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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/09/2025, n. 6698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6698 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO Il Giudice dott. M.Rosaria Lombardi, in funzione di giudice del lavoro, ha emesso a seguito di udienza svolta con le modalità di cui all'art 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 1334/2024 avente ad OGGETTO: ripetizione indebito, vertente T R A
rappresentata e difesa dall'avv. Patrizio Santoianni Ingegno Parte_1 RICORRENTE E in persona del legale rappresentante p.t., rap.to e difeso dall'avv. Roberto Maisto CP_1 RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso del 20 gennaio 2025 parte ricorrente, adiva il Tribunale di Napoli affinché fossero accolte le conclusioni di seguito riportate nei confronti dell' : CP_1
“ In via principale accertare il diritto della sig.ra a percepire nel periodo ricompreso Parte_1 tra il 2019 e il 2021 o a quella data che questo Giudice riterrà, l'importo della pensione di invalidità civile, di conseguenza per le motivazioni esposte in narrativa decretare che la richiesta di recupero dei ratei per la somma totale di euro 10.313,01, è Illegittima. Di conseguenza dichiarare, l'illegittimità della comunicazione del 21.06.23, di revoca definitiva della prestazione;
“pensione di Invalidità civile” CP_1 a partire dal 01 gennaio 2018, e di conseguenza, condannare L' in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, a restituire le eventuali somme ripetute indebitamente nelle more del presente processo. CP_ Condannare l' in persona del suo legale responsabile, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore”. In punto di fatto evidenziava di essere stata riconosciuta invalida in misura superiore ai due terzi e che, pertanto, le veniva erogata la pensione di invalidità civile dall'agosto del 2017. Successivamente veniva sottoposta a visita di revisione dei requisiti sanitari che non le venivano confermati, di fatti, otteneva una percentuale invalidante del 50% per la quale, con lettera PEC di dicembre 2001, riceveva la sospensione della prestazione con decorrenza 22 ottobre 2021. Affermava, inoltre, che nel mese di gennaio 2021, a mezzo pec, aveva ricevuto un avviso di sospensione della prestazione a seguito della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2018 e che, nel luglio 2023, riceveva una missiva in cui si chiedeva quanto segue “A seguito della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2018….l'istituto, comunicava formale provvedimento di revoca definitiva della prestazione …………..a partire dalla 01.10.2018”. In diritto deduceva la mancata percezioni di redditi diversi da quelli erogati dall' con conseguente CP_1 insussistenza dell'obbligo di comunicazione. Si costituiva l' resistente, contestando il fondamento della domanda della quale chiedeva il rigetto. CP_2 Lette e considerate le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa. Ritiene il Tribunale che la decisione della controversia presuppone la individuazione della disciplina dell'indebito assistenziale riconnesso a carenza del cd. requisito reddituale, tenuto conto che la pretesa CP_ restitutoria dell' consegue al fatto che il ricorrente non abbia provveduto a comunicare i redditi nonostante la richiesta da parte dell' . CP_1 Per quanto concerne la richiesta di ripetizione dei ratei di pensione, deve evidenziarsi quanto segue Innanzitutto, va premesso che con la presente pronuncia la scrivente ritiene di doversi uniformare all'orientamento giurisprudenziale di legittimità più recente – per il quale si richiama Cass. 9 novembre 2018 n. 28871; Cass. 15 ottobre 2019 n. 26036; Cass. 30 giugno 2020 n. 13223; Cass. 20 maggio 2021 n. 13915; Cass 2 luglio 2021 n. 18820 -, condividendone le argomentazioni e superando il proprio precedente orientamento di segno parzialmente differente espresso in precedenti decisioni su analoghe questioni. Alla stregua delle motivazione delle predette decisioni della Suprema Corte, che vengono qui richiamate per completezza anche ai sensi dell'art. 118 disp att c.p.c., va evidenziato che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì ritenersi dato acquisito quello per cui «non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448). Ciò premesso, va osservato che si è andato affermando, in ambito assistenziale, un quadro di fondo tale per cui «in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale» (Cass.1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il dl. 850/1976, art.
3-ter, convertito in L. 29/1977 (secondo cui «gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento») ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 (secondo cui «con decreto del Ministro del Te. sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte» (risultando invece abrogata la L. 537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, co. 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, l'art. 5, co. 5, d.p.r. 698/1994: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.). La regola generale che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens. Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre non può dirsi che sussistano rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici. Deve, del resto, ritenersi che all'indebito assistenziale non può essere applicata la disciplina speciale dettata per l'indebito previdenziale e in particolare dall'art. 13 della legge n. 412 del 1992, di interpretazione autentica dell'art. 52, comma 1, della legge 88 del 1989, che pone regole limitative per la ripetibilità dell'indebito da parte dell'ente erogatore. In tal senso va richiamata la distinzione tra i due diversi tipi di indebito, fondata sulla diversa natura delle prestazioni erogate, nonché la mancata copertura costituzionale della necessità di apprestare una tutela comune a entrambi, nonché la natura eccezionale della disposizione in esame, che disciplina la ripetibilità di ratei indebitamente corrisposti dei trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle altre gestioni obbligatorie e non è pertanto estendibile alle prestazioni assistenziali, che non sono connesse a requisiti di contribuzione – si veda sul punto le già citate Cass. 30 giugno 2020 n. 13223; Cass. 20 maggio 2021 n. 13915; Cass 2 luglio 2021 n. 18820. L'individuazione delle fattispecie in cui deve essere tutelato l'affidamento del percipiente, in costanza di ratei indebiti di prestazioni assistenziali, va, pertanto, compiuta alla stregua di quanto risultante dall'elaborazione giurisprudenziale predetta, costituzionalmente orientata, e trova il proprio limite nella sussistenza di un dolo comprovato, quale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente. In ordine alla rilevanza della omessa comunicazione dei dati reddituali rilevanti va evidenziato che la sentenza della Corte di Cassazione 2 dicembre 2019 n. 31372 ha affermato che il dolo dell'accipiens non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza, mentre Cass. 9 novembre 2018, n. 28771 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme". In riferimento all'ipotesi in cui l'accipiens ha dichiarato i propri redditi alla PA ed essi fossero perciò conoscibili dall' deve, inoltre, ritenersi esclusa la sussistenza di dolo e del conseguente obbligo di CP_1 restituzione dell'indebito, dovendosi richiamare quanto statuito da Cass. n. 13223/2020 circa la esistenza CP_ di norme di legge che consentono all' di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali - l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003; art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102; art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' CP_1 del "Casellario ". Parte_2 Va, del resto, osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l' già conosce. In CP_1 CP_2 questa ipotesi, infatti, l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso Istituto (informato della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse di cui sopra, sicchè giammai potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' CP_1 conosce o ha l'onere di conoscere. In casi simili allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Pi.). Applicando i principi alla fattispecie concreta essendo intervenuto, il provvedimento di sospensione della prestazione decorre dal gennaio del 2021 di certo non si giustifica la richiesta per il periodo antecedente in relazione alle regole proprie dell'indebito assistenziale come precedentemente motivato. Senza sottacere che in applicazione dell'art 35 10 comma bis del dl 208 del 2008 la richiesta appare in ogni caso illegttima. Ne consegue che di certo non sono ripetibili le somme erogate precedentemente alla sospensione. Quanto invece a quelle ottenute dal gennaio ad ottobre del 2021 si discute circa la legittimità della richiesta da parte dell'ente ai sensi dell'art 35 comma 10 bis del 208 del 2008. La disposizione citata così prevede "... “10 bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”. Il comma 8 prevede che . Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni. Alla luce della interpretazione letterale della norma appena citata, si ritiene che essa preveda un obbligo di comunicazione della situazione reddituale solo per quei soggetti titolari di una prestazione assistenziale o previdenziale legata al reddito che non siano tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi ai fini impositivi, ma che percepiscano un reddito tale da incidere sulla prestazione di cui godono, con esclusione, invece, di quei soggetti che non percepiscono alcun reddito, cioè a reddito zero. Invero, se con tale norma si fosse voluto prevedere un obbligo di comunicazione generalizzato non si sarebbe fatto riferimento solo ed esclusivamente a quei soggetti che hanno una situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento e che, quindi, può comportare la riduzione o la perdita della prestazione, ma si sarebbe previsto che tutti indistintamente i soggetti percettori di prestazioni collegate al reddito sono tenuti a comunicare la propria situazione reddituale, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno percepito un reddito. Come già osservato dalla giurisprudenza di merito, l'interpretazione letterale della norma in esame è in linea con la sua finalità, che è quella di porre l'ente che eroga la prestazione nelle condizioni di venire tempestivamente a conoscenza di variazioni della situazione reddituale del beneficiario della prestazione, onde poter provvedere all'adozione tempestiva dei conseguenti provvedimenti. Quanto ora evidenziato trova conferma nella stessa circolare dell'n. 195 del 30/11/2015 riguardante proprio l'art. 13, comma 6, lettera c), del D.L n. 78 del 2010, In detta circolare si legge: “I pensionati titolari delle prestazioni elencate nella tabella 1 sono obbligati a far conoscere la propria situazione reddituale all' nonché quella del coniuge o dei familiari, laddove i loro redditi incidano sul diritto CP_1
o sulla misura di tali prestazioni. Tale obbligo deve essere assolto da coloro che hanno altri redditi oltre a quello da pensione, ovvero da coloro la cui situazione reddituale è mutata rispetto a quella dichiarata l'anno precedente, ancorché non possiedano più altri redditi oltre quelli da pensione (cioè tutte le prestazioni conosciute dall' in quanto presenti nel centrale dei pensionati). […] Sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali all' titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunicano integralmente CP_1 all'amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento perché hanno redditi influenti sulle prestazioni non inclusi tra quelli che devono essere comunicati all'amministrazione finanziaria in sede di dichiarazione dei redditi (esempio redditi assoggettati ad imposta sostitutiva), ovvero, come specificato nel paragrafo precedente, devono dichiarare redditi in modo difforme da quanto effettuato ai fini fiscali. La comunicazione dei dati reddituali attraverso il modello RED deve essere effettuata anche da coloro che sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, che possiedono redditi ulteriori a quelli da pensione, ancorché abbiano rilevanza fiscale. […] Inoltre, nel caso in cui, ai fini della comunicazione all'amministrazione della situazione reddituale rilevante ai fini della determinazione del diritto e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogate più in generale, rispetto alle prestazioni presenti nel casellario dei pensionati e conosciute dall'ente il titolare non è tenuto ad effettuare nessuna dichiarazione reddituale all' Il cittadino può, comunque, confermare direttamente CP_1 tale situazione tramite una semplice dichiarazione, accedendo con il PIN dispositivo ai servizi on line del cittadino, selezionando la campagna RED riferimento e scegliendo l'apposita opzione di dichiarazione breve”. Ne consegue che l' non poteva pretendere la restituzione di quanto percepito dall' assistita in CP_1 relazione all'anno 2021 per il solo fatto di non avere quest'ultima provveduto alla comunicazione dei dati reddituali, trattandosi di un obbligo che, contrariamente a quanto sostenuto dall' non sussiste per chi CP_1 non sia titolare di altri redditi oltre alla pensione erogata dall'stesso Deve rilevarsi infatti che l' non ha mai contestato le allegazioni della ricorrente ed in particolare la CP_1 percezione di ulteriori redditi non potendosi quindi revocare la prestazione assistenziale sulla base della mera omissione della situazione reddituale . La domanda va accolta. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Così provvede: a) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuto all' l'importo di € 10.313,01; CP_1 b) Condanna parte resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 3000,00 oltre IVA CPA e spese forfettarie se dovute con attribuzione. Si comunichi. Napoli, 24 settembre 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Maria Rosaria Lombardi
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 1334/2024 avente ad OGGETTO: ripetizione indebito, vertente T R A
rappresentata e difesa dall'avv. Patrizio Santoianni Ingegno Parte_1 RICORRENTE E in persona del legale rappresentante p.t., rap.to e difeso dall'avv. Roberto Maisto CP_1 RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso del 20 gennaio 2025 parte ricorrente, adiva il Tribunale di Napoli affinché fossero accolte le conclusioni di seguito riportate nei confronti dell' : CP_1
“ In via principale accertare il diritto della sig.ra a percepire nel periodo ricompreso Parte_1 tra il 2019 e il 2021 o a quella data che questo Giudice riterrà, l'importo della pensione di invalidità civile, di conseguenza per le motivazioni esposte in narrativa decretare che la richiesta di recupero dei ratei per la somma totale di euro 10.313,01, è Illegittima. Di conseguenza dichiarare, l'illegittimità della comunicazione del 21.06.23, di revoca definitiva della prestazione;
“pensione di Invalidità civile” CP_1 a partire dal 01 gennaio 2018, e di conseguenza, condannare L' in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, a restituire le eventuali somme ripetute indebitamente nelle more del presente processo. CP_ Condannare l' in persona del suo legale responsabile, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore”. In punto di fatto evidenziava di essere stata riconosciuta invalida in misura superiore ai due terzi e che, pertanto, le veniva erogata la pensione di invalidità civile dall'agosto del 2017. Successivamente veniva sottoposta a visita di revisione dei requisiti sanitari che non le venivano confermati, di fatti, otteneva una percentuale invalidante del 50% per la quale, con lettera PEC di dicembre 2001, riceveva la sospensione della prestazione con decorrenza 22 ottobre 2021. Affermava, inoltre, che nel mese di gennaio 2021, a mezzo pec, aveva ricevuto un avviso di sospensione della prestazione a seguito della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2018 e che, nel luglio 2023, riceveva una missiva in cui si chiedeva quanto segue “A seguito della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2018….l'istituto, comunicava formale provvedimento di revoca definitiva della prestazione …………..a partire dalla 01.10.2018”. In diritto deduceva la mancata percezioni di redditi diversi da quelli erogati dall' con conseguente CP_1 insussistenza dell'obbligo di comunicazione. Si costituiva l' resistente, contestando il fondamento della domanda della quale chiedeva il rigetto. CP_2 Lette e considerate le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa. Ritiene il Tribunale che la decisione della controversia presuppone la individuazione della disciplina dell'indebito assistenziale riconnesso a carenza del cd. requisito reddituale, tenuto conto che la pretesa CP_ restitutoria dell' consegue al fatto che il ricorrente non abbia provveduto a comunicare i redditi nonostante la richiesta da parte dell' . CP_1 Per quanto concerne la richiesta di ripetizione dei ratei di pensione, deve evidenziarsi quanto segue Innanzitutto, va premesso che con la presente pronuncia la scrivente ritiene di doversi uniformare all'orientamento giurisprudenziale di legittimità più recente – per il quale si richiama Cass. 9 novembre 2018 n. 28871; Cass. 15 ottobre 2019 n. 26036; Cass. 30 giugno 2020 n. 13223; Cass. 20 maggio 2021 n. 13915; Cass 2 luglio 2021 n. 18820 -, condividendone le argomentazioni e superando il proprio precedente orientamento di segno parzialmente differente espresso in precedenti decisioni su analoghe questioni. Alla stregua delle motivazione delle predette decisioni della Suprema Corte, che vengono qui richiamate per completezza anche ai sensi dell'art. 118 disp att c.p.c., va evidenziato che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì ritenersi dato acquisito quello per cui «non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448). Ciò premesso, va osservato che si è andato affermando, in ambito assistenziale, un quadro di fondo tale per cui «in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale» (Cass.1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il dl. 850/1976, art.
3-ter, convertito in L. 29/1977 (secondo cui «gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento») ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 (secondo cui «con decreto del Ministro del Te. sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte» (risultando invece abrogata la L. 537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, co. 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, l'art. 5, co. 5, d.p.r. 698/1994: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.). La regola generale che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens. Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre non può dirsi che sussistano rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici. Deve, del resto, ritenersi che all'indebito assistenziale non può essere applicata la disciplina speciale dettata per l'indebito previdenziale e in particolare dall'art. 13 della legge n. 412 del 1992, di interpretazione autentica dell'art. 52, comma 1, della legge 88 del 1989, che pone regole limitative per la ripetibilità dell'indebito da parte dell'ente erogatore. In tal senso va richiamata la distinzione tra i due diversi tipi di indebito, fondata sulla diversa natura delle prestazioni erogate, nonché la mancata copertura costituzionale della necessità di apprestare una tutela comune a entrambi, nonché la natura eccezionale della disposizione in esame, che disciplina la ripetibilità di ratei indebitamente corrisposti dei trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle altre gestioni obbligatorie e non è pertanto estendibile alle prestazioni assistenziali, che non sono connesse a requisiti di contribuzione – si veda sul punto le già citate Cass. 30 giugno 2020 n. 13223; Cass. 20 maggio 2021 n. 13915; Cass 2 luglio 2021 n. 18820. L'individuazione delle fattispecie in cui deve essere tutelato l'affidamento del percipiente, in costanza di ratei indebiti di prestazioni assistenziali, va, pertanto, compiuta alla stregua di quanto risultante dall'elaborazione giurisprudenziale predetta, costituzionalmente orientata, e trova il proprio limite nella sussistenza di un dolo comprovato, quale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente. In ordine alla rilevanza della omessa comunicazione dei dati reddituali rilevanti va evidenziato che la sentenza della Corte di Cassazione 2 dicembre 2019 n. 31372 ha affermato che il dolo dell'accipiens non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza, mentre Cass. 9 novembre 2018, n. 28771 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme". In riferimento all'ipotesi in cui l'accipiens ha dichiarato i propri redditi alla PA ed essi fossero perciò conoscibili dall' deve, inoltre, ritenersi esclusa la sussistenza di dolo e del conseguente obbligo di CP_1 restituzione dell'indebito, dovendosi richiamare quanto statuito da Cass. n. 13223/2020 circa la esistenza CP_ di norme di legge che consentono all' di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali - l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003; art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102; art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' CP_1 del "Casellario ". Parte_2 Va, del resto, osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l' già conosce. In CP_1 CP_2 questa ipotesi, infatti, l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso Istituto (informato della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse di cui sopra, sicchè giammai potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' CP_1 conosce o ha l'onere di conoscere. In casi simili allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Pi.). Applicando i principi alla fattispecie concreta essendo intervenuto, il provvedimento di sospensione della prestazione decorre dal gennaio del 2021 di certo non si giustifica la richiesta per il periodo antecedente in relazione alle regole proprie dell'indebito assistenziale come precedentemente motivato. Senza sottacere che in applicazione dell'art 35 10 comma bis del dl 208 del 2008 la richiesta appare in ogni caso illegttima. Ne consegue che di certo non sono ripetibili le somme erogate precedentemente alla sospensione. Quanto invece a quelle ottenute dal gennaio ad ottobre del 2021 si discute circa la legittimità della richiesta da parte dell'ente ai sensi dell'art 35 comma 10 bis del 208 del 2008. La disposizione citata così prevede "... “10 bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”. Il comma 8 prevede che . Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni. Alla luce della interpretazione letterale della norma appena citata, si ritiene che essa preveda un obbligo di comunicazione della situazione reddituale solo per quei soggetti titolari di una prestazione assistenziale o previdenziale legata al reddito che non siano tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi ai fini impositivi, ma che percepiscano un reddito tale da incidere sulla prestazione di cui godono, con esclusione, invece, di quei soggetti che non percepiscono alcun reddito, cioè a reddito zero. Invero, se con tale norma si fosse voluto prevedere un obbligo di comunicazione generalizzato non si sarebbe fatto riferimento solo ed esclusivamente a quei soggetti che hanno una situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento e che, quindi, può comportare la riduzione o la perdita della prestazione, ma si sarebbe previsto che tutti indistintamente i soggetti percettori di prestazioni collegate al reddito sono tenuti a comunicare la propria situazione reddituale, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno percepito un reddito. Come già osservato dalla giurisprudenza di merito, l'interpretazione letterale della norma in esame è in linea con la sua finalità, che è quella di porre l'ente che eroga la prestazione nelle condizioni di venire tempestivamente a conoscenza di variazioni della situazione reddituale del beneficiario della prestazione, onde poter provvedere all'adozione tempestiva dei conseguenti provvedimenti. Quanto ora evidenziato trova conferma nella stessa circolare dell'n. 195 del 30/11/2015 riguardante proprio l'art. 13, comma 6, lettera c), del D.L n. 78 del 2010, In detta circolare si legge: “I pensionati titolari delle prestazioni elencate nella tabella 1 sono obbligati a far conoscere la propria situazione reddituale all' nonché quella del coniuge o dei familiari, laddove i loro redditi incidano sul diritto CP_1
o sulla misura di tali prestazioni. Tale obbligo deve essere assolto da coloro che hanno altri redditi oltre a quello da pensione, ovvero da coloro la cui situazione reddituale è mutata rispetto a quella dichiarata l'anno precedente, ancorché non possiedano più altri redditi oltre quelli da pensione (cioè tutte le prestazioni conosciute dall' in quanto presenti nel centrale dei pensionati). […] Sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali all' titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunicano integralmente CP_1 all'amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento perché hanno redditi influenti sulle prestazioni non inclusi tra quelli che devono essere comunicati all'amministrazione finanziaria in sede di dichiarazione dei redditi (esempio redditi assoggettati ad imposta sostitutiva), ovvero, come specificato nel paragrafo precedente, devono dichiarare redditi in modo difforme da quanto effettuato ai fini fiscali. La comunicazione dei dati reddituali attraverso il modello RED deve essere effettuata anche da coloro che sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, che possiedono redditi ulteriori a quelli da pensione, ancorché abbiano rilevanza fiscale. […] Inoltre, nel caso in cui, ai fini della comunicazione all'amministrazione della situazione reddituale rilevante ai fini della determinazione del diritto e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogate più in generale, rispetto alle prestazioni presenti nel casellario dei pensionati e conosciute dall'ente il titolare non è tenuto ad effettuare nessuna dichiarazione reddituale all' Il cittadino può, comunque, confermare direttamente CP_1 tale situazione tramite una semplice dichiarazione, accedendo con il PIN dispositivo ai servizi on line del cittadino, selezionando la campagna RED riferimento e scegliendo l'apposita opzione di dichiarazione breve”. Ne consegue che l' non poteva pretendere la restituzione di quanto percepito dall' assistita in CP_1 relazione all'anno 2021 per il solo fatto di non avere quest'ultima provveduto alla comunicazione dei dati reddituali, trattandosi di un obbligo che, contrariamente a quanto sostenuto dall' non sussiste per chi CP_1 non sia titolare di altri redditi oltre alla pensione erogata dall'stesso Deve rilevarsi infatti che l' non ha mai contestato le allegazioni della ricorrente ed in particolare la CP_1 percezione di ulteriori redditi non potendosi quindi revocare la prestazione assistenziale sulla base della mera omissione della situazione reddituale . La domanda va accolta. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Così provvede: a) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuto all' l'importo di € 10.313,01; CP_1 b) Condanna parte resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 3000,00 oltre IVA CPA e spese forfettarie se dovute con attribuzione. Si comunichi. Napoli, 24 settembre 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Maria Rosaria Lombardi