Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 06/05/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1643 / 2023 R.G.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI PRATO in persona del Giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni in funzione di Giudice Unico pronuncia la seguente SENTENZA nella causa R.G. n. 1643 / 2023 iscritta a ruolo in data 07 luglio 2023 avente per oggetto azione revocatoria tra le parti:
, in persona del legale rappresentante Parte_1
ZANOTTI, elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Livorno, Scali D'Azeglio, 20 come da procura ritualmente in calce all'atto introduttivo;
Fax: 0586/881565 Pec: Email_1
Attrice
(c.f. ), Controparte_1 C.F._1
c.f. Controparte_2 C.F._2
(c.f. ), Controparte_3 C.F._3
Controparte_4 C.F._4
(c.f ) Controparte_5 C.F._5 rappresentati e difesi dall'Avv. Michele GIACCO in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione;
Pec: vvocati.prato.it Email_2
Convenuti All'udienza del 6 febbraio 2025 la causa era trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per l'attrice: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per i motivi tutti di cui ai precedenti atti, - in via istruttoria, ammettere tutti quanti i mezzi istruttori richiesti nel corso del giudizio dalla e non ammessi;
- nel merito, Parte_1 così come concluso nel proprio atto di citazione, dichiarare inefficaci nei confronti della
[...] ex art. 2901 c.c. e ss. 1) l'atto di compravendita stipu Parte_1 data 12 Luglio 2018 ai rogiti del Dott. , Notaio in Poggibonsi, iscritto Persona_1 a Ruolo nei Distretti Notarili Riuniti di epertorio n. 30.752 – Raccolta Pt_1 n. 9.648), trascritto presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Prato Ufficio provinciale – Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 27/7/2018 al Registro Generale n. 8913 Registro Particolare 6170, in data 27/7/2018 al Registro Generale n. 8914 Registro Particolare 6171, in data 10/8/2018 al Registro Generale n. 9804 Registro Particolare 6784 ed in data 10/8/2018 al Registro Generale n. 9805 Registro Particolare 6785 con il quale - i Sigg. come in detto atto meglio identificato in ragione di 1/4 Controparte_1 (un quarto) e come in detto atto meglio identificata in ragione di 3/4 (tre Parte_2 quarti) ed ent te per l'intero, riservandosi il diritto di abitazione con diritto di accrescimento reciproco, vendevano alla Sig.ra come in detto atto meglio Controparte_2 identificata, che acquistava, la proprietà della uni cente parte del fabbricato
1
- Raccolta n.1890), trascritto presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Prato Ufficio provinciale – Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 1/10/2018 al Registro Generale n. 11013 Registro Particolare 7574 con il quale il Signor Controparte_3 come in detto atto meglio identificato vendeva e trasferiva alla signora Controparte_4 in detto atto meglio identificata che accettava e comprava la quota di comproprietà in ragione di 1/2 (un mezzo) ad esso spettante sui beni immobili posti in Comune di Vaiano, via Gramsci n.23, oggetto del predetto atto e meglio descritti nelle premesse dell'atto di citazione. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 01 luglio 2023 la
[...]
esponeva: Parte_1
- di essere creditrice della Controparte_6 con sede in PRATO (PO) PIAZZA SAN FRANCESCO 8/A CAP 59100 (C. F.
nella persona dei soci Accomandatari e leg. Rapp. P.t. ut infra meglio P.IVA_1 identificati in quanto, pregresso il versamento di € 25.000,00 , per escussione di garanzia consortile, residuava ancora l'importo residuo di € 39.124, derivante €
232,04 in quale saldo negativo del c/c n. 6048 , € 38.745,23 per il finanziamento n.
742061683 acceso presso Ag. 8 filiale di Prato in data 11.10.2021 ed € 146,88 in relazione al finanziamento n. 994058792 acceso presso Ag. 8 filiale di Prato in data
27.05.2020 oltre interessi nei limiti di cui alla L.108/1996;
- che debitori in solido con la erano altresì Controparte_6 CP_1
, , e in forza di
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_5 garanzia generica dai medesimi rilasciata a favore di parte attrice per garantire
[. l'adempimento delle obbligazioni contratte dalla debitrice principale in data 14.11.2017 fino Controparte_6 all'importo massimo di € 80.000,00;
- che le richieste di pagamento erano rimaste inevase;
- che con atto di compravendita del 12 Luglio 2018 ai rogiti del Dott.
[...]
, Notaio in Poggibonsi, (Repertorio n. 30.752 Raccolta n. 9.648), Persona_1 trascritto presso l'agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Prato Ufficio
Provinciale – Territorio Servizio di Pubblicità immobiliare in data 27.07.2018 al 2 Registro Generale n. 8913 Registro Particolare 6170, in data 27.07.2018, al Registro
Generale n. 8914 Registro Particolare 6171, in data 10.08.2018, al Registro Generale
n. 9804 Registro Particolare 6784, in data 10.08.2018, al Registro Generale n. 9805
Registro Particolare 6785:
1) i Sigg.ri nato a [...] il [...], codice Controparte_1 fiscale , in ragione di 1/4 (un quarto) e CodiceFiscale_6 Parte_2 nata a [...] il [...], codice fiscale , in CodiceFiscale_7 ragione di 3/4 (tre quarti), entrambi residenti in [...] ed entrambi solidalmente per l'intero, riservandosi il diritto di abitazione con diritto di accrescimento reciproco, vendevano a nata a [...] il 5 dicembre Controparte_2
1993, residente in [...], codice fiscale , CodiceFiscale_8 che acquistava, la proprietà della seguente unità immobiliare facente parte del fabbricato sito in Prato, Via Busento n. 33: appartamento al piano primo con annessi soffitta al piano secondo e due ripostigli esterni al piano terra, il tutto per 7 (sette) vani catastali complessivi e graficamente rappresentati nella planimetria allegata al presente atto sotto la lettera A. Confini: vano scale, affaccio su corte comune, abitazione contraddistinta dal subalterno 505, salvo altre e più precise coerenze.
Dati Censuari: del Comune di categoria A/2, classe 3, vani 7, rendita euro 668,81.
2) La Sig.ra , riservandosi l'uso, vendeva a che Parte_2 Controparte_2 acquistava, la proprietà dei seguenti immobili siti in Prato, Via del Ferro:
a) locale ad uso deposito (con annessa area esterna) della superficie complessiva di
25 (venticinque) metri quadrati catastali, graficamente rappresentato nella che si allega al presente atto sotto la lettera “B” Confini: Via Ferro, area urbana di cui in seguito, terreno di cui in seguito, particella 741, salvo altre e più precise coerenze;
b) area urbana pertinenziale all'immobile di cui alla lettera a), della superficie di 64
(sessantaquattro) metri quadrati catastali. Confini: Via Ferro, locale ad uso deposito di cui in precedenza, terreno di cui in seguito, particella 1313, salvo altre e più precise coerenze;
c) terreno, pertinenziale all'immobile di cui alla lettere a), della superficie di 367
(trecentosessantasette) metri quadrati catastali Confini: locale ad uso deposito di cui in precedenza, area urbana di cui in precedenza, particelle 1572, 740 e 741, salvo altre e più precise coerenze.
Dati Censuari: 3 Catasto fabbricati del Comune di Prato foglio 82 particelle
-1311 categoria C/2, classe 5, metri quadrati 25, rendita euro 83,92;
- 1574 , categoria area urbana, particella individuata con il corrispondente numero nell'estratto di mappa che si allega al presente atto sotto la lettera “C”
Catasto terreni del Comune di Prato foglio 82 particella 1573, superficie catastale are 3.67, SEM IRR ARB, reddito dominicale euro 3,60, reddito agrario euro 2,27, particella individuata con il corrispondente numero nell'estratto di mappa allegato al presente atto sotto la lettera "C";
- che con atto di compravendita del 28 Settembre 2018 ai rogiti del Dott
[...] iscritto a Ruolo nei Distretti Notarili Riuniti di Firenze,Pistoia e Prato, Per_2
Notaio in Prato (Repertorio n. 2683 Raccolta n. 1890), trascritto presso l'agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Prato Ufficio Provinciale – Territorio Servizio di Pubblicità immobiliare in data 01.10.2018 al Registro Generale n. 11013 Registro
Particolare 7572, il signor vendeva e trasferiva alla signora Controparte_3 [...]
che accettava e comprava la quota di comproprietà in ragione di 1/2 CP_4
(un mezzo) ad esso spettante su: Casa per civile abitazione terratetto posta in
Comune di Vaiano, via Gramsci n.23, composta da ingresso, cucina-tinello, soggiorno, ripostiglio, bagno oltre resede con corte tergale al piano terreno, da due camere e bagno al piano primo e da due vani ad uso soffitta al piano secondo.
Confini: via Gramsci, via Caduti di Nassiria, proprietà di terzi, salvo se altri. Quanto sopra descritto è censito al Catasto Fabbricati del Comune di Vaiano, in giusto conto, nel foglio di mappa 8 dalla particella 235 subalterno 501 (ex sub.1) - Categ.A/3 - classe 2 - consistenza vani 6,5 e rendita catastale di euro 402,84;
- che alla data di stipula degli atti impugnati era già stata rilasciata la obbligazione generica a garanzia datata 14 novembre 2017 sino al massimo importo di €
80.000,00;
- che tutti i convenuti erano quindi a conoscenza, a quel tempo, della situazione economico finanziaria della debitrice principale , conoscenza Controparte_6 corroborata dallo stretto rapporto di parentela intercorrente tra i contraenti e dalla circostanza che tutti i danti causa avevano continuato a vivere negli immobili oggetto dei due rispettivi contratti di compravendita oggi impugnati nella presente
Sede.
4 Sulla base di tali rilievi, proponeva azione ex art. 2901 c.c. per la dichiarazione di inefficacia delle compravendite del 12 Luglio e 28 Settembre 2018, effettuate soltanto per sottrarre i due relativi compendi immobiliari alla garanzia dei creditori di parte venditrice, ovvero a parte attrice stessa.
Dichiarata la contumacia dei convenuti tutti con decreto del, 21.11.2023, si procedeva ad istruttoria con assunzione degli interrogatori formali dei convenuti.
In data 4 febbraio 2025, dopo la scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art 189 cpc, si costituivano tardivamente tutti i convenuti dopo la chiusura dell'istruttoria e la causa era rimessa in decisione all'udienza del 6 febbraio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appare necessario esaminare se le due compravendite poste in essere
[. rispettivmente in data 12 Luglio e 28 Settembre 2018 dai Soci garanti della siano state idonee a Controparte_6 pregiudicare le ragioni della odierna attrice creditrice in forza della garanzia rilasciata nel massimo di € 80.000,00 in data 14 novembre 2017, e, pertanto, se detto requisito di eventus MN si sia verificato unitamente nel concorso del requisito soggettivo di cui all'art. 2901 c.c. con conseguente possibilità di impugnare i due rogiti con azione revocatoria.
In proposito, nel merito, in generale, va osservato che la revocatoria è funzionale alla tutela conservativa del diritto di credito, che si attua rendendo possibile la sua realizzazione mediante l'esperimento dell'azione esecutiva su beni che, essendo usciti dal patrimonio del debitore, non potrebbero più formare oggetto della responsabilità patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c. .
a. TITOLARITA' DEL CREDITO
La titolarità di un diritto di credito, costituisce la prima condizione dell'azione revocatoria, sotto il profilo della "legitimatio ad causam" della parte attrice e tale diritto, anche se litigioso o “sub iudice”, è comunque idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento di tale azione. Per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto, ove sia un credito di fonte contrattuale, o a quella dell'illecito, qualora si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito. Con orientamento consolidato, la S.C. ha da tempo affermato che l'art
2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o 5 aspettativa, con conseguenza irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Ai fini dell'actio pauliana di cui all'art 2901 c.c. non rilevano le caratteristiche di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, potendo essere richiesta la tutela revocatoria anche in relazione a crediti litigiosi, e meramente eventuali o di non agevole liquidazione ( Cass., sez. un. 18.5.2004, n 9440; Cass.,
22.3.2016, n 5619; in relazione alla liquidità, Cass., 30.5.2023, n 15275; Cass.,
22.2.2022, n 5746: Cass., 18.2.1998, n 1712; in relazione alla certezza, Cass., 18.3.2003,
n 3981; Cass., 10.6.2020, n 11121; in relazione alla esigibilità, Cass. 11.2.2005, n 2748)
Secondo tale condivisibile orientamento, tale nozione di credito non rappresenta una minorata tutela per il debitore alla revocatoria, giacché la sentenza dichiarativa dell'inefficacia dell'atto dispositivo nei confronti del creditore, a seguito dell'accoglimento della domanda ex art 2901 c.c., non costituisce titolo sufficiente per procedere ad esecuzione nei confronti del terzo acquirente, essendo a tal fine necessario che il creditore disponga anche di un titolo sull'esistenza del credito e non anche in quella concernente esclusivamente la domanda revocatoria, nella quale la cognizione del giudice è meramente incidentale ( Cass. 10.3.2006, n 5246).
Coerentemente con tale prospettiva, “ anche il credito eventuale , pure nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito- l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore” ( Cass., 15.5.2018, n 11755; Cass.
15.11.2016, n 23208; Cass., 7.5.2014, n 9855; Cass., 14.5.2013, n 11573; Cass. 9.2.2012,
n 1893; Cass., sez. un. 18.5.2004, n 9440; Cass., 17.10.2001, n 12678)- senza alcuna necessità di attendere la sentenza di condanna, così che non sussistono le condizioni per la sospensione necessaria del giudizio ai sensi dell'art 295 cpc (specificamente;
Cass., 14.9.2007, n 19289; Cass., 10.3.2006, n 5246; Cass. 13.7.2005, n 14709) ed essendo sufficiente semplice aspettativa di credito che non si riveli "prima facie" pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata. (Cass., 18.7.2008, n 20002). E' quindi pacifico che solo il sopravvenire in corso di causa di un giudicato, che ne accerti l'inesistenza, determina la cessazione dell'interesse alla detta azione revocatoria, in quanto solo in tal caso viene meno l'esigenza di dichiarare l'inefficacia dell'atto di disposizione del patrimonio del debitore (Cass, 30/06/2020, n 12975; Cass. 10.6.2020, 11.121) . 6 Nella fattispecie, il credito richiamato è, ammesso pacificamente direttamente durante l'interrogatorio formale da tutti convenuti rimasti contumaci nella vicenda contenziosa.
Il continuo richiamo formulato da tutti i medesimi convenuti alla asserita volontà di pagare e risolvere le problematiche pendenti con l'Istituto di Credito MPS, interviene ad ulteriormente corroborare il dato di fatto dell'esistenza del credito rivendicato da parte attrice.
b. EV DA
Per quanto concerne i presupposti della domanda, secondo l'indirizzo giurisprudenziale più rigoroso l'eventus MN ricorre non soltanto nel caso di insolvibilità assoluta del debitore ma anche quando l'atto di disposizione abbia prodotto la diminuzione delle garanzie patrimoniali del creditore, determinando la sostituzione di beni facilmente reperibili con altri che si prestino ad essere più facilmente nascosti ed una maggiore difficoltà, un'incertezza o dispendio nell'esazione del credito (cfr.: Cass., 8.11.85, n. 5451; 17.1.84, n. 402; 16.3.82, n.1700;
21.6.79, n. 3449; 29.11.77, n. 5178). Di talché, in questa prospettiva, addirittura, non
è necessaria una diminuzione attuale ed effettiva del patrimonio del debitore, né che il credito la cui riscossione è pregiudicata dall'atto revocando sia stato coattivamente azionato (Cass., 13.3.78, n. 1242), essendo sufficiente che si profili il pericolo di tale diminuzione (Cass., 8.3.69, n. 755). Il pregiudizio è quindi oggettivamente connesso alla riduzione della garanzia patrimoniale. Non v'è dubbio, però, che è anche ius receptus che l'eventus MN si determina per effetto dell'atto che pone in pericolo la garanzia, avendo riguardo anche alla proporzione tra le garanzie patrimoniali rimaste dopo l'atto di disposizione impugnato e l'ammontare dei debiti del debitore (cfr.: Cass., 27.2.85, n. 1716; 20.10.60, n.2853). Nel caso in cui l'azione revocatoria sia stata proposta nei confronti di più coobbligati in solido, la valutazione dell'"eventus MN" dev'essere compiuta in relazione a ciascuno dei patrimoni residui singolarmente considerati, dal momento che, potendo il creditore richiedere il pagamento dell'intero a ciascuno dei condebitori, non può assumersi che la sua condizione rimanga invariata qualora, per avere piena soddisfazione, sia tenuto ad escutere più soggetti distinti ( Cass., Poiché integra un presupposto obiettivo dell'azione revocatoria, l'esistenza concreta del pregiudizio deve in ogni caso essere provata dal creditore (Cass., 9.7.79, n. 3925), il quale non può certo 7 sottrarsi all'onere di allegare e dimostrare che l'atto di disposizione ha concretamente ridotto le garanzie precedentemente esistenti di tal che, per la composizione del rimanente patrimonio del debitore, vi sia un reale pericolo di ottenere coattivamente la realizzazione del credito. Nondimeno, è pacifico che il creditore possa anche giovarsi delle presunzioni de facto elaborate dalla richiamata giurisprudenza.
Ebbene, nel caso di specie, la creditrice ha a buon ragione allegato che le due compravendite impugnate hanno notevolmente ridotto se non completamente dissolto la garanzia patrimoniale dei soggetti resisi garanti delle obbligazioni della
Società debitrice originaria e comportato in concreto una maggiore difficoltà o incertezza per la soddisfazione del credito.
Per converso, la controparte, rimasta contumace per gran parte della durata del processo, anche in ragione dell'entità della pretesa, non ha offerto alcun elemento idoneo a garantire con altri beni o cespiti l'integrale soddisfacimento di Banca MPS.
Seppure infatti i e tutti abbiano avanzato il pregevole CP_2 CP_5 intento di voler comporre la vicenda debitoria, nessuno ha però formulato una concreta proposta, neppure banco iudicis, Sede in cui è stato reso l'interrogatorio formale. Occorre poi precisare che ai fini della valutazione della sussistenza del requisito di eventus MN il riferimento temporale, non può che essere la data dell'effettivo trasferimento dell'immobile.
La sussistenza del presupposto dell' "eventus MN" per il creditore va accertata con riferimento alla stipula del contratto definitivo, e ciò a differenza dell'elemento soggettivo, ulteriormente richiesto dall'art. 2901 c.c., che va valutato, in capo all'acquirente, con riguardo al momento della conclusione del contratto, anche del preliminare, momento in cui si consuma la libera scelta delle parti ( Cass., 12.6.2018,
n 15215; Cass., 18.8.2011, n 17365).
Nel caso di specie i due contratti sono appunto posteriori al rilascio della garanzia nel massimo di € 80.000,00 avvenuta in data 14 novembre 2017 da parte dei Soci garanti della poiché le Controparte_6 compravendite oggi impugnate sono state poste in essere in data 12 Luglio e 28
Settembre 2018 .
8 c. ELEMENTO SOGGETTIVO
Sulla scorta di tali principi quindi devono essere considerate le ulteriori condizioni di carattere soggettivo richieste per l'esercizio dell'azione revocatoria. Infatti, l'art. 2901, n. 1, c.c. nel determinare il contenuto del cd consilium o scientia fraudis richiede una diversa misura dell'intento fraudolento distinguendo le ipotesi di atti di disposizione compiuti dal debitore anteriormente ovvero, come nel caso di specie, successivamente al sorgere del credito. In quest'ultimo caso, infatti, è sufficiente la semplice conoscenza del pregiudizio la quale si configura pure in assenza di una specifica intenzione di danneggiare i creditori, qualora il danno derivante dall'atto sia comunque rappresentato dal debitore disponente e del terzo contraente (Cass.,
Sez. 1 - , Ordinanza 16/03/2018, n 6575). E anche per tale aspetto, la prova della conoscenza del pregiudizio arrecato "participatio fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici può essere desunta anche presuntivamente, purché i dati acquisiti rispondano ai requisiti di cui all'art 2729 c.c. e siano, pertanto, plurimi, precisi e convergenti, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. n.
1286 del 2013 Cass. n. 5359 del 2009 ) e da ultimo anche nell'ipotesi ai rapporti di convivenza fuori dal matrimonio, idonei ad instaurare legami altrettanto stabili
(Cass., 18.1.2019, n 1286).
Ed è stato altresì evidenziato che ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, ma non è necessaria non solo la collusione tra gli stessi, ma anche la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito ( Cass, n 15.10.2021, n 28423; Cass., 9.6.2020. n
10928; Cass. 16825/2013).
Peraltro, in forza dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, e qui condiviso, mentre la sussistenza dell'"eventus MN" rispetto al creditore procedente va valutata in riferimento al momento della stipula del contratto 9 definitivo, verificandosi soltanto in tale momento il compimento di un atto dispositivo del patrimonio del debitore, l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 cod. civ. in capo all'acquirente va valutato in relazione al momento della stipula del contratto. Ora, nella presente fattispecie, appare palese la consapevolezza di tutti i convenuti contumaci, esternata durante il reso interrogatorio della grave esposizione finanziaria della e, il pregiudizio arrecato alle ragioni Controparte_6 della banca creditrice dagli atti posti in essere è agevolmente desumibile in primo luogo dalle stesse circostanze riportate dai Sigg.ri tutti e . Quanto CP_2 CP_5 alla consapevolezza anche dei terzi contraenti – e Controparte_2 Controparte_4 depongono gli strettissimi legami familiari con i venditori di entrambi i rogiti all'esame, rispettivamente figlia e compagna, nonché la situazione di convivenza dei componenti del nucleo familiare presso i medesimi indirizzi di residenza cui vivevano all'epoca delle compravendite e dove a tutt'oggi tutti i medesimi convenuti contumaci continuano a coabitare ( rispettivamente in Prato alla Via Busento n. 33 ed Vaiano alla Via Gramsci 23).
Di conseguenza, sulla scorta delle superiori argomentazioni, l'azione revocatoria proposta va accolta e, conseguentemente, devono essere dichiarati inefficace gli atti di trasferimento ( contratti definitivi di compravendita) , con gli effetti restitutori che ne conseguono.
A riguardo va osservato che è vero che oggetto della domanda di revocatoria non è il bene in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l'assoggettabilità ad esecuzione e, quindi, la liquidazione di un bene che, rispetto all'interesse dei creditori, viene in considerazione soltanto per il suo valore, tanto che la condanna al pagamento dell'equivalente monetario ben può essere pronunciata dal giudice, anche d'ufficio, in ogni caso in cui risulti impossibile la restituzione del bene ( Cass. Sez. 6 - 1, 08/11/2017, n 26425.).
Deve infine, ricordarsi come il pacifico orientamento della Suprema Corte di
Cassazione (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 n. 13498 29.05.2018) ma anche dei Tribunali di merito, veda, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario 10 l'accertamento giudiziale. Pertanto, atteso l'esito complessivo della lite, i convenuti,
a norma dell'art. 91 c.p.c., devono essere condannati in solido al pagamento integrale delle spese processuali, così come liquidate nel dispositivo in linea con i parametri di cui al DM 55/2014 (ai medi per l'attività di studio ed introduttiva, ai minimi per tutte le altre ) tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell'attività complessivamente svolta .
P. Q. M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, sulle antescritte conclusioni del procuratore di parte attrice, definitivamente pronunciando sulle domande spiegate con atto di citazione notificato tra il 19 ed il 31 gennaio 2022, da
[...] nei confronti di così provvede: Parte_1
a) dichiara l'inefficacia, nei confronti dell'attrice, per le causali di cui in motivazione:
- del contratto di compravendita del 12 Luglio 2018 ai rogiti del Dott.
[...]
, Notaio in Poggibonsi, con studio ivi al Viale Garibaldi n. 45, iscritto a Persona_1 etti Notarili Riuniti di e ON (Repertorio n. 30.752 Pt_1
Raccolta n. 9.648) trascritto presso l' a delle Entrate Direzione Provinciale di Prato Ufficio Provinciale – Territorio Servizio di Pubblicità immobiliare in data 27.07.2018 al Registro Generale n. 8913 Registro Particolare 6170, in data 27.07.2018, al Registro Generale n. 8914 Registro Particolare 6171, in data 10.08.2018, al Registro Generale n. 9804 Registro Particolare 6784, in data 10.08.2018, al Registro Generale n. 9805 Registro Particolare 6785
- del contratto di compravendita del del 28 Settembre 2018 ai rogiti del Dott
[...] iscritto a Ruolo nei Distretti Notarili Riuniti di Firenze,Pistoia e Prato, Per_2 to (Repertorio n. 2683 Raccolta n. 1890), trascritto presso l'agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Prato Ufficio Provinciale – Territorio Servizio di Pubblicità immobiliare in data 01.10.2018 al Registro Generale n. 11013 Registro Particolare 7572; b) condanna, i convenuti soccombenti al pagamento, in solido, delle spese processuali a favore dell'attrice, liquidate in complessivi Euro 5.261,00 per compenso professionale, oltre I.V.A. , C.P.A. e spese generali nella misura di legge e rimborso CU e spese di notifica in favore della parte attrice. Così deciso in data 4 maggio 2025 dal Tribunale di PRATO, in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico.
Il Giudice istruttore dott. Michele Sirgiovanni
Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Il Giudice
dott. Michele Sirgiovanni
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