Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/04/2025, n. 1601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1601 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2777/2022 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona del G. M. dott.ssa Matilde Boccia, quale giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 2777/2022 R. Gen.Aff.Cont. avente ad oggetto “appello a sentenza del giudice di pace in materia di: “Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art.2043 c.c. e norme speciali)” e pendente:
TRA
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
ed ivi res.te alla Via Don Luigi Sturzo n.18, C.F._1 rapp.ta e difesa, in virtù di procura depositata nel fascicolo di primo grado a margine dell'atto di citazione, dall' Avv. Nicola Chianese (C.F.
) ed elettivamente domiciliata c/o lo studio di C.F._2 quest'ultimo sito in Via M. Praus n. 6 in Casandrino (NA); Appellante CONTRO
, con Controparte_1 sede legale in OM (RM), Via Giulio Vincenzo Bona n. 110, capitale sociale € 216.700.000,00 interamente versato, codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di OM , partita P.IVA_1
I.V.A. , R.E.A. n. 417167, in persona del Dott. P.IVA_2 [...]
, quale Vice Presidente e Amministratore Controparte_2
Delegato della Società, in virtù di quanto stabilito dall'art. 26 del vigente Statuto Sociale, nonché in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione di detta Società in data 21 aprile 2017, munito dei necessari poteri in virtù di atto autenticato dal Notaio Per_1 di OM del 15 giugno 2017, rep. n. 371348, registrato presso
[...]
l'Ufficio delle Entrate di OM 3 in data 26 giugno 2017 al n. 17507, e del Dott. , quale Chief Financial Officer della Società, CP_3 in virtù di delibera del Consiglio di Amministrazione di detta Società in data 26 aprile 2018, munito dei necessari poteri in virtù di atto autenticato dal Notaio di OM del 31 maggio 2018, Persona_1 rep. n. 372936, registrato presso l'Ufficio delle Entrate di OM 3 in n. 2777/2022 r.g.a.c. Pagina 1 di 17
data 28 giugno 2018 al n. 16779, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Parenti del Foro di OM (C.F. ;) giusta C.F._3 procura generale in calce all'atto di costituzione, per atto Notaio di OM, in data 15.02.2019, rep. n. 373987 e racc. 9590 (doc. Per_1
A) ed elettivamente domiciliata per il presente procedimento presso il suo studio sito in OM, Via Virgilio n. 8; Appellata E
, già Controparte_4 Controparte_5 con sede in Verona Lungadige Cangrande n. 16 P.iva del
[...]
n. , in persona del procuratore Controparte_6 P.IVA_3 dott.ssa , delegato alla rappresentanza e firma sociale Controparte_7 giusto atto del 9 aprile 2019 n. 15415, racc. n. 8646 notaio Dott.
rappresentata e difesa giusta mandato rilasciato Persona_2 su foglio separato all' avv. Vincenza De Martino, C.F.
, presso lo studio della quale in Napoli, alla C.F._4
Via Dei Fiorentini n. 21 elett.te domicilia;
Appellata
AVVERSO La sentenza n. 1755/2021 (R.G. 5781/2019), resa dal Giudice di Pace di RE, nella persona del Dott. Salvatore Carro, depositata e resa pubblica in data 03.09.2021, non notificata
MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
1.Questioni preliminari. In via preliminare, va chiarito che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), ovvero non ha formato oggetto di riproposizione (cfr. art. 346 cod. proc. civ.) ovvero non dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 cod. proc. civ.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
2. Con atto di appello notificato in data 02.03.2022 a mezzo posta certificata ai sensi della L.53/94, l'appellante come in epigrafe indicata e rappresentata conveniva innanzi l'intestato Tribunale la
[...]
(d'ora in avanti anche solo Controparte_8
“ ) e la CI di CP_9 Controparte_10 proponendo il dispiegato gravame avverso la sentenza n. 1755/2021,
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resa all'esito del procedimento recante n. R.G. 5781/2019, dal Giudice di Pace di RE depositata e resa pubblica in data 03.09.2021, non notificata, con la quale l'adito giudice rigettava la domanda proposta dalla sig.ra con condanna di Parte_1 quest'ultima al pagamento delle spese di lite nei confronti dei convenuti, e Controparte_11 Controparte_8
che liquidava per ciascuno di essi nella misura di € 602,50=
[...] per onorari, oltre Iva , Cpa e spese generali. A sostegno della domanda introduttiva del giudizio in primo grado, l'appellante premetteva che: con atto di citazione Parte_1 notificato il 12.04.2019 citava in giudizio innanzi al giudice di pace di RE - la soc. Mercedes Benz Financial Service, in persona del suo legale rapp.t p.t, e la soc. per sentirli Controparte_12 condannare in solido, al risarcimento dei danni che asseriva subiti al suo motociclo Yamaha Xenter tg. EL11796 a seguito del sinistro occorso in data 13.08.2018 che, quantificava nella somma complessiva di euro 5.200,00. Segnatamente l'attrice riferiva che il giorno innanzi indicato alle ore 22.45 in Casandrino (NA) alla Via Chiacchio, il suddetto motoveicolo, condotto nell'occasione dal sig. Persona_3 nel mentre procedeva lungo la Via Chiacchio, con direzione Piazza Umberto I, veniva tamponato da tergo dal veicolo Mercedes Glc Tg. FH200FH, di proprietà della CI Controparte_8
ed assicurato per la r.c.a. con la
[...] Controparte_13
A seguito dell'urto subito da tergo, il motoveicolo Yamaha Xenter Tg. EL11796 veniva sospinto contro il veicolo Jaguar Tg. FD952MK, per poi rovinare al suolo unitamente al conducente. Alla prima udienza in data 11.09.2019, si costituiva in giudizio la CI
[...]
, che nel contestare la domanda attorea, Controparte_8 eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva dichiarando di essere solo la proprietaria- concedente il veicolo Mercedes Glc Tg. FH200FH, in virtù di contratto di locazione finanziaria (leasing), stipulato in data 16.03.2017, con la CI (P.I. Controparte_14
) utilizzatore- locatario, quest'ultima con sede in Assisi P.IVA_4
(PG) alla Via San Rufino 41, pertanto, la convenuta CI
[...]
, in virtù del suddetto contratto, Controparte_8 nonché ai sensi e per gli effetti dell'art. 91, comma 2 Codice della strada e dell'art. 2054 cc comma 3, chiedeva di essere “autorizzato all'integrazione del contraddittorio mediante chiamata in causa della CI quale utilizzatore del veicolo medesimo, con contestuale Controparte_14 differimento ex art. 269 cpc della prima udienza di comparizione”. Alla stessa udienza, si costituiva altresì, la CI , la quale, Controparte_11 nel riportarsi alla propria comparsa di costituzione e risposta, si associava alla richiesta della convenuta Controparte_8
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services e chiedeva al giudice “di ordinare l'integrazione del CP_8 contraddittorio nei confronti della CI , quale Controparte_14 utilizzatore del veicolo Mercedes Glc Tg. FH200FH. (c.f.r. pag. 3 rigo 25 e pag. 4 rigo 1,2, e 3 dei verbali di causa). Preso atto del contratto di leasing stipulato tra la convenuta Controparte_8
e la CI parte attrice aderiva alla
[...] Controparte_14 richiesta di rinvio per l'integrazione del contraddittorio mediante chiamata in causa della CI locataria del veicolo convenuto. Tuttavia, il giudice di prime cure, disattendendo alle richieste formulate dai procuratori delle parti, non autorizzava l'integrazione del contraddittorio nei confronti CI locataria e senza nulla dichiarare in merito, rinviava la causa per le conclusioni e per la discussione e definiva il giudizio rigettando la domanda attorea per carenza di legittimazione passiva della convenuta Benz. CP_8
Avverso, l'impugnata sentenza, l'appellante esperiva il dispiegato gravame, indicando quale primo motivo di appello la violazione e falsa applicazione degli articoli 2054 co. 3 cc, art. 91 n. 2 del d.lgs. 285/1992 motivazione assente - insufficiente e contraddittoria. All'uopo censurava la sentenza alla pag. 2 rigo 21, 22, 23, 24 e 25, nella parte in cui il giudice di prime cure, nel rigettare la domanda attorea aveva così statuito : “…al di là delle eccezioni contrattuali formulate dalla non Controparte_8 opponibili al terzo danneggiato, quest'ultima era mera locatrice del veicolo che avrebbe provocato l'incidente, concesso in leasing finanziario con diritto di riscatto ad altro soggetto, rimasto estraneo al giudizio, sebbene litisconsorte necessario, quale locatario dello stesso. Sussiste, pertanto, la carenza di legittimazione passiva di questa convenuta: il controllo circa la legitimatio ad causam, nel duplice aspetto di legittimazione ad agire e a contraddire è esercitabile d'ufficio in ogni grado e stato del giudizio e si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, questi ed il convenuto assumano, rispettivamente ala veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale e di soggetto tenuta a subirla;
in mancanza deve essere pronunciata sentenza di rito”. (C.f.r. sentenza pag. 2 rigo 21, 22, 23, 24 e 25). Contestava l'appellante la contraddittorietà dell'assunto errato in quanto il giudice di prime cure statuiva che: “le eccezioni contrattuali formulate dalla non sono opponibili al terzo Controparte_8 danneggiato…”, onde poi rigettare la domanda per carenza di legittimazione passiva. Evidenziava inoltre che lo stesso giudice non aveva ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti della CI locataria che lui stesso aveva poi definito: “… soggetto, rimasto estraneo al giudizio, sebbene litisconsorte necessario, quale locatario dello stesso veicolo…”. A supporto del motivo di impugnazione richiamava la sentenza n. 14635 del 26.06.2014, con la quale la Suprema Corte ha statuto il principio secondo il quale: “ In tema di responsabilità da
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circolazione stradale obbligato in solido ex art.2054 cc con il conducente il veicolo concesso in locazione, è l'utilizzatore del veicolo, vertendosi ai sensi dell'artt. 91 e 196 d.lgs. 30.04.1992 n. 285 in ipotesi di responsabilità alternativa e non concorrente ed avendo solo l'utilizzatore la disponibilità giuridica del bene e quindi la possibilità di vietarne la circolazione”. Pertanto, l'espressa previsione della sussistenza della responsabilità solidale del locatario con il conducente ai sensi dell'art. 2054 c.c., comma 3, contenuta nel D.lgs. n. 283 del 1992, art. 91, esclude quella del proprietario concedente, essendo alternativa ad essa in quanto si verte in materia di responsabilità per fatto altrui. Dunque, che l'utilizzatore del veicolo, al pari dell'usufruttuario e dell'acquirente con patto di riservato dominio, risponde in tali casi di un debito proprio per fatto altrui, cosicché in caso di danni da circolazione di un veicolo concesso in leasing, litisconsorte necessario nell'azione diretta contro l'assicuratore è esclusivamente il lesse (utilizzatore) e non il lessor (concedente), contrariamente a quanto avviene in ogni altra forma di locazione (Cass. n. 10034/2004, Cass. n. 947/2012). Quale secondo motivo di appello, indicava la violazione e falsa applicazione degli articoli 102 c.p.c. nullità della sentenza pronunciata senza la integrazione del contraddittorio. motivazione assente e insufficiente. All'uopo contestava che dalla mera lettura della sentenza, nonché dei verbali di causa del giudizio di I grado, si rilevava che il giudice di prossimità aveva disatteso alle richieste dei procuratori delle parti, che congiuntamente chiedevano di integrare il contraddittorio nei confronti della CI locataria (litisconsorte necessario), omettendo qualsivoglia valutazione in merito, non spiegando i motivi del diniego ad autorizzare l'integrazione del contraddittorio, eccepiva dunque che la statuizione era stata pronunciata in violazione dell'art.102 c.p.c. Sul punto evocava il principio enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. Sez Unite n.14815/2008 e n. 10145 del 2012), secondo il quale: “ laddove in sede di legittimità venga rilevata una violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di I grado, che avrebbe dovuto disporre immediatamente l'integrazione del contraddittorio… né dal giudice d'appello che avrebbe dovuto rimettere la causa al giudice di I grado ai fini dell'integrazione del contraddittorio…deve disporsi anche d'ufficio l'annullamento delle pronunce emesse a contraddittorio non integro, con rinvio della causa al primo Giudice ai sensi dell'art. 383 ult.co cpc.”. (Cass. Sez. Unite 3678/2009 conf. Cass. N.12547 e n. 7212 del 2015 ; n. 18127 del 2013 ; n. 5063 dl 2010; n. 138825 del 2007). Da ultimo, quale terzo motivo di appello indicava l'errata statuizione in punto di condanna al pagamento delle spese di lite, laddove la sentenza alla pag. 3 statuiva la condanna della parte attrice al pagamento delle spese di lite nei confronti dei convenuti, e Controparte_11
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, ciascuno di essi nella Controparte_8 misura di € 602,50= per onorari, oltre Iva , Cpa e spese generali, che contestava essere eccessiva ed ingiustificata. Tanto premesso, ribadendo l'erroneità e lacunosità della motivazione compiuta dal giudice di prime cure, citava gli appellati in epigrafe indicati a comparire innanzi l'intestato Tribunale, quale giudice di appello, all'udienza dell'08.06.2022 e concludeva chiedendo: - Dichiarare la nullità della gravata sentenza emessa a contraddittorio non integro, con rinvio degli atti al Giudice di primo grado. -In subordine, si chiede il totale accoglimento delle conclusioni di cui all'atto di citazione originario, che qui si intendono ripetute e trascritte. -Vinte le spese e compensi del giudizio Si costituiva in giudizio la Controparte_1 impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto
[...] poiché del tutto infondato in punto di fatto e di diritto. Preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'atto di appello proposto dalla sig.ra per carenza di specificità dei motivi di Pt_1 impugnazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c., contestando che nessuno dei motivi di impugnazione superava il vaglio di ammissibilità ex art. 342 cpc. Nella specie contestava il primo motivo di impugnazione, sulla
“violazione e falsa applicazione degli artt. 2054, co. 3, art 91 n. 2 del dlgs 285/1992, motivazione assente – insufficiente e contraddittoria”, non sorretto da argomentazioni volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico della sentenza, nonché carente di argomentazioni miranti a demolire il contenuto della decisione del giudice di primo grado, assente di una parte argomentativa a contrasto delle ragioni addotte dal primo giudice . Nel merito contestava l'infondatezza dei motivi di appello. All'uopo argomentava che la domanda di parte attrice era stata, rigettata per carenza di legittimazione passiva della convenuta in quanto parte Controparte_8 appellante, in primo grado, aveva convenuto in giudizio un soggetto del tutto estraneo ai fatti di causa, giacché documentato in atti, che al momento del sinistro il veicolo in questione era intestato alla CI la quale doveva essere convenuta in giudizio Controparte_14 dall'attore unitamente al conducente responsabile civile. Pertanto, l'appellata ribadiva che correttamente il giudice di Pace di RE aveva accolto, in via preliminare, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da rigettando la domanda CP_9 di parte attrice. Sul punto, rilevava che parte appellante non aveva impugnato il capo della sentenza con cui il giudice di prime cure aveva rigettato la domanda per carenza di legittimazione passiva della convenuta e, pertanto, su tale aspetto, doveva ritenersi CP_9 formato il giudicato. Contestava dunque il motivo di appello n. 2777/2022 r.g.a.c. Pagina 6 di 17 N. 2777/2022 R.G.A.C.
palesemente infondato. Di contro, riteneva non rilevante nei fatti di causa la fattispecie di cui all'art 102 c.p.c. a mente del quale “se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbano agire
o essere convenute nello stesso processo. Se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito”, poiché ribadiva che nel caso di specie, la domanda di parte attrice era stata rigettata in quanto proposta nei confronti di un soggetto privo di legittimazione passiva e, dunque, nessun contraddittorio poteva essere integrato ai sensi dell'art. 102 c.p.c. Quanto alla doglianza sull'omessa pronuncia ex art. 102 c.p.c. sulla richiesta di integrazione del contraddittorio formulata dalle parti alla prima udienza del 11.09.2019, l'appellata CP_9 argomentava che il giudice di primo grado, all'esito di tale udienza, rinviava la causa per discussione e decisione all'udienza del 13.07.2020, successivamente differita a seguito di alcuni rinvii d'ufficio all'udienza del 19.07.2021. A tale udienza nessuno compariva per parte attrice e, il Giudice, riservava la decisione. Dunque, che avendo adottato una pronuncia di rito con la quale aveva accertato la carenza di legittimazione passiva della convenuta, il giudice di primo grado non era tenuto a pronunciarsi sulla richiesta di integrazione del contraddittorio in quanto superata dall'accoglimento dell'eccezione preliminare di rito di difetto di legittimazione passiva. In ogni caso precisava che la mancata integrazione del contraddittorio nel litisconsorzio necessario non comporta la declaratoria di nullità del processo e la conseguente automatica rimessione della causa al primo giudice se a tale pronuncia consegue un dispendio di energie processuali non suscettibili di meglio garantire le esigenze della difesa e di partecipazione delle parti al processo. In via subordinata la hiedeva essere estromessa dal giudizio, CP_9 atteso il proprio difetto di legittimazione passiva nei fatti per cui è causa, all'uopo ribadiva che la pronuncia del giudice di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva di on era stata censurata dall'appellante cosicché, sul punto, CP_9 si era formato il giudicato. Tanto premesso, concludeva : In via preliminare;
dichiarare inammissibile ex art. 342 c.p.c. l'appello promosso dalla sig.ra per tutti i motivi dedotti nel presente atto;
-Nel merito: rigettare Pt_1
l'appello in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Giudice di Pace di RE n. 1755/2021; - In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita dovesse disattendere la questione dell'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e ritenere fondato l'appello, dichiarando la nullità della sentenza di primo grado in quanto emessa senza integrazione del contraddittorio, si chiede sin da ora di estromettere l'odierna appellata dal giudizio, atteso il proprio difetto di
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legittimazione passiva nei fatti per cui è causa. Con vittoria di compensi professionali e spese, oltre IVA e CPA come per legge. Si costituiva altresì l'ulteriore appellata , CP_4 Controparte_15 già come sopra rappresentata e difesa che Controparte_5 impugnava e contestava in toto l'atto di appello in quanto inammissibile oltre che infondato in fatto ed in diritto, e perciò meritevole dell'integrale rigetto. Preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex adverso proposto per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 348 bis cpc, a sostegno di quanto eccepito rilevava che il giudice di prime cure aveva correttamente statuito respingendo la domanda attorea e relativamente al difetto di legittimazione passiva della convenuta per l'appunto così affermato “ il difetto di titolarità CP_8 dev'essere provato da chi lo eccepisce, deve formare oggetto di specifica deduzione in sede di merito e non può essere eccepito per prima volta in Cassazione” ( Cass. Civ. 3 sez 7. dicembre 2000 n. 15537). Dunque, che in caso di difetto di legittimazione passiva, in giurisprudenza la tesi maggioritaria, ritiene che la contestazione della titolarità del rapporto sostanziale oggetto del processo, attenga al merito di quest'ultimo e integri una eccezione in senso stretto, in quanto il rapporto oggetto del merito rientra nel potere dispositivo, con le evidenti conseguenze nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata. Deduceva che la CI Mercedes Benz Financial service Italia spa, era mera locatrice del veicolo, ed aveva concesso in leasing finanziario la vettura, rimanendo estranea al giudizio sebbene litisconsorte necessario. Sul punto rilevava aver più volte chiarito la Suprema Corte per il disposto dell'art. 91 Cds ( D.Lgs n. 285 del 1992) in caso di danni provocati dalla circolazione di autoveicoli concessi in locazione finanziaria, il corresponsabile con conducente ai sensi dell'art. 2054, comma 3 c.c. è esclusivamente l'utilizzatore del veicolo e non il concedente-proprietario (Cass. n. 14635/2014, Cass. Sent. nr. 947 del 2021; Cass. Sent. del 25.05.2004, n. 10034; Cass n. 12192/199) ciò in quanto si verrebbe a configurare una situazione incongruente per la quale il concedente-proprietario sarebbe chiamato a rispondere dei danni causati da un bene del quale non ha più la materiale disponibilità. Quindi in caso di veicolo concesso a leasing si verte in materia di responsabilità per fatto altrui (del conducente) e la ratio della responsabilità in solido con quest'ultimo si fonda sulla relazione qualificata tra il soggetto da ritenersi responsabile e la cosa, relazione che, in caso di locazione finanziaria, concerne l'utilizzatore e non anche il proprietario concedente, il quale non ha più il possesso del veicolo né la disponibilità giuridica e non è in grado di controllarne la circolazione. Per i motivi esposti, che evidenziava richiamati dallo n. 2777/2022 r.g.a.c. Pagina 8 di 17 N. 2777/2022 R.G.A.C.
stesso appellante, a pagina 5 dell'atto di appello, riteneva la CI
sussistere azione diretta da parte dell'attore nei confronti CP_11 della CI poiché a conoscenza del contratto di Controparte_14 leasing finanziario stipulato dalla con Controparte_8 quest'ultima, utilizzatrice del veicolo Mercedes GLC tg FH200FH dal momento che la titolarità della posizione soggettiva, attiva e passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla. Di contro, deduceva che anche alla presenza delle eccezioni sollevate dalla convenuta CI , il giudice non aveva CP_8 ritenuto di accogliere la domanda;
sebbene quest'ultima, rimasta estranea al giudizio, era litisconsorte necessaria. Al riguardo citava la sentenza della Cass. Sez. 3 n. 209/20212 nella quale affermato che: “la titolarità attiva e passiva del rapporto controverso, costituisce un requisito di fondatezza della domanda e non una eccezione ad essa, sicché il convenuto che la contesta esercita una mera difesa, senza essere onerato della prova di quanto afferma”. In conclusione, la convenuta CP_4 [...]
impugnava tutto quanto ex adverso dedotto ed Controparte_4 eccepito da parte attrice e in particolare la richiesta di dichiarare la nullità della gravata sentenza emessa con rinvio degli atti al giudice di primo grado e concludeva : -Dichiarare inammissibile, improponibile ed infondato e comunque rigettare perché destituito di qualsiasi fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla sig.ra e confermare la Parte_1 sentenza n. 1755/2021 emessa dal Giudice di pace di RE dott. Salvatore Carro;
-Rigettare in via principale l'appello in ogni suo punto, anche ex art. 283 cpc, per i motivi tutti sopra esposti e per l'effetto confermare la sentenza n. 1755/2021 pubblicata in data 03.09.2021 dal giudice di pace di RE dott. Carro ;- Condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite di tale giudizio. Preso atto dell'acquisizione del fascicolo di primo grado, la presente controversia in grado di appello veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4.12.23. Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in base all'art. 127 ter c.p.c., all'udienza cartolare del 19.12.24 veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190-352 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3. In via preliminare va dato atto che sono stati osservati i termini di proposizione del gravame di cui all'art. 327 c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile. Parimenti deve rilevarsi l'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 cpc in quanto, l'appellante ha indicato, per un verso, le parti del provvedimento impugnate circoscrivendo oggettivamente l'ambito del gravame, in maniera tale da rendere più immediata la verifica della n. 2777/2022 r.g.a.c. Pagina 9 di 17 N. 2777/2022 R.G.A.C.
formazione del giudicato in relazione a quelle parti della sentenza impugnata, che non siano divenute espresso oggetto di appello e per altro verso le modifiche richieste censurando la ricostruzione in fatto operata dal giudice di prime cure ed evidenziando gli errori in cui quest'ultimo sia incorso e prospettando conseguentemente la propria ricostruzione fattuale. Infine, l'appellante ha argomentato circa la rilevanza dell'errore commesso dal giudice di primo grado sulla correttezza della decisione del caso concreto. Non ricorre, neppure, l'ipotesi di inammissibilità prevista dall'art. 348 bis cpc poiché l'operatività della norma deve essere riservata ai casi in cui i motivi di appello si presentano come palesemente infondati e nel caso in esame non ricorre l'evocata evidenza, poiché gli elementi acquisiti al giudizio potevano essere apprezzati in maniera tale da condurre alla decisione assunta dal giudice di pace, ma erano tali da rendere possibile anche una loro diversa lettura, quella proposta con i motivi di appello. Premesso quanto sopra e preliminarmente all'esame del merito, è necessario ricordare che il giudizio di appello ha un effetto devolutivo in quanto attribuisce al giudice la cognizione dello stesso rapporto sostanziale conosciuto in primo grado, limitatamente alle domande ed eccezioni espressamente riproposte in appello nei cd. motivi di impugnazione (cfr. Cass. n. 20636/2006). L'effetto devolutivo dell' appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione, preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico.
Nel giudizio d'appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione. (Sez. 1, Sentenza n. 2973 del 10/02/2006).
4. Nel merito L'appello è fondato e va dichiarata la nullità della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 354 cpc per omessa integrazione del contraddittorio.
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L'aspetto principale che qui rileva è inerente alla responsabilità civile auto del soggetto utilizzatore del mezzo locato, in ipotesi di contratto di leasing, stante la peculiarità della struttura normativa del contratto di leasing, vista l'originaria atipicità e la conseguente tipizzazione secondo estensione analogica relativamente ai danni causati od arrecati al mezzo in occasione del suo impiego nella e per la circolazione stradale. La questione posta all'attenzione non riguarda la qualificazione dell'utilizzatore – ormai pacificamente ritenuto “detentore” – bensì l'implementazione della sua sfera giuridica in funzione della legittimazione all'azione per la tutela dei diritti nascenti dal godimento del bene locato. Dall'introduzione del leasing nella categoria dei contratti tipizzati si è registrata la successione di distinti e contrapposti orientamenti in ordine alla disponibilità di diritti processuali da parte dell'utilizzatore e la loro esercitabilità nell'ambito della RCA sia nella qualità di soggetto danneggiante sia in quella opposta di danneggiato. Particolare attenzione ha meritato il tema della legittimazione attiva dell'utilizzatore all'esercizio delle azioni processuali finalizzate al ristoro dei danni arrecati al mezzo da lui goduto. Inizialmente, era opinione generalizzata nella comunità giuridica ritenere che “fino a quando non risulti la proprietà della cosa presa a leasing, l'utilizzatore è carente di legittimazione attiva rispetto alla pretesa di rimborso delle spese occorrenti per la riparazione del veicolo” (Trib. di Monza, 26.08.1991, in Giur. Merito 1993, 1005). Dunque, a detta di quest'originaria convinzione il fatto del godimento del bene da parte dell'utilizzatore determinava in capo a quest'ultimo un regime di responsabilità parziale in quanto efficace nei soli confronti ed a vantaggio del soggetto proprietario / concedente e limitatamente al vincolo contrattuale con questi vigente. Ovvero, in virtù della stipulazione del contratto di leasing, la parte aderente / utilizzatore disponeva solamente delle tipiche attribuzioni giuridiche nascenti dal contratto, nulla invece in ordine a lesioni e/o danni riportati alle persone od al bene locato a causa di condotte lecite dannose eventualmente assunte da terzi. Tale convincimento aveva a suo principio il dettato all'art. 81 c.p.c. il quale, al fine dell'esattezza dell'azione processuale, salvo casi deroga legali, esige la corrispondenza fra la titolarità del diritto sostanziale per il quale si chiede tutela ed il soggetto agente in giudizio. Il legislatore, con tale norma, agisce affinché sussista uno stato di totale coinvolgimento dell'attore sia nell'attivazione che negli effetti dell'esito del procedimento. Secondo la lettera della citata giurisprudenza, l'utilizzatore, in quanto mero detentore del bene n. 2777/2022 r.g.a.c. Pagina 11 di 17 N. 2777/2022 R.G.A.C.
locato, non disporrebbe della legittimazione ad agire a causa del suo essere titolare non di un diritto pieno ed esclusivo bensì di un potere di fatto sulla cosa. Si riteneva che la detenzione del bene locato fosse semplicemente capace di soddisfare un mero interesse strumentale dell'utilizzatore: interesse all'utilizzo e genitivo di situazioni giuridiche soggettive confacenti al solo rapporto giuridico sottostante, cioè relative all'essere parte di un contratto (di leasing) ed all'osservanza della tipica disciplina. Seguendo la razionalità strettamente procedimentale, è possibile condividere il citato asserimento ma esso non manca di palesare la restrizione concettuale riservata alla posizione dell'utilizzatore il quale –sempre secondo tale concezione- sarebbe inibito alla difesa dalle ingerenze di terzi. Così intendendo la figura dell'utilizzatore viene d'immediata percezione l'estensione al leasing della disciplina della locazione ex art.1571 c.c e la qualificazione del medesimo al pari del detentore qualificato, non mancando di richiamare alla mente il disposto di cui all'art.1585, c.II, c.c.. Diversamente, l'interpretazione analogica della fattispecie “leasing” secondo il tenore offerto dalla disciplina della vendita con riserva della proprietà ex art.1523 c.c. destinerebbe alla figura dell'utilizzatore una maggiore qualificazione normativa, essendo prevista, a carico del compratore, nonostante la riserva della proprietà al venditore, l'immediata assunzione dei rischi legati alla disponibilità materiale del bene. Per rispondere all'interrogativo principale circa la legittimazione dell'utilizzatore all'esperimento delle azioni risarcitorie in caso di lesioni personali o danni riportati al mezzo locato in occasione di circolazione stradale, si può subito affermare che l'originario orientamento per cui l'utilizzatore difetta della legittimazione ad agire è ormai radicalmente superato, versando ora in una condizione di completa desuetudine. Infatti, vige ora l'intendimento contrario, avvalorante quella situazione di detenzione che in precedenza era considerata impeditiva per il titolare / utilizzatore dell'azione processuale. Ha avuto diffusione il principio per cui la disponibilità materiale di un bene locato presuppone un interesse preminente da parte dell'utilizzatore, corrispondente ad una sua primaria esigenza, e tale da farlo primeggiare rispetto a quello del concedente, il quale sovente opera con finalità lucrativa e non operativa in senso tecnico-produttivo. Pertanto, l'utilità dell'utilizzatore che dispone del godimento del bene locato diviene la situazione principalmente meritevole di tutela, legittimante anche all'azione processuale per l'immediatezza del n. 2777/2022 r.g.a.c. Pagina 12 di 17 N. 2777/2022 R.G.A.C.
rapporto col bene e per l'incisione dell'eventuale danno sul patrimonio del lessee. Rispetto al passato si dispone di un opposto orientamento della comunità giuridica, essendo, infatti, univoca e permanente acquisizione giurisprudenziale quella in virtù della quale “in materia di risarcimento del danno da responsabilità civile nella circolazione automobilistica, costituisce principio informatore della materia quello secondo cui chiunque esercita sul veicolo un potere, anche solo materiale, è legittimato ad agire in relazione al danno che il suo patrimonio o la sua persona subisca per il fatto della circolazione (Cass. Civ. sez. III, 06.07.2006, n'15356). Altresì, l'originario orientamento è da ritenersi superato anche in relazione all'altra accezione della legitimatio: quella cd. ad causam. Il sostegno a tale ultima affermazione viene dalla statuizione Cass. Civ., sez. III, 30.05.2008, n. 14468 secondo la quale la “legitimatio ad causam”, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa. Altresì, la consistenza del nuovo intendimento è rafforzata dalla proposizione di alcune recenti pronunce di legittimità le quali, de quo, statuiscono che in caso di danni da circolazione di un veicolo concesso in leasing, soggetto responsabile e litisconsorte necessario nell'azione diretta contro l'assicuratore è esclusivamente il lessee/utilizzatore in quanto unico soggetto avente la disponibilità del godimento del bene (Cass. Civ. sez.III, 08.06.07, n.13531; Cass.Civ. sez.III, 14.06.06, n'13756; Cass. Civ. ,sez. III, 25.05.04, n.10034). Il principio comunemente affermato dissipa le incertezze riguardanti la legittimazione dell'utilizzatore all'esercizio dell'azione processuale nel contesto rca, in quanto se il medesimo soggetto dispone della legittimazione passiva deve, parimenti, essergli riconosciuta l'opposta attribuzione, cioè quella attiva per l'esercizio dell'azione risarcitoria verso terzi. A siffatta conclusione, si giunge seguendo anche un ulteriore percorso, il quale, mediante l'estensiva e congiunta interpretazione di recenti asserimenti di legittimità, porta ad affermare la legittimazione attiva del lessee in virtù della considerazione del fatto che fattore determinante per l'esperimento dell'azione risarcitoria è la sola titolarità – rispetto alla cosa assicurata- di un rapporto economico- giuridico (nella fattispecie, il leasing) e non anche di un diritto di proprietà e di altro diritto reale, per il quale il titolare sopporti il n. 2777/2022 r.g.a.c. Pagina 13 di 17 N. 2777/2022 R.G.A.C.
danno patrimoniale conseguente ad un evento dannoso (Cass. Civ., sez. III, 19.05.04, n' 9469; Cass. Civ., sez. III, 06.07.06, n'15356). Giova rilevare nella specie altresì la questione relativa all'individuazione del soggetto legittimato passivo, quale responsabile civile, in caso di contratto di noleggio a lungo a termine di autoveicoli e, precisamente, se il responsabile vada individuato nel proprietario del veicolo- locatore (nel caso di specie la CI
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), oppure nel locatario (nel caso di specie, la CI Controparte_8
, al pari di quanto, in materia di contratto di Controparte_14 leasing, è previsto dalla normativa di cui all'art. 91 a 2 d.lgs. n. 285\1992 e confermato dalla giurisprudenza di legittimità. Al riguardo, si osserva che l'art. 91, comma I, d.lgs. 285/1992 (codice della strada) prevede per la sola ipotesi del contratto di leasing automobilistico che sulla carta di circolazione venga annotato, oltre al nominativo del locatore-proprietario del veicolo (CI di leasing concedente), anche il nominativo del locatario-utilizzatore e che tali indicazioni siano riportate nella iscrizione al P.R.A. Il comma secondo del medesimo articolo prevede, inoltre, che “Ai fini del risarcimento dei danni prodotti a persone o cose dalla circolazione dei veicoli, il locatario è responsabile in solido con il conducente ai sensi dell'art. 2054, comma terzo, del codice civile”. Nell'ipotesi di contratto di noleggio a lungo termine di veicoli sulla carta di circolazione viene invece annotato esclusivamente il nominativo del proprietario-locatore e non anche del soggetto noleggiatore che utilizza il veicolo, con la conseguenza che, nel caso di noleggio, i terzi non sono posti in condizione, nonostante ogni diligente ricerca (che non può eccedere la consultazione delle risultanze del P.R.A.), di individuare l'effettivo noleggiatore del veicolo il quale, per i motivi predetti, non è individuabile dai registri pubblici. In giurisprudenza è poi pacifico che in materia di contratto di leasing automobilistico il soggetto da qualificarsi come “responsabile del danno” ai sensi dell'art. 144, comma III, d.lgs. 209/2005 (cod. ass. priv.) sia l'utilizzatore del veicolo (c.d. lessee) e non il proprietario (CI di leasing concedente c.d. lessor) (cfr. sul punto ex multis Cass., n. 22399/2006 e Cass. 25127/2010, Cass. n. 14635\2014) ed è stato invece affermato come sia del tutto differente la fattispecie di contratto di noleggio a lungo termine alla quale non è analogicamente applicabile la medesima disciplina del contratto di leasing (cfr. sul punto Tribunale di Milano, sentenza n. 12850/2015). Ebbene, alle previsioni dell'art. 91 d.lgs. n. 285\1992, relative alla
“Locazione senza conducente con facoltà di acquisto-leasing” è stato riconosciuto carattere innovativo non retroattivo (Cass. 27 ottobre 1998, n. 10698). Si tratta di previsioni eccezionali rispetto a quella n. 2777/2022 r.g.a.c. Pagina 14 di 17 N. 2777/2022 R.G.A.C.
contenuta nell'art. 2054 comma 3 c.c. e, in quanto tali, insuscettibili di applicazione analogica ai sensi dell'art. 14 delle disp. prel. c.c. nei confronti di soggetti e in relazione a fattispecie diversi da quelli in essa tassativamente indicati (Cass. 19 ottobre 2006 n. 22399). Ne discende l'impossibilità di estendere tale disciplina alla fattispecie del noleggio a lungo termine. Tale soluzione, peraltro, non appare irragionevole, laddove, in aggiunta alle figure dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio e dell'utilizzatore in leasing, non ha previsto anche la figura del locatario nel contratto di noleggio a lungo termine. La norma dell'art. 91 comma 2 cod. strada non prevede il semplice locatore del veicolo per l'evidente ragione dell'agevole identificabilità, negli altri casi (diversamente da quanto accade nella locazione semplice), del soggetto solidalmente responsabile. Invece, nel caso del contratto di noleggio a lungo termine e, più in generale, della locazione di veicolo senza conducente, il rapporto di locazione riguarda solo il locatore e il locatario e il nominativo di quest'ultimo è noto al solo locatore. Di qui, la ragione della mancata equiparazione del locatore alle altre ipotesi sopra indicate. Peraltro, la responsabilità solidale del proprietario (locatore) del veicolo opera all'esterno, fermo restando che nel rapporto interno, nel rapporto, cioè, tra proprietario (locatore) e locatario, il primo, estinta l'obbligazione in questione, avrà diritto di regresso nei confronti del proprio cliente (noleggiatore). In conclusione sul punto in materia di contratto di noleggio a lungo termine di veicoli, il soggetto “responsabile del danno” ai sensi dell'art. 144, III comma, d.lgs. 209/2005 si ritiene sia il proprietario del veicolo, come risultante dal pubblico registro automobilistico e che, nella specie, esso è correttamente individuato unicamente nella CI concedente. La responsabilità dei soggetti indicati nel comma terzo dell'art. 2054 c.c., cui rinvia l'art. 91, n. 285\1992, infatti, è alternativa e non solidale (tra e altre, Cass., n. 24.01.2012 n. 947). Da tutto quanto doverosamente premesso ne deriva l'erroneità della statuizione di primo grado nella parte in cui, pur rilevata dalle parti la necessità di integrazione del contraddittorio, il giudice non l'ha autorizzata e nel contempo ha statuito il difetto della legittimazione passiva della CI di leasing concedente c.d. lessor. Orbene non si coglie il filo logico del ragionamento giuridico compiuto dal giudice di prime cure, giacché ritenuto il difetto di legittimazione passiva dell'invocata CI proprietaria avrebbe dovuto integrare il contraddittorio nei confronti della mera utilizzatrice “ CP_14
come richiesto all'unisono dalle parti in lite. Ed invero la
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giurisprudenza sul punto è ormai pacifica. Infatti, anche più di recente, la Cassazione ha ribadito che “Nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia quello assicurativo, con la conseguenza che il giudizio deve necessariamente concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano” (Corte Cass. sez. III ordinanza n. 25770/2019). Infatti, l'integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile è necessaria, ai fini di una completa ed uniforme trattazione della causa nei confronti di tutti i soggetti coinvolti. Ne consegue, che la presente causa deve essere rimessa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 co. 1 c.p.c., secondo il quale “Fuori dei casi previsti nell'articolo precedente, il giudice d'appello non può rimettere la causa al primo giudice, tranne che dichiari nulla la notificazione della citazione introduttiva, oppure riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, ovvero dichiari la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'articolo 161 secondo comma”. La citata norma, congiuntamente all'art. 353 c.p.c., configura le ipotesi di rimessione al primo giudice, che sono da ritenersi eccezioni tassative, alla regola dal principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione previsto all'art. 161 c.p.c., per cui al giudice d'appello è tenuto a trattenere la causa nel merito e deciderla. Nel caso de quo, dunque, non essendo stato citato regolarmente nel primo grado di giudizio il responsabile civile e non essendo stato integrato il contraddittorio con tale litisconsorte necessario iussu iudicis, la sentenza deve dichiararsi affetta da nullità insanabile, vizio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Corte Cass. sentenza n. 13850/07). Per questo motivo, la causa deve essere rimessa al giudice di prima grado ex art. 354 c.p.c., davanti al quale il giudizio dovrà essere riassunto nel termine perentorio di tre mesi, dalla notificazione della sentenza ai sensi dell'art. 353 comma 2 c.p.c.
5.Quanto alla regolamentazione delle spese, va premesso che il giudice di appello, quando dichiara la nullità della decisione di primo grado per uno dei vizi indicati dall'art. 354 c.p.c. (nella specie, per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario), nel rimettere la causa al primo giudice può decidere sulle sole spese della fase processuale che si è svolta davanti a lui e non anche su quelle del giudizio di primo grado, che devono essere n. 2777/2022 r.g.a.c. Pagina 16 di 17 N. 2777/2022 R.G.A.C.
liquidate da quel giudice a seguito della riassunzione del giudizio, la quale non ha luogo d'ufficio ma per iniziativa della parte interessata (Cass. Civ., Sez. III, 12 giugno 2006, n. 13550). Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 5456/03), in caso di rimessione al primo giudice, le spese dovrebbero essere poste a carico della parte che ha dato causa alla nullità. Nel caso di specie, per la peculiarità del caso unitamente alla circostanza del tempo necessario per giungere alla presente statuizione a fronte dell'assunzione in decisione in primo grado sussistono i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Matilde Boccia, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n.rg. 2777/2022, così provvede:
-Dichiara la nullità della sentenza appellata;
e per l'effetto, letto l'art. 354, 1° comma c.p.c., rimette la causa innanzi al Giudice di Pace di RE, fissando il termine di mesi tre dalla notificazione della presente sentenza per la riassunzione del processo;
-Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Aversa, 22/04/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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