Ordinanza collegiale 3 giugno 2020
Ordinanza collegiale 19 ottobre 2020
Ordinanza collegiale 16 gennaio 2021
Ordinanza collegiale 17 febbraio 2021
Sentenza 29 giugno 2022
Accoglimento
Sentenza 10 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 29/06/2022, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/06/2022
N. 01079/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01667/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 1667 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
- TR ON, rappresentato e difeso dall’Avv. Giacomo Valla, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Ginosa, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ eletto presso lo studio dell’Avv. Agnese Caprioli, in Lecce alla via Scarambone 56;
nei confronti
- della Bluserena S.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. Tommaso Marchese, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
per l’accertamento
quanto al ricorso introduttivo:
- dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Ginosa sulla diffida del ricorrente, comunicata il 10 giugno 2019, volta all’adozione delle seguenti disposizioni:
a) ordinare alla Bluserena S.p.a. di realizzare e successivamente cedere al Comune di Ginosa tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste dal P.d.L. del 1999, con specifico riguardo ai parcheggi pubblici;
b) ordinare alla Bluserena S.p.a. di preservare l’esistente camminamento pubblico per RR AT ( verso particella 71 ), che è stato sottratto al transito pubblico;
c) accertare l’esistenza dei molteplici abusi edilizi commessi, per poi adottare gli atti di repressione dovuti per legge;
d) dichiarare la Bluserena S.p.a. decaduta dalla concessione demaniale per non aver consentito l’accesso pubblico al mare, come prescritto dall’art. 8.1 n.t.a. del Piano regionale delle coste e dalle ordinanze balneari della Regione Puglia;
e) in ogni caso, ordinare alla Bluserena S.p.a. di cedere al Comune di Ginosa l’accesso pubblico al mare e al lago Salinella;
e per l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere in relazione a ciascuna delle predette richieste, pronunciandosi sulla fondatezza delle pretese azionate dal ricorrente, a norma dell’art. 31, comma 3, c.p.a.;
per quanto riguarda i motivi aggiunti del 14 dicembre 2020, ore 19:34, per l’annullamento
- del “ provvedimento finale di archiviazione aspetti del demanio marittimo ” del Responsabile del VII Settore del Comune di Ginosa del 3 ottobre 2020, prot. n. 26431, nella parte in cui non ha ritenuto sussistenti i presupposti per pronunciare la decadenza della Bluserena S.p.a. dalla concessione demaniale;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
per quanto riguarda i motivi aggiunti del 14 dicembre 2020, ore 20:02, per l’annullamento
- dell’ordinanza del responsabile del VII Settore del Comune di Ginosa del 5 ottobre 2020, prot. n. 26459, di “ demolizione e ripristino stato dei luoghi ”, nella parte in cui non ha ritenuto sussistenti i presupposti per ordinare la demolizione di altri manufatti abusivi nell’area lottizzata, nonché nelle parti in cui: - ha ritenuto adempiuto l’obbligo della lottizzante di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria secondo le previsioni della convenzione di lottizzazione; - ha ritenuto insussistente l’obbligo della lottizzante di realizzare e cedere al Comune il percorso di accesso al mare e al lago Salinella; - ha ritenuto insussistente l’obbligo della lottizzante di preservare e cedere al Comune il camminamento per RR AT verso la p.lla 71 del Fg. 143; - ha comunque omesso di ordinare l’apertura al pubblico uso del realizzato percorso per RR AT;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, compresa la delibera consiliare n. 25 del 2 maggio 2006 del Comune di Ginosa, avente ad oggetto “ Presa d’atto prescrizioni e approvazione atto ricognitivo ”, ove interpretata nel senso che renda efficace la variante al Piano di lottizzazione, nonché - ove mai occorra e ritenuta tuttora esistente - della delibera di G.M. n. 150 del 2 maggio 2008.
per quanto riguarda i motivi aggiunti del 19 luglio 2021, per l’annullamento
- del provvedimento del Responsabile del VII Settore prot. n. 0017052 del 9 giugno 2021;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, comprese - ove occorra - le relazioni istruttorie integrative del 30 dicembre 2020 e del 14 maggio 2021, nelle sole parti recanti valutazioni difformi da quelle espresse dal ricorrente;
- nonché dei provvedimenti già impugnati con i precedenti atti di motivi aggiunti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ginosa e della Bluserena S.p.a.
Visti gli atti della causa.
Relatore all’udienza pubblica del 22 giugno 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
FATTO e DIRITTO
A.- Premesso che:
- il sig. ON è proprietario di un terreno confinante con un’area al cui interno insiste il ‘Villaggio RR Serena’, realizzato dalla società Bluserena S.p.a. sulla base di un Piano di Lottizzazione approvato dal Consiglio comunale di Ginosa con delibera n. 55 del 30 agosto 1999 e convenzionato con atto stipulato il 9 dicembre 1999 davanti al notaio Mobilio.
- nella prospettazione del ricorrente, peraltro:
1) detta società, nonostante il decorso il termine decennale di esecuzione del Piano, sarebbe stata ‘ gravemente inadempiente agli obblighi previsti dalla citata convenzione, con gravissimo danno al pubblico interesse ’, posto che, a ‘ eccezione della viabilità per raggiungere il villaggio turistico, la Bluserena S.p.a. in parte non ha realizzato e in altra parte tanto meno ceduto al Comune le opere di urbanizzazione primaria e secondaria prescritte dal piano e previste dalla convenzione ’ (v. p. 1 del ricorso);
2) il Comune di Ginosa sarebbe ‘ rimasto sinora completamente ed inspiegabilmente inerte rispetto a tali gravi inadempimenti; tentando, anzi, di sostenere fattivamente i tentativi della lottizzante di sottrarsi all’adempimento delle proprie obbligazioni ’ (v. p. 2 del ricorso).
3) la ‘ realizzazione del villaggio turistico da parte della Bluserena S.p.a. presenta inoltre gravi difformità rispetto a quanto autorizzato con il piano di lottizzazione ’ (v. p. 5 del ricorso).
4) il ‘ Comune di Ginosa ha del tutto omesso di reprimere gli abusi edilizi, tanto più gravi perché realizzati in zona paesaggisticamente vincolata ’, e inoltre, pur a fronte di ‘ gravi violazioni agli obblighi concessori ’, rimaneva ‘ completamente inerte, omettendo di pronunciare la decadenza dalla concessione del demanio marittimo intestata alla medesima società ’.
- il sig. ON presentava dunque, in data 10/11 giugno 2019, la diffida prot. n. 0015638, con cui chiedeva al Comune di Ginosa di: ‘ a) ordinare alla Bluserena S.p.a. di realizzare e successivamente cedere al Comune di Ginosa tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste dal P.d.L. del 1999, con specifico riguardo ai parcheggi pubblici; b) ordinare alla Bluserena S.p.a. di preservare l’esistente camminamento pubblico per RR AT (verso particella 71), che è stato sottratto al transito pubblico; c) accertare l’esistenza dei molteplici abusi edilizi commessi, per poi adottare gli atti di repressione dovuti per legge; d) dichiarare la Bluserena S.p.a. decaduta dalla concessione demaniale per non aver consentito l’accesso pubblico al mare, come prescritto dall’art. 8.1 n.t.a. del Piano regionale delle coste e dalle ordinanze balneari della Regione Puglia; e) in ogni caso, ordinare alla Bluserena S.p.a. di cedere al Comune di Ginosa l’accesso pubblico al mare e al lago Salinella ’.
- nel silenzio dell’A.c., quindi, il ON proponeva: a) il presente ricorso introduttivo.
A.1 Premesso, ancora, che:
- il TAR adottava quindi l’ordinanza n. 578 del 2020, del seguente tenore: « 1.- Considerato che, a seguito della diffida in data 10 giugno 2019 del sig. ON, il Comune di Ginosa poneva in essere un’articolata attività istruttoria, svolgendo alcuni sopralluoghi all’interno dell’area di proprietà della Bluserena S.p.a. - il primo in data 25 luglio 2019; il secondo, dopo le osservazioni della Bluserena del 1° agosto 2019 e l’attività istruttoria posta in essere tramite l’Arma dei Carabinieri del 25 settembre 2019, in data 13 febbraio 2020; e il terzo in data 4 marzo 2019 -, cui seguiva una relazione del 20 aprile 2020 e, quindi, l’atto di avvio di un procedimento sanzionatorio in data 8 maggio 2020.
1.1 Considerato, ancora, che il ricorrente deduce che il procedimento così avviato dal Comune non avrebbe ad oggetto tutte le questioni sulle quali egli aveva sollecitato il Comune medesimo [quelle appena richiamate sub a), b), c), d) ed e), ndr].
2.- Ritenuto che:
- in disparte il ‘merito’ delle questioni poste dal ricorrente al Comune di Ginosa, occorre che quest’ultimo chiarisca, mediante apposita relazione scritta, se e come il procedimento avviato e di cui si è dato atto abbia a oggetto tutti i profili rispetto ai quali lo stesso Comune era investito dalla diffida del 10 giugno » (TAR Puglia Lecce, I, 3 giugno 2020, n. 578).
- sulla diffida in parola, l’A.c. provvedeva con due diverse determinazioni: la prima, del 3 ottobre 2020, relativa agli aspetti demaniali, e la seconda, del 5 ottobre 2020, a quelli urbanistico-edilizi ( determinazioni rispetto alle quali, come subito si scriverà, il ON proponeva poi due distinti ricorsi - pur in pari data - per motivi aggiunti ).
- in data 3 ottobre 2020, in particolare, il Responsabile del VII Settore del Comune di Ginosa adottava la nota prot. n. 26431 (‘ aspetti demanio marittimo ’), di cui si richiamano di seguito alcuni passaggi motivazionali: « Rilevato quanto segue in relazione a ciascuno degli addebiti mossi alla Bluserena S.p.a. con la comunicazione di avvio del procedimento …:
A. Quanto alle trasformazioni precarie (camminamento/passerella…): la questione è stata evidenziata nella relazione istruttoria del 20.04.2020 … nel presupposto … che il predetto camminamento/passerella ‘faccia parte delle strutture temporanee, precarie e provvisorie da rimuovere al termine della stagione estiva’ e che esso sia stato autorizzato con l’Autorizzazione Paesaggistica n. 19 del 01.07,2014 ratificata favorevolmente con prescrizioni dal MIBAC con nota n. 9698 del 27.06.2014. La Soc. Bluserena, con le suddette osservazioni scritte, ha … dimostrato che il camminamento/passerella in questione, che costituisce l’ultimo tratto del percorso di accesso all’arenile corrispondente all’attraversamento dunale, … è stato autorizzato in sede di Valutazione di Compatibilità Ambientale, con Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia Regionale n. 264 del 14.12.2001 (…) Si evidenzia pertanto che la struttura in questione non è affatto sfornita di titolo autorizzativo e, addirittura, il suo mantenimento in loco durante l’inverno è auspicato proprio per una condivisibile ragione di tutela ambientale, in quanto, al contrario, gli smantellamenti e i riposizionamenti stagionali potrebbero arrecare danno al sistema dunale. D’altro canto appare rilevante anche quanto osservato dalla Soc. Bluserena a proposito della delibera di Giunta Comunale n. 116 del 14.05.2015, in quanto se la maggiore temporaneità della permanenza è stata autorizzata per tutte le strutture precarie di facile rimozione funzionali alla concessione demaniale marittima n. 1/2007, riallineandola al termine di validità della stessa, prorogato fino al 31.12,2020, non si vede perché la passerella dovrebbe invece essere rimossa stagionalmente, visto che per essa ricorre pure una ragione specifica di tutela ambientale per il suo mantenimento. In tale senso, come rilevato dalla stessa Soc. con le precitate osservazioni, soccorre anche quanto stabilito dalla sopravvenuta L.R. Puglia n. 17/2015 … (vedasi l’art. 8, comma 5, della L.R.). Non si ravvisa, dunque, 1’ipotizzata ‘trasformazione’ di strutture precarie da parte della Soc. Bluserena, né si ravvisano difformità edilizie o violazioni urbanistiche con riferimento alle opere citate nella relazione istruttoria del 20.04.2020 del responsabile del procedimento.
B. Quanto alla decadenza della Concessione Demaniale marittima n. 1/2007 (…) Con le proprie osservazioni la Bluserena oppone, innanzitutto che (nel, ndr) verbale di constatazione redatto dalla Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Taranto il 31.07.2019 in sede di attività di controllo sulla concessione demaniale n. 1/2007 … si attesta … che ‘L’accesso alla spiaggia libera avviene mediante una strada/percorso realizzata sulla propria proprietà privata e lasciata all’uso pubblico e situata sul limite est dell’intero compendio ricettivo’ e che dal controllo effettuato è stata ‘Verificata la concessione D.M. 01/2007 dalla quale non sono state riscontrate difformità’ (…) È evidente, dunque, che l’accertamento della Capitaneria si presenta autorevole e vincolante (…)
C. Quanto alla contestazione delle responsabilità di cui all’art. 1161 del Codice della Navigazione (…): il terzo punto della comunicazione di avvio del procedimento viene naturalmente meno per effetto delle considerazioni di cui ai punti che precedono. È evidente, infatti, che l’impedimento all’uso pubblico dell’area demaniale in concessione che viene ipotizzato nella relazione istruttoria a carico della Soc. Bluserena non è rinvenibile nella condotta di questa, per cui non si ritiene sussistere una possibile responsabilità per violazione dell’art. 1161 del Codice della Navigazione. La Soc. Bluserena, inoltre, con le osservazioni presentate il 21.05.2020 ha anche ribadito la propria disponibilità gratuita per la realizzazione di un altro accesso al mare, questione che formerà oggetto di un separato esame da parte dell’Amministrazione (…) Pertanto, per tutte le motivazioni che si sono esposte, il sottoscritto responsabile del VII Settore – Urbanistica determina l’archiviazione del procedimento (limitatamente agli aspetti demaniali) … finalizzato all’emissione di ordinanza dirigenziale di demolizione e ripristino delle strutture dettagliatamente descritte nella precitata relazione istruttoria e di declaratoria di decadenza della concessione demaniale marittima n. 1/2007 (…) Si osserva che il presente provvedimento ha ad oggetto, unicamente, le questioni attinenti agli aspetti demaniali denunciati dal Sig. ON per mezzo dell’atto di diffida prot. n. 0015638 dell’11.06.2019 e non anche quelle relative alle presunte irregolarità edilizie ed urbanistiche (anch’esse denunciate dal Sig. ON con la suddetta diffida ed oggetto di altro procedimento) ».
- il provvedimento del Responsabile del VII Settore in data 3 ottobre 2020, prot. n. 26431, appena richiamato, formava quindi oggetto dei seguenti motivi aggiunti, notificati il 1° dicembre 2020 e depositati il successivo 14 dicembre: b) eccesso di potere ( sviamento; erroneità dei presupposti; irrazionalità manifesta ); nullità per violazione del giudicato; c) violazione dell’art. 11 l.r. 23.6.2006 n. 17; violazione dell’art. 8.1 delle NTA del Piano Regionale delle Coste e dell’art. 4 dell’Ordinanza balneare 2019 ( determinazione del dirigente regionale della sezione demanio e patrimonio del 5.4.2019 n. 251 ); violazione dell’art. 47 cod. nav.; d) eccesso di potere ( sviamento; erroneità ed omessa considerazione dei presupposti; irrazionalità manifesta ); e) eccesso di potere ( sviamento; irrazionalità manifesta; erroneità e travisamento dei presupposti ); f) eccesso di potere ( sviamento; erroneità ed omessa considerazione dei presupposti; irrazionalità manifesta ); g) violazione dell’art. 1161 cod. nav. eccesso di potere ( sviamento ).
- in data 5 ottobre 2020, ancora, lo stesso Responsabile del VII Settore del Comune di Ginosa adottava la nota prot. n. 26459, come precisato relativa agli aspetti urbanistico-edilizi oggetto della diffida del 10/11 giugno 2020 citata, nota la quale così disponeva: « Vista la relazione istruttoria del responsabile del procedimento datata 02.09.2020 prot. n. 22487 con la quale lo stesso Responsabile dell’istruttoria ha rilevato una serie di inadempienze contrattuali e di difformità urbanistico-edilizie rispetto ai titoli abilitativi succedutisi nel tempo e di seguito sinteticamente elencati: in merito al punto 3. dell’atto di diffida in oggetto riportato, con il quale il ricorrente C.P. segnalava il mancato adempimento della Soc. Bluserena in merito alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste dalla convenzione stipulata, dalla relazione istruttoria del responsabile del procedimento risulta che le stesse non sono state realizzate come originariamente previste nel P.di L. in quanto in data 02.05.2008, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 150 con oggetto: ‘Soc. Bluserena S.p.a. - Autorizzazione allo scomputo degli oneri urbanizzativi’, il Comune di Ginosa, dopo un dettagliato resoconto riguardo agli impegni sottoscritti dalla lottizzante per l’attuazione del P. di L. e l’obbligo del rispetto delle prescrizioni imposte dagli Enti esterni intervenuti nel procedimento di approvazione del Piano, ha autorizzato la lottizzante ad eseguire le opere di urbanizzazione primaria e secondaria diversamente da come originariamente previsto nel predetto Piano. Infatti, per le urbanizzazioni previste ma non realizzabili per divieto degli Enti preposti ai vari vincoli paesaggistico-ambientali, il Comune ha ritenuto di procedere al completamento funzionale ed ampliamento di via Marinella. In merito al punto 3a dell’atto di diffida di cui all’oggetto, con il quale il ricorrente C.P. segnalava la mancata realizzazione e cessione al Comune dell’accesso al mare e al lago Salinella, dalla documentazione agli atti, si evince che negli elaborati originali del P.di L. è individuato un percorso che parallelamente al lago Salinella conduce al mare. Il predetto percorso, però, è stato stralciato dalla Regione Puglia - Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Taranto con Determinazione Dirigenziale n. 18 del 11.12.1998, che al punto 6 recita (…) Non potrà essere realizzato il viale pedonale pubblico, previsto ai margini del Lago ed attraversante la pineta (…) In merito al punto 3b dell’atto di diffida di cui all’oggetto, con il quale il ricorrente C.P. segnalava che il lottizzante non aveva preservato il preesistente camminamento per RR AT verso il ponte esistente sulla particella Comune di Ginosa - prot.n. 0026459 del 05.10.2020 (…), il responsabile dell’istruttoria ha verificato che in nessuno dei documenti tecnico-amministrativi esaminati compare mai la particella n. 71 del f. 143, che non ha mai fatto parte del piano di lottizzazione in quanto di altra proprietà estranea ai lottizzanti. A tal proposito, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 02.05.2006 con oggetto ‘Villaggio turistico Bluserena. Presa d’atto prescrizioni e approvazione atto ricognitivo’, è stato approvato l’atto ricognitivo del villaggio con le modifiche apportate anche a seguito delle prescrizioni dei vari Enti. La documentazione scrittografica di riferimento è quella contenuta nella Denuncia di Inizio Attività prot. n. 14212 del 24.04.2006, dove nella Tavola n. 5 è indicato il percorso di uso pubblico all’interno della proprietà della Lottizzante per l’accesso a RR AT. L’andamento originale di tale percorso è stato modificato a seguito delle prescrizioni imposte dallo studio di Valutazione di Impatto Ambientale approvato con Determina del dirigente del settore Ecologia della Regione Puglia n. 264 del 14.12.2001, per salvaguardare la ‘Paleoduna Nord’. In merito al punto 3c dell’atto di diffida di cui all’oggetto, con il quale il ricorrente C.P. segnalava la mancata cessione delle aree per standard urbanistici, dalla documentazione agli atti, si evince che la lottizzante ha provveduto a frazionare e a cedere al Comune le seguenti aree del foglio n. 143, sia per le opere di urbanizzazione primaria e parcheggi pubblici, sia per le opere di urbanizzazione secondaria. Più segnatamente le particelle 478, 480, 482, 485 e 488 per una superficie catastale complessiva di 10.650 mq. ai sensi degli artt. 3 e 4 della Convenzione di Lottizzazione. Non risultano invece agli atti cedute, le aree per standard pubblici di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17/2006 (relativa all’ampliamento della struttura turistico-ricettiva) pari a 1.097,00 mq. (art. 5 del DM 1444/68) + 1.525,60 mq. (art. 5 punto 2 del DM 1444/68), per una superficie totale di 2.622,60 mq. Per tale superficie, la lottizzante in sede di osservazioni all’avvio del presente procedimento, ha dichiarato la propria disponibilità alla cessione delle aree di cui trattasi. In merito al punto 5 dell’atto di diffida di cui all’oggetto, con il quale il ricorrente C.P. segnalava le presunte difformità del costruito rispetto al Piano di Lottizzazione originario approvato e sue varianti, il tecnico istruttore ha rilevato quanto segue: con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 02.05.2006 ad oggetto ‘Villaggio turistico Bluserena. Presa d’atto prescrizioni e approvazione atto ricognitivo”, È stato approvato l’atto ricognitivo del villaggio con le modifiche apportate anche a seguito delle prescrizioni dei vari Enti esterni. La documentazione di riferimento è quella contenuta nella D.I.A. n. 14212 del 24.04.2006 (…) Dato atto che la predetta Soc. ha fatto pervenire le proprie osservazioni (…) Richiamata integralmente la relazione istruttoria (…) Ordina alla soc. Bluserena S.p.a. …: 1. di voler procedere, entro e non oltre 30 gg. dalla notifica del presente atto, alla cessione gratuita al Comune di Ginosa delle aree per standards urbanistici di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17/2006 (relativa all’ampliamento della struttura turistico-ricettiva) pari a 1.097,00 mq. (art. 5 del DM 1444/68) + 1.525,60 mq. (art. 5 punto 2 del DM 1444/68), per una superficie totale di 2.622,60 mq. (…); 2. Di procedere alla demolizione delle opere realizzate senza alcun titolo e/o in difformità dalle concessioni, permessi, autorizzazioni e/o assensi comunque denominati ed in particolare la chiusura perimetrale delle tettoie aperte di pertinenza della sala ristorante, con ripristino dello stato dei luoghi ».
- con un autonomo atto di motivi aggiunti, anch’essi del 1°/14 dicembre 2020, il ON impugnava detta determinazione ‘ nella parte in cui non ha ritenuto sussistenti i presupposti per ordinare la demolizione di altri manufatti abusivi nell’area lottizzata, nonché nella parte in cui: - ha ritenuto adempiuto l’obbligo della lottizzante di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria secondo le previsioni della convenzione di lottizzazione; - ha ritenuto insussistente l’obbligo della lottizzante di realizzare e cedere al Comune il percorso di accesso al mare e al lago Salinella; - ha ritenuto insussistente l’obbligo della lottizzante di preservare e cedere al Comune il camminamento per RR AT verso la p.lla 71 del Fg. 143; - ha comunque omesso di ordinare l’apertura al pubblico uso del realizzato percorso per RR AT ’, e con essa anche la ‘ delibera consiliare n. 25 del 2.5.2006, avente ad oggetto Presa d’atto prescrizioni e approvazione atto ricognitivo, ove interpretato nel senso che renda efficace la variante al Piano di lottizzazione ’, nonché, ove ritenuta tuttora esistente, la delibera di G.M. n. 150 del 2 maggio 2008.
- venivano formulati, in specie, i seguenti motivi di gravame: h) eccesso di potere ( sviamento; difetto di istruttoria; erroneità dei presupposti; perplessità irrazionalità manifesta ); disparità di trattamento; violazione degli artt. 3 lett. e) e 31 d.p.r. 380/2001; i) eccesso di potere ( sviamento; difetto di istruttoria; erroneità dei presupposti; irrazionalità manifesta ); violazione del giudicato; nullità; violazione degli artt. 21 e 27 l.r. 56/80; incompetenza; l) eccesso di potere ( sviamento; erroneità dei presupposti; irrazionalità manifesta ); violazione del giudicato; nullità; m) eccesso di potere ( sviamento; erroneità dei presupposti; omessa istruttoria ); nullità per violazione del giudicato; violazione degli artt. 21 e 27 l.r. 56/80.
- il TAR, intanto, a ottobre 2020 aveva adottato una seconda ordinanza interlocutoria, del seguente tenore: « 1.- Considerato che, a seguito della diffida in data 10 giugno 2019 del sig. ON, il Comune di Ginosa poneva in essere un’articolata attività istruttoria, svolgendo alcuni sopralluoghi all’interno dell’area di proprietà della Bluserena S.p.a. - il primo in data 25 luglio 2019; il secondo, dopo le osservazioni della Bluserena del 1° agosto 2019 e l’attività istruttoria posta in essere tramite l’Arma dei Carabinieri del 25 settembre 2019, in data 13 febbraio 2020; e il terzo in data 4 marzo 2019 -, cui seguiva una relazione del 20 aprile 2020 e l’avvio di due distinti procedimenti.
1.1 Considerato, ancora, che:
- il ricorrente deduceva che i procedimenti così avviati dal Comune non avrebbero avuto a oggetto tutte le questioni sulle quali egli aveva sollecitato il Comune medesimo.
- il Tribunale riteneva che, in disparte il ‘merito’ delle questioni poste dal ricorrente al Comune di Ginosa, occorreva che quest’ultimo chiarisse, mediante apposita relazione scritta, se e come i procedimenti avviati avessero avuto a oggetto tutti i profili rispetto ai quali lo stesso Comune era investito dalla diffida del 10 giugno 2019 (cfr. ord. n. 578 del 3 giugno 2020).
- l’A.c. produceva quindi, tra l’altro, la relazione tecnica istruttoria del 31 agosto 2020.
- venivano infine adottati, successivamente a due avvisi ex art. 7 l. n. 241/90 - dell’8 maggio 2020, prot. n. 10898, e del 2 settembre 2020, prot. n. 22487 -, i provvedimenti prot. n. 26431 del 3 ottobre 2020 e prot. n. 26459 del 5 ottobre 2020.
1.2 Considerato, infine, che la difesa del ricorrente deduce, al fine di contestare l’ipotesi di una improcedibilità del ricorso sul silenzio per sopravvenuto difetto di interesse, che la relazione istruttoria prima citata ‘risenta’ delle limitazioni e delle difficoltà legate alla pandemia da covid-19 - in effetti di ciò dava atto a pag. 11 l’arch. Rinaldo Pastore.
2.- Ritenuto, dunque, di dover richiedere all’A.C. intimata:
a) di verificare se e in quali termini la compiuta istruttoria necessiti di un completamento;
b) di procedere, nel caso, a tale completamento;
c) di procedere, infine, in ogni caso, a integrare, modificare o confermare, in tutto o in parte, con determinazione espressa - di integrazione, modifica o, invece, conferma -, i provvedimenti già adottati e prima richiamati » (TAR Puglia Lecce, I, 19 ottobre 2020, n. 1124).
- alla richiamata Ordinanza seguiva la determinazione del Responsabile del VII Settore - Urbanistica prot. n. 0017052 del 9 giugno 2021, che segue: « Viste le risultanze delle ulteriori verifiche ed approfondimenti effettuati dall’ufficio tecnico comunale con le relazioni istruttorie del 30.12.2020 e 14.05.2021 … Dispone quanto segue. Lo scrivente responsabile del VII Settore-Urbanistica, sulla scorta della relazione istruttoria del responsabile del procedimento, datata 20.04.2020, ha emesso i seguenti provvedimenti amministrativi:
- Provvedimento finale di archiviazione per gli aspetti di demanio marittimo, prot. n. 26431 del 03.10.2020, cui si rimanda integralment;
- Provvedimento prot. n. 26459 del 05.10.2020 - Ordinanza dirigenziale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, relativamente alle opere realizzate in difformità dai titoli autorizzativi rilasciati alla Soc. Bluserena S.p.a.; nella suddetta ordinanza dirigenziale, si diffidava inoltre la Soc. a procedere alla cessione gratuita all’Ente delle aree per standards urbanistici di cui alla Deliberazione del C.C. n. 17/2006 relativa all’ampliamento della struttura turistico ricettiva.
A seguito della richiamata ordinanza TAR Lecce - Sezione Prima n. 1667/2019, l’Ufficio ha eseguito ulteriori approfondimenti e rilievi tecnici in situ, le cui risultanze sono riportate nelle relazioni istruttorie integrative del 30.12.2020 … e 14.05.2021 ...
Dalle suddette relazioni istruttorie integrative, per quanto riguarda gli aspetti di demanio marittimo, nulla di nuovo è stato prodotto e pertanto con il presente si conferma in toto il proprio provvedimento di archiviazione prot. n. 36431 del 03.10.2020, allegato al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale.
Per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, dalle successive verifiche, anche strumentali, effettuate sui luoghi, è emerso che in merito al punto 3. dell’ordinanza di demolizione e ripristino prot. n. 26459 del 05.10.2020 (ovvero ingiunzione alla cessione gratuita delle aree per standards non ancora cedute al Comune), in data 30.10.2020, a rogito del notaio Mastroberardino di Pescara, rep. n. 177556 …, è stato stipulato l’atto tra la Soc. Bluserena S.p.a. ed il Comune di Ginosa con il quale sono state effettivamente cedute le aree di che trattasi, benché le stesse fossero già nella libera disponibilità dell’Ente sin dalla stipula della convenzione. Per questo punto, l’ordinanza risulta ottemperata.
In merito al punto 5. dell’ordinanza, che prevedeva la demolizione e rispristino delle opere realizzate in difformità, in data 05.11.2020, con nota pec prot. n. 30133 del 06.11.2021, la Soc. Bluserena S.p.a. ha comunicato l’avvenuta ottemperanza all’ordinanza dirigenziale mediante lo smontaggio degli infissi esterni della sala ristorante, che avevano contribuito all’aumento volumetrico non autorizzato. Inoltre, in merito al computo plano-volumetrico verificato dall’ufficio a seguito degli approfondimenti integrativi, è emerso, come risulta dall’allegata scheda riassuntiva, che nel piano di lottizzazione originario Riva D’Ugento del 1999 risultano realizzate volumetrie in meno pari a mc 2.491,50, mentre la superficie coperta realizzata è maggiore di mq 205,91 rispetto a quanto autorizzato: tale superficie coperta non ha generato ulteriore volumetria atteso che la stessa (superficie) non risulta chiusa lateralmente.
Per quanto riguarda l’ampliamento realizzato con variante urbanistica del 2004, questo ha riguardato la realizzazione di strutture ed impianti a servizio del villaggio (strutture sportive, ricreative, ludiche, piazze, solarium, teatro all’aperto ed immobili di servizio). Per questa variante, risultano realizzate in meno volumetrie pari a mc. 8.786,72 mentre la superficie coperta realizzata risulta inferiore di mq. 1.728,62 rispetto a quanto autorizzato. Pertanto, anche per gli aspetti urbanistici, si conferma il contenuto dell’ordinanza dirigenziale di demolizione e ripristino alla quale la Società risulta aver ottemperato.
In merito alle ulteriori osservazioni formulate dalla ditta ON per il Tramite dell’Avv. Valla con le note prot. n. 1066 del 13.01.2021 e n. 2228 del 23.01.2021, si evidenzia quanto segue:
- per quanto attiene all’impianto fotovoltaico, contrariamente a quanto denunciato dall’Avv. Valla con la nota prot. n. 1066 del 13.01.2021, lo stesso risulta realizzato con regolare DIA prot. n. 37855 del 30.12.2009, corredata da tutti i nulla osta paesaggistico - ambientali necessari e non necessitava di alcuna autorizzazione unica regionale attesa la potenza inferiore ad 1 MW;
- per quanto riguarda le tettoie, che secondo quanto affermato dall’Avv. Valla costituirebbero volumetrie, le stesse, essendo strutture di facile rimozione ed aperte da tutti i lati, producono indubbiamente superficie coperta se superiori a mt. 3,50 di lato e in nessun caso volumetria, come stabilito all’art. 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale, di seguito riportato per estratto.
(…)
- per quanto attiene alle opere di urbanizzazione parzialmente non realizzate dalla Soc. Bluserena, ed inerenti all’ampliamento della struttura turistica, si tratta delle seguenti opere: parcheggio e viabilità lato paleo-duna, percorso pedonale verso il lago ed alcune sistemazioni ricadenti nella fascia di rispetto ferroviario. In particolare, tali opere di urbanizzazione non sono state eseguite in quanto le prescrizioni intervenute in sede di rilascio del Giudizio di Compatibilità Ambientale per l’intervento ne hanno impedito la completa realizzazione (Determina Dirigenziale del Dirigente Settore Ecologia regionale n. 264 del 14.12.2001). V’è da dire che le aree su cui dette opere di urbanizzazione avrebbero dovuto essere realizzate furono frazionate e sono state cedute al Comune con il richiamato atto pubblico a rogito del notaio Mastroberardino di Pescara, rep. n. 177556 - racc. n. 47220. Per ‘compensare’ la mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione innanzi specificate, con determinazione dirigenziale n. 348 del 13.10.2005 è stato autorizzato lo scomputo delle opere ivi approvate. Successivamente (26 marzo 2008), la Società Bluserena ha presentato un nuovo progetto avente ad oggetto ‘Soc. Bluserena S.p.a.- Autorizzazione allo scomputo degli oneri urbanizzativi’ che il Comune di Ginosa, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 02.05.2008, ha approvato. Tuttavia, quest’ultima deliberazione è stata annullata con sentenza TAR Lecce n. 00601/2011 del 30.03.2011. Pertanto, si può affermare che la Soc. Bluserena S.p.a. ha adempiuto agli obblighi convenzionali assunti fino alla succitata sentenza, a seguito della quale risulta non eseguita la sistemazione di mq. 2.500 di parcheggio (si ribadisce non realizzabile per il vincolo di rispetto della ferrovia e sostituiti da altri lavori di pari importo). È in corso l’istruttoria tesa ad adottare le conseguenti iniziative »
- la determinazione appena richiamata formava oggetto di un ulteriore atto di motivi aggiunti, così articolato: n) violazione degli artt. 3 e 6 l. n. 241/90; eccesso di potere ( difetto di motivazione; erroneità dei presupposti; sviamento ); o) eccesso di potere ( sviamento; erroneità dei presupposti; irrazionalità manifesta ); violazione del giudicato; nullità; p) eccesso di potere ( sviamento; erroneità dei presupposti; omessa istruttoria ); nullità per violazione del giudicato; violazione degli artt. 21 e 27 l.r. 56/80; q) violazione dell’art. 23 NTA del PRG; eccesso di potere ( sviamento ); r) eccesso di potere ( sviamento; difetto di istruttoria; erroneità dei presupposti ); violazione degli artt. 3 lett. e) e 31 DPR n. 380/2001; violazione dell’art. 146 D.lgs. 22/01/2004 n. 42, s) eccesso di potere ( sviamento; difetto di istruttoria; erroneità dei presupposti; irrazionalità manifesta ); violazione del giudicato; nullità; violazione degli artt. 21 e 27 l.r. 56/80; incompetenza; t) eccesso di potere ( sviamento; erroneità dei presupposti; irrazionalità manifesta ); nullità per violazione del giudicato; u) violazione dell’art. 11 l.r. 23.6.2006 n. 17; violazione dell’art. 8.1 delle NTA del Piano Regionale delle Coste e dell’art. 4 dell’Ordinanza balneare 2019 ( determinazione del dirigente regionale della sezione demanio e patrimonio del 5.4.2019 n. 251 ); violazione dell’art. 47 cod. nav.; v) eccesso di potere ( sviamento; erroneità ed omessa considerazione dei presupposti; irrazionalità manifesta ); w) eccesso di potere ( sviamento; erroneità ed omessa considerazione dei presupposti; irrazionalità manifesta ); x) violazione dell’art. 4 l.r. 12.4.2001 n. 11; eccesso di potere ( erroneità e difetto dei presupposti, omessa istruttoria ).
B.- Ritenuto che la determinazione del Responsabile del VII Settore - Urbanistica prot. n. 0017052 del 9 giugno 2021 da ultimo richiamata racchiude tutte le questioni oggetto del presente ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, ponendosi al termine dei complessi procedimenti di verifica innescati dalla diffida in data 10/11 giugno 2019, prot. n. 0015638, proposta dal ON, e dalle stesse ordinanze istruttorie di questo TAR.
C.- Ritenuto che la determinazione medesima risulta ampiamente e idoneamente motivata, pertanto superando le pur suggestive censure formulate dalla difesa ricorrente, atteso che:
a) il Responsabile del VII Settore dell’A.c. di Ginosa, con la citata d.d. prot. n. 26431 del 3 ottobre 2020, aveva archiviato la posizione della Bluserena con riguardo alle contestazioni di ordine demaniale mosse dal ON evidenziando come: la società avesse dimostrato che la contestata ‘passerella’ fosse autorizzata dalla d.d. Regione Puglia - Settore Ecologia n. 264/2001 ( che in sede di Valutazione di Compatibilità Ambientale assentiva il mantenimento dell’opera anche per il periodo invernale ), dalla D.G.C. n. 116/2015 e dalla sopravvenuta L.R. Puglia n. 17/2015; il percorso alternativo di accesso alla spiaggia libera di proprietà della Bluserena fosse effettivamente ‘lasciato all’uso pubblico’ pur interrompendosi, a un certo punto, in ragione della chiusura realizzata dal ON mediante un cancello scorrevole; la Capitaneria di Porto di Taranto avesse attestato che ‘ L’accesso alla spiaggia libera avviene mediante una strada/percorso realizzata sulla propria proprietà privata e lasciata all’uso pubblico e situata sul limite est dell’intero compendio ricettivo ’ e come dal controllo effettuato fosse stata ‘ Verificata la concessione D.M. 01/2007 dalla quale non sono state riscontrate difformità ’ (verbale di constatazione del 31.07.2019); l’obbligo della Bluserena di garantire l’accesso pubblico al demanio marittimo fosse pertanto adempiuto; le relazioni integrative del 30 dicembre 2020 e 14 maggio 2021, redatte dal RUP Arch. Pastore a seguito dell’ordinanza istruttoria n. 1224/2020 di questa Sezione, non avessero modificato il quadro appena descritto.
b) lo stesso Responsabile del VII Settore dell’A.c. di Ginosa aveva provveduto con riguardo alle contestazioni di ordine urbanistico - edilizio mosse, relativamente al villaggio turistico di proprietà della Bluserena, dal ON, con l’ordinanza di demolizione prot. n. 26459 del 5 ottobre 2020, evidenziando come: con la DGC n. 150 del 2 maggio 2008 l’A.c. avesse autorizzato la Società Bluserena a eseguire le opere di urbanizzazione primaria e secondaria secondo modalità diverse da quanto originariamente previsto nel predetto P.d.L., anche sulla base, quanto all’accesso al mare e al lago Salinella, della d.d. Regione Puglia - Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Taranto n. 18 dell’11 dicembre 1998; nessuna inadempienza fosse ascrivibile alla società neppure quanto al camminamento per RR AT (verso il ponte esistente sulla particella n. 71 del foglio 143), poiché: la particella medesima non faceva parte del P.d.L., e, comunque, l’andamento del percorso di uso pubblico all’interno della proprietà della società era stato modificato a seguito delle prescrizioni imposte dallo studio di Valutazione di Impatto Ambientale approvato con d.d. Regione Puglia - Settore Ecologia n. 264, del 14 dicembre 2001; la Bluserena, ai sensi degli artt. 3 e 4 della Convenzione di Lottizzazione, avesse provveduto a frazionare e cedere al Comune - sia per le opere di urbanizzazione primaria e parcheggi pubblici che per quelle di urbanizzazione secondaria - le particelle 478, 480, 482, 485 e 488 del Fg. 143, aventi una superficie catastale complessiva di 10.650 mq e avesse manifestato la disponibilità a cedere ‘ le aree per standard pubblici di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17/2006 (relativa all’ampliamento della struttura turistico-ricettiva) pari a 1.097,00 mq. (art. 5 del DM 1444/68) + 1.525,60 mq. (art. 5 punto 2 del DM 1444/68), per una superficie totale di 2.622,60 mq ’.
c) con la predetta ordinanza l’A.c. aveva disposto che la Bluserena procedesse alla cessione gratuita al Comune delle aree per standard urbanistici di cui alla DCC n. 17/2006, per una superficie totale di 2.622,60 mq e, inoltre, demolisse, le opere realizzate senza titolo ( e, in particolare, le chiusure perimetrali delle tettoie di pertinenza della sala ristorante ).
d) la Bluserena procedeva tanto alla cessione delle aree ( atto rep. 177556 del 30 ottobre 2020 ) quanto alla demolizione delle opere abusive.
e) le ulteriori contestazioni del ON ( note prot. n. 1066/2021 e n. 2228/2021 ) erano infondate, essendo relative a opere tali da non generare volumetria ovvero a opere assistite dalla DIA prot. n. 37855/2009, con relativi nulla-osta paesaggistico-ambientali.
f) alcune opere di urbanizzazione inerenti all’ampliamento della struttura turistica erano state realizzate solo parzialmente in ragione dalle prescrizioni intervenute in sede di rilascio del Giudizio di Compatibilità (d.d. Settore Ecologia regionale n. 264 del 14.12.2001), e, comunque, risultavano compensate, a seguito della d.d. n. 348 del 13 ottobre 2005, dalla richiamata cessione di aree al Comune operata con atto pubblico a rogito del notaio Mastroberardino di Pescara rep. 177556 del 30 ottobre 2020;
g) gli obblighi convenzionali non adempiuti in ragione dell’avvenuto annullamento, con sentenza n. 601/2011 di questo TAR, della DGC n. 150 del 2008, e in specie relativi alla sistemazione di 2.500 mq di parcheggio, infine, venivano ‘sostituiti’ da altri lavori di pari importo.
D.- Ritenuto che:
- il presente ricorso, come integrato dai proposti motivi aggiunti, dev’essere dunque respinto.
- sussistono eccezionali ragioni, attesa la particolarità della vicenda, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1667 del 2019 indicato in epigrafe, lo respinge nei sensi precisati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 22 giugno 2022, con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO