definitivo ed esecutivo, non potendosi rilevare d'ufficio l'eccezione d'inefficacia (cfr. Cass. civ. sez. II sent.
20/01/2015 n. 865).
L'accertamento della inammissibilità dell'opposizione con la definitività ed esecutività del decreto ingiuntivo consente al Tribunale di assorbire l'esame delle questioni di merito sottese al presente giudizio.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n 147/2022, seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle conclusioni e tra le parti indicate in epigrafe, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
-dichiara inammissibile l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.
444/2018 di data 13/07/2018 emesso dal Tribunale di L' Aquila nel giudizio n.
R.G. 1772/2018;
-condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 7.616,00 oltre accessori di legge.
L' Aquila, lì 11/05/2025
Il Giudice
Anna Maria Mancini