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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 25/11/2025, n. 3412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3412 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- NZ OR Presidente
- AN Fiorella Componente
- CH DE Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 3791/2025 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio e pendente tra
), rappresentato e difeso da Parte_1 C.F._1 avv. Camilla Di Leo,
-parte attrice-
e
( ), rappresentata e difesa da avv. Controparte_1 C.F._2
Sara AN,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 3791/2025
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere Parte_1 coniuge separato della parte convenuta giusta decreto di omologazione n.
12951/2019 del Tribunale di Lecce pubblicato in data 30/09/2019, non reclamato. Ha precisato che dalla loro unione sono nate le figlie Per_1
(Lecce, 29/05/2004), maggiorenne ed economicamente
[...] autosufficiente, e (Lecce, 08/04/2009). Persona_2
Ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la parte convenuta e la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio. Ha allegato di lavorare quale operaio, di risiedere nei pressi di Per_ Bologna e di soffrire la lontananza dalla figlia minore , la quale è collocata prevalentemente presso l'abitazione della madre in Salento.
Ha, altresì, dichiarato che la coniuge avrebbe assunto un comportamento ostruzionistico nei suoi riguardi, di fatto ostativo al pieno esercizio del proprio diritto di visita paterno.
Ha domandato: a) la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) Per_ l'affidamento condiviso della figlia minore;
c) la regolamentazione del proprio diritto di visita;
d) un contributo mensile a proprio carico al Per_ mantenimento di pari ad € 180,00 oltre al 50% delle spese straordinarie;
e) il mantenimento tra i coniugi di un dialogo rispettoso, con comunicazioni circoscritte alle sole questioni inerenti alla salute, alla scuola Per_ ed all'organizzazione di;
f) l'accertamento del legame di quest'ultima con la sorella ed i parenti. Con condanna di controparte alle spese di lite
(ricorso depositato il 26/05/2025).
1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
1.3.- La parte si è costituita in giudizio non opponendosi Controparte_1 alla decisione sullo status.
Per il resto, ha contestato nel merito le avverse deduzioni, allegando che il marito, una volta trasferitosi nei pressi di Bologna, si è progressivamente Per_ disinteressato della figlia minore , con la quale intratterrebbe, per lo più, rapporti telefonici.
2 R.G. 3791/2025
Ha dichiarato che, a seguito del trasferimento a Bologna della figlia
, le condizioni della separazione, così come omologate dal Tribunale Per_1 di Lecce, sono state modificate in virtù dell'accordo sottoscritto dalle parti in data 28/11/2019, con il quale è stato previsto un contributo mensile a Per_ carico di al mantenimento della figlia pari ad € 180,00, Parte_1 somma che, allo stato, risulterebbe del tutto inadeguata alla luce del mutamento delle esigenze della minore. Ha, altresì, allegato che il coniuge Per_ contribuisce solo sporadicamente alle spese straordinarie per .
Ha concluso domandando: a) il rigetto delle domande e delle eccezioni formulate da controparte;
b) la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Per_ c) l'affidamento esclusivo della figlia minore con collocamento prevalente presso di sé; d) la regolamentazione del diritto di visita dell'altro genitore;
e) un contributo mensile dell'altro genitore al mantenimento di Per_
pari ad € 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie;
f) il pagamento a carico del coniuge della somma di € 211,54 in proprio favore, a titolo di spese straordinarie già sostenute per la minore. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio (comparsa di risposta depositata il
01/10/2025).
1.4.- Proseguito il giudizio, in occasione dell'udienza del 04/11/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa domandando che la causa sia decisa secondo le seguenti condizioni:
1) la figlia minore della coppia (Lecce, Persona_2
08/04/2009) resterà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori e sarà collocata in via prevalente presso
[...]
; CP_1
2) ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui la prole resterà con sé; mentre le decisioni di maggior interesse relative ad educazione, istruzione, salute e cura dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
3 R.G. 3791/2025
3) si impegna ad essere maggiormente Parte_1
Per_ comunicativo con in ordine alle vicende di vita di;
CP_1 si impegna ad astenersi dall'adottare comportamenti che Per_ possano ostacolare o compromettere il rapporto di con
l'altro genitore;
anche si impegna a non Controparte_1
Per_ ostacolare il rapporto di con il padre;
4) incontrerà e terrà con sé la prole secondo Parte_1 il seguente calendario: a) un fine settimana al mese (in difetto di diverso accordo, il terzo fine settimana di ciascun Per_ mese) egli si recherà in Salento e lo trascorrerà con , si impegna a comunicare a inizi del mese a i Controparte_1 propri turni di lavoro ed il fine settimana in cui potrà recarsi in Salento;
a.1) tutte le volte che si recherà in Salento, potrà incontrare e tenere con sé la figlia previo avviso all'altro genitore di almeno una settimana;
b.1) nel periodo natalizio un anno, a cominciare da quello in corso, dalle 10:00 del
23/12 alle 20:00 del 30/12 e l'anno successivo dalle 10:00 del 31/12 alle 20:00 del 06/01 e così di seguito;
b.2) nel periodo pasquale dalle 16:00 del Venerdì di Pasqua alle 20:00 del Lunedì dell'Angelo di tutti gli anni dispari;
c) nel periodo estivo per almeno 20 giorni consecutivi - eventualmente da suddividere in periodi più brevi - in luglio o in agosto ad anni alterni, previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
d) tutti gli anni in occasione della festività del genitore;
e) il giorno di compleanno della figlia sarà trascorso unitamente ad entrambi i genitori;
5) i genitori concordano che nel periodo extrascolastico (es. periodo natalizio, pasquale, estivo, ponti e altre ricorrenze) Per_
possa anche recarsi dal padre a Bologna;
6) il presente calendario è suscettibile di modifiche concordate in ragione delle esigenze lavorative dei genitori e di quelle
4 R.G. 3791/2025
della prole;
i genitori si impegnano a favorire al meglio la realizzazione concreta dell'interesse alla bigenitorialità;
7) si impegna a versare a favore di Parte_1 [...]
la somma mensile di € 230,00 a titolo di contributo CP_1 al mantenimento della figlia. Il pagamento - da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI
– avverrà entro cinque giorni da oggi per la mensilità in corso, ed entro il giorno 5 di ogni mese per le mensilità successive;
8) le spese straordinarie per la prole saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
esse saranno regolamentate nei modi e termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso il Tribunale di Lecce in data
21/05/2018 e ss.mm.; Per_ 9) l'assegno unico e universale per sarà percepito in via esclusiva e al 100% da in quanto collocataria Controparte_1 prevalente.
Il giudice delegato ha dunque provveduto in via provvisoria e urgente in conformità alle condizioni concordate e si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
1.5.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 22/06/2025).
2.- La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, n. 2), lett. b) della legge 898/1970, ossia:
o decreto di omologazione n. 12951/2019 del Tribunale di Lecce pubblicato in data 30/09/2019, non reclamato;
o prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente delegato, avvenuta all'udienza del 10/09/2019;
o mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può
5 R.G. 3791/2025
essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
2.1.- Quanto alle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento dell'intesa raggiunta dalle parti in occasione dell'udienza del 04/11/2025.
3.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 3791/2025 introdotto con ricorso del
26/05/2025 da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
Lecce in data 16/08/2003 tra (GA (LE), Parte_1
04/06/1980) e (Lecce (LE), 14/08/1980) e trascritto Controparte_1 nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 242, parte
II, serie A, anno 2003;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni di cui all'intesa da loro raggiunta in occasione dell'udienza del 04/11/2025;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Lecce per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 12/11/2025.
Il giudice estensore La Presidente
CH DE NZ OR
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- NZ OR Presidente
- AN Fiorella Componente
- CH DE Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 3791/2025 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio e pendente tra
), rappresentato e difeso da Parte_1 C.F._1 avv. Camilla Di Leo,
-parte attrice-
e
( ), rappresentata e difesa da avv. Controparte_1 C.F._2
Sara AN,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 3791/2025
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere Parte_1 coniuge separato della parte convenuta giusta decreto di omologazione n.
12951/2019 del Tribunale di Lecce pubblicato in data 30/09/2019, non reclamato. Ha precisato che dalla loro unione sono nate le figlie Per_1
(Lecce, 29/05/2004), maggiorenne ed economicamente
[...] autosufficiente, e (Lecce, 08/04/2009). Persona_2
Ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la parte convenuta e la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio. Ha allegato di lavorare quale operaio, di risiedere nei pressi di Per_ Bologna e di soffrire la lontananza dalla figlia minore , la quale è collocata prevalentemente presso l'abitazione della madre in Salento.
Ha, altresì, dichiarato che la coniuge avrebbe assunto un comportamento ostruzionistico nei suoi riguardi, di fatto ostativo al pieno esercizio del proprio diritto di visita paterno.
Ha domandato: a) la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) Per_ l'affidamento condiviso della figlia minore;
c) la regolamentazione del proprio diritto di visita;
d) un contributo mensile a proprio carico al Per_ mantenimento di pari ad € 180,00 oltre al 50% delle spese straordinarie;
e) il mantenimento tra i coniugi di un dialogo rispettoso, con comunicazioni circoscritte alle sole questioni inerenti alla salute, alla scuola Per_ ed all'organizzazione di;
f) l'accertamento del legame di quest'ultima con la sorella ed i parenti. Con condanna di controparte alle spese di lite
(ricorso depositato il 26/05/2025).
1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
1.3.- La parte si è costituita in giudizio non opponendosi Controparte_1 alla decisione sullo status.
Per il resto, ha contestato nel merito le avverse deduzioni, allegando che il marito, una volta trasferitosi nei pressi di Bologna, si è progressivamente Per_ disinteressato della figlia minore , con la quale intratterrebbe, per lo più, rapporti telefonici.
2 R.G. 3791/2025
Ha dichiarato che, a seguito del trasferimento a Bologna della figlia
, le condizioni della separazione, così come omologate dal Tribunale Per_1 di Lecce, sono state modificate in virtù dell'accordo sottoscritto dalle parti in data 28/11/2019, con il quale è stato previsto un contributo mensile a Per_ carico di al mantenimento della figlia pari ad € 180,00, Parte_1 somma che, allo stato, risulterebbe del tutto inadeguata alla luce del mutamento delle esigenze della minore. Ha, altresì, allegato che il coniuge Per_ contribuisce solo sporadicamente alle spese straordinarie per .
Ha concluso domandando: a) il rigetto delle domande e delle eccezioni formulate da controparte;
b) la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Per_ c) l'affidamento esclusivo della figlia minore con collocamento prevalente presso di sé; d) la regolamentazione del diritto di visita dell'altro genitore;
e) un contributo mensile dell'altro genitore al mantenimento di Per_
pari ad € 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie;
f) il pagamento a carico del coniuge della somma di € 211,54 in proprio favore, a titolo di spese straordinarie già sostenute per la minore. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio (comparsa di risposta depositata il
01/10/2025).
1.4.- Proseguito il giudizio, in occasione dell'udienza del 04/11/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa domandando che la causa sia decisa secondo le seguenti condizioni:
1) la figlia minore della coppia (Lecce, Persona_2
08/04/2009) resterà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori e sarà collocata in via prevalente presso
[...]
; CP_1
2) ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui la prole resterà con sé; mentre le decisioni di maggior interesse relative ad educazione, istruzione, salute e cura dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
3 R.G. 3791/2025
3) si impegna ad essere maggiormente Parte_1
Per_ comunicativo con in ordine alle vicende di vita di;
CP_1 si impegna ad astenersi dall'adottare comportamenti che Per_ possano ostacolare o compromettere il rapporto di con
l'altro genitore;
anche si impegna a non Controparte_1
Per_ ostacolare il rapporto di con il padre;
4) incontrerà e terrà con sé la prole secondo Parte_1 il seguente calendario: a) un fine settimana al mese (in difetto di diverso accordo, il terzo fine settimana di ciascun Per_ mese) egli si recherà in Salento e lo trascorrerà con , si impegna a comunicare a inizi del mese a i Controparte_1 propri turni di lavoro ed il fine settimana in cui potrà recarsi in Salento;
a.1) tutte le volte che si recherà in Salento, potrà incontrare e tenere con sé la figlia previo avviso all'altro genitore di almeno una settimana;
b.1) nel periodo natalizio un anno, a cominciare da quello in corso, dalle 10:00 del
23/12 alle 20:00 del 30/12 e l'anno successivo dalle 10:00 del 31/12 alle 20:00 del 06/01 e così di seguito;
b.2) nel periodo pasquale dalle 16:00 del Venerdì di Pasqua alle 20:00 del Lunedì dell'Angelo di tutti gli anni dispari;
c) nel periodo estivo per almeno 20 giorni consecutivi - eventualmente da suddividere in periodi più brevi - in luglio o in agosto ad anni alterni, previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
d) tutti gli anni in occasione della festività del genitore;
e) il giorno di compleanno della figlia sarà trascorso unitamente ad entrambi i genitori;
5) i genitori concordano che nel periodo extrascolastico (es. periodo natalizio, pasquale, estivo, ponti e altre ricorrenze) Per_
possa anche recarsi dal padre a Bologna;
6) il presente calendario è suscettibile di modifiche concordate in ragione delle esigenze lavorative dei genitori e di quelle
4 R.G. 3791/2025
della prole;
i genitori si impegnano a favorire al meglio la realizzazione concreta dell'interesse alla bigenitorialità;
7) si impegna a versare a favore di Parte_1 [...]
la somma mensile di € 230,00 a titolo di contributo CP_1 al mantenimento della figlia. Il pagamento - da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI
– avverrà entro cinque giorni da oggi per la mensilità in corso, ed entro il giorno 5 di ogni mese per le mensilità successive;
8) le spese straordinarie per la prole saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
esse saranno regolamentate nei modi e termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso il Tribunale di Lecce in data
21/05/2018 e ss.mm.; Per_ 9) l'assegno unico e universale per sarà percepito in via esclusiva e al 100% da in quanto collocataria Controparte_1 prevalente.
Il giudice delegato ha dunque provveduto in via provvisoria e urgente in conformità alle condizioni concordate e si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
1.5.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 22/06/2025).
2.- La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, n. 2), lett. b) della legge 898/1970, ossia:
o decreto di omologazione n. 12951/2019 del Tribunale di Lecce pubblicato in data 30/09/2019, non reclamato;
o prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente delegato, avvenuta all'udienza del 10/09/2019;
o mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può
5 R.G. 3791/2025
essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
2.1.- Quanto alle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento dell'intesa raggiunta dalle parti in occasione dell'udienza del 04/11/2025.
3.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 3791/2025 introdotto con ricorso del
26/05/2025 da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
Lecce in data 16/08/2003 tra (GA (LE), Parte_1
04/06/1980) e (Lecce (LE), 14/08/1980) e trascritto Controparte_1 nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 242, parte
II, serie A, anno 2003;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni di cui all'intesa da loro raggiunta in occasione dell'udienza del 04/11/2025;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Lecce per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 12/11/2025.
Il giudice estensore La Presidente
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