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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/06/2025, n. 5404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5404 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28816/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 28816/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Piero Ferrari ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio legale del suo procuratore in Robbio, via Garibaldi n.11, come da procura in atti;
ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 avv. a Medina e Massimo Trusiani ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dei suoi procuratori in Milano, Corso Vittorio Emanuele II n. 30, come da procura in atti;
CONVENUTO
(C.F. ), residente in [...] C.F._2
Mazzola, n.6;
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni
Le parti, mediante il deposito dei rispettivi fogli di p.c., hanno precisato le seguenti conclusioni.
Parte attrice:
“In accoglimento dell'appello proposto da e in riforma dell'appellata sentenza del Giudice di Pace di Rho, Parte_1 accogliere la domanda dell'appellante e precisamente:
Nel merito:
Accertata la responsabilità del conducente del veicolo VE IL tg.DV565DN nella causazione del sinistro per cui è causa, condannare e in solido tra loro, a risarcire il danno derivato a Controparte_3 Controparte_2
1 nella sua qualità di proprietaria della vettura Fiat 50 tg. DN951PD, nella misura di €.5.007,88, Parte_1
e/o diversa somma nel prosieguo accertanda, con la rivalutazione monetaria e gli interessi dal fatto al saldo.
In ogni caso:
Con il favore di spese e onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio e della licenziata e/o licenzianda CTU”.
Parte convenuta:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto dalla sig.ra e, per Parte_1
l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 199/2023 resa in data 23/24.05.2023 dal ace di Rho, dott. Marco Cavalleri.
Con favore di spese, compenso professionale e quanto dovuto per C.P.A. e per I.V.A. anche in relazione al giudizio d'appello”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Rho il sig. , quale proprietario e conducente del GO VE Controparte_2 IL (tg. DV565DN), e la quale compagnia assicurativa del predetto Controparte_1 veicolo, al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale per i danni materiali riportati dalla propria vettura a causa del sinistro occorso a ED (MI) in data 08.06.2018.
In particolare, parte attrice allegava e deduceva:
- che in data 08.06.2018 la propria vettura Fiat 50 (tg. DN951PD) si trovava parcheggiata in sosta negli appositi spazi delimitati in località ED, quando la stessa veniva urtata dal GO VE IL (tg. DV565DN), di proprietà e condotto dal convenuto CP_2
e assicurato con la compagnia nell'atto di esecuzione
[...] Controparte_1 di una manovra in retromarcia;
- che il convenuto ammetteva la propria responsabilità e veniva compilato il modulo CP_2 di constatazione ole, mediante il quale lo stesso riconosceva la propria condotta colposa;
che a causa del sinistro la vettura di proprietà dell'attrice riportava danni materiali quantificati in Euro 5.007,88.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Rho la compagnia convenuta eccependo, in via preliminare, il difetto di Controparte_1 legittimazione attiva dell'attrice in quanto, come risulta dalla documentazione prodotta in atti, quest'ultima aveva ceduto il proprio credito in relazione al sinistro di causa alla Parte_2
Rho. Nel merito, la convenuta contestava l'an debeatur di cui all'atto di citazione in quanto il danno lamentato sarebbe incompatibile con la dinamica descritta.
La causa veniva iscritta a ruolo presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Milano e assegnata al dott. Marco Cavalleri con R.G. n. 1186/2019.
Il convenuto veniva dichiarato contumace previo accertamento della regolarità Controparte_2 della notifica dell'atto di citazione nei suoi confronti.
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, con l'assunzione dell'interrogatorio del convenuto contumace e dell'attrice e con l'escussione di un testimone.
2 All'esito dell'istruttoria orale il Giudice di prime cure, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni, trattenendo la causa in decisione;
successivamente, ritenendo opportuno approfondire la dinamica dell'evento dannoso, rimetteva la causa in istruttoria ed ammetteva la c.t.u. tecnica come richiesta dalla Controparte_1 all'uopo nominando quale c.t.u. il Geom. . All'e Parte_3 espletati, la causa veniva trattenuta nuovamente in decisione.
Con la sentenza n. 199/2023 resa in data 23.5.2023, il Giudice di Pace di Rho rigettava la domanda attorea condannando l'attrice al pagamento delle spese di lite sostenute dalla convenuta. Avverso la predetta sentenza proponeva appello dinanzi l'intestato Tribunale formulando il seguente Parte_1 motivo di appello: I) Erronea interpretazione delle risultanze istruttorie.
In particolare, parte appellante riteneva che il Giudice di Pace di Rho non avesse tenuto conto del valore confessorio delle dichiarazioni del convenuto contumace in sede di interrogatorio formale, né delle dichiarazioni rese dal teste oculare, sig. nell'ambito del giudizio di primo Testimone_1 grado, il quale aveva affermato di avere visto il veicolo di proprietà del urtare la vettura CP_2 dell'appellante parcheggiata in sosta. Inoltre, parte appellante contesta nsulenza tecnica espletata dal c.t.u. geom. – il quale aveva concluso per la non compatibilità, Parte_3 morfologica ed energetica, inistro di causa – ritenendo che il c.t.u. avesse errato nel non visionare di persona i veicoli e avesse addirittura sbagliato a identificare il mezzo del convenuto coinvolto nel sinistro.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la sola compagnia
[...]
contestando la domanda dell'appellante sia in punto di an che di quant Controparte_1
e ritenendo corretta la valutazione del Giudice di Pace di cui alla sentenza impugnata.
La causa veniva assegnata a questo Giudice che, a seguito della celebrazione della prima udienza in data 01.02.2025, con Ordinanza del 06.02.2024, pronunciata a scioglimento della riserva assunta all'udienza predetta, dichiarava la contumacia di e formulava alle parti una Controparte_2 proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c..
Alla successiva udienza del 16.04.2024, parte appellante dava atto di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice, mentre parte appellata dichiarava di non Controparte_1 accettare la predetta proposta, pertanto, con Ord fissava l'udienza di rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c..
All'udienza del giorno 08.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice rimetteva la causa in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c..
2. L'appello formulato da è infondato e la sentenza n. 199/2023 del Giudice di Parte_1
Pace di Rho deve essere confermata avendo il Giudice di prime cure correttamente e adeguatamente valutato le risultanze istruttorie per le ragioni che saranno di seguito esposte.
2.1. Innanzi tutto, quanto alle dichiarazioni testimoniali rese dal sig. si Testimone_1 rileva che queste non superano il vaglio di attendibilità richiesto dal codice di rito.
In particolare, il teste predetto, nel giudizio di primo grado, all'udienza del 18.02.2020 ha dichiarato:
“[…] faccio il rappresentante e nel mezzogiorno passo da casa a mangiare e portare in giro il cane. Sulla 50 non c'era nessuno, era posteggiata. Dei passanti e il – che conoscevano la proprietaria del mezzo – sono andati a CP_2 casa sua a chiamarla”.
3 Ebbene, le predette dichiarazioni non possono ritenersi attendibili nella parte in cui, innanzi tutto, sono generiche e non circostanziate, in quanto il teste si è limitato a confermare i capitoli di prova formulati da parte attrice e, inoltre, non sono attendibili in quanto il teste riferisce circostanze fattuali che non corrispondono nemmeno alle stesse allegazioni attoree di cui all'atto introduttivo, laddove l'attrice dichiara: “Richiamata dal rumore dell'urto, l'esponente scendeva di casa e constatava i danni al mezzo di sua proprietà” (v. atto di citazione in appello, pag.4), mentre il teste dichiara: “Dei passanti e il – CP_2 che conoscevano la proprietaria del mezzo – sono andati a casa sua a chiamarla” (v. verbale udienza 1 0, fasc. primo grado).
Le predette dichiarazioni risultano inficiate da vizi di contraddittorietà estrinseca in quanto, diversamente da quanto assunto dall'attrice in sede di atto di citazione – la quale sostiene di essere uscita dalla propria abitazione recandosi nel punto in cui aveva parcheggiato la vettura dopo aver sentito il rumore dell'urto – il teste dichiara, invece, che l'attrice, che si trovava nella propria abitazione, è stata avvisata di quanto occorso dal sig. e da altri passanti. CP_2
Inoltre, giova altresì rilevare che le dichiarazioni rese dal teste non sono neppure corroborate dagli accertamenti peritali espletati dal c.t.u., geom. il quale ha concluso la propria Persona_1 relazione peritale ritenendo i danni riportati dalle vetture non compatibili, morfologicamente ed energeticamente, con la dinamica del sinistro così come allegata dall'attrice (v. relazione peritale, fasc. primo grado).
Ed infatti, quanto alla compatibilità dei danni riportati dalla vettura dell'attrice con il sinistro di causa, il c.t.u. ha accertato quanto segue: “[…] Dunque i danni sono coerenti ma non possono essere definiti, tout court, anche compatibili perché esprimersi sulla compatibilità significa verificare che i danni presenti sul veicolo attoreo sono morfologicamente compatibili con quelli presenti sul veicolo del convenuto […] Con detta configurazione dell'urto non emerge però una compatibilità morfologica dei danni tenuto conto che il veicolo attorea avrebbe dovuto riportare un'omogeneità, in termini di profondità e deformazione, dei danni che si estendevano sul tutto il complessivo anteriore e con conseguente evidente rottura della fanaleria, un'introflessione del cofano, una rottura/introflessione del paraurti anteriore equamente distribuita sull'intero profilo e non maggiormente concentrata sul lato destro dello stesso, con andamento prettamente verticale, come emerge dalle foto in atti. Dunque, nell'ipotesi di urto coassiale non emerge una compatibilità morfologica dei danni […] Dunque, nell'ipotesi dell'urto obliquo non emerge una compatibilità morfologica dei danni. Date le caratteristiche del luogo del sinistro e tenuto conto di tutto quanto presente in atti non vedo altre possibili modalità d'urto tra i veicoli e dunque è possibile concludere l'analisi di coerenza e compatibilità dei danni affermando che: I DANNI LAMENTATI DALLA PARTE ATTRICE SONO RISULTATI COERENTI MA NON COMPATIBILI MORFOLOGICAMENTE ED ENERGETICAMENTE” (v. relazione peritale, pag. 17 ss.).
Con riguardo alle doglianze sollevate dalla difesa di parte attrice, odierna appellante, in relazione al mezzo utilizzato dal c.t.u. per la simulazione e, in particolare, alle quote altimetriche, deve rilevarsi che il consulente nominato ha ben argomentato, al riguardo, spiegando, in replica alle osservazioni formulate dal procuratore di parte attrice, quanto segue: “[…] Premesso che la sagoma utilizzata dallo scrivente CTU per l'analisi di compatibilità più corrispondente al modello dei veicolo convenuto, si fa notare inoltre che seppur fossero errate le quote altimetriche da me utilizzate e ipoteticamente valide quelle proposte dall'avvocato di parte attrice, comunque si riscontrerebbe una non compatibilità morfologica ed energetica dei danni, nell'ipotesi di urto coassiale, così come ampiamente mostrato ed analizzato a pagina 19 e 20 della bozza di CTU. Purtroppo, l'avvocato di parte attrice nulla mostra, sotto il profilo tecnico, in termini di compatibilità morfologica ed energetica […]” (v. relazione peritale, pag. 22 ss.).
4 Ebbene, tali repliche devono ritenersi pienamente condivisibili in quanto suffragate da accertamenti specifici e da un'esaustiva valutazione della documentazione prodotta e corredate da argomentazioni di indubbio valore tecnico-scientifico.
Infine, si rileva che l'interrogatorio formale del convenuto contumace , reso nel Controparte_2 giudizio di primo grado all'udienza del 18.02.2020 – nel corso del qual nfermato le circostanze di cui ai capitoli di prova di parte attrice – non è da sé solo sufficiente a provare il fatto storico e il nesso causale tra l'evento lesivo e i danni lamentati da parte attrice, anche tenuto conto di quanto emerge dagli accertamenti peritali del c.t.u. geom. come sopra esposto. Persona_1
Ed infatti, come correttamente ritenuto dal Giudice di prime cure, l'art. 2733 c.c. dispone che, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice, il quale non è vincolato alla dichiarazione del danneggiante ma è libero di attribuirle il valore che ritiene più opportuno.
Sul punto devono rammentarsi i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità, la quale, al riguardo, ha affermato: “Nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento della responsabilità civile da circolazione dei veicoli a motore soggetti ad assicurazione obbligatoria, all'interno dei quali sussiste litisconsorzio necessario tra il danneggiato, l'assicuratore nei cui confronti questi propone la domanda, e il proprietario del veicolo danneggiante, la confessione resa dal danneggiante al danneggiato fa piena prova nei rapporti tra tali parti, ma non anche nei confronti dell'assicuratore, rispetto al quale la confessione è elemento di prova liberamente apprezzabile dal giudice” (cfr. ex multis Cass. civ. 11940/2006).
Pertanto, alla luce del complessivo compendio probatorio, le emergenze processuali non consentono di ritenere provato da parte dall'attrice né il fatto storico, come allegato e dedotto in sede di atto di citazione, né la compatibilità dei danni lamentati con il sinistro per cui è causa.
2.2. Alla luce delle superiori considerazioni, deve ritenersi che il giudice di prime cure abbia fatto buon governo delle norme che permeano la disciplina del codice di rito in relazione alla valutazione delle prove;
ne consegue che l'appello proposto da deve essere integralmente Parte_1 rigettato e, per l'effetto, la sentenza di primo grado n. 199/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Rho, dott. Marco Cavalleri, nel procedimento civile di cui al n. R.G. 1186/2019, deve essere integralmente confermata.
3. Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'effettiva attività difensiva espletata ex D.M. 147/2022, come in dispositivo.
Il Tribunale, in funzione di giudice di appello, rileva, altresì, che nella fattispecie de qua, stante l'integrale rigetto dell'appello, ricorre l'operatività del disposto di cui al comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, in funzione di Giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado Parte_1
n. 199/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Rho, dott. Marco Cavalleri, nel procedimento civile di cui al n. R.G. 1186/2019;
5 - condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite sostenute dall'appellata Parte_1 che sono liquidate in Euro 2.547,00 per compensi, oltre spese Controparte_1 generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 30.5.2002.
Milano, 30 giugno 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 28816/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Piero Ferrari ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio legale del suo procuratore in Robbio, via Garibaldi n.11, come da procura in atti;
ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 avv. a Medina e Massimo Trusiani ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dei suoi procuratori in Milano, Corso Vittorio Emanuele II n. 30, come da procura in atti;
CONVENUTO
(C.F. ), residente in [...] C.F._2
Mazzola, n.6;
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni
Le parti, mediante il deposito dei rispettivi fogli di p.c., hanno precisato le seguenti conclusioni.
Parte attrice:
“In accoglimento dell'appello proposto da e in riforma dell'appellata sentenza del Giudice di Pace di Rho, Parte_1 accogliere la domanda dell'appellante e precisamente:
Nel merito:
Accertata la responsabilità del conducente del veicolo VE IL tg.DV565DN nella causazione del sinistro per cui è causa, condannare e in solido tra loro, a risarcire il danno derivato a Controparte_3 Controparte_2
1 nella sua qualità di proprietaria della vettura Fiat 50 tg. DN951PD, nella misura di €.5.007,88, Parte_1
e/o diversa somma nel prosieguo accertanda, con la rivalutazione monetaria e gli interessi dal fatto al saldo.
In ogni caso:
Con il favore di spese e onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio e della licenziata e/o licenzianda CTU”.
Parte convenuta:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto dalla sig.ra e, per Parte_1
l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 199/2023 resa in data 23/24.05.2023 dal ace di Rho, dott. Marco Cavalleri.
Con favore di spese, compenso professionale e quanto dovuto per C.P.A. e per I.V.A. anche in relazione al giudizio d'appello”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Rho il sig. , quale proprietario e conducente del GO VE Controparte_2 IL (tg. DV565DN), e la quale compagnia assicurativa del predetto Controparte_1 veicolo, al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale per i danni materiali riportati dalla propria vettura a causa del sinistro occorso a ED (MI) in data 08.06.2018.
In particolare, parte attrice allegava e deduceva:
- che in data 08.06.2018 la propria vettura Fiat 50 (tg. DN951PD) si trovava parcheggiata in sosta negli appositi spazi delimitati in località ED, quando la stessa veniva urtata dal GO VE IL (tg. DV565DN), di proprietà e condotto dal convenuto CP_2
e assicurato con la compagnia nell'atto di esecuzione
[...] Controparte_1 di una manovra in retromarcia;
- che il convenuto ammetteva la propria responsabilità e veniva compilato il modulo CP_2 di constatazione ole, mediante il quale lo stesso riconosceva la propria condotta colposa;
che a causa del sinistro la vettura di proprietà dell'attrice riportava danni materiali quantificati in Euro 5.007,88.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Rho la compagnia convenuta eccependo, in via preliminare, il difetto di Controparte_1 legittimazione attiva dell'attrice in quanto, come risulta dalla documentazione prodotta in atti, quest'ultima aveva ceduto il proprio credito in relazione al sinistro di causa alla Parte_2
Rho. Nel merito, la convenuta contestava l'an debeatur di cui all'atto di citazione in quanto il danno lamentato sarebbe incompatibile con la dinamica descritta.
La causa veniva iscritta a ruolo presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Milano e assegnata al dott. Marco Cavalleri con R.G. n. 1186/2019.
Il convenuto veniva dichiarato contumace previo accertamento della regolarità Controparte_2 della notifica dell'atto di citazione nei suoi confronti.
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, con l'assunzione dell'interrogatorio del convenuto contumace e dell'attrice e con l'escussione di un testimone.
2 All'esito dell'istruttoria orale il Giudice di prime cure, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni, trattenendo la causa in decisione;
successivamente, ritenendo opportuno approfondire la dinamica dell'evento dannoso, rimetteva la causa in istruttoria ed ammetteva la c.t.u. tecnica come richiesta dalla Controparte_1 all'uopo nominando quale c.t.u. il Geom. . All'e Parte_3 espletati, la causa veniva trattenuta nuovamente in decisione.
Con la sentenza n. 199/2023 resa in data 23.5.2023, il Giudice di Pace di Rho rigettava la domanda attorea condannando l'attrice al pagamento delle spese di lite sostenute dalla convenuta. Avverso la predetta sentenza proponeva appello dinanzi l'intestato Tribunale formulando il seguente Parte_1 motivo di appello: I) Erronea interpretazione delle risultanze istruttorie.
In particolare, parte appellante riteneva che il Giudice di Pace di Rho non avesse tenuto conto del valore confessorio delle dichiarazioni del convenuto contumace in sede di interrogatorio formale, né delle dichiarazioni rese dal teste oculare, sig. nell'ambito del giudizio di primo Testimone_1 grado, il quale aveva affermato di avere visto il veicolo di proprietà del urtare la vettura CP_2 dell'appellante parcheggiata in sosta. Inoltre, parte appellante contesta nsulenza tecnica espletata dal c.t.u. geom. – il quale aveva concluso per la non compatibilità, Parte_3 morfologica ed energetica, inistro di causa – ritenendo che il c.t.u. avesse errato nel non visionare di persona i veicoli e avesse addirittura sbagliato a identificare il mezzo del convenuto coinvolto nel sinistro.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la sola compagnia
[...]
contestando la domanda dell'appellante sia in punto di an che di quant Controparte_1
e ritenendo corretta la valutazione del Giudice di Pace di cui alla sentenza impugnata.
La causa veniva assegnata a questo Giudice che, a seguito della celebrazione della prima udienza in data 01.02.2025, con Ordinanza del 06.02.2024, pronunciata a scioglimento della riserva assunta all'udienza predetta, dichiarava la contumacia di e formulava alle parti una Controparte_2 proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c..
Alla successiva udienza del 16.04.2024, parte appellante dava atto di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice, mentre parte appellata dichiarava di non Controparte_1 accettare la predetta proposta, pertanto, con Ord fissava l'udienza di rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c..
All'udienza del giorno 08.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice rimetteva la causa in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c..
2. L'appello formulato da è infondato e la sentenza n. 199/2023 del Giudice di Parte_1
Pace di Rho deve essere confermata avendo il Giudice di prime cure correttamente e adeguatamente valutato le risultanze istruttorie per le ragioni che saranno di seguito esposte.
2.1. Innanzi tutto, quanto alle dichiarazioni testimoniali rese dal sig. si Testimone_1 rileva che queste non superano il vaglio di attendibilità richiesto dal codice di rito.
In particolare, il teste predetto, nel giudizio di primo grado, all'udienza del 18.02.2020 ha dichiarato:
“[…] faccio il rappresentante e nel mezzogiorno passo da casa a mangiare e portare in giro il cane. Sulla 50 non c'era nessuno, era posteggiata. Dei passanti e il – che conoscevano la proprietaria del mezzo – sono andati a CP_2 casa sua a chiamarla”.
3 Ebbene, le predette dichiarazioni non possono ritenersi attendibili nella parte in cui, innanzi tutto, sono generiche e non circostanziate, in quanto il teste si è limitato a confermare i capitoli di prova formulati da parte attrice e, inoltre, non sono attendibili in quanto il teste riferisce circostanze fattuali che non corrispondono nemmeno alle stesse allegazioni attoree di cui all'atto introduttivo, laddove l'attrice dichiara: “Richiamata dal rumore dell'urto, l'esponente scendeva di casa e constatava i danni al mezzo di sua proprietà” (v. atto di citazione in appello, pag.4), mentre il teste dichiara: “Dei passanti e il – CP_2 che conoscevano la proprietaria del mezzo – sono andati a casa sua a chiamarla” (v. verbale udienza 1 0, fasc. primo grado).
Le predette dichiarazioni risultano inficiate da vizi di contraddittorietà estrinseca in quanto, diversamente da quanto assunto dall'attrice in sede di atto di citazione – la quale sostiene di essere uscita dalla propria abitazione recandosi nel punto in cui aveva parcheggiato la vettura dopo aver sentito il rumore dell'urto – il teste dichiara, invece, che l'attrice, che si trovava nella propria abitazione, è stata avvisata di quanto occorso dal sig. e da altri passanti. CP_2
Inoltre, giova altresì rilevare che le dichiarazioni rese dal teste non sono neppure corroborate dagli accertamenti peritali espletati dal c.t.u., geom. il quale ha concluso la propria Persona_1 relazione peritale ritenendo i danni riportati dalle vetture non compatibili, morfologicamente ed energeticamente, con la dinamica del sinistro così come allegata dall'attrice (v. relazione peritale, fasc. primo grado).
Ed infatti, quanto alla compatibilità dei danni riportati dalla vettura dell'attrice con il sinistro di causa, il c.t.u. ha accertato quanto segue: “[…] Dunque i danni sono coerenti ma non possono essere definiti, tout court, anche compatibili perché esprimersi sulla compatibilità significa verificare che i danni presenti sul veicolo attoreo sono morfologicamente compatibili con quelli presenti sul veicolo del convenuto […] Con detta configurazione dell'urto non emerge però una compatibilità morfologica dei danni tenuto conto che il veicolo attorea avrebbe dovuto riportare un'omogeneità, in termini di profondità e deformazione, dei danni che si estendevano sul tutto il complessivo anteriore e con conseguente evidente rottura della fanaleria, un'introflessione del cofano, una rottura/introflessione del paraurti anteriore equamente distribuita sull'intero profilo e non maggiormente concentrata sul lato destro dello stesso, con andamento prettamente verticale, come emerge dalle foto in atti. Dunque, nell'ipotesi di urto coassiale non emerge una compatibilità morfologica dei danni […] Dunque, nell'ipotesi dell'urto obliquo non emerge una compatibilità morfologica dei danni. Date le caratteristiche del luogo del sinistro e tenuto conto di tutto quanto presente in atti non vedo altre possibili modalità d'urto tra i veicoli e dunque è possibile concludere l'analisi di coerenza e compatibilità dei danni affermando che: I DANNI LAMENTATI DALLA PARTE ATTRICE SONO RISULTATI COERENTI MA NON COMPATIBILI MORFOLOGICAMENTE ED ENERGETICAMENTE” (v. relazione peritale, pag. 17 ss.).
Con riguardo alle doglianze sollevate dalla difesa di parte attrice, odierna appellante, in relazione al mezzo utilizzato dal c.t.u. per la simulazione e, in particolare, alle quote altimetriche, deve rilevarsi che il consulente nominato ha ben argomentato, al riguardo, spiegando, in replica alle osservazioni formulate dal procuratore di parte attrice, quanto segue: “[…] Premesso che la sagoma utilizzata dallo scrivente CTU per l'analisi di compatibilità più corrispondente al modello dei veicolo convenuto, si fa notare inoltre che seppur fossero errate le quote altimetriche da me utilizzate e ipoteticamente valide quelle proposte dall'avvocato di parte attrice, comunque si riscontrerebbe una non compatibilità morfologica ed energetica dei danni, nell'ipotesi di urto coassiale, così come ampiamente mostrato ed analizzato a pagina 19 e 20 della bozza di CTU. Purtroppo, l'avvocato di parte attrice nulla mostra, sotto il profilo tecnico, in termini di compatibilità morfologica ed energetica […]” (v. relazione peritale, pag. 22 ss.).
4 Ebbene, tali repliche devono ritenersi pienamente condivisibili in quanto suffragate da accertamenti specifici e da un'esaustiva valutazione della documentazione prodotta e corredate da argomentazioni di indubbio valore tecnico-scientifico.
Infine, si rileva che l'interrogatorio formale del convenuto contumace , reso nel Controparte_2 giudizio di primo grado all'udienza del 18.02.2020 – nel corso del qual nfermato le circostanze di cui ai capitoli di prova di parte attrice – non è da sé solo sufficiente a provare il fatto storico e il nesso causale tra l'evento lesivo e i danni lamentati da parte attrice, anche tenuto conto di quanto emerge dagli accertamenti peritali del c.t.u. geom. come sopra esposto. Persona_1
Ed infatti, come correttamente ritenuto dal Giudice di prime cure, l'art. 2733 c.c. dispone che, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice, il quale non è vincolato alla dichiarazione del danneggiante ma è libero di attribuirle il valore che ritiene più opportuno.
Sul punto devono rammentarsi i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità, la quale, al riguardo, ha affermato: “Nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento della responsabilità civile da circolazione dei veicoli a motore soggetti ad assicurazione obbligatoria, all'interno dei quali sussiste litisconsorzio necessario tra il danneggiato, l'assicuratore nei cui confronti questi propone la domanda, e il proprietario del veicolo danneggiante, la confessione resa dal danneggiante al danneggiato fa piena prova nei rapporti tra tali parti, ma non anche nei confronti dell'assicuratore, rispetto al quale la confessione è elemento di prova liberamente apprezzabile dal giudice” (cfr. ex multis Cass. civ. 11940/2006).
Pertanto, alla luce del complessivo compendio probatorio, le emergenze processuali non consentono di ritenere provato da parte dall'attrice né il fatto storico, come allegato e dedotto in sede di atto di citazione, né la compatibilità dei danni lamentati con il sinistro per cui è causa.
2.2. Alla luce delle superiori considerazioni, deve ritenersi che il giudice di prime cure abbia fatto buon governo delle norme che permeano la disciplina del codice di rito in relazione alla valutazione delle prove;
ne consegue che l'appello proposto da deve essere integralmente Parte_1 rigettato e, per l'effetto, la sentenza di primo grado n. 199/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Rho, dott. Marco Cavalleri, nel procedimento civile di cui al n. R.G. 1186/2019, deve essere integralmente confermata.
3. Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'effettiva attività difensiva espletata ex D.M. 147/2022, come in dispositivo.
Il Tribunale, in funzione di giudice di appello, rileva, altresì, che nella fattispecie de qua, stante l'integrale rigetto dell'appello, ricorre l'operatività del disposto di cui al comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, in funzione di Giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado Parte_1
n. 199/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Rho, dott. Marco Cavalleri, nel procedimento civile di cui al n. R.G. 1186/2019;
5 - condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite sostenute dall'appellata Parte_1 che sono liquidate in Euro 2.547,00 per compensi, oltre spese Controparte_1 generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 30.5.2002.
Milano, 30 giugno 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
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