Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 02/06/2025, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente rel.
- dott.ssa Germana Maffei Giudice
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3226 del R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 13.5.25, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Anna Parte_1 C.F._1
Virga;
RICORRENTE
E
(c.f. ), contumace;
Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA
Oggetto: modifica delle condizioni relative all'affidamento di minore.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il ricorrente, premesso di avere intrattenuto una relazione more uxorio con la convenuta, dalla quale è nata in data [...] la figlia e che, cessata la convivenza, è stato disposto Per_1 dapprima, con provvedimento del Tribunale di Cosenza dell'8.2.17, l'affido condiviso della minore e, poi, con decreto del 10.7.19, l'affido esclusivo della stessa alla madre, ha dedotto che sin dall'autunno del 2022 la convenuta ha iniziato a manifestare un totale disinteresse nei confronti della figlia, che ha poi definitivamente abbandonato presso la casa della nonna paterna senza peraltro contribuire al suo mantenimento ed omettendo di incontrarla se non in poche occasioni. Ha quindi chiesto, a modifica del provvedimento del Tribunale di Cosenza
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madre-figlia.
Deve essere preliminarmente dichiarata la contumacia della convenuta, ritualmente evocata in giudizio e non costituitasi.
Tanto premesso, il ricorso merita accoglimento.
Il regime di affido esclusivo della minore alla madre, disposto, sull'accordo delle parti, Per_1
con decreto di questo Tribunale del 10.7.19, trovava giustificazione nella circostanza che, all'epoca, viveva stabilmente a Cuba e rientrava in Italia solo Parte_1
sporadicamente.
Le vicende sopravvenute giustificano la chiesta modifica ai sensi dell'art. 473-bis.29 c.p.c., essendo innanzitutto emerso dall'espletata istruttoria che la convenuta ha tenuto un comportamento gravemente dismissivo dei doveri connessi al ruolo genitoriale, mostrando prolungato disinteresse per i bisogni, affettivi e materiali, della minore, del quale è indice anche il contegno omissivo serbato nell'ambito del presente procedimento.
In particolare, secondo quanto riferito da in sede di ascolto giudiziale e riscontrato Per_1
anche dalla deposizione testimoniale di , madre del ricorrente, la Testimone_1
convenuta, nel mese di settembre del 2022, ha lasciato la minore alle cure della nonna paterna, con la quale la stessa ha convissuto sino al rientro in Italia del , e da allora Parte_1 ha solo sporadicamente contattato la figlia, che ha visto una o due volte all'anno, l'ultima delle quali risalente a fine ottobre/novembre del 2024, con ciò generando in sentimenti di Per_1
delusione e rabbia.
La convenuta, inoltre, non costituendosi in giudizio, non ha fornito elementi di segno contrario rispetto alla pure allegata omessa contribuzione al mantenimento della minore.
Per altro verso, è venuta meno la situazione che aveva all'epoca motivato il regime di affido esclusivo alla madre.
Infatti, il ricorrente è rientrato definitivamente da Cuba nel mese di gennaio 2024 ed attualmente vive stabilmente a Rende con e la sua nuova famiglia (cfr. deposizione Per_1
resa da ). Testimone_1
Pertanto, considerato, da un lato, che non vi sono ragioni per dubitare delle capacità genitoriali del ricorrente (rispetto alle quali emergono, dall'ascolto di , unicamente Per_1 elementi di positivo riscontro), e, tenuto conto, dall'altro, delle gravi carenze rivelate dalla convenuta, che ha dimostrato indisponibilità a svolgere responsabilmente il proprio ruolo di pagina 2 di 3 genitore, con ciò rendendo impraticabile la soluzione dell'affido condiviso, a modifica del decreto del 10.7.19, deve disporsi l'affido esclusivo di al ricorrente, con collocamento Per_1
presso lo stesso.
Ne consegue la revoca del contributo al mantenimento della minore di € 300,00 mensili posto a carico del ricorrente.
Quanto alle frequentazioni madre-figlia, reputa il Tribunale che sia opportuno disporre, come richiesto dal ricorrente, incontri assistiti per il tramite dei Servizi Sociali competenti per territorio, onde consentire ad , che attualmente prova del risentimento nei confronti Per_1
della figura materna, di beneficiare, nel percorso di graduale riavvicinamento alla stessa, del supporto di figure professionali che possano all'occorrenza anche aiutarla a meglio affrontare eventuali ulteriori delusioni.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- a modifica del decreto emesso dal Tribunale di Cosenza in data 10.7.19 a definizione del proc. n. 739/2019 R.G.V.G., dispone l'affido esclusivo della minore al padre Parte_1
con collocamento prevalente presso lo stesso e revoca il contributo mensile al
[...]
mantenimento della minore posto a carico del ricorrente;
- dispone altresì che gli incontri madre-figlia si svolgano per il tramite dei Servizi Sociali competenti per territorio, secondo il calendario dai medesimi stabilito;
- condanna la convenuta al rimborso delle spese processuali sostenute dal ricorrente, che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 21.5.2025.
Il Presidente est. dott. Andrea Palma
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