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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 18/10/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott.ssa ER Tarantino - Presidente
Dott.ssa Elvira Palma - Consigliere
Dott. Nicola Morgese - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 772 del 2023,
TRA
Parte_1 in persona del suo institore, rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Marozzi e dall'Avv. Nicola Nero,
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
Domenico Carone,
APPELLATO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 04.01.2022 ed iscritto al
R.G. n. 62/2022, , dipendente della Controparte_1 [...] con qualifica di operatori di stazione (livello 158) – Parte_1 premesso che nel calcolo della retribuzione prevista per i periodi di ferie annui non erano state incluse diverse voci retributive ed in particolare l'indennità di presenza, l'indennità aggiuntiva, l'indennità aziendale e l'indennità di trasferta –
1 conveniva in giudizio la società datoriale al fine di ottenere dal Tribunale di Bari una pronuncia di accoglimento delle seguenti conclusioni: «a) accertare e dichiarare il diritto del sig. per tutte le motivazioni suesposte, ad ottenere Controparte_1
l'inclusione nella retribuzione dovutagli per le ferie annuali anche dei compensi, calcolati sulla media dell'anno precedente o dell'altro periodo di riferimento che si riterrà di giustizia, maturati a titolo di: Indennità di presenza, Indennità aggiuntiva, Indennità aziendale, Indennità di trasferta previa, ove necessario, disapplicazione o non applicazione di eventuali norme di legge e/o di contratti collettivi nazionali in contrasto con la predetta
Direttiva della Comunità Europea 4 novembre 2003, n. 88, così come interpretata dalla
Corte di Giustizia Europea con le sentenze n. C-155/2010 del 15.09.2011, n. C-539/2012 del 22.05.2014 e n. C214/2016 del 29.11.2017; b) Conseguentemente condannare la
Società (p.i. n. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del suo legale rappresentate pro-tempore con sede in Bari alla via Amendola n. 106/D, al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive per gli anni dal 2015 al 2021
o nelle date che si riterrà di giustizia, tra quanto percepito durante le ferie annuali e quanto dovuto al ricorrente a tale titolo con l'inclusione dei compensi innanzi elencati nella misura di euro 3.581,87 in favore del Sig. , o nell'altra misura che risulterà Controparte_1 dovuta in corso di causa, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti, come annualmente dovuti, sulla base dei conteggi allegati sino al soddisfo, nonché delle differenze retributive maturate dal ricorrente per il periodo successivo al deposito del presente ricorso. c) Condannare la società resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre CAP e IVA come per legge, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore e difensore anticipatario››. Cont
2. La si costituiva in giudizio contestando le argomentazioni avverse e chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Con sentenza 74/2023 del 16.01.2023, il Tribunale di Bari in funzione di
Giudice del Lavoro ha così definito la controversia: «1) accoglie il ricorso nei limiti e nei termini indicati in parte motiva, dichiara il diritto del ricorrente a percepire durante i periodi di ferie annuali una retribuzione inclusiva dei seguenti compensi: Indennità di presenza, Indennità Aziendale e Indennità di trasferta e, per l'effetto, condanna la società
in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, al pagamento in favore del sig. delle differenze Controparte_1 retributive per i predetti titoli, maturate con decorrenza dal 2015 al 2020, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti sino al
2 soddisfo; 2) compensa le spese processuali nella misura di ½ e condanna la resistente al pagamento in favore dei ricorrenti della residua metà liquidata in € 550,00, oltre al rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione››.
4. Avverso detta decisione ha proposto appello Parte_1 mediante ricorso depositato il 13.07.2023.
5. Con memoria del 03.06.2024, si costituiva in giudizio CP_1 che contestava recisamente i motivi di gravame, chiedendone il rigetto,
[...] con conferma della sentenza del Tribunale.
6. All'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa è stata decisa mediante lettura e pubblicazione del dispositivo in calce trascritto.
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I. Sul ricorso in appello.
I.
1. Con il primo motivo l'appellante lamenta la «erroneità, insufficienza e contraddittorietà della motivazione della sentenza in relazione all'applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza della CGUE citati nella sentenza stessa – l'omesso accertamento della “paragonabilità” delle condizioni economiche godute dall'appellato nei periodi di fruizione delle ferie a quelle relative all'esercizio del loro lavoro, in conformità con quanto stabilito nella direttiva 2003/88 e dalle pronunce della CGUE in subiecta materia –
l'omesso accertamento dell'insussistenza del paventato effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali››. Cont In particolare, censura la sentenza impugnata laddove, sulla scorta della giurisprudenza della CGUE, afferma che la retribuzione delle ferie annuali dev'essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore, onde evitare il rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie.
La società evidenzia che, sulla scorta dei principi sanciti dalla Direttiva
2003/88 (in particolare, dell'art. 7 paragrafo 1), la stessa CGUE non aveva mai affermato l'obbligo di una meccanica parificazione tra la retribuzione feriale e quella dei periodi di regolare servizio, ma al contrario si era limitata a stabilire che la misura della retribuzione feriale doveva essere “paragonabile” a quella percepita dal lavoratore per la prestazione di lavoro (e, dunque, non identica a quest'ultima). La ratio posta a base di tale principio, difatti, è di evitare che il lavoratore possa essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali.
3 Questa situazione si verificherebbe in caso di riduzione retributiva
“significativa” e, come tale, idonea ad avere un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte del lavoratore, il che si porrebbe in contrasto con l'obiettivo perseguito dall'art. 7 della Direttiva 2003/88. In forza di tali principi, quindi, occorre verificare ex ante ma in concreto se al lavoratore siano state garantite durante la fruizione delle ferie condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa o se, al contrario, l'eliminazione (da parte della contrattazione collettiva) di una o più voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie abbia determinato, in ragione dell'entità dei suoi riflessi sul piano economico, una potenzialità dissuasiva sulla fruizione delle ferie annuali. Cont Quanto al caso di specie, si duole del fatto che il Tribunale, pur dichiarando di voler seguire tale corretto approccio metodologico, aveva completamente pretermesso l'indispensabile accertamento della potenziale dissuasività in concreto.
Sostiene che se tale accertamento fosse stato compiuto, difatti, il ricorso sarebbe stato respinto, perché il Tribunale avrebbe rilevato, anche attraverso l'esame delle buste paga in atti, che era da escludersi, per via della minima incidenza delle differenze retributive in ipotesi spettanti.
In sostanza, la mancata corresponsione delle indennità indicate dalla controparte durante i periodi di ferie non poteva aver avuto alcun effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali (come del resto confermato dal regolare godimento delle ferie da parte dell'appellato), sicché la retribuzione feriale corrisposta deve ritenersi pienamente conforme alle indicazioni della Direttiva 2003/88 come interpretata dalla giurisprudenza euro- unitaria. Cont I.
2. Con il secondo motivo, lamenta l'erroneità della sentenza appellata in relazione alla ritenuta inclusione nella retribuzione feriale degli emolumenti indicati nel ricorso, nonché l'erronea affermazione circa la sussistenza in concreto dei requisiti indicati dalla giurisprudenza della CGUE, ovvero l'intrinseca connessione tra il singolo compenso e la natura delle mansioni svolte dal lavoratore e/o con il suo status personale o professionale, nonché la finalità di compensare uno specifico disagio derivante dall'espletamento di dette mansioni.
4 Dopo aver rammentato che secondo la CGUE non possono essere incluse nella retribuzione feriale le somme aventi natura di rimborso delle spese sostenute dal lavoratore nell'esecuzione dei compiti che gli incombono secondo il contratto di lavoro, la società lamenta il travisamento delle prove da parte del Tribunale, il quale non avrebbe rilevato la sporadicità delle trasferte ed il loro carattere del tutto eventuale.
In via subordinata, parte appellante impugna la sentenza laddove non ha considerato il disposto dell'art. 51, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, secondo cui le indennità percepite per trasferte o missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente 90.000 lire (cioè 46,48 euro) al giorno, elevate a 150.000 lire per le trasferte all'estero.
Di conseguenza, in forza della citata disposizione il Giudice di prime cure avrebbe dovuto escludere la citata indennità dalla base di calcolo della retribuzione feriale, a prescindere dalla eventuale ripetitività della sua erogazione, attesa la loro natura di rimborso spese;
aggiunge che tanto sarebbe provato dalle buste paga in atti.
L'appellante, inoltre, passa in rassegna le ulteriori indennità riconosciute dal primo Giudice evidenziando che a) l'indennità giornaliera risulta sempre per importi irrisori (mediamente circa € 10,00 al mese) e che è genericamente correlata alla prestazione lavorativa (v. art. 5/A dell 21.05.1981) e quindi R_1 non sarebbe intrinsecamente connessa alla mansione di “operatore di stazione” svolta dall'appellato, né compensativa di specifici disagi e b) l'indennità aziendale non sarebbe intrinsecamente collegata alle mansioni di operatore di stazione;
piuttosto, il Verbale di Riunione del 23.07.2009 depositato dal ricorrente sarebbe relativo al personale che riveste la qualifica di capotreno e macchinista per assolvere con continuità a tutte le attività previste dalle necessità aziendali e quindi del tutto estraneo al caso di specie, dal momento che afferisce a profili professionali mai rivestiti dal . CP_1
I.
3. Con il terzo motivo di gravame, la società denuncia poi «l'inversione dell'onere della prova (violazione dell'art. 2697 cod.civ.) della sussistenza dei predetti requisiti (nesso intrinseco, compensazione di un disagio) derivante dall'erronea qualificazione della fattispecie come azione da inadempimento contrattuale››.
Sostiene che è onere del lavoratore dimostrare la non “paragonabilità” delle condizioni economiche godute nei periodi di fruizione delle ferie rispetto a quelle
5 relative all'esercizio del suo lavoro, la sussistenza di un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali e la conseguente difformità della disciplina collettiva da quanto stabilito nella direttiva 2003/88 e dalle pronunce della CGUE citate in sentenza.
In ragione di tanto e delle complementari argomentazioni ivi esposte, ha dunque richiesto la riforma dell'impugnata sentenza, con integrale rigetto della domanda proposta.
- - - - - - - - - - - - - - -
II. I motivi di gravame, esaminabili congiuntamente perché connessi, non possano trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte, che conducono a conclusioni conformi a quelle adottate dal Tribunale, seppur con gli opportuni chiarimenti.
II.
1.a. Come affermato da Cass. n.19716 del 2023, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha precisato che con l'espressione “ferie annuali retribuite” contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88/2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, “deve essere mantenuta” la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in
C-350/06 e C- 520/06, e altri). Persona_2
Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e R_3 altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 e anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-
385/17).
Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto a indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
Sulla scorta della giurisprudenza comunitaria, la Suprema Corte ha più volte affermato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state
6 codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore
(cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425).
Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 30/11/2021 n. 37589).
Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che, nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane, si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di “indennità di volo integrativa”.
A tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo – sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie, perché in contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo Europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile), interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto dell'Unione che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass.
23/06/2022 n. 20216).
«…Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve
7 obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali.
All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali
e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto»
(v. punti 24 e ss. sentenza Corte Giustizia C155/10 del 15.9.2011).
Su questa scia, Corte Giustizia 22.5.2014 n. 539, confermando il suddetto orientamento, ha, per esempio, statuito che «l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni e prassi nazionali in forza delle quali il lavoratore – la cui retribuzione è composta, da una parte, di uno stipendio di base e, dall'altra, di una provvigione» – come tale eventuale e variabile – «il cui importo è fissato con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro derivanti dalle vendite realizzate da detto lavoratore
– abbia diritto soltanto, a titolo di ferie annuali retribuite, ad una retribuzione composta esclusivamente del suo stipendio di base».
L'obiettivo di retribuire le ferie consiste nel collocare il lavoratore, nel corso delle ferie, in una situazione che è, sotto il profilo dello stipendio, paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze e a., EU:C:2006:177, punto 58, Persona_4 nonché e a., EU:C:2009:18, punto 60). Persona_2
Infatti, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò
8 determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione R_ (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata).
Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla sentenza della Corte di Giustizia 22 maggio 2014, causa
C539/12, Z.J.R. Lock (punti 29, 30, 31). In tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (punto 30).
Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della base (sentenza Wi. e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R.
Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della
“indennità per ferie retribuite” derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). […] A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza
CGUE 15 settembre 2011, Wi. e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni a esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate e applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo e incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE.
Per tutto quanto sopra esposto, va da sé che la circostanza che la società appellante, nella specie, si sia attenuta alle disposizioni contrattuali sopra citate in sede di determinazione della retribuzione da erogare durante il periodo feriale – e in particolare a talune disposizioni (v. sopra) che correlano l'erogazione di alcune specifiche indennità all'effettiva prestazione del servizio– non ha in questa sede alcuna rilevanza.
9 E infatti, si deve in ogni caso attribuire prevalenza alle sentenze della Corte di Giustizia dell'UE, le quali hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984, e hanno perciò «valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità» (cfr. Cass. n. 13425 del
2019 e ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
Chiarisce Cass. n. 18160 del 2023 che, in sostanza, il giudice del merito deve verificare la continuatività dell'erogazione degli emolumenti “esclusi” e l'incidenza degli stessi sul trattamento economico mensile, ma senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita, nel senso che la retribuzione “feriale” deve assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro (cfr. altresì Cass. n.
35578 del 2023, la quale precisa che deve trattasi comunque di compensi
“connessi” ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo, in relazione ovviamente alla specifica mansione svolta dal lavoratore).
II.
1.b. Passando all'esame dei singoli emolumenti la cui inclusione nella retribuzione feriale è stata chiesta dal lavoratore, in relazione all'indennità di trasferta prevista dagli artt. 20 e 21 del c.c.n.l. del 23 luglio 1976, va disatteso Cont l'appello proposto da , mentre dev'essere confermata la statuizione del
Tribunale.
Il fatto che l'indennità di trasferta/ diaria ridotta, prevista dall'art. 21 del
CCNL 23.7.1976, spettante al personale di macchina nella ipotesi di espletamento di turni fuori dalla propria residenza di servizio, possa rivestire natura indennitaria, non vale, di per sé, a negarne la computabilità negli elementi della retribuzione da valutare ai fini di cui si discute, trattandosi di “importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore”, al pari dell'indennità di volo per il personale navigante.
In termini, v. da ultimo Cass. n. 14011/2024, pronunciatasi nel senso della correttezza della decisione inclusiva della Corte di merito, sul presupposto che la retribuzione da erogare per il periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi
10 dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di
Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13425 del 2019; Cass. n.
37589 del 2021; nello stesso senso, v. Cass. nn. 11760 e 13321 del 2024, che hanno respinto il quarto motivo di ricorso di che attingeva l'erroneo Pt_1 computo nella base di calcolo, di indennità di trasferta e diaria ridotta).
Tra l'altro l'art. 21 citato prevede tale indennità in favore del personale viaggiante, di macchina e dei treni, in relazione al disagio correlato al servizio di turno prestato fuori della propria residenza per un periodo non inferiore alle sei ore continuative (il che rappresenta evidentemente la “normalità” per il personale viaggiante, in difetto di elementi di prova di segno contrario) prevedendo che tali indennità vengano parametrate sulla base di una determinata quota giornaliera della retribuzione (cosa che, tra l'altro, esclude qualsiasi relazione con eventuali spese in tesi sostenute dal lavoratore, rimborsate o rimborsabili dall'appellante).
Neppure giova – al fine di accreditarne la natura di rimborso spese – il richiamo all'art. 51 del TUIR n. 917/1986, come modificato dal D.Lgs
314/1997, ed alla previsione di esenzione delle indennità per trasferte “da ritenute fiscali e contributive sino al limite giornaliero di € 46,48”: tale disposizione, infatti, riguarda, al più, solo la modalità di tassazione, ma non è idonea a mutare la natura della indennità in questione.
Con riferimento all'indennità giornaliera di presenza di cui al punto 5, lett.
a), dell'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981, si tratta a tutti gli effetti di una componente predeterminata della retribuzione in quanto pagata per ogni effettiva giornata di prestazione (0,52 euro al giorno) ed è quindi intrinsecamente legata allo svolgimento della mansione lavorativa.
Essa, dunque, costituisce elemento proprio della retribuzione ordinaria del lavoratore, tant'è che essa è attribuita indistintamente a tutto il personale ad eccezione di quello che non ha diritto ad essere retribuito. Non vi è alcun motivo, quindi, che possa giustificarne l'esclusione dalla base di computo, risultando peraltro la stessa regolarmente corrisposta al dipendente nel corso dell'indicato periodo.
Allo stesso modo, l'indennità aziendale di cui all'Accordo del 23 luglio
2009 (prevista espressamente in favore del personale che ricopre la qualifica di
11 capotreno e macchinista) si pone in relazione alle concrete mansioni svolte, essendo riconosciuta in relazione alla “disponibilità ad assolvere con continuità a tutte le attività previste dalle necessità aziendali, come bigliettazione presso le stazioni, assistenza alla clientela, interventi straordinari, ecc. anche in considerazione delle attuali vacanze di organico rispetto all'organico approvato in sede di ristrutturazione”.
Peraltro, a smentita della censura, va osservato che la predetta indennità risulta regolarmente corrisposta al dipendente come emerge dalle buste paga, trattandosi dunque, anche a prescindere dall'inquadramento giuridico dello stesso, di emolumenti che l'azienda ha ritenuto connessi alle attività ordinariamente svolte ed evidentemente coincidenti con quelle previste dal contratto collettivo in relazione alla specifica mansione espletata.
II.
1.c. Va poi verificata, anche alla luce dei rilievi dell'appellante,
l'incidenza che dispiega sulla retribuzione mensile l'esclusione delle predette indennità.
Al riguardo è opportuno rimarcare che, nella specie, rileva lo stato soggettivo del lavoratore di fronte all'eventualità di veder sensibilmente ridotto il suo trattamento retributivo durante il periodo di ferie, sicché l'essere il datore di lavoro esposto a sanzioni in caso di omessa concessione delle ferie è circostanza, ai fini di cui si discute, del tutto irrilevante.
Orbene, a differenza di quanto opinato dall'appellante, il raffronto va operato su base mensile (come ricordano le sentenze sopra citate), poiché, in definitiva, deve stabilirsi a quanto ammonta per il lavoratore la perdita, in tema di retribuzione, se si assenta per ferie durante il relativo periodo.
Per cui, tale incidenza non può ragionevolmente essere valutata paragonando l'importo (annuo) delle singole indennità alla complessiva retribuzione annua.
Similmente, poco rilevante ai fini di inferire l'occasionalità dell'erogazione delle suddette indennità è il dato dell'esiguità degli importi corrisposti in relazione a talune indennità (v. pag. 9 dell'appello), giacché ciò che rileva, piuttosto, è il dato non contestato della pacifica erogazione continuativa di detti emolumenti quale si rileva dalla quasi totalità delle buste paga in atti.
Sul punto deve rammentarsi (v. Corte di Giustizia 15 settembre 2011, C-
155/10, Williams, par. 21) che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione
12 ordinaria del lavoratore e che da quanto sopra «si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione».
Sul punto v. ancora da ultimo Cass. n. 13932 del 2024 (in particolare punti
26 e 27): non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé
o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita.
Il fatto che, nel caso di specie, la differenza non sia trascurabile, lo si evince dall'ammontare delle differenze reclamate, pari all'incirca a 500,00 euro lordi l'anno, il tutto a fronte di una retribuzione media mensile lorda di circa 1700,00 euro, quale si evince delle buste paga in atti.
In tale ottica risulta decisiva non già la misura solo parziale della decurtazione, bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
Il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato, come detto sopra, nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva.
Alla luce delle considerazioni che precedono appare, pertanto, pacifica una riduzione della retribuzione la quale, per la sua entità, appare tale da determinare un possibile effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie, da valutarsi con riferimento al periodo di godimento del riposo ed in relazione alla retribuzione mensile media dell'odierno appellato (cfr. Corte Appello Milano, sentenza n.
302/2023 del 29-03-2023).
In tale contesto si segnala anche la sentenza della CGUE del 13 gennaio
2022, nella causa C-514/20 (DS c/ Ko.), la quale ha precisato che gli incentivi a
13 rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute.
Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, punto 49 e la R_6 giurisprudenza ivi citata). Per questo motivo è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto.
Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, He., EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi Email_1 citata).
II.
1.d. In tale contesto, occorre precisare, a smentita dell'ultima censura, che il primo giudice ha correttamente qualificato la domanda come di pagamento di differenze retributive, reputando dimostrati gli elementi costituitivi della pretesa attorea alla stregua della richiamata giurisprudenza comunitaria, e congruamente ripartito gli oneri probatori, assegnando al datore di lavoro l'onere di dimostrare l'avvenuto pagamento degli importi rivendicati dal lavoratore, qui, pacificamente, non avvenuto.
Né la domanda del lavoratore, così come articolata nell'atto introduttivo di lite, in quanto volta a ottenere la corresponsione delle differenze retributive spettanti, può qualificarsi come di mero accertamento.
Sulla scorta di tutte le precedenti argomentazioni l'appello va rigettato, con conferma della gravata sentenza.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in ossequio ai parametri di cui al D.M. n.55 del
2014 (come mod. dal D.M. n.147 del 2022) e tenuto conto del valore della
14 controversia, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n.228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un.
n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con Parte_1 ricorso depositato il 13.07.2023, avverso la sentenza n. 74 del 16.01.2023 resa dal
Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, nei confronti di , Controparte_1 così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna al Parte_1 pagamento nei confronti dell'appellato delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.000,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15%, I.v.a. e c.p.a, con distrazione in favore dei difensori antistatari;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Bari, addì 09.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa ER Tarantino
Il Consigliere est.
Dott. Nicola Morgese
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