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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/08/2025, n. 11937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11937 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25111/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 25111/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 nato in [...] il [...] , con il patrocinio dell'Avv. IANNARILLI
SABRINA ed elettivamente dom.to presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata in Controparte_1 C.F._2
PERÙ il 05/12/1988 , con il patrocinio dell'Avv. MONTANARI MARCO
SAVERIO ed elettivamente dom.to presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16.05.2023 Parte_1
, premesso che dalla relazione sentimentale intrapresa con
[...] [...] proseguita con una convivenza dal 2014 al 2018, era Controparte_1 nato il figlio (il 01/08/2014), riconosciuto da entrambi i genitori, Persona_1 adiva l'intestato Tribunale al fine di sentire modificato il regime di affidamento, frequentazione e mantenimento del figlio minore. Deduceva la ricorrente che, a seguito di procedimento promosso dinanzi al Tribunale di Roma per la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore, chiedeva la modifica delle condizioni sancite nel decreto n. 1292/2022 del
27/01/2022, le quali prevedevano l'affidamento condiviso del minore, con collocamento presso la madre e regolamentazione delle modalità di frequentazione padre-figlio, con determinazione dell'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio minore per un importo pari ad euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. La ricorrente deduceva quindi che a far data dalla decisione del Tribunale erano sopravvenuti fatti nuovi che imponevano una modifica delle condizioni sopra riportate, riferendo che il padre non agevolava o comunque non coltivava una regolare ed assidua frequentazione con il figlio a causa di impegni di lavoro, che aveva continuato a mostrare nei confronti di quest'ultimo un disinteresse, sia morale che economico, non rispettando le modalità di frequentazione padre-figlio e che aveva continuato a corrispondere l'importo di € 150,00 mensili, salvo arrivare a corrispondere l'importo di € 200,00 mensili dal mese di novembre 2022, risultando inadempiente per ciò che riguardava le spese straordinarie del minore nella misura del 50 % sancita a suo carico.
Chiedeva pertanto la ricorrente: l'affido esclusivo del minore con collocamento presso la madre, un regime di frequentazione e diritto di visita paterno, di porre a carico del padre per il mantenimento del figlio una somma pari ad euro 400,00 mensili, di rideterminare le spese straordinarie all'80% a carico del resistente e il restante 20% a carico della madre, di ordinare la cancellazione del medesimo dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, nonché di ordinare l'esibizione all'INPS e/o all'Agenzia delle Entrate di rapporti di lavoro e/o di beni intestati al resistente e/o comunque di informazioni emergenti dai gestori delle banche comprese nell'anagrafe tributaria, incluso l'archivio dei rapporti finanziari.
costituitosi in giudizio, contestava quanto Controparte_1 dedotto da controparte ed annessa avversa ricostruzione formulata, rappresentando di vedere regolarmente il figlio a weekend alternati oltre che durante la settimana, di aver infatti anche portato il figlio a Parigi nel Per_1 mese di marzo 2024, inoltre evidenziava l'atteggiamento ostruzionistico della madre con riferimento alla visite ed ai colloqui telefonici con il figlio, dopo l'inizio della convivenza con il nuovo compagno della ricorrente. Riferiva altresì
2 di contribuire regolarmente alle spese necessarie al figlio, di corrispondere l'importo di 200,00 euro mensili alla ricorrente per il mantenimento del minore, unica somma possibile in base alle proprie ridotte disponibilità economiche, tenuto conto che il medesimo era divenuto padre anche di un'altra figlia, avuta da una successiva relazione, alla quale corrispondeva ugualmente 200,00 euro mensili. L'odierno resistente pertanto chiedeva: l'affido condiviso del figlio minore, di prevedere un assegno di mantenimento per il bambino pari ad euro
200,00 mensili, nonché di stabilire le modalità di visita a week-end alternati ed un giorno alla settimana, con vacanze estive e natalizie da concordare tra le parti.
All'udienza del 8.11.2023 veniva sentita la sola parte ricorrente, il Giudice con separata ordinanza rigettava l'assunzione di provvedimenti inaudita altera parte, disponeva il rinnovo della notifica, non regolarmente perfezionata, mandava incarico ai Servizi sociali rinviando all'udienza del 7.2.2024. Alla predetta udienza, tenuto conto della tardività della notifica e della mancata relazione dei
Servizi sociali, il Giudice rinviava all'udienza del 19.6.2024 nella quale venivano sentite personalmente le parti e con separata ordinanza del 24.6.2024, confermava in via provvisoria le condizioni vigenti di cui al decreto del 27.1.2022, mandava incarico ai Servizi sociali per il deposito della relazione e chiedeva integrazione documentale alle parti, rinviando all'udienza del 24.4.2025, concedendo termine per memorie ai sensi dell'art 473 bis 28 c.p.c. All'esito dell'udienza del 24.4.2025, tenutasi in modalità cartolare, il Giudice riservava la decisione al Collegio.
§§§
Quanto alla revisione delle condizioni stabilite in tema di affidamento, frequentazione e mantenimento dei figli può essere disposta soltanto quando vi siano circostanze sopravvenute idonee a fondarne la modifica.
Ne consegue che solo il modificarsi delle condizioni personali dei genitori o della prole può giustificare la revisione delle statuizioni pregresse e, ha aggiunto la giurisprudenza, a patto che tale modificazione di fatto incida in maniera significativa sul pregresso assetto concordato o stabilito dal Tribunale. È infatti necessario per il Giudice, prima di modificare le previgenti regole, verificare che il fatto nuovo abbia concretamente inciso sul precedente equilibrio, rendendone necessaria la modifica (Cass. civ. sez. VI., sent. n. 24515/2013).
Le parti sono genitori di (nato il [...]), e Persona_2
l'odierna ricorrente chiedeva la modifica di quanto statuito nel decreto n. 1292/2022 del 27/01/2022, domandando appunto l'affido esclusivo del minore, l'aumento del contributo di mantenimento per lo stesso, nonché la modifica del regime di frequentazione padre-figlio, in ordine al quale c'è l'opposizione della controparte che ne chiedeva il rigetto e contestuale rimodulazione.
La relazione dei Servizi sociali del 7.02.2024, a firma dell'assistente sociale ha evidenziato come: “la signora comunica alla scrivente di non Tes_1 aver mai ostacolato il rapporto padre figlio anzi ha sempre sostenuto il signor in qualità di padre. Rappresenta infatti l'uomo come un papà presente CP_1 nella vita del figlio, a livello economico nell'ultimo periodo appare regolare
3 mentre nella vita quotidiana dice di non rispettare la frequenza stabilita per via dei suoi impegni lavorativi. Inoltre, dichiara che il signore non ha una stabilità abitativa e per tale ragione si dichiara timorosa quando sta con lui Per_1 perché non è conoscenza della sua vita personale. Tuttavia, la signora comunica alla scrivente di aver saputo tramite il bambino che il signore ha una figlia piccola. Un paio di mesi fa Per_1 rientrando a casa dopo aver trascorso il pomeriggio con il papà dice di essere scoppiato a piangere e arrabbiato confida questa cosa alla mamma. Per_ Ad oggi la signora è sposata e dalla relazione con l'attuale marito è nata (di
2 anni). Allo stato attuale è in stato di gravidanza, in attesa di una ulteriore femminuccia. Il marito è un ingegnere informatico, vivono stabilmente tutti insieme in una casa in locazione nei pressi di Settebagni ma che sono alla ricerca di comprare una casa più grande.
Attualmente la signora si dichiara serena e rappresenta come un bambino Per_1 molto intelligente e felice, nonché protettivo nei confronti della sorellina.” Di contro dal punto di vista del resistente, si riporta che: “Il signor si CP_1 presenta al servizio in uno stato agitato che, a suo dire, è dovuto ad una lunga serie di ingiustizie e cattiverie subite dalla signora . Con la signora Pt_1 conferma di conoscerla da moltissimi anni ma non ricorda precisamente l'anno e di come si sono conosciuti. Dice di non voler parlare con la signora, riporta che il loro stato comunicativo si basa esclusivamente su . A marzo riferisce Per_1 alla sottoscritta di aver già prenotato una vacanza con , la sua ex Per_1 compagna con la figlia (di 8 mesi) per andare tutti insieme a Parigi. Di Per_4 questo, a sua detta, la signora è d'accordo. Rispetto alla frequenza con suo figlio
dice di vedere il figlio a week end alternati dal venerdì alla domenica, Per_1 considerato che non ha una sua abitazione. Dichiara di vivere presso casa della zia, la quale lo ospita, in via Leonardo da vinci 89, dichiara inoltre che: in questo momento ha una difficoltà economica e visto che non ha contratto regolare come
OSS non riesce ad individuare una casa adeguata. Dichiara di aver sempre salvaguardato la relazione con il figlio anche se sussistevano molte discussioni con la mamma per via di stili educativi diversi (es. stare troppo tempo alla
Nintendo). Parla del rapporto che ha con suo figlio, lo descrive come un Per_1 bambino affettuoso, solare e intelligente.”
Inoltre, la relazione in merito al figlio della coppia ha confermato Persona_1 come: “ subito riferisce alla sottoscritta di stare bene con entrambi i Per_1 genitori. Vorrebbe trascorrere più tempo con il papà e palesa la difficoltà di non avere uno spazio adeguato con lui. Riporta di dormire nello stesso letto con il papà e trascorrere il tempo in questa e unica stanza.”
La relazione dei Servizi sociali competenti, basata sulla valutazione del minore, dei genitori, delle dinamiche relazionali tra gli stessi ha portato a tale conclusione:
“Dopo un'attenta valutazione da parte di questo SS si sottolinea l'importanza di non evidenziare elementi pregiudizievoli sul minore. Pertanto, si consiglia un percorso genitoriale affinché entrambi i genitori possano iniziare a comprendere maggiormente e migliorare la comunicazione per il bene del figlio.”
4 Nella relazione aggiornata dei Servizi sociale pervenuta in data 23.4.2025, si legge che: “Ciclicamente entrambi mostrano nel corso dei vari colloqui congiunti delle fasi di chiusura e regressione che interrompono la traccia e il consolidamento nella direzione di una completa risoluzione delle disarmonie genitoriali. Questa ciclicità di fatti si focalizza quando sembrano aver raggiunto un punto di equilibrio in merito alla gestione quotidiana e del tempo speso del bambino sia con l'uno che con l'altro e che invece si trasforma in antiche rivendicazioni.” Dalla stessa si evince che il minore alla domanda se avesse una bacchetta magica cosa vorrebbe fare, rispondeva all'assistente sociale: "stare più sereno" "io sto bene con mamma e sto bene con papà" "ho tre sorelle, due di mamma ed una di papà" "io sono felice ma vorrei che alcune volte papà mi capisse!". Sugli incontri con il papà, il bambino dice che gli sta bene così "stare con lui nei fine settimana perché ha calcio e compiti da fare durante gli altri giorni" ma gli piacerebbe anche andare a casa del papà "una vera casa!".
Alla luce della menzionata relazione peritale, di cui pocanzi sono stati riportati i passaggi salienti, e degli elementi acquisiti nel corso del giudizio, nonché delle dichiarazioni rese dalle parti, questo Collegio rigetta la domanda di affido esclusivo del figlio formulata dalla ricorrente e, per l'effetto, Persona_1 conferma l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre.
Nel caso in esame, non sono emerse ragioni, allo stato, che consentano di derogare allo schema di affidamento sopra richiamato, atteso che, al di là di una mera conflittualità tra i genitori che non sembra si sia tradotta in un apprezzabile disagio per il minore, non può dirsi dimostrata la sussistenza di una inidoneità educativa da parte di alcuno dei genitori.
Nel caso di specie la perdurante conflittualità fra i genitori, in quanto non tradottasi in un apprezzabile disagio per il minore - come emerge chiaramente dalla relazione informativa redatta da personale dei Servizi Sociali, in atti - non è tale da escludere l'affidamento condiviso.
Né può dirsi dimostrata la sussistenza di una inidoneità educativa da parte del padre che negli anni ha comunque mantenuto un rapporto con il figlio, nonostante il recente trasferimento della Sig.ra e del figlio Parte_1
e del nuovo nucleo familiare costituitosi con il nuovo compagno e due Per_1 figli avuti dallo stesso, a Morlupo, avvenuto con cambio di residenza formalizzato nel dicembre del 2024 e con certificato di residenza aggiornato depositato in atti.
La questione maggiormente conflittuale riguarda il regime di frequentazione del minore, posto appunto il trasferimento dello stesso con la madre e il nucleo familiare della stessa a Morlupo (RM).
Per quanto concerne il regime di frequentazione padre-figlio, anche alla luce delle risultanze della relazione dei Ss competenti e delle dichiarazioni rese dalle rispettive parti in sede di memorie, ritenuto che allo stato, in punto di frequentazione paterna del minore, questa risulta interrotta dal mese di febbraio
2025, come dichiarato dal resistente in sede di note di trattazione scritta, mentre la ricorrente riferisce che attualmente il minore, vede il padre, circa Persona_1
5 una volta al mese, questo Collegio ritiene idoneo prevedere che: il padre avrà facoltà di vedere il figlio, salvo diversi accordi tra le parti, un pomeriggio infrasettimanale in cui il padre dovrà recarsi a Morlupo dall'uscita da scuola fino alle ore 19:00 con riaccompagno nella casa materna, a weekend alternati il padre dovrà recarsi a Morlupo per prendere il figlio dalle ore 18:30 del venerdì fino alla domenica alle ore 20:30 in cui la madre dovrà recarsi a Roma per riprendere il figlio;
durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali per due giorni, comprendenti ad anni alterni la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive per due settimane, anche non consecutive, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ciascun anno;
il giorno della festa del papà ed il giorno del compleanno del padre, analogo diritto sarà riconosciuto alla madre per il giorno del di lei compleanno e per la festa della mamma;
per il compleanno del figlio, il minore festeggerà il compleanno con entrambi i genitori, in difetto di accordo festeggerà la mattina /pranzo con un genitore (dalle ore 10,00 alle ore 15,00) e il pomeriggio/cena con l'altro (dalle ore 15,00 alle ore 20,00) se il compleanno cade in giorno non scolastico;
se il compleanno cade in giornata scolastica lo festeggeranno con le stesse modalità nel primo giorno non scolastico del weekend.
Le variazioni della frequentazione saranno possibili salvo accordo tra i genitori, inoltre si invita il resistente sig. a frequentare il minore con le modalità CP_1 indicate dal suindicato provvedimento.
Appare necessario, tuttavia, in ragione dell'accertato e graduale ripristino dei rapporti , incaricare i Servizi Sociali territorialmente competenti di Parte_2 monitorare il nucleo familiare in oggetto almeno sino al 31.07.2026, monitorando le condizioni psico-fisiche del minore, le condizioni di vita dello stesso ed i suoi rapporti con i genitori.
Si ritiene altresì opportuno, in ragione della conflittualità presente tra i genitori e nell'interesse del minore, invitare le parti a seguire un percorso individuale di sostegno alla genitorialità, così come suggerito anche dai Servizi sociali competenti.
Quanto ai provvedimenti di carattere economico, in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., laddove è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. E', inoltre, necessario considerare, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
La ricorrente dapprima svolgeva attività lavorativa di colf, con uno stipendio mensile netto pari a circa 800,00 euro mensili, ma che attualmente risulta essere disoccupata in quanto licenziata in data 30.09.2024 (come da lettera di licenziamento depositata in atti) e di percepire un assegno familiare per i tre figli pari ad euro 900,00 mensili, nonché di avere una rata di mutuo cointestato per la casa in cui vive con l'attuale compagno pari a circa 610,74 euro mensili
(dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà aggiornata);
6 Il resistente in sede di costituzione in giudizio dichiarava di avere un reddito netto pari ad euro 750,00 mensili, riferiva poi che dapprima svolgeva attività lavorativa di badante, dichiarava di essere disoccupato percependo la Naspi dal 3.11.2023 e in data 21.11.2024 svolgeva attività con contratto a tempo determinato presso una
Cooperativa con scadenza a maggio 2025, con stipendio mensile netto pari ad euro 1.160 mensili, di aver una spesa di locazione pari ad euro 350,00, nonché di essere onerato di un assegno di mantenimento di euro 200,00 mensili per la figlia nata da una successiva relazione, come disposto dalla sentenza del Persona_5
Tribunale di Roma n.445/2024 del 06.09.2024;
In tale quadro, attesa la situazione reddituale e patrimoniale pressoché precaria di entrambe le parti, come emergenti dagli atti, oltre che dei maggiori oneri educativi a carico della madre, considerate le esigenze crescenti del figlio in relazione all'età e dei tempi di frequentazione paterna del minore previsti, considerato anche il costo degli spostamenti che il padre dovrà sostenere per recarsi nel luogo di residenza abitativa attuale del minore a Morlupo (RM), il Collegio ritiene equo determinare in complessivi € 200,00 la misura dell'assegno dovuto dal padre per il mantenimento del figlio, somma da corrispondersi in favore della ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, oltre adeguamento annuale secondo gli indici
ISTAT, a decorrere dal mese successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.
Il contributo alle spese straordinarie per il figlio deve essere determinato nella misura del 50% per ciascun genitore, così come previsto dal Protocollo del
Tribunale di Roma.
Secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Roma del 17.12.2014 in tema di spese straordinarie, l'assegno di mantenimento deve ritenersi comprensivo delle seguenti voci di spesa: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione in cui vivono le figlie, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante per l'autovettura eventualmente in uso ai figli, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, etc.).
Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli sono cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum, ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. In tale ambito vanno poi distinte le spese che devono considerarsi “obbligatorie” perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo), oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori.
Sempre in base al sovra citato Protocollo, le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori possono suddividersi nelle seguenti categorie: 1) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese
7 alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
2) spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); 3) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4) spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
Le spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione, sono quelle per libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.), ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Le spese straordinarie, ad eccezione di quelle “obbligatorie”, dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
in difetto di previo accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle.
Inoltre, in relazione alla domanda della ricorrente volta ad ordinare agli Uffici competenti la cancellazione del medesimo dall'Anagrafe Nazionale della
Popolazione Residente (ANPR), tale domanda non è meritevole di accoglimento e pertanto va integralmente rigettata, in quanto esula dal contenuto tipico del presente giudizio, da ritenersi inammissibile in quanto l'art. 40 cod. proc. civ. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 cod. proc. civ.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi.
Si dispone l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della materia trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso iscritto al n. 25111/2023, così decide, in parziale revisione del decreto n. 1292/2022 del 27/01/2022 - del Tribunale di Roma:
- affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della Persona_1 responsabilità genitoriale rispetto alle questioni di maggiore interesse per lo stesso (inerenti
8 all'istruzione, all'educazione e alla salute), e disgiunto limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, nei termini specificati in motivazione;
- dispone la collocazione prevalente del minore presso la madre, con facoltà del padre di vederlo nei termini e nelle modalità descritte in motivazione;
- determina in € 200,00 il contributo mensile dovuto da per il Controparte_1 mantenimento del figlio, da corrispondere a entro il giorno 5 Parte_1 di ogni mese, oltre adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal mese successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento;
- dispone che i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per il figlio;
- invita le parti ad intraprendere individualmente un percorso di sostegno alla genitorialità e un percorso di coordinazione genitoriale;
- dispone che il Servizio sociale territorialmente competente provveda agli adempimenti disposti in parte motiva, proseguendo il proprio monitoraggio e vigilanza sul nucleo familiare e segnalando eventuali situazioni di pericolo e/o pregiudizio per il minore che richiedano un sollecito intervento dell'autorità giudiziaria;
- rigetta per il resto le domande della parte ricorrente;
- compensa integralmente le spese;
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma in data 18.07.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Paola Larosa dott.ssa Marta Ienzi
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