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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 06/10/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2780/2024
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Civile
VERBALE D'UDIENZA RT
All'udienza cartolare dell'1.10.2025, il giudice, AT De ES, lette le note di trattazione scritta ritualmente depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c., pone la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della motivazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del giudice, AT De ES, visto l'art. 281-
sexies c.p.c., a seguito della discussione della causa, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta in primo grado in data 20.12.2024 e vertente t r a
AVV. VINCENZO CONTINO (c.f. nato ad [...] il [...], con C.F._1
studio in Agrigento nella via AT Cimarra n. 28, rappresentato e difeso da sé medesimo;
ATTORE
e
1 (c.f. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore pro tempore , sito in Agrigento nella Controparte_2
piazza Primavera n. 7.
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'avv. Vincenzo Contino, come da ricorso ex art. 281 decies c.p.c.:
“- ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente ad avere la copia delle tabelle condominiali di
riferimento (tabella A o tabella della proprietà generale) con l'indicazione dei condomini morosi e l'anagrafica completa (indirizzo di residenza e dati anagrafici) ex L.220/2012 e
art.63 disp. Att., al fine del recupero coattivo dai condomini morosi, pro quota, del credito
portato dai titoli indicati in premessa;
- conseguentemente condannare il
[...]
corrente in Agrigento, Piazza Primavera, 7, c.f. Controparte_1
, in persona del suo amministratore e l.r.p.t., all'immediata consegna della P.IVA_1
copia delle tabelle condominiali (tabella A della proprietà generale) con l'indicazione dei condomini morosi e l'anagrafica completa di residenza e dei dati anagrafici;
- condannare il corrente in Agrigento, Piazza Controparte_1
Primavera, 7, c.f. in persona del suo amministratore e l.r.p.t., al pagamento P.IVA_1
di una penale per ogni giorno di ritardo dal momento in cui il Decidente ordinerà l'obbligo di
consegna e ciò nella misura di €. 30,00 giornalieri o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia o, subordinatamente, condannare l'ente di gestione resistente al pagamento di una
somma di denaro quantificata in via equitativa dal Decidente a titolo di risarcimento del
danno per il ritardo, fisando il termine iniziale di decorrenza, una tantum;
- condannare altresì il resistente alle spese e competenze del presente giudizio CP_1
da quantificarsi ex D.M.55/214, oltre spese generali iva e cpa come per legge”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, l'avv. Vincenzo Contino ha convenuto in giudizio il chiedendone la Controparte_1
2 condanna all'immediata consegna della copia delle tabelle condominiali con l'indicazione dei condomini morosi e l'anagrafica completa di residenza e dei dati anagrafici.
A fondamento delle proprie difese, il ricorrente deduceva di essere creditore del resistente per avere svolto in suo favore attività difensiva senza ricevere per CP_1
intero il compenso spettante. In particolare, precisava che con d.i. n. 855/2023 il Giudice
di Pace aveva ingiunto al resistente il pagamento di € 2.444,68, oltre competenze per €
306,00, ivi comprese le spese vive non imponibili per euro 76,00, spese generali, iva e CPA
come per legge. Con ordinanza di assegnazione dell'11.11.2024, il G.E. aveva assegnato al ricorrente la somma di € 698,77 a parziale soddisfo dei compensi e delle spese dell'esecuzione e dichiarato l'incapienza relativamente alla sorte capitale. Indi, notificava al resistente due distinti atti di precetto intimandogli il pagamento di € CP_1
2.972,79 ed € 1.033,06, oltre spese di notifica rispetto ai quali parte resistente rimaneva inadempiente.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi di seguito illustrati.
Dal compendio probatorio emerge che il ricorrente ha svolto attività difensiva in favore del resistente finalizzata al recupero crediti nei confronti della condomina CP_1
morosa Per il lavoro svolto, tuttavia, il difensore non ha percepito il Parte_1
compenso spettantegli dovendo pertanto agire in giudizio per il recupero del credito.
L'azione, tuttavia, si rivelava infruttuosa per incapienza del conto corrente condominiale intrattenuto presso la banca Sant'Angelo di Agrigento (terza pignorata).
Conseguentemente, il G.E. con ordinanza dell'11.11.2024 assegnava all'avv. Contino solo parte del compenso, a parziale soddisfo del credito vantato.
Nell'impossibilità di soddisfare la propria pretesa creditoria nei confronti del condominio debitore, parte ricorrente ha pertanto diritto a rivalersi sui singoli condomini. Sul punto,
le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che: “in riferimento
alle obbligazioni assunte dall'amministratore, o comunque, nell'interesse del , nei CP_1
confronti di terzi - in difetto di un'espressa previsione normativa che stabilisca il principio
3 della solidarietà, trattandosi di un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, e
perciò divisibile, vincolando l'amministratore i singoli condomini nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote, in conformità con il difetto di
struttura unitaria del condominio - la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della
parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell'interesse del si imputano ai CP_1
singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli
dettati dagli artt. 752 e 1295 cod. civ. per le obbligazioni ereditarie”
(S.U., sentenza n. 9148 del 08/04/2008 - Rv. 602479 – 01; più recentemente Cass. sez. 6 - 2, ordinanza n. 14530 del 09/06/2017 - Rv. 644621 - 01).
Pertanto, il ricorrente avv. Contino ha diritto alla consegna delle tabelle condominiali attestanti i dati anagrafici dei condomini e la lista di quelli morosi ai sensi dell'art. 63 co.
1 disp. att. c.c. al fine di poter agire pro quota nei confronti dei singoli condomini. Alla luce della perdurante inerzia del nella consegna dei citati documenti, anche a CP_1
seguito della diffida in atti (consegnata il 4.12.2024), il resistente andrà condannato al relativo obbligo di fare.
Va accolta altresì la richiesta di misura di coercizione indiretta ai sensi dell'art. 614 bis
c.p.c. trattandosi di azione di condanna diversa dal pagamento di somma di denaro e, nella specie, consistente nell'adempimento di un fare (consegnare la documentazione) nella misura di € 30,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna delle tabelle richieste con decorrenza dalla data di notifica della sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo il pertinente scaglione di valore di cui al d.m. 55/2014 (così come aggiornato dal d.m.
147/2022), con applicazione dei valori minimi, stante la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
4 1) accerta il diritto del ricorrente avv. Vincenzo Contino alla consegna della copia delle tabelle condominiali contenenti l'elenco dei condomini morosi con i relativi dati anagrafici;
2) condanna il resistente “ ” a consegnare CP_1 Controparte_1
immediatamente all'avv. Vincenzo Contino le tabelle condominiali contenenti l'elenco dei condomini morosi con i relativi dati anagrafici e di residenza;
3) condanna il condominio “ ” a corrispondere al Controparte_1
ricorrente avv. Vincenzo Contino la somma di € 30,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di consegna di cui al capo precedente, con decorrenza dalla notifica del presente provvedimento;
4) condanna il resistente “ ” a rifondere al CP_1 Controparte_1
ricorrente avv. Vincenzo Contino le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro 125,00 per spese esenti ed euro 1.278,00 per onorari, oltre al rimborso spese generali 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Agrigento, il 6.10.2025
Il giudice
AT De ES
5
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Civile
VERBALE D'UDIENZA RT
All'udienza cartolare dell'1.10.2025, il giudice, AT De ES, lette le note di trattazione scritta ritualmente depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c., pone la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della motivazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del giudice, AT De ES, visto l'art. 281-
sexies c.p.c., a seguito della discussione della causa, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta in primo grado in data 20.12.2024 e vertente t r a
AVV. VINCENZO CONTINO (c.f. nato ad [...] il [...], con C.F._1
studio in Agrigento nella via AT Cimarra n. 28, rappresentato e difeso da sé medesimo;
ATTORE
e
1 (c.f. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore pro tempore , sito in Agrigento nella Controparte_2
piazza Primavera n. 7.
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'avv. Vincenzo Contino, come da ricorso ex art. 281 decies c.p.c.:
“- ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente ad avere la copia delle tabelle condominiali di
riferimento (tabella A o tabella della proprietà generale) con l'indicazione dei condomini morosi e l'anagrafica completa (indirizzo di residenza e dati anagrafici) ex L.220/2012 e
art.63 disp. Att., al fine del recupero coattivo dai condomini morosi, pro quota, del credito
portato dai titoli indicati in premessa;
- conseguentemente condannare il
[...]
corrente in Agrigento, Piazza Primavera, 7, c.f. Controparte_1
, in persona del suo amministratore e l.r.p.t., all'immediata consegna della P.IVA_1
copia delle tabelle condominiali (tabella A della proprietà generale) con l'indicazione dei condomini morosi e l'anagrafica completa di residenza e dei dati anagrafici;
- condannare il corrente in Agrigento, Piazza Controparte_1
Primavera, 7, c.f. in persona del suo amministratore e l.r.p.t., al pagamento P.IVA_1
di una penale per ogni giorno di ritardo dal momento in cui il Decidente ordinerà l'obbligo di
consegna e ciò nella misura di €. 30,00 giornalieri o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia o, subordinatamente, condannare l'ente di gestione resistente al pagamento di una
somma di denaro quantificata in via equitativa dal Decidente a titolo di risarcimento del
danno per il ritardo, fisando il termine iniziale di decorrenza, una tantum;
- condannare altresì il resistente alle spese e competenze del presente giudizio CP_1
da quantificarsi ex D.M.55/214, oltre spese generali iva e cpa come per legge”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, l'avv. Vincenzo Contino ha convenuto in giudizio il chiedendone la Controparte_1
2 condanna all'immediata consegna della copia delle tabelle condominiali con l'indicazione dei condomini morosi e l'anagrafica completa di residenza e dei dati anagrafici.
A fondamento delle proprie difese, il ricorrente deduceva di essere creditore del resistente per avere svolto in suo favore attività difensiva senza ricevere per CP_1
intero il compenso spettante. In particolare, precisava che con d.i. n. 855/2023 il Giudice
di Pace aveva ingiunto al resistente il pagamento di € 2.444,68, oltre competenze per €
306,00, ivi comprese le spese vive non imponibili per euro 76,00, spese generali, iva e CPA
come per legge. Con ordinanza di assegnazione dell'11.11.2024, il G.E. aveva assegnato al ricorrente la somma di € 698,77 a parziale soddisfo dei compensi e delle spese dell'esecuzione e dichiarato l'incapienza relativamente alla sorte capitale. Indi, notificava al resistente due distinti atti di precetto intimandogli il pagamento di € CP_1
2.972,79 ed € 1.033,06, oltre spese di notifica rispetto ai quali parte resistente rimaneva inadempiente.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi di seguito illustrati.
Dal compendio probatorio emerge che il ricorrente ha svolto attività difensiva in favore del resistente finalizzata al recupero crediti nei confronti della condomina CP_1
morosa Per il lavoro svolto, tuttavia, il difensore non ha percepito il Parte_1
compenso spettantegli dovendo pertanto agire in giudizio per il recupero del credito.
L'azione, tuttavia, si rivelava infruttuosa per incapienza del conto corrente condominiale intrattenuto presso la banca Sant'Angelo di Agrigento (terza pignorata).
Conseguentemente, il G.E. con ordinanza dell'11.11.2024 assegnava all'avv. Contino solo parte del compenso, a parziale soddisfo del credito vantato.
Nell'impossibilità di soddisfare la propria pretesa creditoria nei confronti del condominio debitore, parte ricorrente ha pertanto diritto a rivalersi sui singoli condomini. Sul punto,
le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che: “in riferimento
alle obbligazioni assunte dall'amministratore, o comunque, nell'interesse del , nei CP_1
confronti di terzi - in difetto di un'espressa previsione normativa che stabilisca il principio
3 della solidarietà, trattandosi di un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, e
perciò divisibile, vincolando l'amministratore i singoli condomini nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote, in conformità con il difetto di
struttura unitaria del condominio - la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della
parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell'interesse del si imputano ai CP_1
singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli
dettati dagli artt. 752 e 1295 cod. civ. per le obbligazioni ereditarie”
(S.U., sentenza n. 9148 del 08/04/2008 - Rv. 602479 – 01; più recentemente Cass. sez. 6 - 2, ordinanza n. 14530 del 09/06/2017 - Rv. 644621 - 01).
Pertanto, il ricorrente avv. Contino ha diritto alla consegna delle tabelle condominiali attestanti i dati anagrafici dei condomini e la lista di quelli morosi ai sensi dell'art. 63 co.
1 disp. att. c.c. al fine di poter agire pro quota nei confronti dei singoli condomini. Alla luce della perdurante inerzia del nella consegna dei citati documenti, anche a CP_1
seguito della diffida in atti (consegnata il 4.12.2024), il resistente andrà condannato al relativo obbligo di fare.
Va accolta altresì la richiesta di misura di coercizione indiretta ai sensi dell'art. 614 bis
c.p.c. trattandosi di azione di condanna diversa dal pagamento di somma di denaro e, nella specie, consistente nell'adempimento di un fare (consegnare la documentazione) nella misura di € 30,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna delle tabelle richieste con decorrenza dalla data di notifica della sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo il pertinente scaglione di valore di cui al d.m. 55/2014 (così come aggiornato dal d.m.
147/2022), con applicazione dei valori minimi, stante la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
4 1) accerta il diritto del ricorrente avv. Vincenzo Contino alla consegna della copia delle tabelle condominiali contenenti l'elenco dei condomini morosi con i relativi dati anagrafici;
2) condanna il resistente “ ” a consegnare CP_1 Controparte_1
immediatamente all'avv. Vincenzo Contino le tabelle condominiali contenenti l'elenco dei condomini morosi con i relativi dati anagrafici e di residenza;
3) condanna il condominio “ ” a corrispondere al Controparte_1
ricorrente avv. Vincenzo Contino la somma di € 30,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di consegna di cui al capo precedente, con decorrenza dalla notifica del presente provvedimento;
4) condanna il resistente “ ” a rifondere al CP_1 Controparte_1
ricorrente avv. Vincenzo Contino le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro 125,00 per spese esenti ed euro 1.278,00 per onorari, oltre al rimborso spese generali 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Agrigento, il 6.10.2025
Il giudice
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