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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/07/2025, n. 2462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2462 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo COLTRO Presidente
Dott. Luca BOCCUNI Consigliere rel.
Dott.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 923/2025 R.G. promossa
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso in giudizio Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Spartaco Ponteduro, con domicilio presso la cancelleria dell'intestata Corte, in forza di procura alle liti unita agli atti;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. , rappresentata e difesa in giudizio Controparte_1 C.F._2 dall'avv.to Pierluigi Vesentini, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Verona, via Corso
Porta Nuova n. 133, in forza di procura alle lite unita agli atti;
APPELLATA
1 E CON LA CHIAMATA IN CAUSA DEL
PROCURATORE GENERALE PRESSO L'INTESTATA CORTE;
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 797/2025 pubblicata in data 9 aprile 2025.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
“In via preliminare e pregiudiziale, dichiarare la nullità della sentenza oggi gravata per i motivi di cui in parte motiva del presente atto di appello e, per l'effetto, rimettere la causa davanti al
Tribunale di Verona con regressione della stessa allo stato in cui è stato compiuto l'atto che ha determinato la nullità della sentenza e di tutti gli ulteriori atti del processo. Nel merito, nella denegata ipotesi di rigetto della eccezione pregiudiziale di nullità, in riforma parziale della sentenza appellata n. 797/2025, pubblicata il 15.4.2025, in particolare in riforma dei capi
< > e sulle <> resa dal Tribunale di Verona, Per_1 accogliere il presente appello e, per l'effetto, disporre l'affido della figlia minore in via Per_1 condivisa ad entrambi i genitori;
l'esercizio del diritto di visita del secondo le modalità Pt_1 già stabilite con l'ordinanza presidenziale;
l'obbligo dalla di portare e prendere i figli CP_1 presso la residenza del padre nei giorni prestabiliti per l'esercizio del diritto di visita di quest'ultimo secondo le modalità già stabilite con l'ordinanza presidenziale, in quanto il cambio di residenza dei figli del stabilito arbitrariamente dalla senza alcuna accettazione Pt_1 CP_1
e autorizzazione da parte del , ha determinato un notevole aggravio economico a danno
Pt_1 di quest'ultimo, in quanto il non essendo munito della patente di guida è costretto a
Pt_1 prendere, ogni volta, un taxi per raggiungere la nuova residenza dei figli;
per ogni singola violazione perpetrata dalla ai danni del e dei minori, nell'esecuzione dei diritti di CP_1 Pt_1 visita di quest'ultimi da parte del , prevedere a carico della a favore del
Pt_1 CP_1 Pt_1 una penale pari ad euro 50,00.=; l'obbligo alla a fornire al immediatamente i CP_1 Pt_1 documenti di identità e sanitari dei minori. Sulle spese di lite, condannare la signora a CP_1 rifondere le spese di lite a favore dell'odierno appellante, quantomeno per l'accoglimento del reclamo avanzato dal sig. davanti alla Corte di Appello di Venezia avverso l'ordinanza
Pt_1
2 di accoglimento ex art. 156 cc nonché per il rigetto della domanda ex art. 156 cc avanzata dalla signora in corso di causa in ossequio al D.M. 55/2014 e successive modifiche o, in CP_1 mancanza, per il principio della soccombenza reciproca, ex art. 92 comma 2 cpc, compensare le spese tra le parti. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori di legge”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA:
“Respingersi l'appello proposto in quanto inammissibile e/o infondato per le ragioni esposte, confermandosi la sentenza gravata, con vittoria di spese del grado. Nel merito, nel caso di pronuncia di nullità della sentenza appellata, affidare in via esclusiva la figlia minore alla Per_1 madre, dando atto della sua collocazione presso la propria residenza di Cavaion Veronese, via
Cavalline n. 11/e, unitamente al figlio ora maggiorenne, con facoltà di assumere Per_2 autonomamente tutte le decisioni che concernono la minore, ivi compresa la facoltà di espletare da sola, a prescindere dal consenso del padre, gli adempimenti per l'espatrio in occasione di vacanze o di visite ai parenti all'estero. Condannare a corrispondere Parte_1 mensilmente alla signora entro il giorno cinque di ogni mese a titolo di CP_1 mantenimento ordinario dei figli la somma mensile di euro 500,00.= di cui euro 200,00.= per ed euro 300,00.= per con decorrenza dalla data del deposito del presente ricorso;
Per_2 Per_1 somme da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ITAT e con adeguamento automatico annuale secondo la variazione media annua degli indici ISTAT rilevata per l'anno precedente alla separazione stessa. Stabilire una penale a carico del per ogni mese di ritardo nel Pt_1 pagamento del contributo di mantenimento dei figli, penale non inferiore ad euro 50,00.= al mese per ogni figlio. Disporre che il signor possa esercitare il diritto di visita Parte_1 tenendo conto delle esigenze della figlia e della madre, con le modalità e tempistiche che saranno ritenute opportune dal consultorio familiare dell' 9 nell'interesse preminente di Pt_2 Per_1
Autorizzare la madre all'iscrizione della figlia minore nel proprio passaporto o di chiedere il rilascio di altro documento valido per l'espatrio. Condannare a contribuire per Parte_1 la giusta metà al pagamento del 50 % di tutte le spese straordinarie di ogni natura come da protocollo di codesto Tribunale di Verona. Condannare il convenuto alla rifusione delle spese e
3 al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc, per lite temeraria. In via istruttoria subordinata, si chiede indagine previdenziale-tributaria al fine di accertare l'attività lavorativa e i redditi di Pt_1
”.
[...]
RAGIONI DELLA DECISIONE
nata il 27 marzo1985, adiva il Tribunale di Verona onde Controparte_1 ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto il 24 giugno 2005 con , nato Parte_1 il 23 novembre 1984, e da cui erano nati, rispettivamente il 7 dicembre 2005 ed il 25 giugno
2014, i figli , divenuto maggiorenne in corso di causa, e essendosi i Persona_3 Per_1 coniugi consensualmente separati alle condizioni omologate dal Tribunale con decreto di data 11 aprile 2019, ovvero prevedendosi l'affidamento condiviso dei figli e la loro collocazione presso la madre, con correlativa permanenza presso il padre e con obbligo di quest'ultimo di versare a titolo di contributo nel loro mantenimento la somma mensile di euro 300,00.=, portata ad euro
400,00.= a partire dal mese di aprile 2022, oltre al rimborso delle spese straordinarie forfetizzate in euro 50,00.= mensili, salvo quelle sanitarie da ripartirsi al 50 % per ciascun genitore.
La ricorrente, con il proprio atto introduttivo del giudizio, lamentava che controparte, a seguito della separazione, si era reso inadempiente all'obbligo di mantenimento verso la prole, versandole solo alcune mensilità, nonostante che il medesimo lavorasse;
che aveva serbato un comportamento non collaborativo nella gestione dei minori e teso a farle dispetto;
che sussistevano difficoltà relazionali tra il padre e soprattutto il figlio maggiore, oltre che problematiche nelle visite con la figlia, quanto al rispetto degli orari e dei tempi stabiliti. Sulla scorta di dette allegazioni, chiedeva l'affidamento esclusivo dei minori a sé e CP_1
l'aumento del contributo al loro mantenimento.
, costituendosi in giudizio, negava il fondamento delle pretese di Parte_1 controparte ed evidenziava, al contrario, che fosse la madre ad avere atteggiamenti denigratori della sua figura ed una condotta ostativa al suo rapporto con i figli, pur consapevole la ricorrente delle difficoltà logistiche e di spostamento del resistente, privo di patente di guida, ed essendosi
4 trasferita la stessa da IN a Cavaion, senza alcuna autorizzazione o consenso. Sulla scorta di dette circostanze, il convenuto chiedeva che i figli minori fossero affidati in via esclusiva al padre con collocazione prevalente presso di lui e conseguente regime di visita presso la madre, da onerarsi del pagamento di un contributo nel di loro mantenimento.
Nel corso del giudizio, chiedeva ed otteneva, ai sensi dell'art. 156 cc, CP_1 ordine diretto al datore di lavoro del marito del pagamento di quanto dal medesimo dovuto secondo gli accordi di separazione a titolo di mantenimento dei figli, ordinanza revocata dall'intestata Corte, essendo venuto meno il rapporto di lavoro del convenuto con il suo datore.
Inoltre la ricorrente proponeva ulteriore istanza ex art. 156 che il Tribunale rigettava, mentre accoglieva la diversa richiesta di autorizzazione al trasferimento della residenza dei figli minori e di iscrizione di nella nuova scuola con ordinanza del 7 settembre 2021, nonché l'istanza di Per_1 autorizzazione della signora a richiedere autonomamente la documentazione necessaria CP_1 per consentire alla figlia minore di recarsi in Romania, paese di nazionalità della ricorrente, Per_1 con la nonna materna convivente.
Il Tribunale, nel corso del giudizio, incaricava i servizi sociali di relazionare circa il rapporto tra le parti e di esse con i figli, servizi che provvedevano a depositare una prima relazione del 6 aprile 2022, una successiva relazione del 10 luglio 2023, una nota di aggiornamento del 12 marzo 2024 ed una successiva nota di aggiornamento di data 11 novembre
2024. Inoltre, la causa era istruita mediante l'assunzione di deposizioni testimoniali.
Il primo Giudice, con la sentenza gravata, in primo luogo, disponeva l'affidamento superesclusivo di alla madre ricorrente, con la facoltà per la medesima di assumere da sola Per_1 anche le determinazioni di maggiore importanza riguardanti la minore, fermo l'obbligo di comunicazione a controparte;
disponeva la collocazione della stessa minore presso l'abitazione materna, rimettendo all'accordo tra le parti le visite paterne, con l'incarico ai servizi di monitorare la situazione ed i rapporti tra ed il padre, favorendone la ripresa con le modalità Per_1
e tempistiche ritenute più opportune nell'interesse preminente della figlia minorenne;
disponeva a carico del convenuto l'obbligo di versare a la somma mensile rivalutabile di CP_1 euro 354,30.=, a titolo di contributo nel mantenimento dei due figli conviventi con quest'ultima,
5 compreso , maggiorenne ma ancora economicamente non autosufficiente, Persona_3 oltre al 50 % delle spese straordinarie;
disponeva l'apertura di un procedimento di vigilanza, ex art. 337 cc, avanti al Giudice tutelare a cui i servizi avrebbero dovuto relazionare con cadenza semestrale;
compensava nella misura di un terzo le spese di lite, condannando Parte_1 alla rifusione della residua frazione.
Avverso la pronuncia del Tribunale di Verona, ha interposto gravame, Parte_1 preliminarmente censurando di nullità la sentenza di prime cure, posto che, a sua detta, il
Giudice avrebbe emesso la decisione senza che gli fosse di fatto consentito di depositare le proprie scritture conclusive, in quanto l'ordinanza del Giudice istruttore che avrebbe concesso i termini di cui all'art. 190 cpc mai gli era stata comunicata, mai avendo avuto così notizia che la causa era stata rimessa in decisione.
Con il primo motivo di gravame di merito, l'impugnante ha censurato la decisione del
Tribunale circa i disposti affidamento, collocazione e regime di visita della minore presso Per_1
l'uno e l'altro dei genitori. In particolare, ha evidenziato che l'affidamento Parte_1 condiviso dei genitori sarebbe la regola, in ossequio al principio fondamentale della bigenitorialità, mentre quello esclusivo l'eccezione che, nel caso di specie non sarebbe in alcun modo giustificato alla luce dell'interesse preminente della figlia minore. L'appellante ha evidenziato che, contrariante a quanto asserito da controparte, non corrisponderebbe al vero che egli di sua iniziativa non avrebbe visto la figlia con regolarità a far data da maggio 2022, essendovi allegata in atti dichiarazione scritta dei nonni paterni con cui era attestato come gli stessi da metà giugno a settembre avevano passato l'estate con il figlio presso la casa Pt_1 in Calabria in attesa dell'arrivo della nipote che, diversamente da quanto concordato, era partita per la Romania con la nonna materna;
essendo prodotti in atti messaggi rivolti alla moglie da cui emergerebbe come la stessa non si fosse fatta scrupoli a prelevare la figlia da scuola impedendo al padre di vederla nei pomeriggi di pertinenza;
emergendo dalle prove testimoniali assunte in giudizio che egli si era sempre impegnato a mantenere i rapporti con e che ciò gli era stato Per_1 impedito dai continui comportamenti ostruzionistici di controparte. Sempre sotto il medesimo profilo, l'appellante ha evidenziato come, diversamente da quanto sostenuto da , CP_1
6 non corrisponderebbe al vero che egli si sarebbe rifiutato di rilasciare gli assensi scolastici ed extrascolastici per la figlia minorenne, avendo egli dimostrato di avere prestato il suo consenso per la ripresa di a fine lezioni da parte della nonna materna, al contrario non avendogli la Per_1 madre fornito i codici di accesso per la DAD, impedendo alla figlia di espletare i necessari impegni durante la sua permanenza presso il padre, come confermato in sede testimoniale.
Infine, allo scopo di fondare il suo motivo di gravame, ha affermato come non Parte_1 corrisponderebbe al vero che egli avrebbe rifiutato di prestare il consenso per far partire Per_1 per la Romania con la nonna materna per quattro settimane all'anno, essendo stata al contrario la madre a non far rientrare la figlia nel periodo estivo, così privando la minore della presenza paterna secondo quanto concordato, circostanza ammessa dalla stessa appellata una volta sentita dai carabinieri a cui era stata sporta denuncia, così come documentato in atti. Essendo insufficiente al fine di giustificare l'affidamento esclusivo della minore il fatto che il genitore non adempia regolarmente agli obblighi di mantenimento, secondo l'appellante il Tribunale non avrebbe valutato correttamente tutti i comportamenti ostativi dell'appellata e contrari all'interesse della minore a mantenere un equilibrato rapporto anche con il padre, così giustificandosi la sua domanda di affidamento condiviso e di permanenza di presso di lui Per_1 secondo quanto già previsto con l'ordinanza presidenziale adottata in sede di divorzio, dovendosi sanzionare la controparte per ogni violazione di detto assetto mediante il pagamento di penale pari ad euro 50,00.= per ogni inadempimento.
Con il secondo motivo di appello, ha lamentato che il Tribunale non Parte_1 avrebbe fatto buon governo della regolamentazione delle spese di lite, chiedendo la condanna di controparte ovvero in subordine la compensazione integrale. A detta dell'impugnante il
Tribunale avrebbe dovuto correttamente condannare controparte ovvero compensare integralmente le spese di lite, secondo il principio della soccombenza reciproca, in considerazione del fatto che erano state rigettate le domande di ex art. 156 cc e CP_1 che era stata rigettata la domanda di controparte volta ad ottenere la sua condanna ex art. 96 cpc.
Trasmessi gli atti al Procuratore Generale onde sollecitare il suo intervento in giudizio,
[...] si è costituita resistendo all'appello e chiedendo la conferma della sentenza di CP_1
7 prime cure, affermando l'infondatezza dell'eccezione di nullità, affermando l'infondatezza dei motivi di gravame di merito e rilevando l'inammissibilità delle domande ripropose dall'appellante e rigettate dal Tribunale, ma non sorrette da specifici motivi di impugnazione, quali la domanda relativa al suo preteso obbligo di portare e prendere la figlia minorenne presso l'abitazione del padre e la domanda di applicazione di penale. Nel caso di affermata nullità della sentenza appellata, ha riproposto le domande già avanzate in prime cure. CP_1
*****
1 - Preliminarmente, deve evidenziarsi che, norma dell'art. 161 cpc, la nullità della sentenza, anche ove essa si derivata per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, va fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie del mezzo di impugnazione ovvero in forma di appello ove sia nulla la sentenza emessa dal Tribunale ed essa sia appellabile. Nel caso di specie, lamenta che la sentenza di prime cure sarebbe stata emessa Parte_1 dopo la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, trattandosi di causa introdotta prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 149/2022, ma che l'ordinanza del Giudice istruttore di data 6 dicembre 2024 con cui detti termini sarebbero stati concessi, una volta depositate le note scritte in sostituzione dell'udienza del 5 dicembre 2024 di precisazione delle conclusioni, non gli sarebbe stata comunicata, come risulta dall'esame del fascicolo di prime cure, così essendogli stata preclusa la possibilità di depositare le scritture conclusive, espressione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio che informerebbe, non soltanto la fase iniziale del processo, a mente dell'art. 101 cpc, ma tutto lo svolgimento del giudizio, ignorando l'odierno appellante che i termini in questione erano stati assegnati e che alla loro scadenza sarebbe stata pronunciata la sentenza. Ora, la mancata comunicazione delle ordinanze pronunciate fuori udienza dal Giudice istruttore al procuratore della parte costituita determina la nullità dei conseguenti atti successivi
(Cass. n. 32724/2024), derivando da detta omissione la stessa nullità della sentenza per violazione dei diritti di difesa, non potendo essere succedaneo alla comunicazione mancata il mero deposito dell'ordinanza in questione al PCT, con possibilità del difensore di avere contezza
8 dell'ordinanza medesima consultando il fascicolo telematico. Inoltre, deve evidenziarsi che la giurisprudenza di legittimità ha composto il contrasto esistente circa la necessità, ai fini della declaratoria della nullità della sentenza, di dimostrare la lesione concretamente subita in conseguenza della denunciata violazione processuale, indicando le argomentazioni difensive che si sarebbero dovute esaminare dal Giudice la cui considerazione avrebbe avuto, ragionevolmente, probabilità di determinare una decisione diversa da quella effettivamente assunta. In effetti, la Corte di Cassazione, con pronuncia a Sezioni Unite, ha affermato che la parte che proponga l'impugnazione della sentenza deducendone la nullità per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia, posto che la violazione comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo (Cass. Sez. Un. n. 36596/2021).
1.2 – Il motivo di appello in questione deve reputarsi fondato, dovendosi tuttavia escludere che l'adita Corte, come richiesto dall'appellante, possa rimettere gli atti al Tribunale, posto che le cause di remissione al primo Giudice da parte del Giudice di appello sono tassativamente elencate nell'art. 354 cpc, potendo la Corte disporre detta rimessione solo nel caso in cui si pronunci la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'art. 161 comma 2 cpc, ovvero nel caso di nullità per difetto di sottoscrizione del Giudice. La conseguenza della dichiarazione di nullità della sentenza è, dunque, la necessità di riesaminare nel merito le domande proposte dalle parti sulla scorta degli elementi istruttori raccolti in giudizio e che da detta nullità non sono attinti.
2 – Le questioni sottese al giudizio secondo le domande proposte dalle parti attengono, in primo luogo, alla disciplina dell'affidamento della figlia minorenne essendo Per_1 Persona_3 pacificamente divenuto maggiorenne nel corso del giudizio. In argomento, va poi considerato
9 che l'appellante ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso di e la Parte_1 Per_1 regolamentazione della permanenza della stessa secondo le modalità già previste con l'ordinanza presidenziale, ovvero la sua prevalente collocazione presso la madre, nonché la correlativa permanenza presso il padre il lunedì dall'uscita della scuola ad ore 16,00, con pernottamento presso il medesimo ed accompagnamento il martedì successivo a scuola;
il pomeriggio dalle ore
16,00 di mercoledì con pernottamento ed accompagnamento della figlia il giovedì mattina a scuola, dovendo essere regolate le vacanze estive, invernali e pasquali secondo quanto già concordato in sede di separazione. Peraltro, l'appellante ha chiesto di imporsi a CP_1
l'obbligo di portare e prendere presso la residenza paterna nei giorni stabili per l'esercizio Per_1 del diritto di visita in quanto, a seguito del cambio di residenza e scuola della minore egli sarebbe impossibilitato negli spostamenti dalla sua residenza in quanto privo di patente di guida.
A sua volta, l'appellata ha chiesto l'affidamento esclusivo della minore, con facoltà di assumere autonomamente tutte le decisioni concernenti la stessa, ivi comprese quelle di maggiore importanza ed a prescindere dal consenso del padre, dovendosi poi collocare in via Per_1 prevalente presso di sé, regolando le visite paterne secondo le modalità ritenute opportune dal consultorio familiare dell' officiato in corso di causa al fine di monitorare la Parte_3 situazione della minore ed i suoi rapporti con il padre, e tenuto conto del preminente interesse della minore stessa.
2.1 – Il materiale istruttorio acquisito dinanzi al Tribunale, oltre ad essere costituito dalle dichiarazioni testimoniali e dalle dichiarazioni scritte a cui fa riferimento l'appellante e che a suo dire giustificherebbero il fondamento delle sue domande, escludendosi la possibilità di disporre l'affidamento superesclusivo di alla madre, è rappresentato dagli esiti degli interventi dei Per_1 servizi sociali che, come visto, in termini obiettivi hanno relazionato durante tutto lo svolgimento del giudizio sui rapporti tra ed i genitori. In primo luogo, i servizi sociali hanno evidenziato Per_1 la mai superata estrema conflittualità e chiusura di comunicazione tra i genitori per quanto attiene alle scelte da assumere in riferimento alla cura e all'educazione dei figli, circostanza questa che assume rilevanza al fine di escludere la possibilità che l'esercizio della responsabilità genitoriale, nello stesso interesse preminente della minore a non subire le conseguenze di detto
10 conflitto con ricadute negative circa la possibilità di adottare decisione adeguate, possa essere condotto in modo congiunto e condiviso tra le parti, come peraltro confermato dai continui accesi contrasti manifestasi in corso di causa in ordine alle scelte da intraprendere per Per_1
Quanto, poi, ai rapporti della minore con i genitori, i servizi sociali, con valutazione certamente oggettiva, nella loro prima relazione hanno pur dato atto del buon legame affettivo tra padre e figlia, ma tuttavia, nei successivi interventi facilitanti detto rapporto, hanno riscontrato che non vi è stata, poi, continuità da parte di nel mantenere costante e regolare Parte_1 relazione con la figlia minorenne. In effetti, al di là delle allegazioni di parte appellante secondo cui il suo rapporto con la figlia sarebbe stato ostacolato dalla madre, secondo gli episodi indicati in atti e già sunteggiati, è fatto oggettivo che i servizi sociali sono stati incaricati, a prescindere dall'intervento materno, di consolidare il legame tra il padre e la minore mediante contatti facilitati e di sostegno alla genitorialità e che è dato altrettanto oggettivo, constatato e riportato dai servizi medesimi, che gli stessi hanno avuto costante difficoltà nel prendere contatti con l'appellante e nel fissare gli appuntamenti con il medesimo. In sostanza, il percorso di sostegno alla genitorialità non è stato possibile, non tanto per gli atteggiamenti impeditivi il rapporto tra padre e figlia di , quanto per l'atteggiamento dello stesso che CP_1 Parte_1 non ha risposto positivamente, nell'interesse preminente della minore, agli interventi di sostengo a cui i servizi sociali erano stati incaricati. Di converso, pur a fronte delle deposizioni testimoniali a cui l'appellante fa riferimento per ritenere comprovato il comportamento ostacolante dell'appellata, i servizi sociali non hanno mai formulato valutazioni negative circa il ruolo genitoriale di così come non hanno mai evidenziato comportamenti ostavi CP_1 della madre rispetto al rapporto dei figli con l'appellante. In realtà, nella relazione del 9 aprile
2022, i servizi evidenziano come l'appellata sia il genitore rispetto al quale i figli, trovano garanzia di costanza e continuità di cure ed attenzioni. E' significativo evidenziare che l'allegazione in argomento di è stata smentita dagli accertamenti condotti dai Parte_1 servizi incaricati che hanno evidenziato come l'atteggiamento di chiusura verso la figura paterna di , ora maggiorenne, non fosse affatto indotto da interventi di soggetti terzi, Persona_3 ivi compresa la madre. L'evidenziato legame affettivo sussistente tra padre e figlia minorenne di
11 per sé non è sufficiente al fine di ritenere nel caso di specie non derogabile il principio di bigenitorialità, con conseguente necessità di disporre l'affidamento condiviso di posto che Per_1 il valore della bigenitorialità deve essere concretamente riempito dalla capacità genitoriale ovvero dalla capacità di entrambi i genitori di prendersi cura della prole nell'esclusivo interesse della stessa, capacità che l'appellante, nonostante il disposto percorso di sostegno dei servizi sociali, ha dato riprova di non seguire, pur essendo esso stato disposto nell'interesse del mantenimento del rapporto tra padre e figlia minorenne. Va, poi, osservato che nella relazione dei servizi depositata il 10 luglio 2023, si dà conto del fatto che, in occasione di una visita presso il padre con suo pernottamento era stata strattonata dall'appellante e che, nell'evocare l'episodio la minore ha cominciato a piangere dicendo di consolarsi parlandone con la madre o guardando la TV, aggiungendo così di avere paura della figura paterna. In detto contesto che segnala un oggettivo disagio della minore verso l'appellante, gli interventi facilitanti e di sostegno alla genitorialità, dovevano considerarsi da parte di tanto più Parte_1 necessari ed assolutamente inderogabili, proprio nell'interesse della figlia a mantenere il suo legame con il padre. A fronte di detta situazione, va doverosamente evidenziato che gli stessi servizi sociali abbiano suggerito l'adozione di misure, in tema di affidamento, idonee a consentire alla madre di decidere autonomamente nell'esercizio della responsabilità genitoriale, anche per le determinazione di maggiore importanza per la minore. In sostanza, a fronte dell'accesa conflittualità tra le parti, tale da impedire che le stesse possano concordare le scelte relative alla cura, mantenimento ed istruzione della minore, a fronte della confermata capacità genitoriale di e delle accertate carenze dell'appellante, come già evidenziate, CP_1 appare possibile disporre l'affidamento esclusivo di alla madre, con facoltà della medesima Per_1 di assumere da sola, a prescindere dal consenso del padre, anche le determinazioni di maggiore importanza che riguardano la minore, fermo l'obbligo di comunicare all'altro genitore le principali informazioni che riguardano la figlia. Detta statuizione esclude l'accoglibilità della domanda dell'appellante circa l'imposizione alla controparte dell'obbligo di fornire i documenti di identità e sanitari della figlia minorenne.
12 2.2 – Quanto al regime di permanenza di presso l'uno e l'altro dei genitori, è incontestato Per_1 dallo stesso appellante che la figlia debba avere prevalente residenza dalla madre, tanto che egli chiede che sia disposto il correlativo regime di visita presso di sé secondo quanto già evidenziato. In ogni caso, che la prevalente permanenza di presso la madre sia coerente con Per_1 il suo preminente interesse appare riscontrato dal fatto che la minore fin dall'epoca della separazione ha avuto detta sistemazione e dal fatto che ella è ambientata nel contesto attuale di nuova residenza, che comprende la convivenza della nonna materna e la presenza del nuovo compagno di , potendo così la minore disporre di una rete familiare di sostegno CP_1 del tutto adeguata, non riscontrandosi criticità di sorta in riferimento alla figura del nuovo compagno dell'appellata. Disporre diversamente con la prevalente permanenza della minore presso il padre comporterebbe un inopportuno sradicamento di dalle sue consuetudini di Per_1 vita, in modo da essere del tutto in contrasto con il suo interesse ad un sereno sviluppo e crescita. Quanto, poi, alla disciplina delle visite di presso il padre, deve ulteriormente Per_1 valorizzarsi quanto riscontrato dai servizi sociali circa l'atteggiamento di che Parte_1 non ha risposto positivamente agli interventi di sostengo a cui i servizi sociali sono stati incaricati. Allo stato, dunque, permanendo l'incarico ai servizi circa il sostengo alla genitorialità
e di monitoraggio, è necessario disporre che le visite tra padre e figlia minorenne siano regolate con le modalità e le tempistiche ritenute opportune dai servizi, anche quanto alla ripartizione dei periodi di vacanza della minore, dovendo i servizi medesime relazionare circa l'andamento di dette viste e circa il percorso di sostegno alla genitorialità al Giudice tutelare con cadenza almeno semestrale. Detta conclusione esclude, allo stato, che debba provvedersi, come richiesto da , sull'obbligo da imporre a di portare e prendere la figlia Parte_1 CP_1 minorenne presso la residenza del padre nei giorni prestabiliti per l'esercizio del diritto di visita, nonché sulla richiesta di penale per ogni violazione imputabile all'appellata nell'esecuzione dei diritti di visita ridetti.
3 – Venendo a considerare la domande di contenuto economico ed inerenti alla sola richiesta di contributo di mantenimento per i figli, ivi compreso che, pur maggiorenne, Persona_3 ancora convive con la madre e non consta essere economicamente autosufficiente, si osserva che
13 dispone di un proprio lavoro dipendente che le ha consentito di ritrarre redditi CP_1 annui per il 2023 di circa euro 22.000,00.= e che ella non ha oneri per l'alloggio vivendo con i figli nell'abitazione nuovo compagno. Di converso, l'appellante ha dichiarato per l'anno 2021 un reddito imponibile di euro 7.136,00.=, essendo pacifico in atti che ha perso l'impiego, essendo nel contempo onerato del pagamento del canone di locazione per l'appartamento in cui vive, per quanto si desume dalla documentazione prodotta in atti. La situazione di inoccupazione dell'appellante, che mantiene integra la sua capacità lavorativa, anche considerata l'età e le sue pregresse esperienze lavorative, non esonera il medesimo dall'adempiere all'obbligo primario di mantenimento dei figli considerando anche che i medesimi sono integralmente mantenuti dalla madre. Tuttavia, la situazione reddituale di esclude che possa accogliersi la Parte_1 domanda di mantenimento quantificata per l'importo rivalutabile di euro 500,00.= mensili, come preteso dall'appellata, dovendo invece ritenersi congruo quanto già previsto in sede di separazione consensuale, salvo provvedere all'aggiornamento all'attualità dell'importo rispetto all'omologazione delle condizione concordate. Così deve imporsi a di versare Parte_1 entro il giorno cinque di ogni mese a l'importo complessivo di euro 354,30.=, CP_1 nella misura della metà per ciascun figlio, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT dalla presente pronuncia ed oltre al rimborso del 50 % delle spese straordinarie secondo protocollo in uso presso il Tribunale di Verona. Per quanto sinora motivato, l'AUU per i figli a carico va integralmente riconosciuto in favore della madre. Infine, considerata la situazione reddituale e di inoccupazione dell'appellante deve essere respinta la domanda di CP_1 di prevedere a carico di controparte la penale per ogni inadempimento all'obbligo di contributo al mantenimento dei figli.
4 – Quanto alla disciplina delle spese di lite, deve riconoscersi la prevalente soccombenza di
, dovendosi in ogni caso considerare che le domande ex art. 156 cpc di Parte_1 CP_1 sono state rigettate, così come sono rigettate le sue richieste di penale e di maggiore di
[...] contributo al mantenimento dei figli avanzate. Per quanto detto, sussistono i presupporti per la compensazione delle spese di lite per la frazione di un terzo, dovendosi condannare l'appellante al pagamento della residua frazione di spese, anche per quanto attiene al giudizio di appello,
14 considerata la fondatezza del motivo di gravame relativo alla nullità della sentenza di prime cure e l'esito complessivo del giudizio di merito che, nel contempo e per quanto detto, esclude l'accoglibilità della domanda dell'appellata ex art. 96 cpc. La frazione di spese di entrambi i gradi di giudizio al cui pagamento va condannato l'appellante va liquidata considerando il valore indeterminato a complessità bassa della controversia, in applicazione dei criteri dettati dal D.M.
n. 55/2014 e successive integrazioni e modificazioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1. dichiara la nullità della sentenza del Tribunale di Verona n. 797/2025, pubblicata il 9 aprile 2025;
2. dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre Per_1 Controparte_1
con facoltà della medesima di assumere da sola, a prescindere dal consenso del
[...] padre, anche le determinazioni di maggiore importanza che riguardano la minore, fermo l'obbligo di comunicare all'altro genitore le principali informazioni che riguardano la figlia;
3. dispone che la figlia minore sia collocata in via prevalente presso la madre e che il padre possa esercitare il diritto di visita, tenendo conto delle esigenze di Parte_1 quest'ultima e della madre, con le modalità e tempistiche che saranno ritenute opportune dai servizi sociali nell'interesse preminente di Per_1
4. dispone l'apertura di procedimento di vigilanza avanti al Giudice tutelare a cui i servizi sociali incaricati relazioneranno per iscritto con cadenza almeno semestrale;
5. dispone che versi a a titolo di contributo nel Parte_1 Controparte_1 mantenimento dei figli e , entro il giorno cinque di ogni mese, Per_1 Persona_3 la somma complessiva di euro 354,30.=, nella misura della metà per ciascun figlio, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT dalla presente pronuncia ed oltre al
15 rimborso del 50 % delle spese straordinarie secondo protocollo in uso presso il Tribunale di Verona;
6. dispone che l'AUU per i figli a carico sia integralmente assegnato in favore della madre
Controparte_1
7. compensa per la frazione di un terzo le spese di entrambi gradi di giudizio;
8. condanna a pagare in favore di la residua Parte_1 Controparte_1 quota di spese di lite che si liquida, quanto al primo grado, in euro 4.409,34.= per compensi professionali, ed in euro 4.630,67.= per compensi professionali, quanto al presente grado di appello, in ogni caso oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA
e CPA dovuti per legge;
9. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio di data 8 luglio 2025
Il Presidente
Dott. Massimo Coltro
Il Consigliere est.
Dott. Luca Boccuni
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo COLTRO Presidente
Dott. Luca BOCCUNI Consigliere rel.
Dott.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 923/2025 R.G. promossa
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso in giudizio Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Spartaco Ponteduro, con domicilio presso la cancelleria dell'intestata Corte, in forza di procura alle liti unita agli atti;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. , rappresentata e difesa in giudizio Controparte_1 C.F._2 dall'avv.to Pierluigi Vesentini, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Verona, via Corso
Porta Nuova n. 133, in forza di procura alle lite unita agli atti;
APPELLATA
1 E CON LA CHIAMATA IN CAUSA DEL
PROCURATORE GENERALE PRESSO L'INTESTATA CORTE;
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 797/2025 pubblicata in data 9 aprile 2025.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
“In via preliminare e pregiudiziale, dichiarare la nullità della sentenza oggi gravata per i motivi di cui in parte motiva del presente atto di appello e, per l'effetto, rimettere la causa davanti al
Tribunale di Verona con regressione della stessa allo stato in cui è stato compiuto l'atto che ha determinato la nullità della sentenza e di tutti gli ulteriori atti del processo. Nel merito, nella denegata ipotesi di rigetto della eccezione pregiudiziale di nullità, in riforma parziale della sentenza appellata n. 797/2025, pubblicata il 15.4.2025, in particolare in riforma dei capi
< > e sulle <> resa dal Tribunale di Verona, Per_1 accogliere il presente appello e, per l'effetto, disporre l'affido della figlia minore in via Per_1 condivisa ad entrambi i genitori;
l'esercizio del diritto di visita del secondo le modalità Pt_1 già stabilite con l'ordinanza presidenziale;
l'obbligo dalla di portare e prendere i figli CP_1 presso la residenza del padre nei giorni prestabiliti per l'esercizio del diritto di visita di quest'ultimo secondo le modalità già stabilite con l'ordinanza presidenziale, in quanto il cambio di residenza dei figli del stabilito arbitrariamente dalla senza alcuna accettazione Pt_1 CP_1
e autorizzazione da parte del , ha determinato un notevole aggravio economico a danno
Pt_1 di quest'ultimo, in quanto il non essendo munito della patente di guida è costretto a
Pt_1 prendere, ogni volta, un taxi per raggiungere la nuova residenza dei figli;
per ogni singola violazione perpetrata dalla ai danni del e dei minori, nell'esecuzione dei diritti di CP_1 Pt_1 visita di quest'ultimi da parte del , prevedere a carico della a favore del
Pt_1 CP_1 Pt_1 una penale pari ad euro 50,00.=; l'obbligo alla a fornire al immediatamente i CP_1 Pt_1 documenti di identità e sanitari dei minori. Sulle spese di lite, condannare la signora a CP_1 rifondere le spese di lite a favore dell'odierno appellante, quantomeno per l'accoglimento del reclamo avanzato dal sig. davanti alla Corte di Appello di Venezia avverso l'ordinanza
Pt_1
2 di accoglimento ex art. 156 cc nonché per il rigetto della domanda ex art. 156 cc avanzata dalla signora in corso di causa in ossequio al D.M. 55/2014 e successive modifiche o, in CP_1 mancanza, per il principio della soccombenza reciproca, ex art. 92 comma 2 cpc, compensare le spese tra le parti. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori di legge”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA:
“Respingersi l'appello proposto in quanto inammissibile e/o infondato per le ragioni esposte, confermandosi la sentenza gravata, con vittoria di spese del grado. Nel merito, nel caso di pronuncia di nullità della sentenza appellata, affidare in via esclusiva la figlia minore alla Per_1 madre, dando atto della sua collocazione presso la propria residenza di Cavaion Veronese, via
Cavalline n. 11/e, unitamente al figlio ora maggiorenne, con facoltà di assumere Per_2 autonomamente tutte le decisioni che concernono la minore, ivi compresa la facoltà di espletare da sola, a prescindere dal consenso del padre, gli adempimenti per l'espatrio in occasione di vacanze o di visite ai parenti all'estero. Condannare a corrispondere Parte_1 mensilmente alla signora entro il giorno cinque di ogni mese a titolo di CP_1 mantenimento ordinario dei figli la somma mensile di euro 500,00.= di cui euro 200,00.= per ed euro 300,00.= per con decorrenza dalla data del deposito del presente ricorso;
Per_2 Per_1 somme da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ITAT e con adeguamento automatico annuale secondo la variazione media annua degli indici ISTAT rilevata per l'anno precedente alla separazione stessa. Stabilire una penale a carico del per ogni mese di ritardo nel Pt_1 pagamento del contributo di mantenimento dei figli, penale non inferiore ad euro 50,00.= al mese per ogni figlio. Disporre che il signor possa esercitare il diritto di visita Parte_1 tenendo conto delle esigenze della figlia e della madre, con le modalità e tempistiche che saranno ritenute opportune dal consultorio familiare dell' 9 nell'interesse preminente di Pt_2 Per_1
Autorizzare la madre all'iscrizione della figlia minore nel proprio passaporto o di chiedere il rilascio di altro documento valido per l'espatrio. Condannare a contribuire per Parte_1 la giusta metà al pagamento del 50 % di tutte le spese straordinarie di ogni natura come da protocollo di codesto Tribunale di Verona. Condannare il convenuto alla rifusione delle spese e
3 al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc, per lite temeraria. In via istruttoria subordinata, si chiede indagine previdenziale-tributaria al fine di accertare l'attività lavorativa e i redditi di Pt_1
”.
[...]
RAGIONI DELLA DECISIONE
nata il 27 marzo1985, adiva il Tribunale di Verona onde Controparte_1 ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto il 24 giugno 2005 con , nato Parte_1 il 23 novembre 1984, e da cui erano nati, rispettivamente il 7 dicembre 2005 ed il 25 giugno
2014, i figli , divenuto maggiorenne in corso di causa, e essendosi i Persona_3 Per_1 coniugi consensualmente separati alle condizioni omologate dal Tribunale con decreto di data 11 aprile 2019, ovvero prevedendosi l'affidamento condiviso dei figli e la loro collocazione presso la madre, con correlativa permanenza presso il padre e con obbligo di quest'ultimo di versare a titolo di contributo nel loro mantenimento la somma mensile di euro 300,00.=, portata ad euro
400,00.= a partire dal mese di aprile 2022, oltre al rimborso delle spese straordinarie forfetizzate in euro 50,00.= mensili, salvo quelle sanitarie da ripartirsi al 50 % per ciascun genitore.
La ricorrente, con il proprio atto introduttivo del giudizio, lamentava che controparte, a seguito della separazione, si era reso inadempiente all'obbligo di mantenimento verso la prole, versandole solo alcune mensilità, nonostante che il medesimo lavorasse;
che aveva serbato un comportamento non collaborativo nella gestione dei minori e teso a farle dispetto;
che sussistevano difficoltà relazionali tra il padre e soprattutto il figlio maggiore, oltre che problematiche nelle visite con la figlia, quanto al rispetto degli orari e dei tempi stabiliti. Sulla scorta di dette allegazioni, chiedeva l'affidamento esclusivo dei minori a sé e CP_1
l'aumento del contributo al loro mantenimento.
, costituendosi in giudizio, negava il fondamento delle pretese di Parte_1 controparte ed evidenziava, al contrario, che fosse la madre ad avere atteggiamenti denigratori della sua figura ed una condotta ostativa al suo rapporto con i figli, pur consapevole la ricorrente delle difficoltà logistiche e di spostamento del resistente, privo di patente di guida, ed essendosi
4 trasferita la stessa da IN a Cavaion, senza alcuna autorizzazione o consenso. Sulla scorta di dette circostanze, il convenuto chiedeva che i figli minori fossero affidati in via esclusiva al padre con collocazione prevalente presso di lui e conseguente regime di visita presso la madre, da onerarsi del pagamento di un contributo nel di loro mantenimento.
Nel corso del giudizio, chiedeva ed otteneva, ai sensi dell'art. 156 cc, CP_1 ordine diretto al datore di lavoro del marito del pagamento di quanto dal medesimo dovuto secondo gli accordi di separazione a titolo di mantenimento dei figli, ordinanza revocata dall'intestata Corte, essendo venuto meno il rapporto di lavoro del convenuto con il suo datore.
Inoltre la ricorrente proponeva ulteriore istanza ex art. 156 che il Tribunale rigettava, mentre accoglieva la diversa richiesta di autorizzazione al trasferimento della residenza dei figli minori e di iscrizione di nella nuova scuola con ordinanza del 7 settembre 2021, nonché l'istanza di Per_1 autorizzazione della signora a richiedere autonomamente la documentazione necessaria CP_1 per consentire alla figlia minore di recarsi in Romania, paese di nazionalità della ricorrente, Per_1 con la nonna materna convivente.
Il Tribunale, nel corso del giudizio, incaricava i servizi sociali di relazionare circa il rapporto tra le parti e di esse con i figli, servizi che provvedevano a depositare una prima relazione del 6 aprile 2022, una successiva relazione del 10 luglio 2023, una nota di aggiornamento del 12 marzo 2024 ed una successiva nota di aggiornamento di data 11 novembre
2024. Inoltre, la causa era istruita mediante l'assunzione di deposizioni testimoniali.
Il primo Giudice, con la sentenza gravata, in primo luogo, disponeva l'affidamento superesclusivo di alla madre ricorrente, con la facoltà per la medesima di assumere da sola Per_1 anche le determinazioni di maggiore importanza riguardanti la minore, fermo l'obbligo di comunicazione a controparte;
disponeva la collocazione della stessa minore presso l'abitazione materna, rimettendo all'accordo tra le parti le visite paterne, con l'incarico ai servizi di monitorare la situazione ed i rapporti tra ed il padre, favorendone la ripresa con le modalità Per_1
e tempistiche ritenute più opportune nell'interesse preminente della figlia minorenne;
disponeva a carico del convenuto l'obbligo di versare a la somma mensile rivalutabile di CP_1 euro 354,30.=, a titolo di contributo nel mantenimento dei due figli conviventi con quest'ultima,
5 compreso , maggiorenne ma ancora economicamente non autosufficiente, Persona_3 oltre al 50 % delle spese straordinarie;
disponeva l'apertura di un procedimento di vigilanza, ex art. 337 cc, avanti al Giudice tutelare a cui i servizi avrebbero dovuto relazionare con cadenza semestrale;
compensava nella misura di un terzo le spese di lite, condannando Parte_1 alla rifusione della residua frazione.
Avverso la pronuncia del Tribunale di Verona, ha interposto gravame, Parte_1 preliminarmente censurando di nullità la sentenza di prime cure, posto che, a sua detta, il
Giudice avrebbe emesso la decisione senza che gli fosse di fatto consentito di depositare le proprie scritture conclusive, in quanto l'ordinanza del Giudice istruttore che avrebbe concesso i termini di cui all'art. 190 cpc mai gli era stata comunicata, mai avendo avuto così notizia che la causa era stata rimessa in decisione.
Con il primo motivo di gravame di merito, l'impugnante ha censurato la decisione del
Tribunale circa i disposti affidamento, collocazione e regime di visita della minore presso Per_1
l'uno e l'altro dei genitori. In particolare, ha evidenziato che l'affidamento Parte_1 condiviso dei genitori sarebbe la regola, in ossequio al principio fondamentale della bigenitorialità, mentre quello esclusivo l'eccezione che, nel caso di specie non sarebbe in alcun modo giustificato alla luce dell'interesse preminente della figlia minore. L'appellante ha evidenziato che, contrariante a quanto asserito da controparte, non corrisponderebbe al vero che egli di sua iniziativa non avrebbe visto la figlia con regolarità a far data da maggio 2022, essendovi allegata in atti dichiarazione scritta dei nonni paterni con cui era attestato come gli stessi da metà giugno a settembre avevano passato l'estate con il figlio presso la casa Pt_1 in Calabria in attesa dell'arrivo della nipote che, diversamente da quanto concordato, era partita per la Romania con la nonna materna;
essendo prodotti in atti messaggi rivolti alla moglie da cui emergerebbe come la stessa non si fosse fatta scrupoli a prelevare la figlia da scuola impedendo al padre di vederla nei pomeriggi di pertinenza;
emergendo dalle prove testimoniali assunte in giudizio che egli si era sempre impegnato a mantenere i rapporti con e che ciò gli era stato Per_1 impedito dai continui comportamenti ostruzionistici di controparte. Sempre sotto il medesimo profilo, l'appellante ha evidenziato come, diversamente da quanto sostenuto da , CP_1
6 non corrisponderebbe al vero che egli si sarebbe rifiutato di rilasciare gli assensi scolastici ed extrascolastici per la figlia minorenne, avendo egli dimostrato di avere prestato il suo consenso per la ripresa di a fine lezioni da parte della nonna materna, al contrario non avendogli la Per_1 madre fornito i codici di accesso per la DAD, impedendo alla figlia di espletare i necessari impegni durante la sua permanenza presso il padre, come confermato in sede testimoniale.
Infine, allo scopo di fondare il suo motivo di gravame, ha affermato come non Parte_1 corrisponderebbe al vero che egli avrebbe rifiutato di prestare il consenso per far partire Per_1 per la Romania con la nonna materna per quattro settimane all'anno, essendo stata al contrario la madre a non far rientrare la figlia nel periodo estivo, così privando la minore della presenza paterna secondo quanto concordato, circostanza ammessa dalla stessa appellata una volta sentita dai carabinieri a cui era stata sporta denuncia, così come documentato in atti. Essendo insufficiente al fine di giustificare l'affidamento esclusivo della minore il fatto che il genitore non adempia regolarmente agli obblighi di mantenimento, secondo l'appellante il Tribunale non avrebbe valutato correttamente tutti i comportamenti ostativi dell'appellata e contrari all'interesse della minore a mantenere un equilibrato rapporto anche con il padre, così giustificandosi la sua domanda di affidamento condiviso e di permanenza di presso di lui Per_1 secondo quanto già previsto con l'ordinanza presidenziale adottata in sede di divorzio, dovendosi sanzionare la controparte per ogni violazione di detto assetto mediante il pagamento di penale pari ad euro 50,00.= per ogni inadempimento.
Con il secondo motivo di appello, ha lamentato che il Tribunale non Parte_1 avrebbe fatto buon governo della regolamentazione delle spese di lite, chiedendo la condanna di controparte ovvero in subordine la compensazione integrale. A detta dell'impugnante il
Tribunale avrebbe dovuto correttamente condannare controparte ovvero compensare integralmente le spese di lite, secondo il principio della soccombenza reciproca, in considerazione del fatto che erano state rigettate le domande di ex art. 156 cc e CP_1 che era stata rigettata la domanda di controparte volta ad ottenere la sua condanna ex art. 96 cpc.
Trasmessi gli atti al Procuratore Generale onde sollecitare il suo intervento in giudizio,
[...] si è costituita resistendo all'appello e chiedendo la conferma della sentenza di CP_1
7 prime cure, affermando l'infondatezza dell'eccezione di nullità, affermando l'infondatezza dei motivi di gravame di merito e rilevando l'inammissibilità delle domande ripropose dall'appellante e rigettate dal Tribunale, ma non sorrette da specifici motivi di impugnazione, quali la domanda relativa al suo preteso obbligo di portare e prendere la figlia minorenne presso l'abitazione del padre e la domanda di applicazione di penale. Nel caso di affermata nullità della sentenza appellata, ha riproposto le domande già avanzate in prime cure. CP_1
*****
1 - Preliminarmente, deve evidenziarsi che, norma dell'art. 161 cpc, la nullità della sentenza, anche ove essa si derivata per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, va fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie del mezzo di impugnazione ovvero in forma di appello ove sia nulla la sentenza emessa dal Tribunale ed essa sia appellabile. Nel caso di specie, lamenta che la sentenza di prime cure sarebbe stata emessa Parte_1 dopo la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, trattandosi di causa introdotta prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 149/2022, ma che l'ordinanza del Giudice istruttore di data 6 dicembre 2024 con cui detti termini sarebbero stati concessi, una volta depositate le note scritte in sostituzione dell'udienza del 5 dicembre 2024 di precisazione delle conclusioni, non gli sarebbe stata comunicata, come risulta dall'esame del fascicolo di prime cure, così essendogli stata preclusa la possibilità di depositare le scritture conclusive, espressione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio che informerebbe, non soltanto la fase iniziale del processo, a mente dell'art. 101 cpc, ma tutto lo svolgimento del giudizio, ignorando l'odierno appellante che i termini in questione erano stati assegnati e che alla loro scadenza sarebbe stata pronunciata la sentenza. Ora, la mancata comunicazione delle ordinanze pronunciate fuori udienza dal Giudice istruttore al procuratore della parte costituita determina la nullità dei conseguenti atti successivi
(Cass. n. 32724/2024), derivando da detta omissione la stessa nullità della sentenza per violazione dei diritti di difesa, non potendo essere succedaneo alla comunicazione mancata il mero deposito dell'ordinanza in questione al PCT, con possibilità del difensore di avere contezza
8 dell'ordinanza medesima consultando il fascicolo telematico. Inoltre, deve evidenziarsi che la giurisprudenza di legittimità ha composto il contrasto esistente circa la necessità, ai fini della declaratoria della nullità della sentenza, di dimostrare la lesione concretamente subita in conseguenza della denunciata violazione processuale, indicando le argomentazioni difensive che si sarebbero dovute esaminare dal Giudice la cui considerazione avrebbe avuto, ragionevolmente, probabilità di determinare una decisione diversa da quella effettivamente assunta. In effetti, la Corte di Cassazione, con pronuncia a Sezioni Unite, ha affermato che la parte che proponga l'impugnazione della sentenza deducendone la nullità per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia, posto che la violazione comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo (Cass. Sez. Un. n. 36596/2021).
1.2 – Il motivo di appello in questione deve reputarsi fondato, dovendosi tuttavia escludere che l'adita Corte, come richiesto dall'appellante, possa rimettere gli atti al Tribunale, posto che le cause di remissione al primo Giudice da parte del Giudice di appello sono tassativamente elencate nell'art. 354 cpc, potendo la Corte disporre detta rimessione solo nel caso in cui si pronunci la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'art. 161 comma 2 cpc, ovvero nel caso di nullità per difetto di sottoscrizione del Giudice. La conseguenza della dichiarazione di nullità della sentenza è, dunque, la necessità di riesaminare nel merito le domande proposte dalle parti sulla scorta degli elementi istruttori raccolti in giudizio e che da detta nullità non sono attinti.
2 – Le questioni sottese al giudizio secondo le domande proposte dalle parti attengono, in primo luogo, alla disciplina dell'affidamento della figlia minorenne essendo Per_1 Persona_3 pacificamente divenuto maggiorenne nel corso del giudizio. In argomento, va poi considerato
9 che l'appellante ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso di e la Parte_1 Per_1 regolamentazione della permanenza della stessa secondo le modalità già previste con l'ordinanza presidenziale, ovvero la sua prevalente collocazione presso la madre, nonché la correlativa permanenza presso il padre il lunedì dall'uscita della scuola ad ore 16,00, con pernottamento presso il medesimo ed accompagnamento il martedì successivo a scuola;
il pomeriggio dalle ore
16,00 di mercoledì con pernottamento ed accompagnamento della figlia il giovedì mattina a scuola, dovendo essere regolate le vacanze estive, invernali e pasquali secondo quanto già concordato in sede di separazione. Peraltro, l'appellante ha chiesto di imporsi a CP_1
l'obbligo di portare e prendere presso la residenza paterna nei giorni stabili per l'esercizio Per_1 del diritto di visita in quanto, a seguito del cambio di residenza e scuola della minore egli sarebbe impossibilitato negli spostamenti dalla sua residenza in quanto privo di patente di guida.
A sua volta, l'appellata ha chiesto l'affidamento esclusivo della minore, con facoltà di assumere autonomamente tutte le decisioni concernenti la stessa, ivi comprese quelle di maggiore importanza ed a prescindere dal consenso del padre, dovendosi poi collocare in via Per_1 prevalente presso di sé, regolando le visite paterne secondo le modalità ritenute opportune dal consultorio familiare dell' officiato in corso di causa al fine di monitorare la Parte_3 situazione della minore ed i suoi rapporti con il padre, e tenuto conto del preminente interesse della minore stessa.
2.1 – Il materiale istruttorio acquisito dinanzi al Tribunale, oltre ad essere costituito dalle dichiarazioni testimoniali e dalle dichiarazioni scritte a cui fa riferimento l'appellante e che a suo dire giustificherebbero il fondamento delle sue domande, escludendosi la possibilità di disporre l'affidamento superesclusivo di alla madre, è rappresentato dagli esiti degli interventi dei Per_1 servizi sociali che, come visto, in termini obiettivi hanno relazionato durante tutto lo svolgimento del giudizio sui rapporti tra ed i genitori. In primo luogo, i servizi sociali hanno evidenziato Per_1 la mai superata estrema conflittualità e chiusura di comunicazione tra i genitori per quanto attiene alle scelte da assumere in riferimento alla cura e all'educazione dei figli, circostanza questa che assume rilevanza al fine di escludere la possibilità che l'esercizio della responsabilità genitoriale, nello stesso interesse preminente della minore a non subire le conseguenze di detto
10 conflitto con ricadute negative circa la possibilità di adottare decisione adeguate, possa essere condotto in modo congiunto e condiviso tra le parti, come peraltro confermato dai continui accesi contrasti manifestasi in corso di causa in ordine alle scelte da intraprendere per Per_1
Quanto, poi, ai rapporti della minore con i genitori, i servizi sociali, con valutazione certamente oggettiva, nella loro prima relazione hanno pur dato atto del buon legame affettivo tra padre e figlia, ma tuttavia, nei successivi interventi facilitanti detto rapporto, hanno riscontrato che non vi è stata, poi, continuità da parte di nel mantenere costante e regolare Parte_1 relazione con la figlia minorenne. In effetti, al di là delle allegazioni di parte appellante secondo cui il suo rapporto con la figlia sarebbe stato ostacolato dalla madre, secondo gli episodi indicati in atti e già sunteggiati, è fatto oggettivo che i servizi sociali sono stati incaricati, a prescindere dall'intervento materno, di consolidare il legame tra il padre e la minore mediante contatti facilitati e di sostegno alla genitorialità e che è dato altrettanto oggettivo, constatato e riportato dai servizi medesimi, che gli stessi hanno avuto costante difficoltà nel prendere contatti con l'appellante e nel fissare gli appuntamenti con il medesimo. In sostanza, il percorso di sostegno alla genitorialità non è stato possibile, non tanto per gli atteggiamenti impeditivi il rapporto tra padre e figlia di , quanto per l'atteggiamento dello stesso che CP_1 Parte_1 non ha risposto positivamente, nell'interesse preminente della minore, agli interventi di sostengo a cui i servizi sociali erano stati incaricati. Di converso, pur a fronte delle deposizioni testimoniali a cui l'appellante fa riferimento per ritenere comprovato il comportamento ostacolante dell'appellata, i servizi sociali non hanno mai formulato valutazioni negative circa il ruolo genitoriale di così come non hanno mai evidenziato comportamenti ostavi CP_1 della madre rispetto al rapporto dei figli con l'appellante. In realtà, nella relazione del 9 aprile
2022, i servizi evidenziano come l'appellata sia il genitore rispetto al quale i figli, trovano garanzia di costanza e continuità di cure ed attenzioni. E' significativo evidenziare che l'allegazione in argomento di è stata smentita dagli accertamenti condotti dai Parte_1 servizi incaricati che hanno evidenziato come l'atteggiamento di chiusura verso la figura paterna di , ora maggiorenne, non fosse affatto indotto da interventi di soggetti terzi, Persona_3 ivi compresa la madre. L'evidenziato legame affettivo sussistente tra padre e figlia minorenne di
11 per sé non è sufficiente al fine di ritenere nel caso di specie non derogabile il principio di bigenitorialità, con conseguente necessità di disporre l'affidamento condiviso di posto che Per_1 il valore della bigenitorialità deve essere concretamente riempito dalla capacità genitoriale ovvero dalla capacità di entrambi i genitori di prendersi cura della prole nell'esclusivo interesse della stessa, capacità che l'appellante, nonostante il disposto percorso di sostegno dei servizi sociali, ha dato riprova di non seguire, pur essendo esso stato disposto nell'interesse del mantenimento del rapporto tra padre e figlia minorenne. Va, poi, osservato che nella relazione dei servizi depositata il 10 luglio 2023, si dà conto del fatto che, in occasione di una visita presso il padre con suo pernottamento era stata strattonata dall'appellante e che, nell'evocare l'episodio la minore ha cominciato a piangere dicendo di consolarsi parlandone con la madre o guardando la TV, aggiungendo così di avere paura della figura paterna. In detto contesto che segnala un oggettivo disagio della minore verso l'appellante, gli interventi facilitanti e di sostegno alla genitorialità, dovevano considerarsi da parte di tanto più Parte_1 necessari ed assolutamente inderogabili, proprio nell'interesse della figlia a mantenere il suo legame con il padre. A fronte di detta situazione, va doverosamente evidenziato che gli stessi servizi sociali abbiano suggerito l'adozione di misure, in tema di affidamento, idonee a consentire alla madre di decidere autonomamente nell'esercizio della responsabilità genitoriale, anche per le determinazione di maggiore importanza per la minore. In sostanza, a fronte dell'accesa conflittualità tra le parti, tale da impedire che le stesse possano concordare le scelte relative alla cura, mantenimento ed istruzione della minore, a fronte della confermata capacità genitoriale di e delle accertate carenze dell'appellante, come già evidenziate, CP_1 appare possibile disporre l'affidamento esclusivo di alla madre, con facoltà della medesima Per_1 di assumere da sola, a prescindere dal consenso del padre, anche le determinazioni di maggiore importanza che riguardano la minore, fermo l'obbligo di comunicare all'altro genitore le principali informazioni che riguardano la figlia. Detta statuizione esclude l'accoglibilità della domanda dell'appellante circa l'imposizione alla controparte dell'obbligo di fornire i documenti di identità e sanitari della figlia minorenne.
12 2.2 – Quanto al regime di permanenza di presso l'uno e l'altro dei genitori, è incontestato Per_1 dallo stesso appellante che la figlia debba avere prevalente residenza dalla madre, tanto che egli chiede che sia disposto il correlativo regime di visita presso di sé secondo quanto già evidenziato. In ogni caso, che la prevalente permanenza di presso la madre sia coerente con Per_1 il suo preminente interesse appare riscontrato dal fatto che la minore fin dall'epoca della separazione ha avuto detta sistemazione e dal fatto che ella è ambientata nel contesto attuale di nuova residenza, che comprende la convivenza della nonna materna e la presenza del nuovo compagno di , potendo così la minore disporre di una rete familiare di sostegno CP_1 del tutto adeguata, non riscontrandosi criticità di sorta in riferimento alla figura del nuovo compagno dell'appellata. Disporre diversamente con la prevalente permanenza della minore presso il padre comporterebbe un inopportuno sradicamento di dalle sue consuetudini di Per_1 vita, in modo da essere del tutto in contrasto con il suo interesse ad un sereno sviluppo e crescita. Quanto, poi, alla disciplina delle visite di presso il padre, deve ulteriormente Per_1 valorizzarsi quanto riscontrato dai servizi sociali circa l'atteggiamento di che Parte_1 non ha risposto positivamente agli interventi di sostengo a cui i servizi sociali sono stati incaricati. Allo stato, dunque, permanendo l'incarico ai servizi circa il sostengo alla genitorialità
e di monitoraggio, è necessario disporre che le visite tra padre e figlia minorenne siano regolate con le modalità e le tempistiche ritenute opportune dai servizi, anche quanto alla ripartizione dei periodi di vacanza della minore, dovendo i servizi medesime relazionare circa l'andamento di dette viste e circa il percorso di sostegno alla genitorialità al Giudice tutelare con cadenza almeno semestrale. Detta conclusione esclude, allo stato, che debba provvedersi, come richiesto da , sull'obbligo da imporre a di portare e prendere la figlia Parte_1 CP_1 minorenne presso la residenza del padre nei giorni prestabiliti per l'esercizio del diritto di visita, nonché sulla richiesta di penale per ogni violazione imputabile all'appellata nell'esecuzione dei diritti di visita ridetti.
3 – Venendo a considerare la domande di contenuto economico ed inerenti alla sola richiesta di contributo di mantenimento per i figli, ivi compreso che, pur maggiorenne, Persona_3 ancora convive con la madre e non consta essere economicamente autosufficiente, si osserva che
13 dispone di un proprio lavoro dipendente che le ha consentito di ritrarre redditi CP_1 annui per il 2023 di circa euro 22.000,00.= e che ella non ha oneri per l'alloggio vivendo con i figli nell'abitazione nuovo compagno. Di converso, l'appellante ha dichiarato per l'anno 2021 un reddito imponibile di euro 7.136,00.=, essendo pacifico in atti che ha perso l'impiego, essendo nel contempo onerato del pagamento del canone di locazione per l'appartamento in cui vive, per quanto si desume dalla documentazione prodotta in atti. La situazione di inoccupazione dell'appellante, che mantiene integra la sua capacità lavorativa, anche considerata l'età e le sue pregresse esperienze lavorative, non esonera il medesimo dall'adempiere all'obbligo primario di mantenimento dei figli considerando anche che i medesimi sono integralmente mantenuti dalla madre. Tuttavia, la situazione reddituale di esclude che possa accogliersi la Parte_1 domanda di mantenimento quantificata per l'importo rivalutabile di euro 500,00.= mensili, come preteso dall'appellata, dovendo invece ritenersi congruo quanto già previsto in sede di separazione consensuale, salvo provvedere all'aggiornamento all'attualità dell'importo rispetto all'omologazione delle condizione concordate. Così deve imporsi a di versare Parte_1 entro il giorno cinque di ogni mese a l'importo complessivo di euro 354,30.=, CP_1 nella misura della metà per ciascun figlio, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT dalla presente pronuncia ed oltre al rimborso del 50 % delle spese straordinarie secondo protocollo in uso presso il Tribunale di Verona. Per quanto sinora motivato, l'AUU per i figli a carico va integralmente riconosciuto in favore della madre. Infine, considerata la situazione reddituale e di inoccupazione dell'appellante deve essere respinta la domanda di CP_1 di prevedere a carico di controparte la penale per ogni inadempimento all'obbligo di contributo al mantenimento dei figli.
4 – Quanto alla disciplina delle spese di lite, deve riconoscersi la prevalente soccombenza di
, dovendosi in ogni caso considerare che le domande ex art. 156 cpc di Parte_1 CP_1 sono state rigettate, così come sono rigettate le sue richieste di penale e di maggiore di
[...] contributo al mantenimento dei figli avanzate. Per quanto detto, sussistono i presupporti per la compensazione delle spese di lite per la frazione di un terzo, dovendosi condannare l'appellante al pagamento della residua frazione di spese, anche per quanto attiene al giudizio di appello,
14 considerata la fondatezza del motivo di gravame relativo alla nullità della sentenza di prime cure e l'esito complessivo del giudizio di merito che, nel contempo e per quanto detto, esclude l'accoglibilità della domanda dell'appellata ex art. 96 cpc. La frazione di spese di entrambi i gradi di giudizio al cui pagamento va condannato l'appellante va liquidata considerando il valore indeterminato a complessità bassa della controversia, in applicazione dei criteri dettati dal D.M.
n. 55/2014 e successive integrazioni e modificazioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1. dichiara la nullità della sentenza del Tribunale di Verona n. 797/2025, pubblicata il 9 aprile 2025;
2. dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre Per_1 Controparte_1
con facoltà della medesima di assumere da sola, a prescindere dal consenso del
[...] padre, anche le determinazioni di maggiore importanza che riguardano la minore, fermo l'obbligo di comunicare all'altro genitore le principali informazioni che riguardano la figlia;
3. dispone che la figlia minore sia collocata in via prevalente presso la madre e che il padre possa esercitare il diritto di visita, tenendo conto delle esigenze di Parte_1 quest'ultima e della madre, con le modalità e tempistiche che saranno ritenute opportune dai servizi sociali nell'interesse preminente di Per_1
4. dispone l'apertura di procedimento di vigilanza avanti al Giudice tutelare a cui i servizi sociali incaricati relazioneranno per iscritto con cadenza almeno semestrale;
5. dispone che versi a a titolo di contributo nel Parte_1 Controparte_1 mantenimento dei figli e , entro il giorno cinque di ogni mese, Per_1 Persona_3 la somma complessiva di euro 354,30.=, nella misura della metà per ciascun figlio, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT dalla presente pronuncia ed oltre al
15 rimborso del 50 % delle spese straordinarie secondo protocollo in uso presso il Tribunale di Verona;
6. dispone che l'AUU per i figli a carico sia integralmente assegnato in favore della madre
Controparte_1
7. compensa per la frazione di un terzo le spese di entrambi gradi di giudizio;
8. condanna a pagare in favore di la residua Parte_1 Controparte_1 quota di spese di lite che si liquida, quanto al primo grado, in euro 4.409,34.= per compensi professionali, ed in euro 4.630,67.= per compensi professionali, quanto al presente grado di appello, in ogni caso oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA
e CPA dovuti per legge;
9. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio di data 8 luglio 2025
Il Presidente
Dott. Massimo Coltro
Il Consigliere est.
Dott. Luca Boccuni
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