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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/10/2025, n. 4884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4884 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Napoli
Quarta Sezione Civile composta dai Magistrati dr. Giuseppe De Tullio Presidente
Consigliere dr. Massimo Sensale
Consigliere rel. dr. Rosanna De Rosa
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4750/2021 RG in materia di risarcimento danni (appello avverso sentenza del
Tribunale di Torre Annunziata 15.04.2021, n. 816) vertente tra
(c.f. C.F. 1 ), rapp.to e difeso dall'avv. Domenico Parte 1
Clemente, giusta mandato in atti
Appellante
E
,nella qualità di impresa designata per la Regione Controparte 1 (c.f. P.IVA 1
Campania alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Gianluca Bertòlo, giusta procura in atti
Appellata
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate dall'appellante in data 9.4.2025 e dall'appellata 1'8.4.2025.
FATTI DI CAUSA
Parte 2 e Parte 3 nella qualità di Con atto di citazione ritualmente notificato,
Parte 1 avevano agito in giudizio nei esercenti la potestà genitoriale sul minore confronti di Controparte 1 quale impresa designata per la Regione Campania alla gestione del FGVS deducendo che, in data 25.8.2015, alle ore 18.30 circa, in Santa Maria la Carità (NA), il minore, mentre procedeva sul margine destro di via Sassola a bordo della propria bicicletta, all'altezza dell'incrocio con via Polveriera, era stato travolto da un motociclo che, nell'effettuare una rapida manovra di sorpasso, lo aveva urtato con la propria parte anteriore destra nella sua parte posteriore sinistra, per poi darsi alla fuga. Gli attori avevano dedotto che, in seguito allo scontro, il minore era rovinato al suolo sul suo lato destro, riportando gravi lesioni che ne avevano reso necessario il trasporto presso il vicino Pronto Soccorso dell'Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia e il trasferimento, successivamente, presso l'Ospedale Cardarelli di Napoli, ove gli era stata diagnosticata la frattura dell'estremo laterale della clavicola destra.
Gli attori avevano chiesto, perciò, di: “in via preliminare dichiarare ammissibile e procedibile la domanda spiegata;
nel merito e in accoglimento della medesima dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva del conducente del veicolo non identificato, in premessa rilevato e, per l'effetto, condannare la - Gestione Fondo di Controparte 2
Garanzia per le Vittime della Strada - quale Impresa designata dall' Controparte 3
in persona del legale rappresentante pro tempore, stante i presupposti normativi relativi, ex D.Lgs.
209/2005 e successive modifiche ed integrazioni (D.L.vo 06.11.2007, n. 198), al risarcimento di tutti i danni subiti dagli esponenti Parte 2 e Parte 3 nella qualità suindicata, per le lesioni sofferte dal figlio/minore Parte 1 verificatisi in dipendenza della suesposta premessa, da quantificare in corso di causa, anche all'esito di una eventuale C.T.U. medico legale, di cui sin d'ora si chiede disporre l'ammissione; condannare, altresì, la convenuta società assicuratrice al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con richiesta di distrazione.
Si era costituita in giudizio la Controparte 1 nella predetta qualità.
La compagnia aveva eccepito l'infondatezza della domanda ed aveva, pertanto, chiesto il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Con sentenza n. 816/2021, pubblicata il 15.4.2021, il tribunale di Torre Annunziata rigettava le domande proposte da Parte 2 e Parte 3 condannandoli al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite, nonché di quelle di ctu (e disponendo, inoltre, ai sensi dell'art. 256 c.p.c., la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica denunciando un'ipotesi di falsa testimonianza nei confronti del teste ).Testimone 1
In motivazione, il tribunale, dopo aver accertato la proponibilità della domanda ed illustrato i principi in materia di onere della prova applicabili al caso di specie (in particolare, il maggior rigore richiesto nella valutazione delle prove in caso di azioni di risarcimento contro il Fondo di Garanzia e il valore indiziario attribuibile alla mancata presentazione di denuncia-querela), riteneva che il fatto storico, così come prospettato in citazione, non fosse stato adeguatamente dimostrato e, in tal senso, rilevava che:
-alla pag. 1 del verbale di Pronto Soccorso n. 51714, OO. RR. Area Stabiese di Castellammare di
Stabia, in anamnesi era riportato "incidente sportivo... responsabilità di terzi NO - omissione di soccorso NO" e, in assenza di querela di falso, il verbale aveva natura di atto pubblico fidefacente e faceva, quindi, fede sia della provenienza dal pubblico ufficiale che lo aveva firmato, sia delle dichiarazioni rese al medesimo;
-le dichiarazioni rese da Testimone_1 dovevano ritenersi false, poiché contrastanti con quanto desumibile dal referto e, soprattutto, in virtù del fatto che fosse inverosimile che la teste, vicina di casa degli attori, si fosse trovata casualmente ad assistere al sinistro.
Avverso la sentenza, ha proposto appello
,formulando plurimi motivi di Parte 1
censura.
Innanzitutto, l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il tribunale ha attribuito rilevanza decisiva alla parte del referto in cui veniva menzionato l'incidente sportivo come causa del trauma, senza considerare che ciò era frutto di un mero errore di compilazione dell'operatore sanitario, causato probabilmente dalla esistenza, nel sistema informatico del nosocomio, di un precedente referto risalente a tre mesi prima, quando esso appellante si era recato allo stesso Pronto Soccorso a causa di un infortunio sportivo alla spalla sinistra. Secondo Parte 1 il giudice avrebbe "
dovuto considerare la restante documentazione - pure avente valore di atto pubblico fidefacente nella quale, al contrario, si faceva espresso riferimento ad un incidente stradale con omissione di soccorso come causa del trauma.
L'appellante ha lamentato poi, l'errata e parziale valutazione della documentazione medica complessivamente prodotta in giudizio e della prova testimoniale espletata che avrebbero determinato una motivazione carente, dalla quale non sarebbe stato possibile desumere l'iter logico-giuridico posto dal tribunale a base del proprio convincimento. Secondo l'istante, peraltro, tutta la valutazione del quadro istruttorio e, quindi, della vicenda processuale sarebbe stata distorta da un ingiustificato favor del giudicante nei confronti della compagnia assicurativa, reso evidente - in tesi - dal preambolo alla motivazione.
Ancora, l'appellante ha lamentato la mancata valutazione delle conclusioni rese dal consulente incaricato, il quale aveva - tra le altre cose - accertato la sussistenza del nesso causale tra l'evento e le lesioni subite, nonché della prova testimoniale che il giudice aveva ritenuto falsa sulla base di una semplice convinzione personale, omettendone così ogni valutazione.
Parte 1Spiegate le descritte censure avverso la sentenza di primo grado, ha reiterato le proprie domande e, a tal fine, ha ribadito il superamento della presunzione ex art. 2054, co. 2 c.c. e l'esclusiva responsabilità, nella verificazione del sinistro, del conducente del veicolo rimasto non identificato. Con riferimento all'entità dei danni subiti, l'appellante ha insistito per il risarcimento del danno biologico (postumi permanenti nella misura del 9%, oltre 30 giorni ITT;
25 giorni ITP al 75%;
30 giorni ITP al 50%; 30 giorni ITP al 25%) e di quello morale, oltre al rimborso delle spese mediche sostenute, il tutto complessivamente quantificato in €26.643,14. Parte 1 66ha così concluso: Nel merito, vistigli elementi emersi durante la fase processuale di primo grado, quindi le prove documentali esibite, dichiarare che il sinistro si è verificato per fatto e colpa esclusiva del conducente del veicolo rimasto non identificato e, per l'effetto, condannare la compagnia Controparte 1 quale impresa designata per la Regione
Campania alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del Legale
Rapp.te pro tempore, come per legge, al risarcimento dei danni in favore dell'esponente Parte 1
[...] per le lesioni patite, da determinarsi in base alla vigente legge afferente quindi alla quantificazione indicata (ndr. € 26.643,14) o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla data del sinistro e al danno per svalutazione monetaria ex art. 1224 Cc (Cfr. ex multis Cass.civ.n, 7437/2001), il tutto nei medesimi limiti della competenza per valore dell'A.G. adita in fase di primo grado, non considerando l'eventuale esubero, con condanna dell'appellata alla rifusione di tutte le spese (compreso il costo della Ctu) e compensi di giudizio del doppio grado ed attribuzione.
Si è costituita in giudizio la
,Controparte 1 , contestando la fondatezza del gravame e concludendo:
"per il rigetto dell'atto di appello, in quanto manifestamente infondato nei suoi motivi;
con vittoria di spese, diritti e onorari del presente grado di giudizio."
Depositate le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 15.4.2025, la Corte ha riservato la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunti i termini della controversia, osserva la Corte che l'appello proposto da Parte 1
[...] è infondato. Va pertanto confermata la sentenza di primo grado, sebbene in base a diversa motivazione.
Va premesso che, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, è onere del danneggiato che promuova la richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime della Strada dimostrare sia le modalità di accadimento del sinistro che l'eventuale sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente di altro veicolo, anche nel caso in cui tale veicolo sia rimasto sconosciuto (cfr. Cass., n. 10540/2023; n. 35605/2021; n. 18308/2015; v. anche Cass., n. 450/2025; n. 8809/2022;
n. 15367/2011).
Inoltre, nel caso in cui si ricorra al Fondo di garanzia per le vittime della strada a seguito del verificarsi di sinistri stradali cagionati da autoveicolo non identificato, l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto. Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato, ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza. Ciò in quanto l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà - ovviamente - tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda (cfr. Cass.,
n. 450/2025; n. 3019/2016).
Ciò posto, ad avviso della Corte non è stata sufficientemente provata dall'attore, ai sensi dell'art 2697
c.c. (prova che, si ribadisce, deve essere necessariamente rigorosa, in base ai principi sopra riportati), la dinamica del sinistro così come descritta in citazione, ossia che l'incidente fosse imputabile proprio alla condotta di guida del conducente di un motociclo asseritamente rimasto non identificato che avrebbe, secondo quanto prospettato, urtato l'appellante mentre era a bordo della propria bicicletta.
A tale convincimento la Corte perviene sulla base di una valutazione complessiva degli elementi acquisiti agli atti del giudizio, i quali, ancorché non decisivi se vagliati singolarmente, consentono, complessivamente considerati, di ritenere non dimostrato il fatto dedotto in lite.
Nel proprio atto di citazione, i genitori esercenti la potestà sul minore odierno appellante, attori in primo grado, affermavano che: "Il minore in qualità di ciclista, in compagniaParte 1
del genitore, subiva lesioni personali, a causa di un incauto, illegittimo ed inaspettato comportamento di guida generato dal conducente, non meglio identificato, di un motociclo pirata, rimasto, per l'appunto, pure sconosciuto e non individuato. In particolare, il ciclista in questione, mentre procedeva regolarmente sul margine destro della succitata strada, veniva attinto nella sua parte posteriore sinistra, dalla parte anteriore destra del veicolo pirata. in pratica, il veicolo pirata, marciando ad elevata velocità e calcolando male le distanze, tentando di superare il ciclista, lo attingeva provocando così il delineato sinistro. a seguito di questo urto originario, il ciclista, perdendo l'equilibrio per il forte impatto, si riversava sul suo lato destro."
In primo luogo, occorre evidenziare che, nella lettera di costituzione in mora indirizzata alla compagnia Controparte 1 in data 18.2.2016, gli istanti fornivano una versione dei fatti parzialmente diversa, riferendo che l'urto tra la bicicletta condotta dal minore e il preteso motociclo pirata si era verificato poiché il conducente di quest'ultimo "non rispettava la dovuta distanza di sicurezza e le relative distanze e precedenze": nessuna manovra di sorpasso veniva menzionata.
In secondo luogo si osserva che la versione dei fatti riportata in citazione non ha trovato un convincente riscontro nemmeno nelle dichiarazioni testimoniali. All'udienza del 20.11.2019, fu sentita, su richiesta di parte attrice, Testimone 1 la quale affermò che: "Ricordo che era fine
,
agosto dell'anno 2015, verso le ore 6.00 - 6.30 del pomeriggio, mi trovavo nella città di Santa Maria
La Carità alla via Sassola quando assistevo ad un sinistro. Ero a piedi e marciavo sulla destra della strada e andavo verso via Polveriera e in quel momento, giunta quasi all'incrocio, vedevo un bambino e sua madre, che conosco perché vicini di casa, venirmi incontro sul lato opposto di marcia.
Gli stessi erano in bici e marciavano sul lato sinistro della strada rispetto al mio senso di marcia, erano in fila indiana con il bambino avanti e la madre che lo seguiva, in quel momento vedevo uno scooterone nero, che provenendo da via Polveriera, dalle retrovie delle biciclette, tentando di sorpassare le stesse si stringeva oltremodo sulla destra per la presenza di una autovettura che veniva dal lato opposto di marcia. In questa circostanza, lo scooter si stringeva oltremodo sulla destra e con mal sua parte destra urtava la partner sinistra della bicicletta condotta dal bambino, il quale sbandando andava in terra sul lato destro. Dopo la caduta soccorsi subito il bambino, il quale urlava per un dolore alla spalla destra, anche la madre era spaventata. In queste circostanze notai che lo scooterone prima si era fermato, credevo che il giovane conducente scendesse per il soccorso al bambino, invece andava via senza lasciare traccia. Io ingannata da questo atteggiamento non rilevavo il numero di targa e chiedevo agli altri presenti se avevano preso il numero di targa. Ma anche gli altri non avevano ritenuto necessario rilevarlo visto che si era fermato..."
Giova, innanzitutto, sottolineare che nella richiesta di risarcimento stragiudiziale indirizzata alla
CP 1 (v. produzione di parte attrice) non si fa alcun riferimento alla presenza di testimoni oculari, sicché Testimone 1 è stata indicata come tale per la prima volta soltanto nelle memorie ex art. 183, co. 6, n. 2 cpc: ciò costituisce elemento liberamente valutabile quale indice sintomatico della inaffidabilità del teste.
"La versione dell'accaduto fornita da Testimone 1 poi, risulta parzialmente diversa rispetto a quella prospettata dall'attore. Nell'atto di citazione, l'istante ha chiaramente dedotto che il conducente del presunto motociclo pirata, senza fermarsi, aveva repentinamente proseguito la sua marcia, divincolandosi nel traffico (pag. 2 della citazione). Diversamente, la teste ha affermato che il conducente del motociclo, dopo l'urto, aveva arrestato la propria marcia, per un tempo - peraltro - sufficiente a ingenerare nella teste la convinzione che non fosse necessario rilevare la targa del motociclo.
Ferma, quindi, l'inattendibilità della deposizione in virtù del non trascurabile profilo di incongruenza evidenziato, la sua credibilità è revocata in dubbio anche dal fatto per cui la verità di quanto narrato non ha trovato riscontro in alcun altro elemento del compendio probatorio. Non ha rilevanza probatoria dirimente il contenuto dei verbali di Pronto Soccorso delle strutture ospedaliere presso cui il danneggiato si recò il giorno del sinistro.
Diversamente da quanto ritenuto dal primo giudicante, la Corte ritiene che la menzione dell'incidente sportivo come causa del trauma, di cui alla prima pagina del verbale n. 2015/51714 (Asl Napoli3,
Ospedale Riuniti Area Stabiese), sia superata da quanto riportato nella seconda pagina del verbale medesimo ("riferito incidente stradale in data odierna in S.M.Carità"), poiché solo in questa seconda parte il verbale - come evidente dall'utilizzo della espressione “riferito" - intendeva riportare le dichiarazioni rese dal paziente all'operatore sanitario. Sicché può considerarsi coperta da fede privilegiata (soltanto) la circostanza per cui i genitori dell'odierno appellante, al momento dell'accesso in P.S., avevano dichiarato l'avvenuto sinistro stradale quale causa delle lesioni.
Ciò, tuttavia, non basta a provare che il fatto si sia verificato secondo le modalità dedotte.
Invero, il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha firmato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse (ex multis, v. Cass., n. 27288/2022).
È evidente, pertanto, che i verbali de quibus non costituiscano valida prova dell'effettivo verificarsi dell'evento: sotto questo profilo, tali documenti rappresentano elementi di convincimento liberamente apprezzabili dal giudice di merito.
Venendo alle carenze del quadro istruttorio offerto, sempre in un'ottica di valutazione non atomistica degli elementi acquisiti al giudizio, non può non considerarsi la mancata presentazione, da parte del danneggiato, di una denuncia-querela contro ignoti: tale circostanza, ancorché non determini di per sé l'improponibilità dell'azione di risarcimento nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, può costituire un indizio valutabile al fine di accertare giudizialmente se il sinistro sia effettivamente stato provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima (cfr. Cass. n. 9873/2021). Alla mancata presentazione della denuncia, deve aggiungersi, ai fini della presente valutazione, la mancata citazione, in qualità di testi, delle altre persone presenti sui luoghi al momento del sinistro
(la cui esistenza è stata riferita da Testimone_1 le quali avrebbero potuto offrire conferma alla '
ricostruzione attorea.
Infine, deve valorizzarsi la mancata produzione in giudizio di fotografie ritraenti la bicicletta coinvolta nell'urto: ciò avrebbe, infatti, consentito di apprezzare l'entità dei danni e la loro collocazione sul velocipede ed, eventualmente, la loro coerenza con la dinamica prospettata.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'appello deve essere rigettato.
Ogni altra censura e questione sollevate devono ritenersi assorbite.
Le spese seguono la soccombenza, ex art. 91 cpc, e vengono liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri dettati dal d.m. 55/2014, integrati dal d.m. 147/2022, avuto riguardo ai criteri previsti dall'art. 4 comma 1, alla natura e al valore della controversia, determinato in base alla somma oggetto di domanda (€ 26.643,14).
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n. 115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato da parte di
Parte 1
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Controparte 1 nella qualità di impresa Parte 1
designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, avverso la sentenza del tribunale di Torre Annunziata n. 816/2021, pubblicata il 15.4.2021, così decide:
a) rigetta l'appello;
b) condanna Parte 1 al pagamento, in favore della Controparte 1, nella qualità,
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario di spese generali al 15% e accessori di legge;
Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002
n. 115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato da parte di Parte 1
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 7.10.2025
Il Presidente
dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
dott.ssa Rosanna De Rosa
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Napoli
Quarta Sezione Civile composta dai Magistrati dr. Giuseppe De Tullio Presidente
Consigliere dr. Massimo Sensale
Consigliere rel. dr. Rosanna De Rosa
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4750/2021 RG in materia di risarcimento danni (appello avverso sentenza del
Tribunale di Torre Annunziata 15.04.2021, n. 816) vertente tra
(c.f. C.F. 1 ), rapp.to e difeso dall'avv. Domenico Parte 1
Clemente, giusta mandato in atti
Appellante
E
,nella qualità di impresa designata per la Regione Controparte 1 (c.f. P.IVA 1
Campania alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Gianluca Bertòlo, giusta procura in atti
Appellata
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate dall'appellante in data 9.4.2025 e dall'appellata 1'8.4.2025.
FATTI DI CAUSA
Parte 2 e Parte 3 nella qualità di Con atto di citazione ritualmente notificato,
Parte 1 avevano agito in giudizio nei esercenti la potestà genitoriale sul minore confronti di Controparte 1 quale impresa designata per la Regione Campania alla gestione del FGVS deducendo che, in data 25.8.2015, alle ore 18.30 circa, in Santa Maria la Carità (NA), il minore, mentre procedeva sul margine destro di via Sassola a bordo della propria bicicletta, all'altezza dell'incrocio con via Polveriera, era stato travolto da un motociclo che, nell'effettuare una rapida manovra di sorpasso, lo aveva urtato con la propria parte anteriore destra nella sua parte posteriore sinistra, per poi darsi alla fuga. Gli attori avevano dedotto che, in seguito allo scontro, il minore era rovinato al suolo sul suo lato destro, riportando gravi lesioni che ne avevano reso necessario il trasporto presso il vicino Pronto Soccorso dell'Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia e il trasferimento, successivamente, presso l'Ospedale Cardarelli di Napoli, ove gli era stata diagnosticata la frattura dell'estremo laterale della clavicola destra.
Gli attori avevano chiesto, perciò, di: “in via preliminare dichiarare ammissibile e procedibile la domanda spiegata;
nel merito e in accoglimento della medesima dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva del conducente del veicolo non identificato, in premessa rilevato e, per l'effetto, condannare la - Gestione Fondo di Controparte 2
Garanzia per le Vittime della Strada - quale Impresa designata dall' Controparte 3
in persona del legale rappresentante pro tempore, stante i presupposti normativi relativi, ex D.Lgs.
209/2005 e successive modifiche ed integrazioni (D.L.vo 06.11.2007, n. 198), al risarcimento di tutti i danni subiti dagli esponenti Parte 2 e Parte 3 nella qualità suindicata, per le lesioni sofferte dal figlio/minore Parte 1 verificatisi in dipendenza della suesposta premessa, da quantificare in corso di causa, anche all'esito di una eventuale C.T.U. medico legale, di cui sin d'ora si chiede disporre l'ammissione; condannare, altresì, la convenuta società assicuratrice al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con richiesta di distrazione.
Si era costituita in giudizio la Controparte 1 nella predetta qualità.
La compagnia aveva eccepito l'infondatezza della domanda ed aveva, pertanto, chiesto il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Con sentenza n. 816/2021, pubblicata il 15.4.2021, il tribunale di Torre Annunziata rigettava le domande proposte da Parte 2 e Parte 3 condannandoli al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite, nonché di quelle di ctu (e disponendo, inoltre, ai sensi dell'art. 256 c.p.c., la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica denunciando un'ipotesi di falsa testimonianza nei confronti del teste ).Testimone 1
In motivazione, il tribunale, dopo aver accertato la proponibilità della domanda ed illustrato i principi in materia di onere della prova applicabili al caso di specie (in particolare, il maggior rigore richiesto nella valutazione delle prove in caso di azioni di risarcimento contro il Fondo di Garanzia e il valore indiziario attribuibile alla mancata presentazione di denuncia-querela), riteneva che il fatto storico, così come prospettato in citazione, non fosse stato adeguatamente dimostrato e, in tal senso, rilevava che:
-alla pag. 1 del verbale di Pronto Soccorso n. 51714, OO. RR. Area Stabiese di Castellammare di
Stabia, in anamnesi era riportato "incidente sportivo... responsabilità di terzi NO - omissione di soccorso NO" e, in assenza di querela di falso, il verbale aveva natura di atto pubblico fidefacente e faceva, quindi, fede sia della provenienza dal pubblico ufficiale che lo aveva firmato, sia delle dichiarazioni rese al medesimo;
-le dichiarazioni rese da Testimone_1 dovevano ritenersi false, poiché contrastanti con quanto desumibile dal referto e, soprattutto, in virtù del fatto che fosse inverosimile che la teste, vicina di casa degli attori, si fosse trovata casualmente ad assistere al sinistro.
Avverso la sentenza, ha proposto appello
,formulando plurimi motivi di Parte 1
censura.
Innanzitutto, l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il tribunale ha attribuito rilevanza decisiva alla parte del referto in cui veniva menzionato l'incidente sportivo come causa del trauma, senza considerare che ciò era frutto di un mero errore di compilazione dell'operatore sanitario, causato probabilmente dalla esistenza, nel sistema informatico del nosocomio, di un precedente referto risalente a tre mesi prima, quando esso appellante si era recato allo stesso Pronto Soccorso a causa di un infortunio sportivo alla spalla sinistra. Secondo Parte 1 il giudice avrebbe "
dovuto considerare la restante documentazione - pure avente valore di atto pubblico fidefacente nella quale, al contrario, si faceva espresso riferimento ad un incidente stradale con omissione di soccorso come causa del trauma.
L'appellante ha lamentato poi, l'errata e parziale valutazione della documentazione medica complessivamente prodotta in giudizio e della prova testimoniale espletata che avrebbero determinato una motivazione carente, dalla quale non sarebbe stato possibile desumere l'iter logico-giuridico posto dal tribunale a base del proprio convincimento. Secondo l'istante, peraltro, tutta la valutazione del quadro istruttorio e, quindi, della vicenda processuale sarebbe stata distorta da un ingiustificato favor del giudicante nei confronti della compagnia assicurativa, reso evidente - in tesi - dal preambolo alla motivazione.
Ancora, l'appellante ha lamentato la mancata valutazione delle conclusioni rese dal consulente incaricato, il quale aveva - tra le altre cose - accertato la sussistenza del nesso causale tra l'evento e le lesioni subite, nonché della prova testimoniale che il giudice aveva ritenuto falsa sulla base di una semplice convinzione personale, omettendone così ogni valutazione.
Parte 1Spiegate le descritte censure avverso la sentenza di primo grado, ha reiterato le proprie domande e, a tal fine, ha ribadito il superamento della presunzione ex art. 2054, co. 2 c.c. e l'esclusiva responsabilità, nella verificazione del sinistro, del conducente del veicolo rimasto non identificato. Con riferimento all'entità dei danni subiti, l'appellante ha insistito per il risarcimento del danno biologico (postumi permanenti nella misura del 9%, oltre 30 giorni ITT;
25 giorni ITP al 75%;
30 giorni ITP al 50%; 30 giorni ITP al 25%) e di quello morale, oltre al rimborso delle spese mediche sostenute, il tutto complessivamente quantificato in €26.643,14. Parte 1 66ha così concluso: Nel merito, vistigli elementi emersi durante la fase processuale di primo grado, quindi le prove documentali esibite, dichiarare che il sinistro si è verificato per fatto e colpa esclusiva del conducente del veicolo rimasto non identificato e, per l'effetto, condannare la compagnia Controparte 1 quale impresa designata per la Regione
Campania alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del Legale
Rapp.te pro tempore, come per legge, al risarcimento dei danni in favore dell'esponente Parte 1
[...] per le lesioni patite, da determinarsi in base alla vigente legge afferente quindi alla quantificazione indicata (ndr. € 26.643,14) o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla data del sinistro e al danno per svalutazione monetaria ex art. 1224 Cc (Cfr. ex multis Cass.civ.n, 7437/2001), il tutto nei medesimi limiti della competenza per valore dell'A.G. adita in fase di primo grado, non considerando l'eventuale esubero, con condanna dell'appellata alla rifusione di tutte le spese (compreso il costo della Ctu) e compensi di giudizio del doppio grado ed attribuzione.
Si è costituita in giudizio la
,Controparte 1 , contestando la fondatezza del gravame e concludendo:
"per il rigetto dell'atto di appello, in quanto manifestamente infondato nei suoi motivi;
con vittoria di spese, diritti e onorari del presente grado di giudizio."
Depositate le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 15.4.2025, la Corte ha riservato la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunti i termini della controversia, osserva la Corte che l'appello proposto da Parte 1
[...] è infondato. Va pertanto confermata la sentenza di primo grado, sebbene in base a diversa motivazione.
Va premesso che, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, è onere del danneggiato che promuova la richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime della Strada dimostrare sia le modalità di accadimento del sinistro che l'eventuale sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente di altro veicolo, anche nel caso in cui tale veicolo sia rimasto sconosciuto (cfr. Cass., n. 10540/2023; n. 35605/2021; n. 18308/2015; v. anche Cass., n. 450/2025; n. 8809/2022;
n. 15367/2011).
Inoltre, nel caso in cui si ricorra al Fondo di garanzia per le vittime della strada a seguito del verificarsi di sinistri stradali cagionati da autoveicolo non identificato, l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto. Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato, ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza. Ciò in quanto l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà - ovviamente - tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda (cfr. Cass.,
n. 450/2025; n. 3019/2016).
Ciò posto, ad avviso della Corte non è stata sufficientemente provata dall'attore, ai sensi dell'art 2697
c.c. (prova che, si ribadisce, deve essere necessariamente rigorosa, in base ai principi sopra riportati), la dinamica del sinistro così come descritta in citazione, ossia che l'incidente fosse imputabile proprio alla condotta di guida del conducente di un motociclo asseritamente rimasto non identificato che avrebbe, secondo quanto prospettato, urtato l'appellante mentre era a bordo della propria bicicletta.
A tale convincimento la Corte perviene sulla base di una valutazione complessiva degli elementi acquisiti agli atti del giudizio, i quali, ancorché non decisivi se vagliati singolarmente, consentono, complessivamente considerati, di ritenere non dimostrato il fatto dedotto in lite.
Nel proprio atto di citazione, i genitori esercenti la potestà sul minore odierno appellante, attori in primo grado, affermavano che: "Il minore in qualità di ciclista, in compagniaParte 1
del genitore, subiva lesioni personali, a causa di un incauto, illegittimo ed inaspettato comportamento di guida generato dal conducente, non meglio identificato, di un motociclo pirata, rimasto, per l'appunto, pure sconosciuto e non individuato. In particolare, il ciclista in questione, mentre procedeva regolarmente sul margine destro della succitata strada, veniva attinto nella sua parte posteriore sinistra, dalla parte anteriore destra del veicolo pirata. in pratica, il veicolo pirata, marciando ad elevata velocità e calcolando male le distanze, tentando di superare il ciclista, lo attingeva provocando così il delineato sinistro. a seguito di questo urto originario, il ciclista, perdendo l'equilibrio per il forte impatto, si riversava sul suo lato destro."
In primo luogo, occorre evidenziare che, nella lettera di costituzione in mora indirizzata alla compagnia Controparte 1 in data 18.2.2016, gli istanti fornivano una versione dei fatti parzialmente diversa, riferendo che l'urto tra la bicicletta condotta dal minore e il preteso motociclo pirata si era verificato poiché il conducente di quest'ultimo "non rispettava la dovuta distanza di sicurezza e le relative distanze e precedenze": nessuna manovra di sorpasso veniva menzionata.
In secondo luogo si osserva che la versione dei fatti riportata in citazione non ha trovato un convincente riscontro nemmeno nelle dichiarazioni testimoniali. All'udienza del 20.11.2019, fu sentita, su richiesta di parte attrice, Testimone 1 la quale affermò che: "Ricordo che era fine
,
agosto dell'anno 2015, verso le ore 6.00 - 6.30 del pomeriggio, mi trovavo nella città di Santa Maria
La Carità alla via Sassola quando assistevo ad un sinistro. Ero a piedi e marciavo sulla destra della strada e andavo verso via Polveriera e in quel momento, giunta quasi all'incrocio, vedevo un bambino e sua madre, che conosco perché vicini di casa, venirmi incontro sul lato opposto di marcia.
Gli stessi erano in bici e marciavano sul lato sinistro della strada rispetto al mio senso di marcia, erano in fila indiana con il bambino avanti e la madre che lo seguiva, in quel momento vedevo uno scooterone nero, che provenendo da via Polveriera, dalle retrovie delle biciclette, tentando di sorpassare le stesse si stringeva oltremodo sulla destra per la presenza di una autovettura che veniva dal lato opposto di marcia. In questa circostanza, lo scooter si stringeva oltremodo sulla destra e con mal sua parte destra urtava la partner sinistra della bicicletta condotta dal bambino, il quale sbandando andava in terra sul lato destro. Dopo la caduta soccorsi subito il bambino, il quale urlava per un dolore alla spalla destra, anche la madre era spaventata. In queste circostanze notai che lo scooterone prima si era fermato, credevo che il giovane conducente scendesse per il soccorso al bambino, invece andava via senza lasciare traccia. Io ingannata da questo atteggiamento non rilevavo il numero di targa e chiedevo agli altri presenti se avevano preso il numero di targa. Ma anche gli altri non avevano ritenuto necessario rilevarlo visto che si era fermato..."
Giova, innanzitutto, sottolineare che nella richiesta di risarcimento stragiudiziale indirizzata alla
CP 1 (v. produzione di parte attrice) non si fa alcun riferimento alla presenza di testimoni oculari, sicché Testimone 1 è stata indicata come tale per la prima volta soltanto nelle memorie ex art. 183, co. 6, n. 2 cpc: ciò costituisce elemento liberamente valutabile quale indice sintomatico della inaffidabilità del teste.
"La versione dell'accaduto fornita da Testimone 1 poi, risulta parzialmente diversa rispetto a quella prospettata dall'attore. Nell'atto di citazione, l'istante ha chiaramente dedotto che il conducente del presunto motociclo pirata, senza fermarsi, aveva repentinamente proseguito la sua marcia, divincolandosi nel traffico (pag. 2 della citazione). Diversamente, la teste ha affermato che il conducente del motociclo, dopo l'urto, aveva arrestato la propria marcia, per un tempo - peraltro - sufficiente a ingenerare nella teste la convinzione che non fosse necessario rilevare la targa del motociclo.
Ferma, quindi, l'inattendibilità della deposizione in virtù del non trascurabile profilo di incongruenza evidenziato, la sua credibilità è revocata in dubbio anche dal fatto per cui la verità di quanto narrato non ha trovato riscontro in alcun altro elemento del compendio probatorio. Non ha rilevanza probatoria dirimente il contenuto dei verbali di Pronto Soccorso delle strutture ospedaliere presso cui il danneggiato si recò il giorno del sinistro.
Diversamente da quanto ritenuto dal primo giudicante, la Corte ritiene che la menzione dell'incidente sportivo come causa del trauma, di cui alla prima pagina del verbale n. 2015/51714 (Asl Napoli3,
Ospedale Riuniti Area Stabiese), sia superata da quanto riportato nella seconda pagina del verbale medesimo ("riferito incidente stradale in data odierna in S.M.Carità"), poiché solo in questa seconda parte il verbale - come evidente dall'utilizzo della espressione “riferito" - intendeva riportare le dichiarazioni rese dal paziente all'operatore sanitario. Sicché può considerarsi coperta da fede privilegiata (soltanto) la circostanza per cui i genitori dell'odierno appellante, al momento dell'accesso in P.S., avevano dichiarato l'avvenuto sinistro stradale quale causa delle lesioni.
Ciò, tuttavia, non basta a provare che il fatto si sia verificato secondo le modalità dedotte.
Invero, il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha firmato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse (ex multis, v. Cass., n. 27288/2022).
È evidente, pertanto, che i verbali de quibus non costituiscano valida prova dell'effettivo verificarsi dell'evento: sotto questo profilo, tali documenti rappresentano elementi di convincimento liberamente apprezzabili dal giudice di merito.
Venendo alle carenze del quadro istruttorio offerto, sempre in un'ottica di valutazione non atomistica degli elementi acquisiti al giudizio, non può non considerarsi la mancata presentazione, da parte del danneggiato, di una denuncia-querela contro ignoti: tale circostanza, ancorché non determini di per sé l'improponibilità dell'azione di risarcimento nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, può costituire un indizio valutabile al fine di accertare giudizialmente se il sinistro sia effettivamente stato provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima (cfr. Cass. n. 9873/2021). Alla mancata presentazione della denuncia, deve aggiungersi, ai fini della presente valutazione, la mancata citazione, in qualità di testi, delle altre persone presenti sui luoghi al momento del sinistro
(la cui esistenza è stata riferita da Testimone_1 le quali avrebbero potuto offrire conferma alla '
ricostruzione attorea.
Infine, deve valorizzarsi la mancata produzione in giudizio di fotografie ritraenti la bicicletta coinvolta nell'urto: ciò avrebbe, infatti, consentito di apprezzare l'entità dei danni e la loro collocazione sul velocipede ed, eventualmente, la loro coerenza con la dinamica prospettata.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'appello deve essere rigettato.
Ogni altra censura e questione sollevate devono ritenersi assorbite.
Le spese seguono la soccombenza, ex art. 91 cpc, e vengono liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri dettati dal d.m. 55/2014, integrati dal d.m. 147/2022, avuto riguardo ai criteri previsti dall'art. 4 comma 1, alla natura e al valore della controversia, determinato in base alla somma oggetto di domanda (€ 26.643,14).
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n. 115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato da parte di
Parte 1
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Controparte 1 nella qualità di impresa Parte 1
designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, avverso la sentenza del tribunale di Torre Annunziata n. 816/2021, pubblicata il 15.4.2021, così decide:
a) rigetta l'appello;
b) condanna Parte 1 al pagamento, in favore della Controparte 1, nella qualità,
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario di spese generali al 15% e accessori di legge;
Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002
n. 115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato da parte di Parte 1
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 7.10.2025
Il Presidente
dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
dott.ssa Rosanna De Rosa