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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/02/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. A.C. n. 7252/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 7252 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
, nato in [...] il [...], parte difesa e rappresentata Parte_1 dall'Avv. Napolitano David, come da procura in atti;
ricorrente
, nata in [...], il [...], parte rappresentata e Parte_2 difesa dall'Avv. De Stefano Vincenzo, come da procura in atti. convenuto NONCHÉ
P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: Entrambe le parti hanno concluso reiterando le proprie richieste come da ricorso introduttivo e comparsa di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso iscritto a ruolo in data 19/11/2021, , nato in [...] il Parte_1 01/01/1962, premesso di aver contratto matrimonio con nata il Parte_2 25/04/1965 in Napoli (NA), in data 16/04/1988 in Napoli (NA) (atto di matrimonio n. 12, parte II, sezione A, Sezione BA, anno 1988), dalla cui unione nascevano tre figli-
, nato a [...] il [...], , nata a [...] il Persona_1 Controparte_1 25/04/1997 e , nato a [...] il [...]-chiedeva disporsi Controparte_2 la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Parte ricorrente chiedeva, inoltre, disporsi la revoca dell'assegno di mantenimento a favore dei figli e la revoca dell'assegno di mantenimento a favore della coniuge (rispetto a quanto statuito in sede di separazione). Parte convenuta si costituiva regolarmente in giudizio chiedendo la pronunzia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Chiedeva, inoltre: -dichiararsi il rigetto
1 delle domande di addebito di parte ricorrente e di revoca delle somme a titolo di mantenimento del coniuge e della prole;
-assegnarsi la casa coniugale a suo favore;
-determinarsi in euro 800,00 la somma dovuta a titolo di contributo al mantenimento, di cui euro 400,00 a favore del coniuge ed euro 400,00 a favore dei figli, oltre al contributo in misura del 50% per le spese extra-assegno. Il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 12/09/2022, adottava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“revoca a far data dalla domanda l'assegno di mantenimento previsto per la figlia;
conferma per il resto le disposizioni patrimoniali della separazione CP_1 consensuale;
” Il Giudice istruttore assegnava alle parti i termini ex art.183, co VI, c.p.c. Le parti articolavano i propri mezzi istruttori, ritenuti inammissibili dal Giudice, il quale assegnava i termini per la precisazione delle conclusioni, disponendo l'acquisizione di indagini economico-patrimoniali sul nucleo familiare in esame. Entrambe le parti hanno concluso reiterando le proprie richieste come da ricorso introduttivo e comparsa di costituzione. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, assegnava alle parti i termini ex art.190 c.p.c., rimettendo la causa dinanzi al Collegio per la decisione.
*** 2. Nel merito occorre, preliminarmente, pronunciarsi sull'ammissibilità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare, parte convenuta ha eccepito l'interruzione della separazione omologata nel 2015, integrata con un riavvicinamento dei coniugi per un breve periodo di tempo (precisamente dal mese di gennaio al mese di aprile 2021). A riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che “Il solo ripristino della convivenza tra soggetti divorziati non è sufficiente a provare l'intervenuta riconciliazione, infatti a tal fine è necessario che, stante la natura del matrimonio, vi sia una comunione di intenti delle parti, una progettualità comune, collaborazione ed assistenza materiale e morale reciproca, tali da dare prova della ricostituzione di quell'affectio propria del legame di coniugo.” (cfr. per tutte Cass. Civ., ordinanza del 13 aprile 2023, n.9839) Sulla base di tale circostanza, il Tribunale ritiene non ricorrano gli estremi dell'interruzione della separazione eccepita da parte convenuta, posto che l'avvenuto riavvicinamento dei coniugi, con la breve ripresa della convivenza, non ha integrato una durevole ricostituzione della comunione di vita materiale e spirituale. Tenuto conto, altresì, della brevità del periodo in questione (circa quattro mesi, nell'anno 2021), si ritiene permanente la irreversibile crisi del vincolo coniugale. Pertanto, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1/12/1970 n. 898.
*** 3.Quanto alla domanda di mantenimento dei figli ed , entrambi Per_1 CP_2 maggiorenni, occorre esaminare le singole condizioni che li connotano. Il figlio trentacinquenne, risulta aver conseguito il diploma presso un Istituto Per_1 Tecnico Industriale e assunto l'attività professionale di cuoco, interrottasi a causa di un incidente stradale. Parte convenuta imputa il mancato rinvenimento di un'occupazione lavorativa del figlio alle menomazioni fisiche scaturenti dall'incidente suddetto. A sostegno di tale Per_1 assunto ha prodotto un'unica relazione medico-legale a firma del Dr. e Persona_2 risalente al 14/02/2018; nella stessa si concludeva come di seguito: “Tali esiti sono valutabili in misura del 28%-30% di danno biologico in ambito RC con pari incidenza
2 specifica, mentre sono ascrivibili mesi sei di inabilità temporanea assoluta e otto medi inabilità temporanea parziale […]”. La giurisprudenza di legittimità pronunziatasi sulla questione ha ribadito che il figlio di genitori divorziati che abbia ampiamente superato la maggiore età senza aver reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può ulteriormente indugiare in attesa di un'occupazione consona alle proprie aspettative e titolo di studio, così da soddisfare le proprie esigenze economiche mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, dovendo piuttosto ricorrere - ferma restando l'obbligazione alimentare destinata a supplire alle esigenze di vita dell'individuo bisognoso - ai diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito. Nel caso in esame il figlio alla data dell'incidente stradale, aveva già compiuto Per_1 28 anni, aveva da lungo tempo terminato il percorso di studi e aveva assunto una professionalità come cuoco;
la capacità di lavoro specifica dopo l'incidente non è stata persa ma soltanto ridotta. Per tutte queste ragioni, il Tribunale, avuto riguardo al figlio ritiene non sussistere il diritto al mantenimento economico. Per_1 Quanto al figlio , ventiquattrenne, dalla documentazione in atti emerge che lo CP_2 stesso è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari ininterrottamente dal luglio 2021, dapprima presso l'abitazione del padre e poi trasferito presso l'abitazione della nonna materna, dove allo stato abita pure la convenuta. In tema di arresti domiciliari, la Suprema Corte ha specificato che la situazione economica dei familiari dell'indagato non è presa in considerazione dalla legge, né sussiste alcun obbligo di mantenimento del sottoposto alla misura cautelare a carico degli stessi (tranne quello alimentare: cfr. Cass., Sez. II Penale, sentenza n. 26507/2020). A tanto deve essere aggiunto che anche questo figlio ha da tempo superato la maggiore età; in più si è dedicato ad attività illecite piuttosto che al reperimento di una occupazione lavorativa. Anche in questo caso, pertanto, il Tribunale ritiene non dovuto il mantenimento del figlio agli arresti domiciliari. CP_2 Peraltro, l'obbligo alimentare ex art.433 c.c. presuppone un'espressa domanda giudiziale da parte del soggetto interessato e nel caso in esame i figli non sono parti di questo giudizio.
*** 4. Per quanto concerne la richiesta di assegno divorzile avanzata da parte convenuta, occorre preliminarmente sottolineare che, a seguito dell'inversione di orientamento avvenuto con la sentenza n. 18287/2018 delle Sezioni Unite, ad esso viene oggi riconosciuta sia una funzione assistenziale, nelle ipotesi in cui l'ex coniuge non abbia capacità lavorativa e di conseguenza non sia economicamente autosufficiente, sia una funzione compensativa, per i casi di matrimonio di lunga durata, in cui uno dei due coniugi abbia sacrificato la sua attività lavorativa per dedicarsi alla famiglia, contribuendo in tal modo, comunque, a creare il patrimonio familiare. Nel caso di specie, parte ricorrente ha dichiarato introiti mensili pari ad euro 1.800,00 in ragione della stipula del contratto di solidarietà del 10/04/2023; ha dichiarato di svolgere, altresì un'ulteriore attività con una paga ulteriore di circa euro 200,00 mensili. Egli si è dichiarato non possessore di beni immobili e risulta gravato dal pagamento di un canone di locazione di euro 550,00, oltre spese condominiali. Parte convenuta, invece, non ha mai svolto alcuna attività lavorativa, convive con sua madre pensionata, dalla quale riceve un aiuto economico, e da documentazione economico-patrimoniale risulta essere in una situazione di indigenza economica.
3 Infine, da allegazione documentale risulta che la medesima ha presentato domanda di invalidità civile in data 14/10/2022, del cui esito non si hanno riscontri probatori. Dalle indagini eseguite dalla Guardia di Finanza di Casalnuovo nell'anno 2023, risulta che , nell'anno 2022, ha percepito € 32.861,00 e che conduce in locazione Parte_1 un immobile a € 6.000 l'anno; che ha percepito per tre anni il reddito Parte_2 di cittadinanza, da ultimo nell'anno 2021 per una somma complessiva di € 1.885,00. Alla luce delle rilevate circostanze, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “a fronte di una accertata non autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente, l'assegno divorzile può anche fondarsi in via prevalente o esclusiva sul criterio assistenziale, senza valutare, o anche laddove non si possa valutare compiutamente, il profilo perequativo o compensativo”. (cfr. Cassazione civile sez. VI, 09/09/2020, n.18681) Rilevata la sperequazione economica tra i due coniugi, atteso lo stato di indigenza economica di parte convenuta e la lunga durata del rapporto di coniugio (intercorrente dal 1988 al 2015), il Tribunale ritiene congruo determinare in euro 200,00 mensili l'assegno divorzile, da porsi a carico di , a favore di , somma Parte_1 Parte_2 soggetta alla rivalutazione annuale secondo gli indici Istat di riferimento.
*** 5. Quanto all'assegnazione della casa coniugale, escluso l'assegno di mantenimento a favore dei figli maggiorenni, non occorre provvedere sulla casa coniugale. Difatti, l'assegnazione della casa coniugale, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., spetta al genitore presso il quale siano collocati i figli minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente.
*** 6. La reciproca e parziale soccombenza delle parti in giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 7252/2021, così provvede: 1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra Parte_1 ed contratto in data 16/04/1988 (regolarmente trascritto nei registri Parte_2 di stato civile del Comune di Napoli (NA) (atto di matrimonio n. 12, parte II, sezione A, Sezione BA, anno 1988);
3) dispone che versi ad la somma di € 200,00 entro Parte_1 Parte_2 il giorno 5 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
4) revoca l'obbligo posto a carico di parte ricorrente di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni ed;
Per_1 CP_2
5) dichiara compensate le spese di lite;
6) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Così deciso in Nola in data 03/02/2025 Il Presidente estensore Paola Del Giudice
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 7252 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
, nato in [...] il [...], parte difesa e rappresentata Parte_1 dall'Avv. Napolitano David, come da procura in atti;
ricorrente
, nata in [...], il [...], parte rappresentata e Parte_2 difesa dall'Avv. De Stefano Vincenzo, come da procura in atti. convenuto NONCHÉ
P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: Entrambe le parti hanno concluso reiterando le proprie richieste come da ricorso introduttivo e comparsa di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso iscritto a ruolo in data 19/11/2021, , nato in [...] il Parte_1 01/01/1962, premesso di aver contratto matrimonio con nata il Parte_2 25/04/1965 in Napoli (NA), in data 16/04/1988 in Napoli (NA) (atto di matrimonio n. 12, parte II, sezione A, Sezione BA, anno 1988), dalla cui unione nascevano tre figli-
, nato a [...] il [...], , nata a [...] il Persona_1 Controparte_1 25/04/1997 e , nato a [...] il [...]-chiedeva disporsi Controparte_2 la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Parte ricorrente chiedeva, inoltre, disporsi la revoca dell'assegno di mantenimento a favore dei figli e la revoca dell'assegno di mantenimento a favore della coniuge (rispetto a quanto statuito in sede di separazione). Parte convenuta si costituiva regolarmente in giudizio chiedendo la pronunzia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Chiedeva, inoltre: -dichiararsi il rigetto
1 delle domande di addebito di parte ricorrente e di revoca delle somme a titolo di mantenimento del coniuge e della prole;
-assegnarsi la casa coniugale a suo favore;
-determinarsi in euro 800,00 la somma dovuta a titolo di contributo al mantenimento, di cui euro 400,00 a favore del coniuge ed euro 400,00 a favore dei figli, oltre al contributo in misura del 50% per le spese extra-assegno. Il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 12/09/2022, adottava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“revoca a far data dalla domanda l'assegno di mantenimento previsto per la figlia;
conferma per il resto le disposizioni patrimoniali della separazione CP_1 consensuale;
” Il Giudice istruttore assegnava alle parti i termini ex art.183, co VI, c.p.c. Le parti articolavano i propri mezzi istruttori, ritenuti inammissibili dal Giudice, il quale assegnava i termini per la precisazione delle conclusioni, disponendo l'acquisizione di indagini economico-patrimoniali sul nucleo familiare in esame. Entrambe le parti hanno concluso reiterando le proprie richieste come da ricorso introduttivo e comparsa di costituzione. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, assegnava alle parti i termini ex art.190 c.p.c., rimettendo la causa dinanzi al Collegio per la decisione.
*** 2. Nel merito occorre, preliminarmente, pronunciarsi sull'ammissibilità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare, parte convenuta ha eccepito l'interruzione della separazione omologata nel 2015, integrata con un riavvicinamento dei coniugi per un breve periodo di tempo (precisamente dal mese di gennaio al mese di aprile 2021). A riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che “Il solo ripristino della convivenza tra soggetti divorziati non è sufficiente a provare l'intervenuta riconciliazione, infatti a tal fine è necessario che, stante la natura del matrimonio, vi sia una comunione di intenti delle parti, una progettualità comune, collaborazione ed assistenza materiale e morale reciproca, tali da dare prova della ricostituzione di quell'affectio propria del legame di coniugo.” (cfr. per tutte Cass. Civ., ordinanza del 13 aprile 2023, n.9839) Sulla base di tale circostanza, il Tribunale ritiene non ricorrano gli estremi dell'interruzione della separazione eccepita da parte convenuta, posto che l'avvenuto riavvicinamento dei coniugi, con la breve ripresa della convivenza, non ha integrato una durevole ricostituzione della comunione di vita materiale e spirituale. Tenuto conto, altresì, della brevità del periodo in questione (circa quattro mesi, nell'anno 2021), si ritiene permanente la irreversibile crisi del vincolo coniugale. Pertanto, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1/12/1970 n. 898.
*** 3.Quanto alla domanda di mantenimento dei figli ed , entrambi Per_1 CP_2 maggiorenni, occorre esaminare le singole condizioni che li connotano. Il figlio trentacinquenne, risulta aver conseguito il diploma presso un Istituto Per_1 Tecnico Industriale e assunto l'attività professionale di cuoco, interrottasi a causa di un incidente stradale. Parte convenuta imputa il mancato rinvenimento di un'occupazione lavorativa del figlio alle menomazioni fisiche scaturenti dall'incidente suddetto. A sostegno di tale Per_1 assunto ha prodotto un'unica relazione medico-legale a firma del Dr. e Persona_2 risalente al 14/02/2018; nella stessa si concludeva come di seguito: “Tali esiti sono valutabili in misura del 28%-30% di danno biologico in ambito RC con pari incidenza
2 specifica, mentre sono ascrivibili mesi sei di inabilità temporanea assoluta e otto medi inabilità temporanea parziale […]”. La giurisprudenza di legittimità pronunziatasi sulla questione ha ribadito che il figlio di genitori divorziati che abbia ampiamente superato la maggiore età senza aver reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può ulteriormente indugiare in attesa di un'occupazione consona alle proprie aspettative e titolo di studio, così da soddisfare le proprie esigenze economiche mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, dovendo piuttosto ricorrere - ferma restando l'obbligazione alimentare destinata a supplire alle esigenze di vita dell'individuo bisognoso - ai diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito. Nel caso in esame il figlio alla data dell'incidente stradale, aveva già compiuto Per_1 28 anni, aveva da lungo tempo terminato il percorso di studi e aveva assunto una professionalità come cuoco;
la capacità di lavoro specifica dopo l'incidente non è stata persa ma soltanto ridotta. Per tutte queste ragioni, il Tribunale, avuto riguardo al figlio ritiene non sussistere il diritto al mantenimento economico. Per_1 Quanto al figlio , ventiquattrenne, dalla documentazione in atti emerge che lo CP_2 stesso è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari ininterrottamente dal luglio 2021, dapprima presso l'abitazione del padre e poi trasferito presso l'abitazione della nonna materna, dove allo stato abita pure la convenuta. In tema di arresti domiciliari, la Suprema Corte ha specificato che la situazione economica dei familiari dell'indagato non è presa in considerazione dalla legge, né sussiste alcun obbligo di mantenimento del sottoposto alla misura cautelare a carico degli stessi (tranne quello alimentare: cfr. Cass., Sez. II Penale, sentenza n. 26507/2020). A tanto deve essere aggiunto che anche questo figlio ha da tempo superato la maggiore età; in più si è dedicato ad attività illecite piuttosto che al reperimento di una occupazione lavorativa. Anche in questo caso, pertanto, il Tribunale ritiene non dovuto il mantenimento del figlio agli arresti domiciliari. CP_2 Peraltro, l'obbligo alimentare ex art.433 c.c. presuppone un'espressa domanda giudiziale da parte del soggetto interessato e nel caso in esame i figli non sono parti di questo giudizio.
*** 4. Per quanto concerne la richiesta di assegno divorzile avanzata da parte convenuta, occorre preliminarmente sottolineare che, a seguito dell'inversione di orientamento avvenuto con la sentenza n. 18287/2018 delle Sezioni Unite, ad esso viene oggi riconosciuta sia una funzione assistenziale, nelle ipotesi in cui l'ex coniuge non abbia capacità lavorativa e di conseguenza non sia economicamente autosufficiente, sia una funzione compensativa, per i casi di matrimonio di lunga durata, in cui uno dei due coniugi abbia sacrificato la sua attività lavorativa per dedicarsi alla famiglia, contribuendo in tal modo, comunque, a creare il patrimonio familiare. Nel caso di specie, parte ricorrente ha dichiarato introiti mensili pari ad euro 1.800,00 in ragione della stipula del contratto di solidarietà del 10/04/2023; ha dichiarato di svolgere, altresì un'ulteriore attività con una paga ulteriore di circa euro 200,00 mensili. Egli si è dichiarato non possessore di beni immobili e risulta gravato dal pagamento di un canone di locazione di euro 550,00, oltre spese condominiali. Parte convenuta, invece, non ha mai svolto alcuna attività lavorativa, convive con sua madre pensionata, dalla quale riceve un aiuto economico, e da documentazione economico-patrimoniale risulta essere in una situazione di indigenza economica.
3 Infine, da allegazione documentale risulta che la medesima ha presentato domanda di invalidità civile in data 14/10/2022, del cui esito non si hanno riscontri probatori. Dalle indagini eseguite dalla Guardia di Finanza di Casalnuovo nell'anno 2023, risulta che , nell'anno 2022, ha percepito € 32.861,00 e che conduce in locazione Parte_1 un immobile a € 6.000 l'anno; che ha percepito per tre anni il reddito Parte_2 di cittadinanza, da ultimo nell'anno 2021 per una somma complessiva di € 1.885,00. Alla luce delle rilevate circostanze, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “a fronte di una accertata non autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente, l'assegno divorzile può anche fondarsi in via prevalente o esclusiva sul criterio assistenziale, senza valutare, o anche laddove non si possa valutare compiutamente, il profilo perequativo o compensativo”. (cfr. Cassazione civile sez. VI, 09/09/2020, n.18681) Rilevata la sperequazione economica tra i due coniugi, atteso lo stato di indigenza economica di parte convenuta e la lunga durata del rapporto di coniugio (intercorrente dal 1988 al 2015), il Tribunale ritiene congruo determinare in euro 200,00 mensili l'assegno divorzile, da porsi a carico di , a favore di , somma Parte_1 Parte_2 soggetta alla rivalutazione annuale secondo gli indici Istat di riferimento.
*** 5. Quanto all'assegnazione della casa coniugale, escluso l'assegno di mantenimento a favore dei figli maggiorenni, non occorre provvedere sulla casa coniugale. Difatti, l'assegnazione della casa coniugale, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., spetta al genitore presso il quale siano collocati i figli minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente.
*** 6. La reciproca e parziale soccombenza delle parti in giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 7252/2021, così provvede: 1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra Parte_1 ed contratto in data 16/04/1988 (regolarmente trascritto nei registri Parte_2 di stato civile del Comune di Napoli (NA) (atto di matrimonio n. 12, parte II, sezione A, Sezione BA, anno 1988);
3) dispone che versi ad la somma di € 200,00 entro Parte_1 Parte_2 il giorno 5 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
4) revoca l'obbligo posto a carico di parte ricorrente di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni ed;
Per_1 CP_2
5) dichiara compensate le spese di lite;
6) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Così deciso in Nola in data 03/02/2025 Il Presidente estensore Paola Del Giudice
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