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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/04/2025, n. 5030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5030 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
RG 30382/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Simone
Antonio Castelnuovo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 30382 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. VOLPINI MARCO, giusta delega in atti
- OPPONENTE -
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
LONGO EUGENIO, giusta delega in atti
- OPPOSTO -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 8982 del 10 maggio 2023.
Conclusioni delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1 in persona del legale rappresentante ha convenuto in giudizio Controparte_1
in persona del legale rappresentante, rassegnando le seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, contrariis rejectis, dichiarare nullo ed improduttivo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo n. 8982/2023 poiché emesso su presupposti fattuali e contabili errati e nulli così come indicato in premessa.
In subordine, qualora si ritenessero valide le tesi della controparte ricorrente, ridurre l'importo del decreto ingiuntivo ad € 28.000,00 secondo quanto novellato nella citazione in opposizione.
Con vittoria di spese e onorari di lite da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Deduce parte opponente di aver concluso un contratto di appalto (lavori ecobonus e sismabonus) presso gli edifici del condominio sito in Rieti, Vicolo Arco dei Ciechi con la committenza di aver sottoscritto un contratto di sub appalto, e Per_1
cessione del contratto di appalto con la;
poiché il contratto di Controparte_1
appalto tra la e la committenza era stata risolto ed i lavori Parte_1
venivano proseguiti dalla . Controparte_1
Contestava l'emissione del secondo SAL deducendo che il SAL era riferibile ai rapporti tra committente ed appaltatore e non i rapporti tra quest'ultimo ed il subappaltatore, contestandone il relativo importo.
Contestava, inoltre l'errata emissione del decreto ingiuntivo basato su presupposti errati.
Chiedeva la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo n. 8982/2023 ed in subordine la riduzione dell' importo del decreto ingiuntivo ad € 28.000,00.
Si costituiva in giudizio , in persona del legale Controparte_1 rappresentante rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma adito, contrariis rejectis:
-in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 8982/2023;
-nel merito, rigettare l'opposizione in quanto infondata e pretestuosa per tutti i motivi sopra esposti e confermare il decreto ingiuntivo n. 8982/2023 in favore della
Parte_2
-sempre nel merito, condannare, la società opponente, al risarcimento dei danni per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c.;
-con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori come per legge, in relazione al presente procedimento ed al procedimento di ingiunzione, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
Istruita la causa, disposto il tentativo di conciliazione con la presenza dei rappresentanti legali, proposte ipotesi transattive, concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto e disposta l'esibizione del cassetto fiscale della opponente e degli estratti conto, in relazione al periodo compreso tra il mese di febbraio 2022 e il corrente mese, la causa all'udienza del 7 novembre 2024 era trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 cpc per il deposito di note conclusionali e repliche sino al 24 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letti gli atti e preso cognizione della documentazione prodotta
L'opposizione va respinta per quanto di ragione
Nell'opposizione a decreto ingiuntivo è onere dell'opponente provare i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi che consentono l'accoglimento dell'opposizione.
Infatti nel merito della causa in contraddittorio tra le parti è onere dell'opposto provare la fonte dell'obbligazione, nel caso di specie il sub contratto con la mentre è onere Pt_1 dell'opponente provare che si siano realizzati fatti estintivi, modificativi ed impeditivi dell'obbligazione di pagamento come richiesto nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Orbene va rilevato che l'opponente ha dedotto delle circostanze che, sulla scorta della documentazione depositata e dal complesso degli atti e scritti difensivi prodotti, sono state e vengono confutate.
Infatti, parte opponente ha sollevato deduzioni / eccezioni in merito alla validità e completezza del contratto di sub appalto ma tali contestazioni sono confutate dal complesso degli articoli del contratto peraltro chiari e rispondenti al necessario e voluto riassetto degli interessi tra le parti. Va rilevato, per completezza, che la in relazione alla completezza delle clausole Pt_1
del contratto di appalto ed alla sua validità, non ha nemmeno contestato la sottoscrizione né la redazione delle clausole senza la sua partecipazione di guisa che non si rinviene alcuna carenza, mancanza di determinazione dell'oggetto, termini di realizzazione e di pagamento e, peraltro, la relativa deduzione è rimasta priva di riscontri probatori.
Anche in merito alla deduzione, sollevata dall'opponente, relativa alla redazione, verifica e compilazione dei Sal, relativi allo stato di avanzamento dei lavori del contratto di appalto, va rilevato che, in costanza e vigenza del contratto di appalto tra la committenza e la Pt_1
è la sola nella sua qualità di General Contractor (trattandosi di
[...] Controparte_2
appalto di lavori Eco e Sismabonus) ad aver la possibilità di redazione, verifica e compilazione dei Sal, nonché incassare i relativi importi di pagamento, sul punto si veda la documentazione relativa all'incasso del primo Sal di talchè le deduzioni / eccezioni sollevate dall'opponente sono confutate dalla documentazione depositata.
Considerato che la determinazione dei “termini economici” prevista nell'allegato 1 al contratto di appalto supporta le tempistiche di compilazione della fattura della CP_1 Pt_1
e la relativa richiesta di pagamento poi, trasfusa, nel ricorso per decreto ingiuntivo (
[...]
doc. all. 5 e 6 monitorio) di guisa che anche tale doglianza va disattesa.
La in buona sostanza, richiede il pagamento dei soli lavori eseguiti costante il CP_1
contratto di appalto e per i quali, con il ricorso in monitorio, ha chiesto il pagamento.
Valutata la documentazione depositata a seguito di ordine di esibizione ex art. 210 cpc e considerata la tardività delle contestazioni avanzate dalla nelle note conclusionali Pt_1
con le quali ha modificato le proprie conclusioni, verso le quali nulla deve essere statuito e deciso, in conclusione la opposizione va respinta, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita, così provvede:
1) Respinge l'opposizione;
2) Condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite che liquida in complessivi € 7.600,00 quale compenso professionale oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge, somme da distrarsi in favore del legale dichiaratosi antistatario
Roma, 02 aprile 2025.
IL GIUDICE
Dott. Simone Antonio Castelnuovo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Simone
Antonio Castelnuovo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 30382 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. VOLPINI MARCO, giusta delega in atti
- OPPONENTE -
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
LONGO EUGENIO, giusta delega in atti
- OPPOSTO -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 8982 del 10 maggio 2023.
Conclusioni delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1 in persona del legale rappresentante ha convenuto in giudizio Controparte_1
in persona del legale rappresentante, rassegnando le seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, contrariis rejectis, dichiarare nullo ed improduttivo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo n. 8982/2023 poiché emesso su presupposti fattuali e contabili errati e nulli così come indicato in premessa.
In subordine, qualora si ritenessero valide le tesi della controparte ricorrente, ridurre l'importo del decreto ingiuntivo ad € 28.000,00 secondo quanto novellato nella citazione in opposizione.
Con vittoria di spese e onorari di lite da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Deduce parte opponente di aver concluso un contratto di appalto (lavori ecobonus e sismabonus) presso gli edifici del condominio sito in Rieti, Vicolo Arco dei Ciechi con la committenza di aver sottoscritto un contratto di sub appalto, e Per_1
cessione del contratto di appalto con la;
poiché il contratto di Controparte_1
appalto tra la e la committenza era stata risolto ed i lavori Parte_1
venivano proseguiti dalla . Controparte_1
Contestava l'emissione del secondo SAL deducendo che il SAL era riferibile ai rapporti tra committente ed appaltatore e non i rapporti tra quest'ultimo ed il subappaltatore, contestandone il relativo importo.
Contestava, inoltre l'errata emissione del decreto ingiuntivo basato su presupposti errati.
Chiedeva la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo n. 8982/2023 ed in subordine la riduzione dell' importo del decreto ingiuntivo ad € 28.000,00.
Si costituiva in giudizio , in persona del legale Controparte_1 rappresentante rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma adito, contrariis rejectis:
-in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 8982/2023;
-nel merito, rigettare l'opposizione in quanto infondata e pretestuosa per tutti i motivi sopra esposti e confermare il decreto ingiuntivo n. 8982/2023 in favore della
Parte_2
-sempre nel merito, condannare, la società opponente, al risarcimento dei danni per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c.;
-con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori come per legge, in relazione al presente procedimento ed al procedimento di ingiunzione, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
Istruita la causa, disposto il tentativo di conciliazione con la presenza dei rappresentanti legali, proposte ipotesi transattive, concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto e disposta l'esibizione del cassetto fiscale della opponente e degli estratti conto, in relazione al periodo compreso tra il mese di febbraio 2022 e il corrente mese, la causa all'udienza del 7 novembre 2024 era trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 cpc per il deposito di note conclusionali e repliche sino al 24 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letti gli atti e preso cognizione della documentazione prodotta
L'opposizione va respinta per quanto di ragione
Nell'opposizione a decreto ingiuntivo è onere dell'opponente provare i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi che consentono l'accoglimento dell'opposizione.
Infatti nel merito della causa in contraddittorio tra le parti è onere dell'opposto provare la fonte dell'obbligazione, nel caso di specie il sub contratto con la mentre è onere Pt_1 dell'opponente provare che si siano realizzati fatti estintivi, modificativi ed impeditivi dell'obbligazione di pagamento come richiesto nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Orbene va rilevato che l'opponente ha dedotto delle circostanze che, sulla scorta della documentazione depositata e dal complesso degli atti e scritti difensivi prodotti, sono state e vengono confutate.
Infatti, parte opponente ha sollevato deduzioni / eccezioni in merito alla validità e completezza del contratto di sub appalto ma tali contestazioni sono confutate dal complesso degli articoli del contratto peraltro chiari e rispondenti al necessario e voluto riassetto degli interessi tra le parti. Va rilevato, per completezza, che la in relazione alla completezza delle clausole Pt_1
del contratto di appalto ed alla sua validità, non ha nemmeno contestato la sottoscrizione né la redazione delle clausole senza la sua partecipazione di guisa che non si rinviene alcuna carenza, mancanza di determinazione dell'oggetto, termini di realizzazione e di pagamento e, peraltro, la relativa deduzione è rimasta priva di riscontri probatori.
Anche in merito alla deduzione, sollevata dall'opponente, relativa alla redazione, verifica e compilazione dei Sal, relativi allo stato di avanzamento dei lavori del contratto di appalto, va rilevato che, in costanza e vigenza del contratto di appalto tra la committenza e la Pt_1
è la sola nella sua qualità di General Contractor (trattandosi di
[...] Controparte_2
appalto di lavori Eco e Sismabonus) ad aver la possibilità di redazione, verifica e compilazione dei Sal, nonché incassare i relativi importi di pagamento, sul punto si veda la documentazione relativa all'incasso del primo Sal di talchè le deduzioni / eccezioni sollevate dall'opponente sono confutate dalla documentazione depositata.
Considerato che la determinazione dei “termini economici” prevista nell'allegato 1 al contratto di appalto supporta le tempistiche di compilazione della fattura della CP_1 Pt_1
e la relativa richiesta di pagamento poi, trasfusa, nel ricorso per decreto ingiuntivo (
[...]
doc. all. 5 e 6 monitorio) di guisa che anche tale doglianza va disattesa.
La in buona sostanza, richiede il pagamento dei soli lavori eseguiti costante il CP_1
contratto di appalto e per i quali, con il ricorso in monitorio, ha chiesto il pagamento.
Valutata la documentazione depositata a seguito di ordine di esibizione ex art. 210 cpc e considerata la tardività delle contestazioni avanzate dalla nelle note conclusionali Pt_1
con le quali ha modificato le proprie conclusioni, verso le quali nulla deve essere statuito e deciso, in conclusione la opposizione va respinta, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita, così provvede:
1) Respinge l'opposizione;
2) Condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite che liquida in complessivi € 7.600,00 quale compenso professionale oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge, somme da distrarsi in favore del legale dichiaratosi antistatario
Roma, 02 aprile 2025.
IL GIUDICE
Dott. Simone Antonio Castelnuovo