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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 12/03/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3266 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(CF ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Bianca Zupi;
ricorrente
E
, (CF , nata a [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Rosanna Martellotta;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente, premesso di aver intrattenuto una relazione more uxorio con Controparte_1
successivamente interrotta, dalla cui unione nasceva (il 24.08.2022), che con sentenza n. Per_1
482/2024 del 29.02.2024 l'intestato Tribunale aveva regolamentato, sull'intervenuto accordo delle parti, le condizioni di affido, collocamento, diritto di visita e mantenimento del minore, chiedeva, a modifica delle suddette condizioni, un ampliamento del diritto di visita.
Parte resistente, nel costituirsi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda sull'assunto della mancanza di motivi sopravvenuti che giustificassero la revisione delle condizioni relative al minore per come già regolamentate dalla citata sentenza. All'udienza del 26.2.2025, le parti, su sollecitazione del Tribunale, raggiungevano un accordo per la definizione consensuale del giudizio e il Giudice delegato riservava la decisione collegiale sulle conclusioni rassegnate a verbale.
************************
Il Collegio ritiene di recepire l'accordo raggiunto dalle parti e riportato al verbale d'udienza del
26.2.2025, in ordine all'ampliamento del regime di incontri del minore con il padre, in quanto condizioni che appaiono confacenti al preminente interesse del minore.
Le condizioni relative al minore in punto di diritto di visita devono, pertanto, essere modificate in conformità.
La definizione del giudizio su base consensuale giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- modifica le condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del minore nei termini indicati in parte motiva;
- compensa integralmente le spese processuali.
Cosenza, 12/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Antonio Giovanni Provazza Dott. Andrea Palma
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3266 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(CF ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Bianca Zupi;
ricorrente
E
, (CF , nata a [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Rosanna Martellotta;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente, premesso di aver intrattenuto una relazione more uxorio con Controparte_1
successivamente interrotta, dalla cui unione nasceva (il 24.08.2022), che con sentenza n. Per_1
482/2024 del 29.02.2024 l'intestato Tribunale aveva regolamentato, sull'intervenuto accordo delle parti, le condizioni di affido, collocamento, diritto di visita e mantenimento del minore, chiedeva, a modifica delle suddette condizioni, un ampliamento del diritto di visita.
Parte resistente, nel costituirsi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda sull'assunto della mancanza di motivi sopravvenuti che giustificassero la revisione delle condizioni relative al minore per come già regolamentate dalla citata sentenza. All'udienza del 26.2.2025, le parti, su sollecitazione del Tribunale, raggiungevano un accordo per la definizione consensuale del giudizio e il Giudice delegato riservava la decisione collegiale sulle conclusioni rassegnate a verbale.
************************
Il Collegio ritiene di recepire l'accordo raggiunto dalle parti e riportato al verbale d'udienza del
26.2.2025, in ordine all'ampliamento del regime di incontri del minore con il padre, in quanto condizioni che appaiono confacenti al preminente interesse del minore.
Le condizioni relative al minore in punto di diritto di visita devono, pertanto, essere modificate in conformità.
La definizione del giudizio su base consensuale giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- modifica le condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del minore nei termini indicati in parte motiva;
- compensa integralmente le spese processuali.
Cosenza, 12/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Antonio Giovanni Provazza Dott. Andrea Palma